52.2018.536
Sanzione disciplinare
20 dicembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.536
Lugano
20 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso del 12 novembre 2018 dell'
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 10 ottobre 2018 (n. 20.2018.9) con
cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti
un avvertimento, a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 20 aprile 2018 __________
ha segnalato il comportamento a suo dire scorretto dell'avv. RI 1 alla
Commissione di disciplina degli avvocati, che ha di conseguenza avviato nei
suoi confronti un procedimento disciplinare per possibile violazione del
segreto professionale come pure del divieto di incorrere in conflitti
d'interessi e di muovere attacchi alla controparte.
Ritenendo che la
fattispecie potesse essere rilevante anche dal profilo della disciplina
notarile, il 24 giugno 2018 la Commissione di disciplina degli avvocati ha
trasmesso la predetta segnalazione alla Commissione di disciplina notarile
(Commissione).
b. Nel proprio scritto,
__________ ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di averla in più
occasioni, sia nell'ambito delle cause a protezione dell'unione coniugale
che in quella di divorzio, denigrata pesantemente. Inoltre, ha segnalato
che, prima di assumere il patrocinio di suo marito, l'avv. RI 1 - amico di
famiglia - aveva funto da notaio istrumentando dapprima, il 19 dicembre 1996,
l'atto di donazione di alcuni fondi dal suocero al marito e in un secondo tempo,
il 17 luglio 1998, l'atto di separazione dei beni dei futuri coniugi,
sostenendo che egli conosce fatti e situazioni che ha prontamente indicato
nelle cause, comportandosi pertanto in modo scorretto anche in merito al
conflitto di interessi.
c. Preso atto della segnalazione, il 17 maggio 2018 la Commissione ha
aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso contro di lui. Ha anzitutto spiegato di non essere venuto a conoscenza,
nell'ambito della rogazione del citato atto di separazione dei beni, di nulla
che riguardasse __________: non si sarebbe discusso dei suoi beni, non
essendocene motivo, dato che era stato previsto che ciascun coniuge avrebbe
mantenuto la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità
dei propri beni. Nelle successive procedure giudiziarie, il marito non si
sarebbe del resto mai preoccupato di conoscere il patrimonio della moglie,
essendosi impegnato a versarle quanto necessario per mantenere il suo tenore di
vita (al netto di quanto avrebbe potuto guadagnare esercitando un'attività
lavorativa). Egli non avrebbe pertanto mai utilizzato informazioni riguardanti __________,
di cui appunto non sarebbe nemmeno mai venuto a conoscenza. La segnalazione
costituirebbe l'ultima delle scorrettezze nei suoi confronti da parte
della patrocinatrice della signora __________, con la quale non intratterrebbe
buoni rapporti e che continuerebbe in quasi tutte le pratiche a
comportarsi in modo scorretto, finanche spregiudicato, nei suoi riguardi.
Riservandosi di procedere penalmente nei confronti di chi lo ha calunniato, ha
infine posto l'accento sul fatto che nella sua lunga carriera di notaio la sua
attività non ha mai dato adito ad alcuna critica.
B. Con decisione del 10 ottobre
2018, la Commissione ha pronunciato nei confronti dell'avv. RI 1 un
avvertimento.
Rilevato da un lato come gli appunti in merito alle espressioni utilizzate dal
notaio nell'ambito del patrocinio siano di competenza della Commissione di
disciplina degli avvocati, la precedente istanza ha concluso dall'altro che il
denunciato fosse incorso in una violazione del suo obbligo di imparzialità,
avendo assunto il patrocinio di una parte in una procedura di divorzio
contenziosa avente per oggetto lo scioglimento di un regime matrimoniale che
lui stesso aveva contribuito quale pubblico ufficiale a instaurare, ciò che
costituirebbe chiaramente un conflitto d'interessi. E questo indipendentemente
dal fatto che l'atto sia stato rogato prima delle nozze dei coniugi, non prevedesse
un inventario dei beni dell'uno e dell'altro e il matrimonio sia durato quasi
20 anni prima di sfociare in procedimenti giudiziari. La sanzione è stata
commisurata tenendo conto dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente biasima la precedente istanza per avere acriticamente creduto alla
segnalante ed essere così partita dall'errato presupposto che nelle procedure
giudiziarie avviate in un secondo tempo siano effettivamente stati riportati
fatti e situazioni di cui egli sarebbe venuto a conoscenza prima o
contestualmente al rogito. Fatti e situazioni che né la segnalante né la
Commissione avrebbero indicato e che neppure emergerebbero dall'incarto, in cui
non figurerebbe alcun documento relativo alle predette cause. Ribadisce di
avere allestito il rogito prima del matrimonio dei suoi clienti, limitandosi a
riportare la loro volontà, senza che fosse necessario entrare nel dettaglio dei
loro beni e senza venire dunque a conoscenza di nulla che riguardasse il
patrimonio della segnalante. Nega quindi di essere incorso in un concreto
conflitto d'interessi, tanto più che nelle procedure giudiziarie il marito non
avrebbe fatto valere alcunché nei confronti della moglie a titolo di
liquidazione del regime matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente
prestito da lei preteso), impegnandosi pure a versarle quanto necessario al
mantenimento del suo tenore di vita (al netto di quanto avrebbe potuto
guadagnare esercitando un'attività lavorativa) indipendentemente dalla sua
situazione patrimoniale.
D. In
sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni,
riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26
novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,
personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è
destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di
garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la
fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA
52.2017.337
del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2
In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede
la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione
dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione
professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la
fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione
giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato,
al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme
deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel
corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23
febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una
chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del
notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo
alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; RDAT II-2001 n.
11.
consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel
Mooser, Le droit notarial en Suisse, II
ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et
droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
2.3
Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello
- discendente direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione
federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla
giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle
parti (cfr. Mooser, op. cit., pag.
36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron Pfammatter,
in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art.
37.
NG). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di ricusazione e
d'indipendenza contribuiscono ad assicurare il rispetto - contribuisce alla
forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 160, n. 241).
A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il
quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di
tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei
notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio
mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito
l'incarico.
Il dovere di imparzialità
perdura anche dopo la conclusione del contratto, con la conseguenza che non
solo nell'assisterle prima della stesura dell'atto e durante la stesura, ma
anche dopo la stessa, il notaio - che deve informarle tutte allo stesso modo -
non può consigliare né favorire una di esse a discapito dell'altra (sentenza
CAN 18.2009.83 del 19 maggio 2009 consid. 1, confermata dal Tribunale federale
in STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010; cfr. pure STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009
consid. 3.1 e 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 160, n. 242). Il
notaio che svolge anche l'attività forense non è sottoposto solo agli obblighi
professionali - segnatamente le regole d'incompatibilità (di diritto cantonale)
- concernenti l'esercizio del notariato, ma anche a quelli (di diritto
federale) che si applicano nei confronti degli avvocati e che sono disciplinati
dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 21 giugno
2000.
(LLCA; RS 935.61; cfr. STF 2C_26/2009 citata consid. 3.2 e 8.3 e rimandi; Mooser, op. cit., pag. 96, n. 164a; cfr.
pure STF 2C_427/2009 citata consid. 2.3,2C_407/2008 del 23 ottobre 2008
consid. 3.3 e rif., in: RNRF 92/2011 pag. 124 segg.). Il pubblico ufficiale che
esercita anche quale avvocato non può patrocinare una parte in un contenzioso
se ha precedentemente funto da notaio nella medesima pratica. Ciò non vale solo
nel caso in cui oggetto di controversia sia l'atto che ha rogato, ma anche qualora
egli sia venuto a conoscenza di dati riguardanti le parti, segnatamente
relativi alla loro situazione finanziaria (cfr. STF 2C_26/2009 citata consid.
8.
-8.4 e rif.; Mooser, op. cit.,
pag. 97, n. 164a e pag. 162, n. 243a; cfr. pure STF 2C_407/2008 citata consid.
3.
-3.4; François Bohnet/Vincent Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berna
2009, pag. 1431, n. 3625 seg.). Per quanto qui interessa, tale è in particolare
il caso quando il notaio, dopo aver rogato un contratto matrimoniale tra due
coniugi, assume il patrocinio di uno di loro contro l'altro in una causa che
riguarda il loro regime dei beni (cfr. STF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015
consid. 4.1.4 e rif.). Tale costellazione è infatti paragonabile a quella in
cui, prima di assumere il mandato, l'avvocato avesse funto da giudice: anche in
tal caso egli viene a conoscenza in quanto giudice di fatti importanti che
riguardano (anche) la futura controparte, ciò che osta alla successiva assunzione
di un mandato d'avvocatura (cfr. STF 2C_407/2008 citata consid. 3.3 e rimandi).
3.
In concreto, dagli atti
risulta che il 19 dicembre 1996 il notaio RI 1 aveva rogato l'atto con il quale
il marito della denunciante ha ricevuto in dono dal padre alcuni immobili (che,
stando alla segnalazione, comprenderebbero l'abitazione coniugale). Il 17 luglio
1998, poco prima che i futuri sposi si unissero in matrimonio (il 28 agosto
successivo), il ricorrente ha stilato la convenzione con la quale essi hanno
adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni. Vero è che il
rogito - oltre a richiamare il predetto atto di donazione (punto n. 3) - si
limita a indicare che gli interessati dichiarano di volersi sottoporre al
regime di separazione dei beni ai sensi degli articoli 247 e ss del Codice
Civile Svizzero (punto n. 1) e che di conseguenza ciascun coniuge
manterrà la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei
propri beni (punto n. 2). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla
Commissione, il fatto che altri aspetti non siano confluiti espressamente nell'atto
pubblico ancora non significa che gli stessi non siano stati discussi
preliminarmente alla sua stipula. Al contrario. Gli obblighi d'informazione e
di consiglio (art. 6 cpv. 1 LN) che incombono al notaio in ambito matrimoniale
e successorio, come pure il suo dovere di vegliare a che nessuna parte venga
indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (cfr. art. 5 cpv. 2
LN), implicano infatti che egli debba essere ragguagliato in modo completo
sulla situazione finanziaria e personale delle parti (cfr. STF 2C_427/2009
citata consid. 3.1,2C_26/2009 citata consid. 3.2). Nulla muta quindi che
l'atto autentico non preveda un inventario dei beni dell'uno e dell'altro
coniuge. Per redigere in scienza e coscienza la convenzione matrimoniale in
questione il notaio è infatti senz'altro venuto a conoscenza di dati essenziali
riguardanti i futuri sposi. Motivo per cui il mandato assunto dall'insorgente in
vista della stipula del citato atto di separazione dei beni in qualità di
pubblico ufficiale gli impediva di accettare qualsiasi ulteriore incarico nell'ambito
delle procedure a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente di divorzio,
successivamente intentate - aventi, tra l'altro, per oggetto i rapporti
patrimoniali tra (ex) coniugi. Poco importa che, come sostenuto dal ricorrente,
in concreto nella causa di divorzio il suo patrocinato non abbia avanzato
pretese nei confronti della moglie a titolo di liquidazione del regime
matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente prestito da lei
richiesto) e si sia altresì impegnato a versarle quanto necessario al
mantenimento del suo tenore di vita indipendentemente dalla sua situazione
patrimoniale. Resta il fatto che il ricorrente ha assunto il patrocinio di uno
dei coniugi in una procedura contenziosa avente per oggetto (anche) lo
scioglimento di un regime matrimoniale che lui stesso aveva contribuito quale
pubblico ufficiale a instaurare, violando così manifestamente il suo obbligo di
imparzialità. In tali circostanze, è del tutto irrilevante che l'adozione dello
speciale regime matrimoniale abbia preceduto le nozze e che l'unione
matrimoniale sia durata quasi 20 anni prima di sfociare nei predetti
procedimenti giudiziari, come pure che fatti e situazioni di cui l'insorgente è
venuto a conoscenza in qualità di notaio non siano effettivamente stati
riportati nelle cause tra marito e moglie.
4.
Ferme queste premesse, resta da
statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1
In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha
svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2016.158
del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
4.2
In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 abbia infranto una regola professionale fondamentale, che deriva dalla
mansione di particolare fiducia che è chiamato a svolgere quale
detentore di una parte del potere pubblico. La
violazione risulta ancor meno trascurabile se si considera che l'insorgente vanta
una lunga esperienza professionale, che avrebbe tanto più dovuto indurlo ad accorgersi
della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione del
patrocinio di uno dei coniugi per i quali aveva istrumentato in qualità di
notaio l'atto di separazione dei beni. Se non giova inoltre al ricorrente il
fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per
contro a suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera di
notaio, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.
Alla luce di tutto
quanto esposto, ritenuto peraltro pure che l'insorgente è stato oggetto di un
procedimento disciplinare anche in qualità di avvocato (cfr. segnalazione del
24.
aprile 2018 sub doc. 1), si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento
pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente
alla più lieve misura prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del
principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza
del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.
5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente
conferma della decisione impugnata.
5.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo
carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera