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Decisione

52.2018.536

Sanzione disciplinare

20 dicembre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 20 aprile 2018 __________

ha segnalato il comportamento a suo dire scorretto dell'avv. RI 1 alla

Commissione di disciplina degli avvocati, che ha di conseguenza avviato nei

suoi confronti un procedimento disciplinare per possibile violazione del

segreto professionale come pure del divieto di incorrere in conflitti

d'interessi e di muovere attacchi alla controparte.

Ritenendo che la

fattispecie potesse essere rilevante anche dal profilo della disciplina

notarile, il 24 giugno 2018 la Commissione di disciplina degli avvocati ha

trasmesso la predetta segnalazione alla Commissione di disciplina notarile

(Commissione).

b. Nel proprio scritto,

__________ ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di averla in più

occasioni, sia nell'ambito delle cause a protezione dell'unione coniugale

che in quella di divorzio, denigrata pesantemente. Inoltre, ha segnalato

che, prima di assumere il patrocinio di suo marito, l'avv. RI 1 - amico di

famiglia - aveva funto da notaio istrumentando dapprima, il 19 dicembre 1996,

l'atto di donazione di alcuni fondi dal suocero al marito e in un secondo tempo,

il 17 luglio 1998, l'atto di separazione dei beni dei futuri coniugi,

sostenendo che egli conosce fatti e situazioni che ha prontamente indicato

nelle cause, comportandosi pertanto in modo scorretto anche in merito al

conflitto di interessi.

c. Preso atto della segnalazione, il 17 maggio 2018 la Commissione ha

aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui. Ha anzitutto spiegato di non essere venuto a conoscenza,

nell'ambito della rogazione del citato atto di separazione dei beni, di nulla

che riguardasse __________: non si sarebbe discusso dei suoi beni, non

essendocene motivo, dato che era stato previsto che ciascun coniuge avrebbe

mantenuto la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità

dei propri beni. Nelle successive procedure giudiziarie, il marito non si

sarebbe del resto mai preoccupato di conoscere il patrimonio della moglie,

essendosi impegnato a versarle quanto necessario per mantenere il suo tenore di

vita (al netto di quanto avrebbe potuto guadagnare esercitando un'attività

lavorativa). Egli non avrebbe pertanto mai utilizzato informazioni riguardanti __________,

di cui appunto non sarebbe nemmeno mai venuto a conoscenza. La segnalazione

costituirebbe l'ultima delle scorrettezze nei suoi confronti da parte

della patrocinatrice della signora __________, con la quale non intratterrebbe

buoni rapporti e che continuerebbe in quasi tutte le pratiche a

comportarsi in modo scorretto, finanche spregiudicato, nei suoi riguardi.

Riservandosi di procedere penalmente nei confronti di chi lo ha calunniato, ha

infine posto l'accento sul fatto che nella sua lunga carriera di notaio la sua

attività non ha mai dato adito ad alcuna critica.

B. Con decisione del 10 ottobre

2018, la Commissione ha pronunciato nei confronti dell'avv. RI 1 un

avvertimento.

Rilevato da un lato come gli appunti in merito alle espressioni utilizzate dal

notaio nell'ambito del patrocinio siano di competenza della Commissione di

disciplina degli avvocati, la precedente istanza ha concluso dall'altro che il

denunciato fosse incorso in una violazione del suo obbligo di imparzialità,

avendo assunto il patrocinio di una parte in una procedura di divorzio

contenziosa avente per oggetto lo scioglimento di un regime matrimoniale che

lui stesso aveva contribuito quale pubblico ufficiale a instaurare, ciò che

costituirebbe chiaramente un conflitto d'interessi. E questo indipendentemente

dal fatto che l'atto sia stato rogato prima delle nozze dei coniugi, non prevedesse

un inventario dei beni dell'uno e dell'altro e il matrimonio sia durato quasi

20 anni prima di sfociare in procedimenti giudiziari. La sanzione è stata

commisurata tenendo conto dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente biasima la precedente istanza per avere acriticamente creduto alla

segnalante ed essere così partita dall'errato presupposto che nelle procedure

giudiziarie avviate in un secondo tempo siano effettivamente stati riportati

fatti e situazioni di cui egli sarebbe venuto a conoscenza prima o

contestualmente al rogito. Fatti e situazioni che né la segnalante né la

Commissione avrebbero indicato e che neppure emergerebbero dall'incarto, in cui

non figurerebbe alcun documento relativo alle predette cause. Ribadisce di

avere allestito il rogito prima del matrimonio dei suoi clienti, limitandosi a

riportare la loro volontà, senza che fosse necessario entrare nel dettaglio dei

loro beni e senza venire dunque a conoscenza di nulla che riguardasse il

patrimonio della segnalante. Nega quindi di essere incorso in un concreto

conflitto d'interessi, tanto più che nelle procedure giudiziarie il marito non

avrebbe fatto valere alcunché nei confronti della moglie a titolo di

liquidazione del regime matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente

prestito da lei preteso), impegnandosi pure a versarle quanto necessario al

mantenimento del suo tenore di vita (al netto di quanto avrebbe potuto

guadagnare esercitando un'attività lavorativa) indipendentemente dalla sua

situazione patrimoniale.

D. In

sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni,

riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26

novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è

destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di

garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la

fiducia del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA

52.2017.337

del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede

la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione

dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione

professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la

fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione

giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato,

al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme

deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel

corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23

febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una

chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del

notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo

alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; RDAT II-2001 n.

11.

consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel

Mooser, Le droit notarial en Suisse, II

ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et

droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).

2.3

Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello

- discendente direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione

federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla

giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle

parti (cfr. Mooser, op. cit., pag.

36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron Pfammatter,

in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art.

37.

NG). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di ricusazione e

d'indipendenza contribuiscono ad assicurare il rispetto - contribuisce alla

forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser,

op. cit., pag. 160, n. 241).

A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il

quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di

tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei

notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio

mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito

l'incarico.

Il dovere di imparzialità

perdura anche dopo la conclusione del contratto, con la conseguenza che non

solo nell'assisterle prima della stesura dell'atto e durante la stesura, ma

anche dopo la stessa, il notaio - che deve informarle tutte allo stesso modo -

non può consigliare né favorire una di esse a discapito dell'altra (sentenza

CAN 18.2009.83 del 19 maggio 2009 consid. 1, confermata dal Tribunale federale

in STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010; cfr. pure STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009

consid. 3.1 e 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 160, n. 242). Il

notaio che svolge anche l'attività forense non è sottoposto solo agli obblighi

professionali - segnatamente le regole d'incompatibilità (di diritto cantonale)

- concernenti l'esercizio del notariato, ma anche a quelli (di diritto

federale) che si applicano nei confronti degli avvocati e che sono disciplinati

dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 21 giugno

2000.

(LLCA; RS 935.61; cfr. STF 2C_26/2009 citata consid. 3.2 e 8.3 e rimandi; Mooser, op. cit., pag. 96, n. 164a; cfr.

pure STF 2C_427/2009 citata consid. 2.3,2C_407/2008 del 23 ottobre 2008

consid. 3.3 e rif., in: RNRF 92/2011 pag. 124 segg.). Il pubblico ufficiale che

esercita anche quale avvocato non può patrocinare una parte in un contenzioso

se ha precedentemente funto da notaio nella medesima pratica. Ciò non vale solo

nel caso in cui oggetto di controversia sia l'atto che ha rogato, ma anche qualora

egli sia venuto a conoscenza di dati riguardanti le parti, segnatamente

relativi alla loro situazione finanziaria (cfr. STF 2C_26/2009 citata consid.

8.

-8.4 e rif.; Mooser, op. cit.,

pag. 97, n. 164a e pag. 162, n. 243a; cfr. pure STF 2C_407/2008 citata consid.

3.

-3.4; François Bohnet/Vincent Martenet,

Droit de la profession d'avocat, Berna

2009, pag. 1431, n. 3625 seg.). Per quanto qui interessa, tale è in particolare

il caso quando il notaio, dopo aver rogato un contratto matrimoniale tra due

coniugi, assume il patrocinio di uno di loro contro l'altro in una causa che

riguarda il loro regime dei beni (cfr. STF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015

consid. 4.1.4 e rif.). Tale costellazione è infatti paragonabile a quella in

cui, prima di assumere il mandato, l'avvocato avesse funto da giudice: anche in

tal caso egli viene a conoscenza in quanto giudice di fatti importanti che

riguardano (anche) la futura controparte, ciò che osta alla successiva assunzione

di un mandato d'avvocatura (cfr. STF 2C_407/2008 citata consid. 3.3 e rimandi).

3.

In concreto, dagli atti

risulta che il 19 dicembre 1996 il notaio RI 1 aveva rogato l'atto con il quale

il marito della denunciante ha ricevuto in dono dal padre alcuni immobili (che,

stando alla segnalazione, comprenderebbero l'abitazione coniugale). Il 17 luglio

1998, poco prima che i futuri sposi si unissero in matrimonio (il 28 agosto

successivo), il ricorrente ha stilato la convenzione con la quale essi hanno

adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni. Vero è che il

rogito - oltre a richiamare il predetto atto di donazione (punto n. 3) - si

limita a indicare che gli interessati dichiarano di volersi sottoporre al

regime di separazione dei beni ai sensi degli articoli 247 e ss del Codice

Civile Svizzero (punto n. 1) e che di conseguenza ciascun coniuge

manterrà la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei

propri beni (punto n. 2). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla

Commissione, il fatto che altri aspetti non siano confluiti espressamente nell'atto

pubblico ancora non significa che gli stessi non siano stati discussi

preliminarmente alla sua stipula. Al contrario. Gli obblighi d'informazione e

di consiglio (art. 6 cpv. 1 LN) che incombono al notaio in ambito matrimoniale

e successorio, come pure il suo dovere di vegliare a che nessuna parte venga

indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (cfr. art. 5 cpv. 2

LN), implicano infatti che egli debba essere ragguagliato in modo completo

sulla situazione finanziaria e personale delle parti (cfr. STF 2C_427/2009

citata consid. 3.1,2C_26/2009 citata consid. 3.2). Nulla muta quindi che

l'atto autentico non preveda un inventario dei beni dell'uno e dell'altro

coniuge. Per redigere in scienza e coscienza la convenzione matrimoniale in

questione il notaio è infatti senz'altro venuto a conoscenza di dati essenziali

riguardanti i futuri sposi. Motivo per cui il mandato assunto dall'insorgente in

vista della stipula del citato atto di separazione dei beni in qualità di

pubblico ufficiale gli impediva di accettare qualsiasi ulteriore incarico nell'ambito

delle procedure a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente di divorzio,

successivamente intentate - aventi, tra l'altro, per oggetto i rapporti

patrimoniali tra (ex) coniugi. Poco importa che, come sostenuto dal ricorrente,

in concreto nella causa di divorzio il suo patrocinato non abbia avanzato

pretese nei confronti della moglie a titolo di liquidazione del regime

matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente prestito da lei

richiesto) e si sia altresì impegnato a versarle quanto necessario al

mantenimento del suo tenore di vita indipendentemente dalla sua situazione

patrimoniale. Resta il fatto che il ricorrente ha assunto il patrocinio di uno

dei coniugi in una procedura contenziosa avente per oggetto (anche) lo

scioglimento di un regime matrimoniale che lui stesso aveva contribuito quale

pubblico ufficiale a instaurare, violando così manifestamente il suo obbligo di

imparzialità. In tali circostanze, è del tutto irrilevante che l'adozione dello

speciale regime matrimoniale abbia preceduto le nozze e che l'unione

matrimoniale sia durata quasi 20 anni prima di sfociare nei predetti

procedimenti giudiziari, come pure che fatti e situazioni di cui l'insorgente è

venuto a conoscenza in qualità di notaio non siano effettivamente stati

riportati nelle cause tra marito e moglie.

4.

Ferme queste premesse, resta da

statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o

con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2016.158

del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

4.2

In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 abbia infranto una regola professionale fondamentale, che deriva dalla

mansione di particolare fiducia che è chiamato a svolgere quale

detentore di una parte del potere pubblico. La

violazione risulta ancor meno trascurabile se si considera che l'insorgente vanta

una lunga esperienza professionale, che avrebbe tanto più dovuto indurlo ad accorgersi

della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione del

patrocinio di uno dei coniugi per i quali aveva istrumentato in qualità di

notaio l'atto di separazione dei beni. Se non giova inoltre al ricorrente il

fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per

contro a suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera di

notaio, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto

quanto esposto, ritenuto peraltro pure che l'insorgente è stato oggetto di un

procedimento disciplinare anche in qualità di avvocato (cfr. segnalazione del

24.

aprile 2018 sub doc. 1), si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento

pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente

alla più lieve misura prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza

del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente

conferma della decisione impugnata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera