Lexipedia

Decisione

52.2018.529

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico (tentato omicidio)

27 marzo 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63

cpv. 1 lett. b LStrI. Certo, l'art. 5 allegato I ALC è una norma

di carattere potestativo per cui l'autorità può liberamente decidere se

procedere alla revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, cionondimeno nel

caso in esame, visto quanto rimproverato al ricorrente, il Consiglio di Stato

non è incorso in una violazione del diritto, sostenendo che è a ragione che il

Dipartimento ha deciso di derogare ai diritti ai sensi dell'ALC di RI 1 per

motivi di ordine pubblico.

Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena

privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata

ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la

revoca sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.

4. A questo punto

occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

4.1. Nell'esercizio del

loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi

pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità

di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il

suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia

subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI). Nel caso in cui il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche

nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla

giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono

essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in

Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel

nostro Paese una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando

una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere

violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti -

sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un

riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio

2012 consid. 3,2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3

maggio 2011 consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti

dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH

1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per

valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è

costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012

consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).

4.2. RI 1 vive

stabilmente nel nostro Paese praticamente dalla nascita. Pur tenendo conto che

dal 7 dicembre 2017, data dell'emanazione del provvedimento dipartimentale qui

litigioso, la sua presenza sul territorio elvetico è solamente tollerata in attesa

di un giudizio definitivo in merito al destino del permesso di domicilio, è

innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora se da una

parte questa circostanza - unitamente a quella che in Svizzera vivono il figlio

minorenne, i genitori e il fratello - ha un sicuro peso nell'ambito della

ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che

con il comportamento tenuto il 21 novembre 2015 egli ha dimostrato la propria

incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo un reato

a danno di un bene giuridico fondamentale quale è la vita altrui, ciò che - come

rilevato in precedenza (cfr. supra, consid. 3.2.-3.4.) - giustifica la

revoca del suo permesso di domicilio.

Sebbene, come si è

visto, RI 1 ha vissuto gran parte della propria vita in Svizzera, egli è nato e

ha frequentato 5 anni di scuole superiori in Italia (di cui la madre è

originaria). Egli potrebbe dunque trasferirsi nella vicina zona

di confine, dove la lingua, la cultura e il tenore di vita sono simili a

quelli del Cantone Ticino e in cui, vista la vicinanza, potrebbe continuare a

mantenere i rapporti con amici e familiari. Anche un suo

eventuale trasferimento in Germania, paese di cui è cittadino, e dove vigono

condizioni di vita simili a quelle elvetiche, appare possibile e insuscettibile di comportargli

insormontabili problemi di reinserimento. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto

in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei

cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine

dopo un prolungato soggiorno all'estero.

4.3. Sul piano

dell'integrazione in Svizzera occorre osservare che prima dell'arresto il

ricorrente aveva una situazione professionale stabile, essendo egli impiegato per

un'azienda attiva nel settore dei crediti gestita dalla madre. Quest'ultima, in

occasione della presa di posizione del 15 agosto 2017 dinanzi alla Sezione

della popolazione, aveva lamentato l'impatto negativo sugli affari della ditta

dovuto all'assenza del figlio, qualificandone il contributo come fondamentale.

Ella ha inoltre espresso il timore che l'eventuale mancato reinserimento dell'insorgente

in azienda potrebbe avere quale conseguenza la chiusura dell'attività. Questa

preoccupazione, seppure per certi versi comprensibile, si rivela tuttavia

infondata. In primo luogo la prolungata assenza di RI 1 dal posto di lavoro non

è da imputare alla revoca del suo permesso di domicilio, bensì

all'incarcerazione a seguito dei fatti del 21 novembre 2015. Inoltre il

provvedimento impugnato impedirà al ricorrente di risiedere in Svizzera una

volta liberato, ma non di recarvisi per svolgere un'attività lucrativa, non

essendo stato pronunciato alcun divieto d'entrata nei suoi confronti.

4.4. Meno scontata,

nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece

la definizione del pregiudizio che il figlio __________

(2003), di cittadinanza svizzera, subirebbe con l'allontanamento del padre.

4.4.1. Il cittadino straniero

che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente - può già di

per sé vivere soltanto in misura limitata le

relazioni con la prole, ossia

unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli.

In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU

risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire

esercitato nell'ambito di

brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013

del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un

permesso di dimora può tuttavia sussistere

se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico

e affettivo, se questi non potrebbero venir

mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento

di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2,

con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2).

L'esistenza di un legame affettivo "particolarmente

intenso" è stato in passato ammesso dalla

giurisprudenza in presenza di diritti di visita

riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF

2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di

diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita

estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito la

particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità

parentale. La nostra Massima Istanza ha precisato che - nei casi di stranieri che già

disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con un

cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente, 43

LStrI) e adempiute comunque tutte le altre condizioni

richieste nonché tenuto conto della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS

0.107) - il sussistere di un

legame affettivo particolarmente intenso debba essere già riconosciuto

quando quello effettivamente esercitato corrisponda ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni (DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013

consid. 4.2,2C_1105/2012 del

5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3). Nell'ottica dell'art. 8 n. 1 CEDU, determinante è

ad ogni modo la natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra

lo straniero e il membro della famiglia che ha diritto di risiedere in

Svizzera al momento in cui detta norma viene invocata (DTF 140 I 145 consid.

4.2).

Va pure osservato, per completezza, che il

Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza riferita a figli con

passaporto elvetico anche in merito al requisito del "comportamento

irreprensibile". In ambito di "ricongiungimento familiare alla

rovescia", ovvero quando lo straniero che sollecita il rilascio di un permesso o di un'autorizzazione di

soggiorno è detentore sia della custodia esclusiva che dell'autorità

parentale sul figlio di nazionalità elvetica,

il diritto di quest'ultimo a crescere in Svizzera non viene infatti più messo

in discussione già in assenza di un simile comportamento da parte del genitore,

bensì solo quando quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e

della sicurezza pubblici di una certa

gravità (DTF 140 I 145 consid. 3.3;

STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3). Parallelamente,

procedendo all'esame della situazione dello straniero che non vive più con il coniuge

svizzero ma che, senza averne la custodia, ha ancora

l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la

violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il

cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare

l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare

nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid.

4.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3).

4.4.2. Riassunta

la giurisprudenza in materia e tornando al caso in esame occorre rilevare che il

figlio __________ non vive più con il ricorrente dal febbraio 2009, ovvero

dalla separazione di fatto tra quest'ultimo e __________. Il 12 ottobre 2010 il

Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio,

affidando il figlio alla madre e riconoscendo a RI 1 un ampio diritto di visita

con l'obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1'000.- (più

gli assegni familiari). L'esercizio dell'autorità parentale è rimasta

congiuntamente ai genitori.

Ora sebbene

l'insorgente si richiami al rapporto con il figlio e al diritto di visita di

cui dispone, bisogna tuttavia convenire con l'opinione esposta dal Consiglio di

Stato nella decisione impugnata, ovvero che lo stato di carcerazione in cui si

trova dal 21 novembre 2015 RI 1 non può che avere limitato la relazione tra

quest'ultimo e il giovane __________, sia sul piano affettivo, sia da un punto

di vista economico, in ragione dell'impossibilità di coltivare una normale

relazione padre-figlio. Deve altresì essere rammentato che nemmeno la presenza

del ragazzo al momento dei fatti di cui alla condanna del 25 maggio 2016 (__________

si trovava infatti nell'appartamento dove si è consumato detto crimine) ha

impedito al ricorrente di tentare di uccidere la ex-compagna.

Va infine considerato

che per i motivi esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 4.2.) il

ricorrente al momento della liberazione potrà trasferirsi in Italia, e vista la

vicinanza con __________ - luogo di residenza del figlio __________ - i loro

rapporti potranno facilmente essere mantenuti. Lo stesso dicasi in caso di

un'eventuale trasferimento di RI 1 in Germania, grazie a contatti telefonici,

scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o visite reciproche.

Ne discende che anche

da questo profilo il provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione non

risulta lesivo dell'art. 8 CEDU e della CDF ed è conforme al principio della

proporzionalità.

5. Il ricorrente

sostiene infine che il permesso di domicilio UE/AELS non gli andrebbe revocato,

in quanto egli dovrebbe poter beneficiare della clausola per i casi di rigore

prevista all'art. 66a cpv. 2 CP.

L'argomento non può

essere condiviso. Si deve considerare che esula dalle competenze del Tribunale

cantonale amministrativo stabilire se, sulla base delle disposizioni

concernenti l'espulsione penale dei criminali stranieri ai sensi degli art. 66a

segg. CP (entrate in vigore il 1° ottobre 2016), si sarebbe potuto prescindere

dal pronunciare una misura di questo tipo in ragione della situazione personale

in Svizzera del ricorrente. Una simile valutazione sarebbe infatti toccata alla

Corte delle assise criminali di __________ qualora al momento di emanare il suo

giudizio di condanna del 25 maggio 2016 tali norme fossero già state applicabili.

Eventualità, questa, che non era però data nel caso di specie, poiché - come riconosciuto

anche dallo stesso insorgente nel suo gravame del 7 novembre 2018 (cfr. pag. 3)

- il reato di tentato omicidio da lui commesso nei confronti della ex-compagna

risale al 21 novembre 2015, dunque ben prima dell'entrata in vigore delle nuove

norme concernenti l'espulsione penale, applicabili unicamente ai delitti

successivi al 1° ottobre 2016 (cfr. art. 2 cpv. 1 CP).

6. 6.1. Alla luce

di tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che il Dipartimento non ha

pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione

censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che

la legge riserva alle autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima deve essere

confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella

presente fattispecie.

Ne discende pertanto che il ricorso deve dunque essere respinto,

con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale

da essa tutelata.

6.2. La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente

all'art. 47 LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere