Lexipedia

Decisione

52.2018.544

Istanza di ricusa in blocco del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo - domande manifestamente irricevibili o prive di fondamento

12 dicembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

il Consiglio di Stato che il Tribunale cantonale amministrativo siano in

qualche modo prevenuti nei suoi confronti al punto da non offrire sufficienti

garanzie per una corretta e imparziale trattazione della nuova vertenza che la oppone alla Sezione della

popolazione; tanto più che le loro rispettive decisioni sono state confermate, siccome ritenute corrette, dal Tribunale federale

in ultima istanza;

che oltretutto giova rilevare come quest'ultima lite tragga spunto dall'istanza inoltrata il 10 settembre 2018 dall'insorgente

e si fondi su fatti che in parte divergono da quelli che avevano caratterizzato

la precedente vertenza;

che nei confronti del Consiglio di

Stato l'insorgente rileva anche l'esistenza di un conflitto di interessi che

riguarderebbe l'on. __________, che da un lato funge da

Direttore del Dipartimento di cui fa parte l'unità amministrativa che le ha

negato il permesso di dimora, e dall'altro è membro dell'autorità che dovrebbe

trattare in prima istanza il suo ricorso;

che questo argomento non è di per sé nuovo ed era già stato avanzato senza

successo dall'insorgente con il gravame che essa aveva inoltrato davanti al

Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito della causa che riguardava la

revoca del suo precedente permesso di dimora;

che a questo proposito si torna a ribadire che il fatto che il Consigliere di Stato __________ sia membro di un movimento che persegue una

politica contro l'immigrazione di massa e sia nel contempo direttore

di un Dipartimento che è chiamato ad applicare le varie leggi e disposizioni

federali concernenti gli stranieri che risiedono/intendono risiedere o

lavorano/intendono lavorare nel Cantone Ticino, non basta oggettivamente a

dimostrare una parvenza di prevenzione da parte del Governo cantonale nei confronti dell'interessata;

che, come era stato a suo tempo spiegato alla ricorrente (cfr. STA

52.2015.565 del 9 gennaio 2017 consid. 3.2), posto che è del

tutto normale e legittimo che un membro dell'Esecutivo cantonale esprima delle

opinioni di carattere politico su temi che attengono alla sua sfera di

competenza e di attività, non vi sono elementi atti a generare il benché minimo

sospetto di prevenzione e di parzialità dell'on. __________, allorquando il

Consiglio di Stato dovrà chinarsi sul merito della presente vertenza;

che inoltre l'art. 82 LPAmm - a cui si

richiama la ricorrente nel suo gravame e giusta il quale, nei

casi di ricorsi gerarchici contro decisioni adottate e firmate da un membro del

Governo nella sua veste di direttore di Dipartimento, il Consigliere di Stato

interessato deve astenersi dalla deliberazione del collegio - non trova

applicazione nel caso di ricorsi contro decisioni di unità amministrative

subordinate, sulle quali il direttore del Dipartimento non ha avuto modo di

pronunciarsi direttamente (cfr. Messaggio governativo n. 6645 del 23 maggio

2012 concernente la revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 54);

che, alla luce di tutto quanto precede, le istanze con le quali è chiesta la

ricusa dell'intero Consiglio di Stato e dell'intero Tribunale cantonale

amministrativo sono inammissibili o comunque nella migliore delle ipotesi da

respingere, in quanto manifestamente infondate;

che di conseguenza il ricorso direttamente inoltrato davanti al Tribunale d'appello

da RI 1 avverso la decisione dipartimentale del 10 ottobre 2018 che la concerne

deve essere dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso,

visto che giusta l'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 143.100) in materia di polizia degli stranieri il Tribunale cantonale amministrativo è competente a

statuire unicamente sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dal Governo

ticinese nella sua veste di autorità di ricorso di prima istanza;

che gli atti vanno dunque trasmessi all'Esecutivo cantonale, affinché statuisca

sul merito dell'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione

dipartimentale che le nega il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS;

che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata in questa sede va

respinta, ritenuto che sia le istanze di ricusa che l'impugnativa apparivano sin dall'inizio sprovviste di ogni possibilità

di essere accolte (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300);

che la tassa di giudizio è quindi posta a carico della ricorrente, in quanto

soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm; nella sua commisurazione si tiene

comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. In quanto

ammissibili, le istanze di ricusa del Tribunale cantonale amministrativo e del

Consiglio di Stato sono respinte.

Considerandi

2.

Il ricorso è

irricevibile.

§. Di

conseguenza gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

3.

La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

4.

La tassa e le

spese di giustizia, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico della

ricorrente.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera