52.2018.529
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico (tentato omicidio)
27 marzo 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.529
Lugano
27 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 7 novembre 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
risoluzione del 3 ottobre 2018 (n. 4639) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 7 dicembre
2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, in
materia di revoca di un permesso di domicilio UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino
germanico RI 1 (1980) è nato a __________ (Italia), ma si è immediatamente
trasferito in Svizzera, paese di residenza dei familiari, venendo posto al
beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS. L'11 aprile 2003 ha sposato la
cittadina elvetica __________ (1980). Da questa unione il __________ 2003 è
nato __________, anch'egli cittadino svizzero. La coppia si è separata nel
febbraio 2009 e il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 12 ottobre 2010.
Il figlio è stato affidato alla madre, mentre a RI 1 è stato riconosciuto un
ampio diritto di visita, con l'obbligo di versare mensilmente un contributo
alimentare; l'autorità parentale è stata attribuita a entrambi i genitori.
b. Dal settembre 2009
all'autunno 2015 l'interessato è stato sentimentalmente legato alla cittadina elvetica
e bulgara __________, con cui ha convissuto fino a pochi giorni prima dell'arresto,
avvenuto il 21 novembre 2015.
c. Dal lato
professionale, nel periodo compreso tra il settembre 2004 e l'inizio della carcerazione
l'interessato ha lavorato per l'azienda __________ di __________, di cui la
madre è azionista e gerente.
B. Durante il suo
soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le Autorità penali in tre occasioni.
Il 1° ottobre 2012 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha infatti emanato nei
suoi confronti un decreto d'accusa per il reato di grave infrazione alle norme
della circolazione. L'11 settembre 2014 la medesima Autorità gli ha invece
inflitto una multa per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e
le sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). La condanna più
grave risale al 25 maggio 2016, allorquando la Corte delle assise criminali di __________
lo ha riconosciuto colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale e di
contravvenzione alla LStup, infliggendogli una pena privativa della libertà di
5 anni e 6 mesi, una multa di fr. 100.- e ordinando un trattamento
ambulatoriale, per avere tentato di uccidere la ex-compagna __________ e per
aver consumato cocaina e marijuana. Il 18 ottobre 2016 il Giudice dei
provvedimenti coercitivi ha disposto il suo collocamento nella sezione chiusa
del Penitenziario cantonale. Questa decisione è stata confermata dal medesimo
magistrato con decisione del 4 agosto 2017. La liberazione di RI 1 è prevista
per il 20 maggio 2021.
C. Preso atto di questa
condanna penale, il 7 agosto 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di non ritenere più adempiute le
condizioni che avevano condotto al rilascio del suo permesso di domicilio
UE/AELS e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, con decisione del 7
dicembre 2017 ha revocato la citata autorizzazione per motivi di ordine
pubblico, intimandogli di lasciare il territorio elvetico al momento della
scarcerazione.
D. Con giudizio del 3
ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interposta contro di essa da RI 1.
Il Governo ha ritenuto
che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei
motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme
al principio della proporzionalità e al diritto al rispetto della vita privata
e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101), nonché esigibile il suo rientro nel Paese d'origine o in Italia, dove è
nato.
E. Contro la predetta
pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
RI 1 osserva di avere
commesso il citato crimine di tentato omicidio prima dell'entrata in vigore -
avvenuta il 1° ottobre 2016 - delle norme sull'espulsione penale ai sensi degli
art. 66a segg. del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS
311.0), sostenendo che qualora dette disposizioni fossero già state in vigore
al momento dei fatti, i giudici penali avrebbero verosimilmente rinunciato
all'espulsione obbligatoria: essendo nato e cresciuto in questo Paese avrebbe infatti
potuto beneficiare dell'eccezione per i casi di rigore prevista all'art 66a
cpv. 2 CP. Dal profilo del diritto degli stranieri il ricorrente chiede pertanto
di poter beneficiare della minore severità delle nuove disposizioni penali e la
conseguente rinuncia eccezionale all'espulsione.
L'insorgente considera infine
che l'art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), applicabile in virtù della
sua cittadinanza tedesca, non preveda un automatismo nel revocare il permesso
di domicilio di coloro che hanno commesso atti lesivi dell'ordine pubblico, ma
al contrario le autorità devono procedere a una valutazione individualizzata di
ogni fattispecie. In quest'ottica egli sostiene che i fatti che hanno portato
alla condanna del 25 maggio 2016 rappresentano un episodio isolato, inserito in
un contesto sentimentale "malato", ma che non vi sarebbe alcun
rischio di recidiva e che il medesimo non dimostrerebbe l'incapacità di
conformarsi all'ordinamento giuridico vigente in Svizzera e non sarebbe indizio
di alcuna mancanza di integrazione.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100).
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC,
direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto
tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie
in forza della nazionalità germanica dell'insorgente.
Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone
del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e
dell'AELS in virtù dell'art. 34 della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione; LStrI; RS 142.20) e degli art. 60-63 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201), nonché in conformità degli accordi di domicilio
conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). In questo senso,
l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata
dall'art. 63 LStrI. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di
domicilio UE/AELS - così come alla revoca del medesimo, che è pure regolata
dalla LStrI - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore
dell'art. 5 del suo allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti,
quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo
in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi
elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)
antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a
definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv.
2 allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera
circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo
senso, il ricorso da parte di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà
presuppone una minaccia effettiva e
abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società. La
sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente
legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione. Una tale condanna può essere
presa in considerazione soltanto nella misura in
cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento
personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid.
3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con
rinvii alla giurisprudenza della CGUE).
A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una
simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della
minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero
commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di
ordine pubblico non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza
dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in
merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136 II 5 consid.
4.2).
Inoltre l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie
derivanti dalla CEDU, qualora fosse applicabile nella presente fattispecie, e
del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 135 II 377 consid. 4.3, 131
II 352 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215
consid. 6.2).
2.3. Giusta l'art. 63
cpv. 2 LStrI nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2018 e applicabile nella presente fattispecie (vedasi art. 126 LStrI), il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente
e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui
ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di
cui al capoverso 1 lettera b e all'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStrI,
cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata
(art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure se ha violato gravemente o espone a
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza
interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o
da espiare - è di lunga
durata se è stata pronunciata per almeno un anno, a prescindere dal fatto che
sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 137 II
297 consid. 3, 135 II 377
consid. 4.2).
Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
è invece data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di
decisioni delle autorità (art.
80 cpv. 1 lett. a OASA, in vigore fino al 31 dicembre
2018). Vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno
in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una
loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).
Una
persona viola "gravemente" l'ordine e la sicurezza pubblici quando i
suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti
come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Per analogia anche delle
violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme, possono essere
definite "gravemente" lesive. Il criterio della
gravità qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato
anche con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e
alle decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli
ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo straniero non si lascia impressionare dalle
sanzioni inflittegli in sede penale e non intende o non è in grado di
rispettare l'ordine giuridico in futuro. Sapere poi se lo straniero sia disposto
o sia in grado di conformarsi all'ordine giuridico svizzero, va risolta
nell'ambito di un apprezzamento globale del suo comportamento (DTF 137 II 297
consid. 3; STF 2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 4.3.1 con rif.).
2.4. La legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato
accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede
disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato che l'art. 5
cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste
dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la
revoca del permesso di domicilio al qui ricorrente si giustifichi tanto dal
profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II
176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri
meno restrittivi. Ora, visto che la legislazione interna non prevede
disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza
va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, a carico di RI 1 sono state pronunciate le seguenti
condanne penali:
- 01.10.2012 DA __________ del Ministero
pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.
110.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e
multa di fr. 1'000.-, per grave infrazione alle norme della circolazione (20.06.2012);
- 11.09.2014 DA __________ del Ministero pubblico
del Cantone Ticino: multa di fr. 200.-, per ripetuta contravvenzione alla LStup
(01.2013-03.2014);
- 25.05.2016 sentenza __________ della
Corte delle assise criminali di __________: 5 anni e 6 mesi di pena detentiva,
multa di fr. 100.- e trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, per tentato
omicidio intenzionale (21.11.2015) e contravvenzione alla LStup (07-09.2015).
3.2. Esaminando in
particolare i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, ciò che colpisce
è l'imputazione di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP.
Dagli atti di causa emerge che il 21 novembre 2015 RI 1 ha ferito __________ - ex-compagna
da cui si stava a quel momento separando - con una serie di fendenti, inferti
con un coltello da cucina seghettato. Questi colpi sono stati inflitti
dall'interessato mentre era abbracciato alla vittima, a seguito del rifiuto di
un bacio da parte di quest'ultima. Egli ha ripetutamente accoltellato __________
- tra l'altro - in zone del corpo particolarmente sensibili quali il collo, il
volto e l'addome, a causa della presenza di importanti vasi sanguigni e di
organi vitali. Dalla citata sentenza emerge che l'insorgente ha colto di
sorpresa la vittima e che ha desistito unicamente quando quest'ultima - "spinta
dalla disperazione" (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali __________
del 25 maggio 2016, pag. 43) e temendo per la propria vita - gli ha detto ciò
che voleva sentirsi dire: ovvero che lo amava e era intenzionata a riprendere
la loro relazione sentimentale. Inquietante è pure il comportamento tenuto dopo
l'aggressione, improntato dal mero desiderio di evitare le conseguenze dei
propri atti. Il ricorrente ha infatti tentato di stabilire con __________ la
versione da dichiarare al personale del pronto soccorso di __________, secondo
cui le ferite inflitte erano l'opera di un'aggressione da parte di terzi.
Inoltre, mentre la vittima si recava all'ospedale, egli ha dapprima cercato di
cancellare le tracce dell'accaduto, dirigendosi poi presso il citato pronto
soccorso, entrando in conflitto "con il personale sanitario perché voleva
a tutti i costi stare con la donna, non già per assicurarsi delle sue
condizioni di salute, quanto piuttosto per mantenere il controllo della
situazione. Queste sue intemperanze hanno fin indotto il personale del
nosocomio a chiamare addirittura la Polizia comunale, alla quale ha poi
immediatamente riferito, non già quello che è successo, ma la versione
concordata con la compagna" (cfr. ibidem, pag. 40).
Sebbene le ferite da
arma da taglio effettivamente riportate da __________ non fossero atte a
metterne in pericolo la vita - ma avrebbero potuto esserlo visti il numero di
fendenti e le zone in cui questi sono stati inflitti (cfr. ibidem, pagg.
34 seg.) - la Corte delle assise criminali ha definito grave la colpa del
ricorrente "per il numero di colpi inferti, per i motivi per cui ha agito,
per l'organizzazione del dopo e, per finire, per il fatto che di alternative ne
aveva, poteva fermarsi e non si è fermato finché non aveva, dal suo punto di
vista, raggiunto il suo scopo, ovvero riallacciare la relazione con la donna,
incurante della libertà di autodeterminarsi della stessa" (cfr. ibidem,
pag. 43), stabilendo che RI 1 ha "agito almeno per dolo eventuale di
livello alto, molto prossimo al dolo diretto" (cfr. ibidem, pag.
41) e infliggendogli una pena privativa della libertà di 5 anni e 6 mesi. La sanzione
è stata inoltre assortita da un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63
CP, poiché i giudici penali hanno considerato che il ricorrente "non ha
ancora elaborato i motivi che lo hanno spinto ad agire e la sua sofferenza è a
tutt'oggi riferita esclusivamente a sé stesso, al danno arrecato alla propria immagine
e non tanto per quanto è successo e per il grave pericolo che ha recato alla
vita di una persona" (cfr. ibidem, pag. 44). Al proposito giova
evidenziare il referto della perizia dell'11 gennaio 2016, a cui RI 1 è stato
sottoposto, dalla quale emerge che è affetto da un "disturbo della
personalità narcisistico associato ad una sindrome di dipendenza da cocaina e
ad un uso dannoso di cannabinoidi", che i reati di tentato omicidio
intenzionale e di contravvenzione alla LStup sono da porre in relazione a detta
turba psichica e che al momento dei fatti "la capacità di valutare il
carattere illecito della sua azione e la capacità di agire non erano scemate"
(cfr. ibidem, pag. 37). Pur riconoscendo che l'insorgente non presenta
un fondato pericolo di commettere nuovi reati, la perita dr.ssa __________ ha
indicato "il trattamento ambulatoriale quale percorso terapeutico adeguato
da seguire per evitare la commissione di nuovi reati in connessione con la
turba psichica da lui presentata" (cfr. ibidem). Sempre in
relazione al pericolo di recidiva la specialista ha rilevato che, dal punto di
vista psichiatrico forense, nel caso di RI 1 questo rischio non è elevato, ma
che "potrebbe eventualmente commettere in futuro, sulla base del disturbo
di personalità di cui è affetto, agiti [recte: atti] aggressivi nei confronti
della persona cui è fortemente legato in caso di rottura della relazione per la
ferita narcisistica inferta a sé che alimento [recte: alimenta] la dimensione
abbandonica ma non obbligatoriamente, cioè sulla base di una turba psichica che
non permette di agire diversamente. Non è possibile esprimersi sulla
probabilità che ciò avvenga non essendo un obbligo il commetterli" (cfr.
referto della perizia dell'11 gennaio 2016, pag. 28, citato nella decisione dei
Giudice dei provvedimenti coercitivi del 18 ottobre 2016 agli atti, pag. 3). Pertanto,
visto che nei fatti sussiste un rischio di recidiva, il giudice di applicazione
della pena ha ordinato il collocamento dell'interessato nella sezione chiusa
del penitenziario, dove è prevista la continuazione del trattamento
ambulatoriale ordinato mediante la condanna del 25 maggio 2016 (cfr. decisione
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi del 18 ottobre 2016, pag. 4).
3.3. Sebbene di gravità
nettamente minore rispetto all'imputazione di tentato omicidio intenzionale, non
possono nondimeno essere sottaciute le condanne inflitte a RI 1 per contravvenzione
alla LStup pronunciate il 25 maggio 2016 e in occasione del decreto d'accusa
del Ministero pubblico dell'11 settembre 2014, nonché la grave infrazione alle
norme della circolazione stradale, sanzionata con decreto d'accusa del 1°
ottobre 2012.
Da queste condanne (che
considerate singolarmente non avrebbero comunque potuto giustificare la revoca
di un permesso di domicilio UE/AELS) si evince infatti che il ricorrente - che,
come si è visto, è peraltro affetto da una sindrome di dipendenza da cocaina e
cannabinoidi - nei periodi compresi tra il gennaio 2013 e il marzo 2014, come
pure tra il luglio e il settembre 2015, ha ripetutamente fatto uso di detti
stupefacenti. Non si è dunque trattato di consumi estemporanei di sostanze
illegali, sebbene questi ultimi abbiano condotto unicamente alla comminazione
di multe.
Per quanto invece
concerne la condanna per infrazione grave alle norme della circolazione
stradale, occorre osservare che il 20 giugno 2012 RI 1, mentre circolava su
un'autostrada, ha omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza
dall'antistante veicolo, effettuando anche una pericolosa manovra di sorpasso
sulla destra e sulla corsia d'emergenza di due vetture che lo precedevano, invadendo
pure una superficie vietata (cfr. decreto d'accusa DA __________ del Ministero
pubblico del Cantone Ticino agli atti, pag. 1).
3.4. Tenuto conto del
carattere del reato di tentato omicidio intenzionale descritto, diretto contro
un bene giuridico sensibile quale la vita altrui, dei fini egoistici che lo
hanno spinto a agire a danno della ex-compagna, come pure del fatto che la
vicinanza del figlio minorenne (presente nell'appartamento in cui si è svolto
il fatto di sangue del 21 novembre 2015) non lo ha dissuaso dal commettere
detto crimine, l'insorgente ha dimostrato di non volere o di non essere in
grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere
attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ritenuto
inoltre che la sua attività delittuosa non è
lontana nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva
(contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del 7 novembre 2018), visto
l'esito della perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto e il fatto che
segue tuttora il trattamento ambulatoriale ordinato dalla Corte delle assise
criminali di __________ mediante la condanna del 25 maggio 2016. Al proposito
nulla giova alla posizione di RI 1 l'affermazione secondo cui presto potrà
beneficiare della semilibertà (cfr. ricorso del 7 novembre 2018, pag. 6). Alla
luce di quanto precede, si deve dunque
sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente
rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la
società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'allegato
Fatti
I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63
cpv. 1 lett. b LStrI. Certo, l'art. 5 allegato I ALC è una norma
di carattere potestativo per cui l'autorità può liberamente decidere se
procedere alla revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, cionondimeno nel
caso in esame, visto quanto rimproverato al ricorrente, il Consiglio di Stato
non è incorso in una violazione del diritto, sostenendo che è a ragione che il
Dipartimento ha deciso di derogare ai diritti ai sensi dell'ALC di RI 1 per
motivi di ordine pubblico.
Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena
privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata
ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la
revoca sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.
4. A questo punto
occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
4.1. Nell'esercizio del
loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi
pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità
di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il
suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia
subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI). Nel caso in cui il
provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche
nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla
giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono
essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in
Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel
nostro Paese una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando
una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere
violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti -
sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un
riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio
2012 consid. 3,2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3
maggio 2011 consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH
1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per
valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è
costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012
consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
4.2. RI 1 vive
stabilmente nel nostro Paese praticamente dalla nascita. Pur tenendo conto che
dal 7 dicembre 2017, data dell'emanazione del provvedimento dipartimentale qui
litigioso, la sua presenza sul territorio elvetico è solamente tollerata in attesa
di un giudizio definitivo in merito al destino del permesso di domicilio, è
innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora se da una
parte questa circostanza - unitamente a quella che in Svizzera vivono il figlio
minorenne, i genitori e il fratello - ha un sicuro peso nell'ambito della
ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che
con il comportamento tenuto il 21 novembre 2015 egli ha dimostrato la propria
incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo un reato
a danno di un bene giuridico fondamentale quale è la vita altrui, ciò che - come
rilevato in precedenza (cfr. supra, consid. 3.2.-3.4.) - giustifica la
revoca del suo permesso di domicilio.
Sebbene, come si è
visto, RI 1 ha vissuto gran parte della propria vita in Svizzera, egli è nato e
ha frequentato 5 anni di scuole superiori in Italia (di cui la madre è
originaria). Egli potrebbe dunque trasferirsi nella vicina zona
di confine, dove la lingua, la cultura e il tenore di vita sono simili a
quelli del Cantone Ticino e in cui, vista la vicinanza, potrebbe continuare a
mantenere i rapporti con amici e familiari. Anche un suo
eventuale trasferimento in Germania, paese di cui è cittadino, e dove vigono
condizioni di vita simili a quelle elvetiche, appare possibile e insuscettibile di comportargli
insormontabili problemi di reinserimento. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto
in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei
cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine
dopo un prolungato soggiorno all'estero.
4.3. Sul piano
dell'integrazione in Svizzera occorre osservare che prima dell'arresto il
ricorrente aveva una situazione professionale stabile, essendo egli impiegato per
un'azienda attiva nel settore dei crediti gestita dalla madre. Quest'ultima, in
occasione della presa di posizione del 15 agosto 2017 dinanzi alla Sezione
della popolazione, aveva lamentato l'impatto negativo sugli affari della ditta
dovuto all'assenza del figlio, qualificandone il contributo come fondamentale.
Ella ha inoltre espresso il timore che l'eventuale mancato reinserimento dell'insorgente
in azienda potrebbe avere quale conseguenza la chiusura dell'attività. Questa
preoccupazione, seppure per certi versi comprensibile, si rivela tuttavia
infondata. In primo luogo la prolungata assenza di RI 1 dal posto di lavoro non
è da imputare alla revoca del suo permesso di domicilio, bensì
all'incarcerazione a seguito dei fatti del 21 novembre 2015. Inoltre il
provvedimento impugnato impedirà al ricorrente di risiedere in Svizzera una
volta liberato, ma non di recarvisi per svolgere un'attività lucrativa, non
essendo stato pronunciato alcun divieto d'entrata nei suoi confronti.
4.4. Meno scontata,
nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece
la definizione del pregiudizio che il figlio __________
(2003), di cittadinanza svizzera, subirebbe con l'allontanamento del padre.
4.4.1. Il cittadino straniero
che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente - può già di
per sé vivere soltanto in misura limitata le
relazioni con la prole, ossia
unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli.
In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU
risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire
esercitato nell'ambito di
brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013
del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un
permesso di dimora può tuttavia sussistere
se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico
e affettivo, se questi non potrebbero venir
mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento
di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2,
con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2).
L'esistenza di un legame affettivo "particolarmente
intenso" è stato in passato ammesso dalla
giurisprudenza in presenza di diritti di visita
riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF
2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di
diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita
estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito la
particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità
parentale. La nostra Massima Istanza ha precisato che - nei casi di stranieri che già
disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con un
cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente, 43
LStrI) e adempiute comunque tutte le altre condizioni
richieste nonché tenuto conto della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS
0.107) - il sussistere di un
legame affettivo particolarmente intenso debba essere già riconosciuto
quando quello effettivamente esercitato corrisponda ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni (DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013
consid. 4.2,2C_1105/2012 del
5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3). Nell'ottica dell'art. 8 n. 1 CEDU, determinante è
ad ogni modo la natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra
lo straniero e il membro della famiglia che ha diritto di risiedere in
Svizzera al momento in cui detta norma viene invocata (DTF 140 I 145 consid.
4.2).
Va pure osservato, per completezza, che il
Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza riferita a figli con
passaporto elvetico anche in merito al requisito del "comportamento
irreprensibile". In ambito di "ricongiungimento familiare alla
rovescia", ovvero quando lo straniero che sollecita il rilascio di un permesso o di un'autorizzazione di
soggiorno è detentore sia della custodia esclusiva che dell'autorità
parentale sul figlio di nazionalità elvetica,
il diritto di quest'ultimo a crescere in Svizzera non viene infatti più messo
in discussione già in assenza di un simile comportamento da parte del genitore,
bensì solo quando quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e
della sicurezza pubblici di una certa
gravità (DTF 140 I 145 consid. 3.3;
STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3). Parallelamente,
procedendo all'esame della situazione dello straniero che non vive più con il coniuge
svizzero ma che, senza averne la custodia, ha ancora
l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la
violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il
cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare
l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare
nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid.
4.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3).
4.4.2. Riassunta
la giurisprudenza in materia e tornando al caso in esame occorre rilevare che il
figlio __________ non vive più con il ricorrente dal febbraio 2009, ovvero
dalla separazione di fatto tra quest'ultimo e __________. Il 12 ottobre 2010 il
Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio,
affidando il figlio alla madre e riconoscendo a RI 1 un ampio diritto di visita
con l'obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1'000.- (più
gli assegni familiari). L'esercizio dell'autorità parentale è rimasta
congiuntamente ai genitori.
Ora sebbene
l'insorgente si richiami al rapporto con il figlio e al diritto di visita di
cui dispone, bisogna tuttavia convenire con l'opinione esposta dal Consiglio di
Stato nella decisione impugnata, ovvero che lo stato di carcerazione in cui si
trova dal 21 novembre 2015 RI 1 non può che avere limitato la relazione tra
quest'ultimo e il giovane __________, sia sul piano affettivo, sia da un punto
di vista economico, in ragione dell'impossibilità di coltivare una normale
relazione padre-figlio. Deve altresì essere rammentato che nemmeno la presenza
del ragazzo al momento dei fatti di cui alla condanna del 25 maggio 2016 (__________
si trovava infatti nell'appartamento dove si è consumato detto crimine) ha
impedito al ricorrente di tentare di uccidere la ex-compagna.
Va infine considerato
che per i motivi esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 4.2.) il
ricorrente al momento della liberazione potrà trasferirsi in Italia, e vista la
vicinanza con __________ - luogo di residenza del figlio __________ - i loro
rapporti potranno facilmente essere mantenuti. Lo stesso dicasi in caso di
un'eventuale trasferimento di RI 1 in Germania, grazie a contatti telefonici,
scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o visite reciproche.
Ne discende che anche
da questo profilo il provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione non
risulta lesivo dell'art. 8 CEDU e della CDF ed è conforme al principio della
proporzionalità.
5. Il ricorrente
sostiene infine che il permesso di domicilio UE/AELS non gli andrebbe revocato,
in quanto egli dovrebbe poter beneficiare della clausola per i casi di rigore
prevista all'art. 66a cpv. 2 CP.
L'argomento non può
essere condiviso. Si deve considerare che esula dalle competenze del Tribunale
cantonale amministrativo stabilire se, sulla base delle disposizioni
concernenti l'espulsione penale dei criminali stranieri ai sensi degli art. 66a
segg. CP (entrate in vigore il 1° ottobre 2016), si sarebbe potuto prescindere
dal pronunciare una misura di questo tipo in ragione della situazione personale
in Svizzera del ricorrente. Una simile valutazione sarebbe infatti toccata alla
Corte delle assise criminali di __________ qualora al momento di emanare il suo
giudizio di condanna del 25 maggio 2016 tali norme fossero già state applicabili.
Eventualità, questa, che non era però data nel caso di specie, poiché - come riconosciuto
anche dallo stesso insorgente nel suo gravame del 7 novembre 2018 (cfr. pag. 3)
- il reato di tentato omicidio da lui commesso nei confronti della ex-compagna
risale al 21 novembre 2015, dunque ben prima dell'entrata in vigore delle nuove
norme concernenti l'espulsione penale, applicabili unicamente ai delitti
successivi al 1° ottobre 2016 (cfr. art. 2 cpv. 1 CP).
6. 6.1. Alla luce
di tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che il Dipartimento non ha
pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione
censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva alle autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima deve essere
confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella
presente fattispecie.
Ne discende pertanto che il ricorso deve dunque essere respinto,
con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale
da essa tutelata.
6.2. La tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente
all'art. 47 LPAmm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere