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Decisione

52.2018.548

Licenza edilizia per uno stabile plurifamiliare

29 maggio 2020Italiano38 min

sfalsamento delle falde del tetto e (…) della facciata ovest inclinata. Riconosciuto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.548

Lugano

29

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 14 novembre 2018 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1 e PA 2

contro

la decisione del 10 ottobre 2018 (n. 4706) del

Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente il gravame inoltrato dal

ricorrente avverso la risoluzione del 24 agosto 2017 con la quale il

Municipio di Sessa ha rilasciato a CO 1e CO 2 la licenza edilizia per uno

stabile plurifamiliare al mapp. __________ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. CO 1e CO 2, qui

resistenti, sono comproprietari di un fondo inedificato nel Comune di Sessa

(mapp. __________), formato da un appezzamento di terreno lungo e stretto (ca.

75 m x 15/19 m) situato in località Bonzaglio e attribuito alla zona

residenziale semi-estensiva (RSE).

b. Il 23 novembre 2016 CO 1e CO 2 hanno chiesto al Municipio il permesso per costruire

uno stabile plurifamiliare di quattro livelli al centro del mapp. __________.

Il disegno dell'edificio, condizionato dalla forma del sedime, richiama due

corpi giustapposti sull'asse est-ovest, leggermente sfalsati tra loro, ciascuno

ricoperto da un tetto a falda, i cui colmi non collimano, ma sono leggermente

sfalsati in altezza. Le pareti esterne sono rivestite con pannelli tipo Swiss

Pearl di due tonalità diverse. Tutte le facciate dispongono di balconi;

quelli maggiormente sporgenti interessano le pareti est ed ovest. Lo spigolo

sinistro della facciata sud non è perpendicolare al terreno, bensì obliquo, di

modo che la parete è più lunga alla gronda che alla base (cd. spina obliqua).

All'estremità ovest del mappale è prevista un'area di sosta per nove veicoli e

biciclette. Gli stalli sono disposti su due file (nord n. 1-4 e sud n. 5-9);

tre posti auto per ciascuna fila sono coperti da una pensilina. Per quella nord

(che copre gli stalli n. 2, 3 e 4) è stata chiesta una deroga al rispetto della

distanza di 3.00 m dal percorso pedonale, previsto all'interno del mapp. __________

ma non ancora realizzato.

c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è opposto RI 1,

proprietario di un fondo contermine (mapp. __________), censurando il progetto

sotto svariati profili (completezza della documentazione, inserimento

dell'opera nel paesaggio, distanze da confine, urbanizzazione del fondo,

immissioni).

d. Nel mese di giugno 2017, data la lesione della distanza minima dal confine

sul fronte meridionale, gli istanti in licenza hanno inoltrato una variante

(riduttiva), che diminuisce la lunghezza della facciata sud di 1.00 m (così da

contenere il supplemento di distanza imposto dall'ordinamento comunale),

portandola a 19.00 m alla base e a 21.00 m alla gronda, e rivede la

configurazione dei balconi rivolti a est, riducendone la sporgenza a 1.10 m.

Tenuto conto del superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.), gli istanti

hanno altresì previsto il travaso di 36.00 m2 di superficie

edificabile dalla part. __________, equivalenti a 18.00 m2 di

superficie utile lorda (SUL).

e. Raccolto dai Servizi generali del Dipartimento del territorio l'avviso

cantonale favorevole (n. 99608 del 20 gennaio 2017), il Municipio ha rilasciato

la licenza edilizia per l'immobile, come da variante, senza ulteriori

formalità. L'Esecutivo comunale ha in particolare concesso la deroga a titolo

di precario per la pensilina. Nel contempo, ha respinto l'opposizione

pervenuta.

B. Con giudizio del 10

ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa

inoltrata da RI 1, riformando la licenza edilizia nel senso che non è

autorizzata l'edificazione della pensilina che copre i posteggi realizzati a

confine con il percorso pedonale verso il mapp. n. 111 RFP ed anche i due

stalli scoperti previsti a confine con il mapp. n. 977 RFP (n. 1 e 5) vengono

autorizzati a titolo precario (precario per i posteggi n. 1, 2, 3, 4, 5 e

posteggio biciclette nord).

Il Governo ha ritenuto corretta la condotta del Municipio che, preso atto delle

modifiche apportate con la variante, non ha previsto alcuna forma di

pubblicazione, data la loro portata ridotta. I cambiamenti progettuali,

evidenziati nella risoluzione municipale e noti all'opponente, sarebbero

rimasti peraltro incontestati. Di seguito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto

che i piani permettessero di verificare il rispetto delle distanze da confine e

che la lacuna riferita al colore del rivestimento fosse stata sanata nelle more

della procedura ricorsuale. Nel merito, l'istanza inferiore ha respinto le

censure riferite alla lesione della distanza da confine, come pure quelle

concernenti l'arretramento dell'immobile dal percorso pedonale, il cui calibro

sarebbe stato correttamente fissato a 1.50 m. Quanto alla pensilina nord, il

Consiglio di Stato ha osservato che il manufatto si ponesse direttamente a

confine col percorso pedonale e non rispettasse la linea di arretramento

prevista dal diritto in fieri (…) sia verso il percorso pedonale, sia

verso la prevista strada comunale, ora accesso veicolare comune (mapp. __________).

Ha poi reputato che non sussistesse una situazione eccezionale atta a

giustificarne l'autorizzazione in deroga. Ha inoltre esteso il precario ai due

posteggi scoperti a confine col mapp. __________. Circa l'inserimento delle

edificazioni nel paesaggio, ha condiviso la valutazione estetica del Municipio.

C. Contro il giudizio

governativo RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo (implicitamente) che sia annullato insieme alla licenza edilizia. In

via subordinata postula la retrocessione degli atti per nuova valutazione.

Il ricorrente approfondisce le censure sollevate davanti al Governo ed

estende gli aspetti oggetto di contestazione. Ribadisce anzitutto l'irritualità

della procedura adottata per la variante, priva di qualsiasi forma di

pubblicità. Lamenta per la prima volta la non conformità col diritto degli

interventi di sistemazione esterna, sostenendo che la modifica dell'andamento

naturale del terreno non sarebbe necessaria né giustificata da una situazione

eccezionale. Aumenterebbero per di più l'impatto visivo del fabbricato. Di

seguito, censura il calcolo della lunghezza delle facciate, dal quale dipende

il supplemento di distanza dal confine, che sarebbe maggiore di quanto ritenuto

dai resistenti e dalle autorità inferiori. Sia la facciata sud che quella nord

non rispetterebbero quindi la distanza prescritta. Qualora per la seconda si

volesse considerare determinante la distanza dal sentiero pubblico previsto su

quel versante, invece che dal confine coi mapp. __________ e __________, anche

la distanza minima dal percorso pedonale sarebbe violata, atteso che il calibro

stradale sarebbe superiore a quanto considerato dal Governo. Per la prima volta

davanti al Tribunale il ricorrente sostiene che pure l'altezza massima non

sarebbe rispettata, posto che la differenza di altezza delle due falde,

siccome distribuita su tutta la lunghezza orizzontale della casa,

imporrebbe l'applicazione delle disposizioni per i tetti a falda singola. Da

ultimo, l'insorgente critica l'inserimento dello stabile nel paesaggio,

rilevando che il manufatto supererebbe per dimensioni quelli vicini, sarebbe

connotato da uno stile architettonico singolare, vedrebbe rivestimenti bicolore

e sarebbe orientato in modo irragionevole. Nelle vicinanze si troverebbe

peraltro un bene culturale (stalla), che meriterebbe particolare tutela.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i resistenti ed il Municipio, con

argomentazioni che saranno riprese, nella misura del necessario, nei

considerandi di diritto.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) conferma le proprie precedenti

comparse scritte, evidenziando che le eccezioni sollevate non attengono al

diritto federale o cantonale.

b. In replica e duplica, le parti si riconfermano nelle rispettive tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

già opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle

contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.

Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2. Variante e

completezza della domanda di costruzione

2.1. Per principio le varianti sottostanno alla procedura ordinaria di rilascio

del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che

la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono

modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.

L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a

salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati. La regola non

è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro

caratteristiche essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la

procedura della notifica. Differenze che non superano un grado di tolleranza

ragionevolmente ammissibile, conclude la norma, non soggiacciono ad alcuna

formalità. Lo scopo di questa precisazione è essenzialmente quello di evitare

procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare. Dall'art. 16

LE si evince dunque che la procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso

di varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via

di approvazione. Qualora le modifiche, pur essendo di lieve entità, richiamano

l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al

giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il preavviso di

quest'ultima (cfr. STA 52.2016.471/476 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1,

52.2014.51 del 18 marzo 2015 consid. 2.2).

2.2. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla

documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di

applicazione della legge edilizia cantonale del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

705.110), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere

chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della

domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere

informazioni o complementi.

Eventuali carenze formali della domanda devono in primo luogo essere rimosse

davanti al Municipio. Se l'autorità comunale non procede nelle sue incombenze,

spetta al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti

rilevanti, esigere quei chiarimenti o complementi che si rendessero necessari,

salvaguardando il diritto di essere sentiti delle parti. Ciò vale segnatamente

allorquando le informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr.

RDAT I-1995 n. 19 consid. 3.1; STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010 consid. 2.4).

Parimenti nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di

una contestazione, di produrre spontaneamente davanti all'autorità di ricorso

documenti mancanti o aggiuntivi (ad esempio perizie, studi ecc.) tendenti ad

accertare la conformità del progetto col diritto applicabile (cfr. STA

52.2010.171 citata consid. 2.2). Riservate le modifiche (varianti) di progetto

di una certa importanza, la produzione di simili complementi, al pari delle

differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile,

non soggiace a particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE; STA 52.2013.94/97

del 2 maggio 2014 consid. 3.1 e 3.2).

2.3. Gli atti

presentati nel corso della procedura autorizzativa configurano una variante (riduttiva)

del progetto originario. Essi contemplano in effetti l'accorciamento di 1.00 m

della lunghezza della facciata sud, con conseguente riduzione del supplemento

alla distanza dal confine (cfr. art. 13 cpv. 3 delle norme di attuazione del

piano regolatore; NAPR). Dato il superamento dell'i.s., è stato inoltre previsto

un travaso di quantità edificatorie dal mapp. __________. La variante è stata

pertanto coordinata con un nuovo calcolo degli indici.

Secondo l'insorgente, simili modifiche, alle quali andrebbe aggiunto lo

spostamento dello stabile di 2.50 m verso est, avrebbero richiesto una nuova

pubblicazione. A torto.

Condivisibile è anzitutto l'assunto dei resistenti, secondo cui non vi è stato

alcuno spostamento dell'immobile. Semplicemente, a causa di un errore, la planimetria

con inserimento in scala 1:500 ed il piano di situazione allegati alla

domanda del novembre 2016 non corrispondono. La svista, riconoscibile ad un

attento esame della documentazione e corretta con la variante, non imponeva una

nuova pubblicazione. La riduzione di 1.00 m della lunghezza della facciata sud

rappresenta invece una modifica di lieve entità, che lascia inalterate le

caratteristiche principali dell'immobile. Non richiedeva perciò una nuova

pubblicazione. Neppure il travaso di indici dal mapp. __________ ha minimamente

modificato il progetto. Il superamento dell'i.s. era riconoscibile, mentre il

fatto che sia stato sanato grazie al trasferimento di quantità edificatorie non

lede gli interessi di terzi. Da ultimo, l'indicazione del colore del

rivestimento dello stabile su richiesta del Servizio dei ricorsi non configura

una modifica della domanda di costruzione, bensì un complemento d'informazione

esatto dall'autorità in virtù dell'art. 11 cpv. 3 RLE.

3. Sistemazione del

terreno

3.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 NAPR, la sistemazione del terreno è intesa come

intervento che non altera sostanzialmente la struttura naturale dello stesso ed

è parte integrante del progetto architettonico di disegno dello spazio. La

norma prosegue indicando che il terreno dovrà essere sistemato in modo da

valorizzare la collocazione dell'edificio o impianto nello spazio di progetto.

In base al cpv. 3, il progetto dovrà prevedere il posizionamento ed il disegno

di eventuali opere particolari come autorimesse, terrazze, cancelli, piscine,

corpi accessori, opere di cinta ed accessi in modo da valorizzare, e non

umiliare, lo spazio annesso agli edifici in ossequio al principio di

sistemazione del terreno menzionato ai capoversi precedenti. Il cpv. 4 aggiunge

che l'andamento del terreno naturale può essere modificato solo a titolo eccezionale

e a condizione che siano ossequiate le altre disposizioni dell'art. 8 NAPR.

Secondo il cpv. 5, nel caso di formazione di terrapieni gli stessi non devono

di regola superare l'altezza di 1.50 m; in casi eccezionali, sempre in ossequio

ai disposti precedenti, può essere concessa un'altezza superiore fino ad un

massimo di 2.50 m ed in tal caso l'altezza della sistemazione eccedente 1.50 m

va conteggiata nell'altezza del fabbricato.

La norma all'esame, a prima vista non del tutto lineare, combina disposizioni apparentemente

non univoche tra loro concernenti la sistemazione dei fondi. Mentre il cpv. 1

sembra ammettere senz'altro modifiche limitate dell'andamento del terreno

naturale, purché ciò sia suscettibile di valorizzare la collocazione degli

edifici o degli impianti nello spazio circostante, il cpv. 4 sancisce che l'andamento

del terreno naturale può essere modificato solo a titolo eccezionale. Il cpv. 5

ammette nondimeno la formazione di terrapieni. La loro altezza non deve di

regola superare l'altezza di 1.50 m, riservati casi eccezionali nei quali,

purché siano ossequiati i disposti precedenti, l'altezza può raggiungere un

massimo di 2.50 m. In questi casi, conclude il disposto in analogia a quanto

prevede l'art. 41 LE, la parte eccedente 1.50 m va conteggiata nell'altezza del

fabbricato.

3.2. A parere del

ricorrente, posto che il mapp. __________ sarebbe sostanzialmente pianeggiante,

le modifiche orografiche oggetto della domanda non sarebbero necessarie,

tantomeno giustificate da una situazione eccezionale. Aumenterebbero per di più

l'impatto visivo del fabbricato. Il Municipio e i resistenti ribattono che la

sistemazione del terreno rientrerebbe nei limiti ammessi dall'ordinamento

comunale. I secondi dubitano pure dell'ammissibilità delle censure, non essendo

state proposte davanti al Governo.

A quest'ultimo

riguardo va chiarito, a valere anche per le contestazioni concernenti l'altezza

dello stabile, che la presentazione di nuove censure davanti a questa Corte è

ammessa, stante che vietate sono soltanto nuove domande (art. 70 cpv. 2 LPAmm;

cfr. STA 52.2016.415 del 1° dicembre 2017 consid. 2 e rimandi).

Ferma questa premessa, dai piani emerge che il terreno dedotto in edificazione

non è affatto pianeggiante, ma degrada da nord verso sud (Δh

=

tra ca. 1.50 e 2.00 m; cfr. prospetti ovest/est e sezione a-a) e, in misura più

contenuta, da ovest verso est (Δh= ca. 1.30 m; cfr. piano vista

laterale e frontale garage). Denota dunque un certo dislivello, che il

progetto prevede di appianare, segnatamente formando un terrapieno sorretto sul

confine meridionale da un muro di sostegno che presenta un'altezza variabile

tra ca. 0.60 m e 1.50 m (cfr. prospetti ovest/est e sezione a-a). Ora, la

prevista sistemazione rispetta certamente il limite previsto all'art. 8 cpv. 5

NAPR. Meno chiaro è invece se, posto che l'orografia esistente viene livellata

in modo da ricavare un pianoro rialzato - largo quasi quanto il fondo - su cui

edificare l'edificio, la controversa sistemazione possa ancora essere

qualificata come intervento che non altera sostanzialmente la struttura

naturale del terreno (cfr. cpv. 1), rispettivamente se sia conforme al cpv.

4 dell'art. 8 NAPR. Atteso che non può essere seguita la tesi dei resistenti

secondo cui tale disposto concernerebbe unicamente le modifiche non finalizzate

ad un'edificazione, neppure il Municipio si è infatti espresso al riguardo. La

questione può comunque essere lasciata aperta, dato che la licenza edilizia va

annullata per un altro motivo.

4. Altezza

4.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto (cfr. pure art. 12 cpv. 1 NAPR). Determinanti sono quindi gli

ingombri verticali compresi tra i due punti di misurazione indicati dalla

legge. Per terreno sistemato s'intende il livello - perpendicolarmente

sottostante al punto superiore di misurazione - del

terreno aperto al servizio di una costruzione, come un giardino, un tappeto

verde o un cortile (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41

n. 1229). Il punto superiore di misurazione (filo superiore del

cornicione di gronda o parapetto) si situa per principio in corrispondenza del

perimetro esterno (facciate) delle costruzioni; riferimento, quest'ultimo, al

quale vien fatto capo anche per misurare le

distanze. Indirettamente, dall'art. 41

cpv. 1 RLE, si deduce tuttavia che in presenza di balconi (aperti sui

lati) che sporgono più di 1.10 m e/o che occupano più di un terzo della lunghezza della facciata, l'altezza dell'edificio

va misurata in corrispondenza del filo esterno dei balconi e non del filo della

parete cui sono addossati (cfr. STA 52.2017.60 del 18 maggio 2018 consid. 3.2,

52.2016.6 del 6 ottobre 2017 consid. 3.2, 52.2013.180 dell'11 maggio

2015 consid. 4.2). A meno che gli spioventi superino la pendenza di 45°, l'ingombro

verticale rappresentato dalle falde del tetto non è di regola preso in

considerazione ai fini della misurazione dell'altezza degli edifici. Il loro sviluppo

verticale non è infatti assimilabile a quello di corpi arretrati, la cui

altezza deve essere sommata, a quella delle facciate sottostanti, come è invece

di principio il caso degli attici (art. 43 RLE) e dei gradoni che presentano un

arretramento inferiore a 12 m (art. 40 cpv. 2 LE). Restano riservati i casi

degli edifici coperti da un tetto ad una sola falda, nei quali l'altezza del

colmo dal suolo viene presa in considerazione, poiché definisce - al pari di

una gronda - l'ingombro verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro

esterno dell'immobile (RDAT I-1991 n. 36; STA 52.2011.375 del 28 agosto 2012

consid. 3.2.2, 52.2008.20 del 3 aprile 2009 consid. 2.2; Scolari, op. cit., ad art. 40/41 n. 1238).

4.2. L'altezza massima

degli edifici principali in zona RSE è di 10.50 m (cfr. art. 54 cpv. 2 lett. c

NAPR).

4.3. L'insorgente

sostiene che l'altezza dell'avversato edificio non dovrebbe essere misurata

alla gronda, ma al colmo, stante che sarebbe assimilabile agli stabili con

tetto a falda singola. Ne risulterebbe il sorpasso del limite fissato dall'ordinamento

comunale per lo sviluppo verticale degli edifici.

Come detto, il tetto in discussione è costituito da due falde inclinate

leggermente sfalsate tra loro, ovvero che non si congiungono in corrispondenza

della loro sommità: il colmo di quella orientata verso nord è più alto del

colmo di quella orientata verso sud. La differenza fra le quote dei due colmi è

di soli ca. 0.80 m (cfr. sezione a-a, piani facciate sud, est ed ovest della

variante). Visto da sud, l'edificio presenta dunque una parte verticale che si

erge meno di 1.00 m al di sopra del colmo della falda che ricopre questa parte

dello stabile (cfr. facciata sud). Ci si può dunque chiedere se, conformemente

alla regola generale secondo cui l'altezza degli edifici è rilevata lungo il

perimetro esterno, conteggiando anche le parti arretrate, in quanto rilevanti

dal profilo degli ingombri e delle ripercussioni ingenerate sui fondi

circostanti e sul paesaggio (cfr. STA 52.2013.360 del 12 gennaio 2015 consid.

5.1, STA 52.2010.395 del 26 settembre 2011 consid. 2.2, confermata da STF 1C_464/2011

e 1C-490/2011 del 18 aprile 2012, 52.2010.172 consid. 3.1, pubbl. in: RtiD

I-2011 n. 19; Scolari, op. cit.,

ad art. 40/41 n. 1234), l'ingombro verticale determinato da questa parete arretrata,

che occupa quasi tutto lo sviluppo orizzontale del tetto, non sia da riportare sul

filo della facciata sud, ciò che causerebbe su questo lato il sorpasso

dell'altezza massima prescritta ([10.45 + 0.80) > 10.50). La questione può

restare indecisa, atteso che da questo punto di vista il difetto potrebbe

essere sanato modificando la pendenza dei due spioventi, ovvero facendo in modo

che collimino tra loro. Decisivo è invece che l'altezza massima prescritta

risulta superata per un altro motivo. Come accennato, lo stabile può essere

idealmente suddiviso in due parti leggermente sfalsate tra loro (blocchi nord e

sud). Il blocco nord sporge per 1.70 m oltre lo spigolo est del blocco sud

(cfr. variante: piano di situazione e prospetto sud). Ora, su questo lato, la

parete posteriore (rivolta a sud) del blocco nord che si sviluppa dal terreno

sistemato fino al colmo dello spiovente che ricopre quest'ultimo blocco,

raggiunge 13.00 m di altezza, superando dunque in misura consistente il limite

massimo di 10.50 m. Al difetto non può in questo caso essere posto rimedio con

una condizione di licenza. Richiedendo un'adeguata riprogettazione di

importanti parti d'opera, impone infatti l'inoltro di una variante. Il permesso

ed il giudizio governativo che lo conferma vanno di conseguenza annullati.

5.

Distanze

5.1. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio

e il confine del fondo. La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o

l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti,

escluse le gronde ed i balconi che hanno una sporgenza fino a 1.10 m e non

occupano più di un terzo della lunghezza della facciata. I balconi che

soddisfano entrambe le condizioni non chiamano dunque distanza.

5.2. La distanza

minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro,

ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso (art. 39 cpv. 2 LE).

L'art. 13 NAPR stabilisce che per gli

edifici ubicati in zona RSE la distanza minima verso il fondo privato di un

edificio con facciate non superiori a 20.00 m di lunghezza deve essere di 4.00

m (cpv. 1 lett. b). Se la facciata dell'edificio supera 20.00 m di lunghezza,

la distanza da confine deve essere aumentata di 0.30 m per ogni metro o

frazione di metro di maggior lunghezza; questo fino a che la distanza raggiunga

la misura pari a 2/3 dell'altezza dell'edificio (cpv. 3).

La norma prescrive un supplemento alla distanza minima dal confine per gli

stabili che presentano un ingombro orizzontale rilevante (> 20.00 m). Non

disciplina tuttavia il modo di misurare la lunghezza della facciata. Neppure la

legge edilizia cantonale regola quest'aspetto (a differenza della misurazione

dell'altezza; cfr. art. 40 e 41 LE; STA 52.2015.67 citata consid. 4.2,

52.2005.261/265 citata consid. 3.1). In assenza di una disposizione specifica, conviene

considerare, in analogia a quanto prescrivono altri ordinamenti comunali e le

linee guida cantonali per il regolamento edilizio del dicembre 2014 (cfr. n. 12

a pag. 12), la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che

circoscrive l'edificio, escludendo le parti arretrate situate oltre un certo

limite (cfr. Scolari, op. cit., ad

art. 39 n. 1200; per degli esempi: STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid.

6.1, 52.2005.261/265 citata consid. 3, 52.2002.5 del 2 aprile 2002 consid. 3).

Limite che, in concreto, il Municipio ha fissato a 4.00 m (cfr. licenza edilizia,

pag. 4):

5.3. Secondo l'art. 15

cpv. 2 lett. c NAPR, la distanza minima dal ciglio delle strade private, dei

percorsi pedonali e dei sentieri è pari a 3.00 m. Tale distanza, precisa la

norma, si applica alle costruzioni, impianti, sistemazioni del terreno, muri di

cinta e di sostegno.

5.4. In concreto, il

Municipio ha ritenuto che con la variante fosse stato sanato il difetto

riscontrato nel progetto originale. Con la diminuzione della lunghezza della

facciata sud (da 22.00 a 21.00 m alla gronda e da 20.00 a 19.00 m alla base),

la distanza prevista rispetto al confine meridionale (4.30 m) ossequierebbe i

parametri prescritti dall'art. 13 NAPR.

Il Governo ha tutelato

la decisione municipale, reputando che rientrasse nel potere di apprezzamento

dell'autorità comunale la facoltà di non computare nella lunghezza della

facciata sud la porzione dello stabile che, sul lato est, è arretrata di 4.00

m. Quanto alla facciata nord, lunga 21.70 m, pur rilevando una distanza dal

confine settentrionale leggermente inferiore a quanto prescritto (4.50 m <

4.60 m), ha considerato determinante il fatto che fosse rispettata la distanza

di 3.00 m dal sentiero pubblico previsto lungo quel confine.

Il ricorrente contesta

queste deduzioni.

5.4.1. Richiamando le

linee guida cantonali per il regolamento edilizio e le norme sulle costruzioni

a gradoni, il ricorrente ribadisce anzitutto che nella lunghezza della facciata

sud andrebbe computata anche la parete arretrata (del blocco nord) ad est,

larga 1.70. Andrebbero considerate pure le terrazze sul lato ovest, che

occupano più di un terzo di quella facciata, di modo che complessivamente la

facciata sud sarebbe lunga 23.80 m (21.00 + 1.70 + 1.10). L'edificio dovrebbe

quindi distare 5.20 m dal confine meridionale. A torto.

La decisione

municipale, tutelata dal Governo, di non computare la porzione dello stabile

che sporge 1.70 m in direzione est, in quanto arretrata di 4.00 dal filo della

facciata sud, resiste alle critiche. Tenuto conto della latitudine di giudizio

di cui dispone il Municipio ai fini dell'individuazione del contenuto normativo

del diritto autonomo comunale, non è infatti insostenibile, posto che è comune

ad altri ordinamenti comunali e che le linee guida cantonali richiamate dal

ricorrente non sono imperative. Inapplicabile, in quanto concernente un tipo

particolare di edifici (cd. costruzioni a gradoni) e finalizzata al calcolo

dell'altezza, è d'altronde la norma che impone di considerare l'ingombro dei

gradoni (soprastanti) che presentano un arretramento inferiore a 12

m (cfr. art. 40 cpv. 2 LE). Neppure le terrazze della parete ovest erano da

computare nella lunghezza della facciata sud. Come a ragione indicato dai

resistenti, la loro estensione oltre il filo della facciata sud nel punto di suo

maggior sviluppo (alla gronda = 21.00 m) non supera mai la misura di 1.10 m.

Viste da sud, non occupano nemmeno più di un terzo della facciata. Tutto

considerato, data una lunghezza di facciata pari a 21.00 m, la distanza di 4.30

m (4.00 m + 0.30 di supplemento) dal confine meridionale è dunque conforme al

diritto.

5.4.2. Secondo l'insorgente

anche la facciata nord sarebbe più lunga di quanto ammesso dalle istanze

inferiori (23.43 m = 21.70 + 1.73 per la sporgenza delle terrazze sul lato

ovest). La distanza dal confine settentrionale sarebbe pertanto pari a 5.20 m.

Anche qualora si volesse considerare determinante la distanza dal sentiero

pubblico previsto su quel versante, invece che quella dal confine medesimo, il

progetto sarebbe lesivo del diritto, poiché il calibro del percorso pedonale, misurato

sul piano del traffico, sarebbe in realtà superiore a quanto accertato (2.80

> 1.50 m). Tenuto conto di ciò, l'edificio dovrebbe stare a 5.80 m dal

confine (2.80 + 3.00) anziché a 4.50 m (1.50 + 3.00). Anche queste tesi vanno

disattese.

Per i medesimi motivi

indicati al considerando precedente, il mancato computo nella lunghezza della

facciata nord delle terrazze che sporgono dalla facciata ovest, arretrate di

4.88 m dal filo della facciata nord, non presta il fianco a critiche. Come

indicato nei piani di progetto, la facciata è quindi lunga 21.70 m. Ciò detto, posto

che sul confine settentrionale è previsto un percorso pedonale pubblico (cfr.

piano del traffico), determinante è la distanza verso quest'area pubblica e non

quella dal confine privato che si trova sul lato opposto del sentiero (cfr. STA

52.2002.99 del 3 maggio 2002 consid. 3.2). Ora, in base al piano di situazione il

controverso edificio dista 3.00 m dal ciglio del citato sentiero, rappresentato

con calibro di 1.50 m. Il progetto è dunque conforme a quanto prevede l'art. 15

cpv. 2 lett. c NAPR. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, non vi sono

validi motivi per dubitare che il calibro indicato non sia corretto, ovvero che

non corrisponda a quanto previsto dalla pianificazione vigente. Dall'estratto

del programma di realizzazione del PR prodotto dal Municipio (doc. 2 allegato

alla risposta del 23 gennaio 2019) emerge infatti che il percorso pedonale è

lungo 500 m ed ha una superficie di 750 m2. Di conseguenza, la sua

larghezza non può che essere pari a 1.50 m (500 m x 1.50 m = 750 m2).

Si tratta di un'indicazione - confermata peraltro anche dagli atti della

revisione del PR attualmente in fase di esame preliminare (cfr. giudizio

impugnato, pag. 6) - senz'altro più affidabile di quella estrapolata dal ricorrente

mediante misurazione dal piano del traffico, posto che i valori ricavabili da

piani in scala ridotta (cioè con un denominatore grande), qual è quello in

scala 1:2000 qui in questione, sono forzatamente approssimativi. Basti pensare

che la differenza tra 1.50 m e 2.80 m sta in soli 0.65 mm.

5.5. Per le ragioni testé esposte, anche le critiche rivolte

agli stalli n. 1, 2, 3 e 4 e dall'area di sosta per biciclette sul versante

nord vanno disattese. Non si trovano infatti all'interno del percorso pedonale,

bensì a contatto col suo margine esterno. In quanto tali, ossia senza la pensilina

(non autorizzata), non sono tenuti a rispettare una distanza minima dalla

pubblica via. Per principio, le distanze dalle strade non si applicano infatti

ai posteggi scoperti (cfr. STA 52.2007.125 citata consid. 2.1.1; Scolari, op. cit., ad art. 25 LE n.

1030). Il permesso, concesso peraltro a titolo di precario, va quindi

confermato.

6. Inserimento

paesaggistico

6.1. La legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST;

RL 701.100) prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio

operativo), applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige

che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e

armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale

del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e

armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le

caratteristiche dei luoghi (cfr. al riguardo, STA 52.2013.35 del 3 novembre

2014 consid. 5 e rimandi; 52.2012.259 del 14 febbraio 2014 consid. 4). Per

giurisprudenza, nell'interpretazione di tale concetto - di natura indeterminata

- l'autorità non deve affidarsi alla sua

sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che

la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o

alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3,

confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio

costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013,

pag. 367 seg.). La citata clausola estetica - che, fatti salvi i casi,

qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona fabbricabile

è applicata dai comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art.

109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst) - possiede

una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni

edilizie. Essa non deve tuttavia svuotare di ogni contenuto, in maniera

generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal

senso, il Tribunale federale ha ripetutamente

rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere

considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto

paesaggistico soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti (DTF 115 Ia

363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010

consid. 3.3.1, confermata da: STF 1C.442/2010/

1C.448/2010 del 16 settembre 2011,

pubbl. in: RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit.,

pag. 359 con rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle

possibilità edificatorie vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando

si tratta di proteggere un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità estetiche notevoli,

mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla sua

realizzazione (STF 1C_258/2007 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).

6.2. Secondo l'art. 7 cpv.

2 NAPR, costruzioni, impianti e attrezzature in genere devono essere

realizzati in modo che l'immagine del singolo oggetto e della sua collocazione

nel sito risulti conforme ad obiettivi di disegno qualificato dello spazio.

Il linguaggio architettonico, i materiali ed i colori, prosegue la norma

(cpv. 3), sono elementi di progetto per il raggiungimento dell'obiettivo

menzionato e devono essere descritti e motivati nella relazione tecnica

allegata alla domanda di costruzione.

Analogamente al principio ancorato nell'art.

104 cpv. 2 LST (cfr. supra, consid. 6.1), la norma, simile ad altre presenti

negli ordinamenti comunali, impone un obbligo, esigendo che l'edificazione si

inserisca convenientemente nel quadro ambientale. Configura dunque parimenti

una clausola estetica positiva, ma appartenente al diritto comunale autonomo,

la quale, per la sua natura indeterminata, conferisce al Municipio una certa

latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo

(cfr. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 3.2, 52.2010.147 citata,

52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 3). Contenuto, che deve essere reperito

nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta degli

elementi indicati per il raggiungimento dell'obiettivo, i quali devono a loro

volta essere illustrati

nella relazione tecnica in modo da poter verificare

l'adeguatezza del rapporto che verrebbe ad instaurarsi tra l'opera edilizia e lo

spazio circostante (cpv. 3; cfr., mutatis mutandis, STA 52.2011.323 citata consid. 3.2, 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 3,

52.2009.487 del 4 dicembre 2010 consid. 3.2).

6.3. Chiamato a

statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate in esame, il Tribunale

giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia

con riserbo sia per la natura delle norme, sia per il rispetto dovuto

all'autonomia comunale (nel caso dell'art. 7 NAPR). Nella misura in cui esse

riservano alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il

sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece

circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo

dell'abuso del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove

la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può

censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente

(cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; cfr. STA 52.2015.67 citata consid. 6, 52.2013.35

citata consid. 5.3 e rimandi, 52.2010.147 citata consid. 2.3 con rimandi e RtiD

I-2012 n. 11 consid. 2.2.1).

6.4. Il Municipio ha

valutato il rispetto del principio dell'inserimento armonioso e ordinato nel paesaggio,

come riportato qui di seguito:

a.

Coerenza e qualità del

concetto progettuale

(…)

Il progetto propone un concetto unitario nel suo insieme, con un'edificazione

nella parte centrale e ampi spazi liberi sistemati a verde su buona parte

restante del fondo. Le superfici pavimentate (accessi e posteggi) occupano una

superficie minima e la sistemazione esterna è unitaria su tutto il fondo (un

unico muro di sostegno lungo il confine sud).

b.

Grado di attenzione per

il contesto

(…)

Il progetto ha un ingombro in altezza maggiore rispetto agli edifici

circostanti, ma nel rispetto dei parametri di PR, che sono stati volutamente

definiti per favorire edificazioni concentrate con maggiori spazi liberi,

secondo il principio dell'uso razionale del territorio. Il criterio

dell'alternanza tra pieni e vuoti è di particolare importanza, dato che il PR

definisce una serie di "canali verdi", come quello ad est del fondo

che garantisce anche un maggior distacco verso il bene culturale di interesse

locale (stalla al mapp. __________). Il progetto amplifica le dimensioni di

questo spazio libero (oltre 40 m), contribuendo alla tutela di tale bene.

c.

Grado di attenzione per

gli elementi naturali o antropici

(…)

Il progetto non interessa particolari componenti naturali, mentre le strutture

antropiche del comparto (bene culturale al mapp. __________; sentiero tra i

nuclei) sono salvaguardate.

d.

Grado di attenzione per

la morfologia del terreno

(…)

Il progetto prevede una modellazione semplice e unitaria del terreno (muro di

sostegno lungo il confine sud e terrapieno), che non mette in discussione

l'orografia originale, che risulterà percepibile anche dopo l'intervento.

e.

Scelta dell'espressione

architettonica

(…)

Il contesto edilizio non è caratterizzato da una tipologia edilizia di

riferimento. Non ci troviamo nel nucleo storico, ma in una normale zona

residenziale, dove sono presenti diverse tipologie edilizie (case contigue,

case mono-bifamiliari) e diversi linguaggi ed elementi architettonici (tetti a

falde ma con orientamenti diversi; facciate prevalentemente in muratura

intonacata), dove gli spazi liberi sono rappresentati essenzialmente dai

giardini di pertinenza delle abitazioni. La forma dell'edificio di progetto è

determinata dalle dimensioni e dalla particolare forma del fondo, stretta e

allungata. La pianta è sostanzialmente rettangolare e una spina obliqua

all'estremità ovest caratterizza il disegno della facciata sud. Inoltre:

-

la facciata sud presenta

aperture apparentemente disordinate (nessun allineamento verticale e larghezze

diverse), dove la scelta di moduli completamente differenti l'uno dall'altro è

la principale caratteristica della facciata. Non siamo nel nucleo, dove si

richiederebbe una facciata più controllata in termini di vuoti e pieni, né in

una zona con una tipologia preminente a cui riferirsi, quindi non si giustifica

una richiesta di modifica delle aperture;

-

la facciata nord, che si

rivolge verso la zona insediativa più storica (con il nucleo di Bonzaglio a

nordest), presenta aperture prevalentemente di servizio, con una disposizione

più controllata (allineamento verticale) con moduli più regolari.

In conclusione le scelte di progetto rispondono ad un

concetto architettonico unitario.

f.

Scelta dei materiali

costruttivi e dei colori impiegati

(…)

La scelta dei pannelli Swiss Pearl è coerente con l'espressione architettonica

del progetto.

g.

Disegno dei tetti e dei manufatti

tecnici

(…)

Il progetto prevede un tetto a due falde, con colmo centrale sfalsato e

pendenze usuali. Sulla falda sud è previsto un impianto fotovoltaico complanare

alla falda; sulla falda nord un elemento sporgente: si tratta del torrino

dell'ascensore, che ha dimensioni limitate (superficie di ca. 4 m2 e

sporgenza inferiore a 2 m) e risulta integrato in facciata nord.

h.

Qualità del disegno

degli spazi esterni

(…)

Il progetto presenta un concetto di qualità degli spazi esterni: sistemazione a

verde di buona parte del fondo, anche con alberature: limitazione delle

superfici viarie; percorrenze pedonali semplici, anche verso il sentiero tra i

nuclei; sistemazione esterna unitaria.

Fatti

i.

Rapporto con lo spazio

pubblico

(…)

Il progetto prevede un disegno semplice e compatto dei posteggi privati (in

parte coperti) verso l'area pubblica e presta attenzione anche al percorso dei

pedoni fino all'ingresso della casa, possibile sia dal posteggio privato, che

dal sentiero di collegamento tra i nuclei.

Il Governo ha tutelato le dettagliate valutazioni

della prima istanza, rimarcando che, benché più voluminoso rispetto alle

abitazioni circostanti, lo stabile rispetta comunque i parametri di zona

introdotti al fine di favorire un maggior sfruttamento (in altezza) del terreno

edificabile nel comparto [e] pure allo scopo di permettere la creazione

di maggiori spazi liberi (…). Inoltre, ha ritenuto che il progetto si

adeguasse alla forma del terreno senza mutarne la morfologia, presentasse

un'apprezzabile organizzazione degli spazi esterni e mantenesse una buona

visuale verso il piano dai fondi a nord. Quanto all'espressione architettonica,

ha ritenuto chiara la volontà del progettista di proporre un edificio dalle

caratteristiche singolari, in ogni caso moderne, rispondente ad un concetto

unitario, che presenta un'accentuata movimentazione del ritmo delle aperture

delle facciate est ed ovest che comportano degli arretramenti, così come lo

sfalsamento delle falde del tetto e (…) della facciata ovest inclinata. Riconosciuto

che simili soluzioni potrebbero non incontrare il gusto soggettivo, ha reputato

che rispondessero alle esigenze di un concetto compositivo volitivo quanto

moderno, mai banale, e che non fossero deturpanti, né stravaganti o più

in generale squalificanti. Di contro, ha rimarcato che, seguendo le tesi

ricorsuali, non vi sarebbe spazio per edifici progettati secondo moderne

concezioni architettoniche. Da ultimo, ha tutelato la scelta dei colori dei

pannelli di rivestimento (grigio e ocra), i cui campioni sono stati assunti

in atti e avvallati dal Municipio, silenti le altre parti al procedimento.

Di tutt'altro avviso è

il ricorrente, che, anche sulla scorta delle considerazioni contenute nel

parere elaborato dall'arch. Matteo Huber, prodotto col ricorso, giunge a

conclusioni opposte rispetto a quelle delle istanze inferiori, criticando in

particolare le dimensioni dell'edificio, la sua pianta e la sua collocazione

all'interno del fondo, la forma del tetto, la configurazione delle aperture,

nonché la sopraelevazione del terreno.

Ora, nella misura in cui le contestazioni rivolte al progetto tendono a

rimettere in discussione i parametri edificatori, peraltro definiti proprio allo

scopo di permettere un maggior sfruttamento edilizio (densificazione; cfr.

rapporto di pianificazione del settembre 1994, n. 4.3.5 pag. 59), esse non

possono essere accolte in questa sede, non essendo fatta valere né altrimenti

rilevabile la sussistenza di motivi eccezionalmente suscettibili di rimettere

in discussione la pianificazione nel quadro della procedura di rilascio del

permesso edilizio. Ne discende che la sola circostanza che il nuovo edificio possa

comportare volumi e sfruttamenti maggiori degli edifici circostanti non sarebbe

sufficiente per reputarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel

contesto paesaggistico. Ciò detto, in quanto viola l'altezza massima prescritta

(cfr. supra, consid. 4.3), la valutazione estetica favorevole del

Municipio, avallata dal Governo, non può essere tutelata già per tale motivo.

Posto che tale difetto potrebbe essere sanato mediante un'adeguata

riprogettazione, conviene tuttavia esaminare anche le altre obiezioni sollevate

dal ricorrente in tema di inserimento. Al riguardo, occorre anzitutto considerare

che, come evidenziato anche dal Governo, taluni elementi criticati del progetto

sono determinati dalle contingenze concrete. La pianta allungata dell'edificio

è evidentemente dettata dalla conformazione lunga e stretta del sedime e la collocazione

all'interno di quest'ultimo va in buona parte ricondotta alla necessità di rispettare

l'area riservata agli spazi liberi nella porzione est del sedime (cfr. piani delle

zone e del paesaggio), rispettivamente all'esigenza di realizzare l'accesso

veicolare da ovest, in corrispondenza della strada d'accesso (cfr. mappa

catastale e piano del traffico). Più discutibile appare invece, come già

segnalato sopra al consid. 3 e rilevato pure dall'architetto consultato dal

ricorrente, la scelta di sistemare il terreno livellandolo verso l'alto

mediante la formazione di un terrapieno, sorretto da un muro di sostegno sul

confine meridionale. Intervento, questo, destinato a rafforzare l'impatto della

nuova costruzione sulle adiacenze. Da questo profilo, diversamente da quanto

affermato dal Municipio al capitolo Grado di attenzione per la

morfologia del terreno, non è invero dato di vedere come l'innalzamento

fino a 1.50 m del livello del terreno possa essere assimilato ad un progetto che

non mette in discussione l'orografia originale, caratterizzata da un

declivio regolare (cfr. fotografie agli atti e immagini reperibili su Google

Maps e Google Street View, cfr. cfr. in proposito: STF 1C_382/2015 del 22

aprile 2016 consid. 6.5) che verrebbe soppresso dal previsto livellamento. Ancorché

lo stabile sia inserito in un comparto residenziale contrassegnato da una

varietà di edifici privi di particolare pregio, parimenti discutibile è la sua espressione

architettonica, contraddistinta segnatamente da una foggia del tetto a falde

sfalsate, da aperture di vario formato e tipologia posizionate in modo

irregolare/sfalsato, in specie sulla facciata sud, e dalla spina obliqua all'estremità

ovest di quest'ultima. Tutti elementi, questi, che contribuiscono ad

accreditare l'immagine di uno stabile abitativo adatto ad una zona residenziale

urbana o periurbana piuttosto che a quella di una frazione di un villaggio

periferico, immerso nella natura. Anche da questo punto di vista il grado di

attenzione riservato al contesto suscita invero delle perplessità. La questione

se questo aspetto porterebbe, da solo, a ritenere insostenibile il giudizio

estetico delle autorità inferiori, non necessita di essere approfondita oltre

in questa sede, posto che il permesso va comunque annullato per il motivo indicato.

7. 7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Sono di

conseguenza annullate la licenza edilizia e la decisione governativa che l'ha

confermata.

7.2. La tassa di giustizia per entrambe le istanze ricorsuali è posta a carico

dei resistenti, in solido, secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va

esente essendo comparso per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 1, 2 e 6 LPAmm).

I resistenti rifonderanno inoltre un'adeguata indennità per ripetibili al

ricorrente, a valere per le due sedi (art. 49 cpv. 1 e 3 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 10 ottobre 2018 (n. 4706) del Consiglio di Stato

e la risoluzione municipale del 24 agosto 2017 sono annullate.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei resistenti, in solido. Questi

ultimi rifonderanno al ricorrente un identico importo (fr. 2'000.-) a titolo di

ripetibili. All'insorgente viene di conseguenza restituita la somma di fr.

1'800.- versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere