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Decisione

52.2018.55

Dipendente cantonale nominata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Nullità della decisione governativa di aggancio al nuovo modello salariale per difetto di competenza del Consiglio di Stato

14 aprile 2020Italiano10 min

comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di collaboratore

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.55

Lugano

14

aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 18 gennaio 2018 di

RI

1

contro

la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) del

Consiglio di Stato che le ha attribuito la nuova funzione di responsabile

della gestione amministrativa e l'ha iscritta nella classe 6 dell'organico

con 22 aumenti a decorrere dal 1° gennaio 2018;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 è attiva alle

dipendenze dello Stato dal 1973, quando è stata nominata stenodattilografa

presso la Cancelleria dello Stato, Servizio documentazione del Gran Consiglio.

La sua carriera è via via evoluta sino a raggiungere, nel 2003, la posizione di

funzionaria di direzione presso la Cancelleria dello Stato, attribuita alla

Segreteria del Gran Consiglio, a cui corrispondevano le classi di stipendio

21-25(27) del sistema salariale allora in vigore (legge sugli stipendi degli

impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255).

In quell'occasione la medesima è stata iscritta nella classe 25 con 10 aumenti.

b. Con decisione del 21 settembre 2015, l'Ufficio presidenziale del Gran

Consiglio (Ufficio presidenziale), ritenuto che la nuova legge sul Gran

Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC;

RL 171.100) prevedeva la figura del responsabile della gestione amministrativa,

ha assegnato a RI 1 tale nuova funzione (classificata 26-28) e l'ha iscritta

nella classe 28 dell'organico con 11 aumenti dal 1° ottobre 2015.

B. a. Con lettera del 13

ottobre 2014, l'Ufficio presidenziale ha chiesto al Consiglio di Stato di

essere coinvolto al più presto nei lavori riguardanti la futura classificazione

dei dipendenti dei Servizi del Parlamento nell'ambito della prospettata nuova

scala salariale. Ciò in considerazione delle proprie competenze in materia di

direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e di vigilanza

sull'amministrazione finanziaria dei suoi servizi. La richiesta è stata

rinnovata il 4 maggio 2015.

b. Il Consiglio di Stato ha risposto a tale ultimo scritto con lettera dell'11

settembre 2015 inviando all'Ufficio presidenziale una tabella con le proposte

di classificazione dei funzionari dei servizi del Gran Consiglio. Tra queste

figurava il collaboratore di direzione posizionato in classe 6 della nuova

scala salariale.

Il 21 settembre successivo, l'Ufficio presidenziale ha preso posizione

comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di collaboratore

di direzione con quella di responsabile della gestione amministrativa,

conforme al tenore dell'art. 148 cpv. 1 LGC. Per questa funzione l'Ufficio

presidenziale ha quindi informato di aver deciso l'attribuzione della classe 7.

c. Malgrado un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro, il Consiglio

di Stato e l'Ufficio presidenziale non sono giunti a un accordo circa la classificazione del responsabile della gestione

amministrativa. Il Governo ha quindi proceduto alla pubblicazione ufficiale del

regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello

Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) dove ha collocato la

predetta posizione in classe 6.

C. Raccolte le

osservazioni di RI 1 in merito, con scritto del 29 novembre 2017 la Sezione

delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha

comunicato al medesimo che il Consiglio di Stato, con risoluzione del 22

novembre 2017, le aveva attribuito la nuova funzione di responsabile della gestione

amministrativa e l'aveva iscritta nella classe 6 dell'organico con 22 aumenti a

contare dal 1° gennaio 2018.

D. Contro la predetta

risoluzione RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

che sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata. La ricorrente ha

innanzitutto sostenuto che la decisione impugnata si fonderebbe su una

classificazione, stabilita dal RClass, lesiva dell'art. 2 cpv. 1 della legge

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017

(LStip; RL 173.300), norma che prescrive che l'elenco delle funzioni e la

relativa classificazione dei dipendenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato,

d'intesa con le autorità di nomina competenti. Non avendo le due autorità

raggiunto un'intesa in relazione alla posizione salariale del responsabile

della gestione amministrativa, la classificazione non sarebbe stata validamente

adottata e di conseguenza, la decisione impugnata sarebbe da ritenere inficiata

da nullità assoluta. La risoluzione governativa sarebbe inoltre carente di

motivazione in quanto priva di ogni indicazione riguardo alla valutazione della

funzione ai fini della classificazione.

E. All'accoglimento del

gravame si è opposto il Consiglio di Stato che ha innanzitutto difeso la bontà

della classificazione del responsabile della gestione amministrativa in classe

6. Posizionamento adeguato per rapporto alla classificazione precedente,

considerato che questa è stata recentemente rivista verso l'alto in occasione

dell'entrata in vigore della LGC. Esso ha quindi contestato che la mancata

intesa con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio in merito alla posizione

salariale del responsabile della gestione amministrativa possa condurre a

conseguenze di sorta, siccome la competenza di stabilire la classificazione

delle diverse funzioni dei dipendenti dello Stato spetta al Governo.

F. Con la replica

la ricorrente, oltre a ribadire le proprie tesi, ha sollevato un ulteriore

motivo di nullità della decisione impugnata, eccependo l'incompetenza del

Consiglio di Stato a decidere sul suo passaggio alla nuova scala stipendi,

spettante all'autorità di nomina.

G. Con la duplica, il

Consiglio di Stato ha succintamente confermato la propria risposta.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è

certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

L'emanazione di una

decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in

dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta,

irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce

un caso eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è soltanto

annullabile. La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente

grave ed evidente. L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare

in modo intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I: Allgemeiner Teil, VI ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori

dell'incompetenza ratione materiæ o funzionale dell'autorità decidente,

errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima

presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del

diritto materiale. La nullità deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi

momento, da qualsiasi autorità giudicante, potendo la stessa anche essere

constatata nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1

e rinvii).

3.

La ricorrente ha

innanzitutto eccepito la nullità della decisione impugnata poiché sarebbe

fondata su una disposizione adottata in modo lesivo del diritto.

3.1

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa sugli stipendi

dei dipendenti statali che ha abrogato la precedente del 1954. Il passaggio dal

vecchio al nuovo sistema salariale è regolato dall'art. 41 LStip, norma

transitoria che prevede - tra l'altro - la garanzia dello stipendio percepito

prima dell'entrata in vigore della legge.

L'art. 2 cpv. 1 LStip prevede che l'elenco delle funzioni e la relativa

classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal

Consiglio di Stato, d'intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi

dell'art. 2 cpv. 1 LORD per quanto attiene al loro personale, mediante

regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola

funzione.

3.2

Il responsabile della gestione amministrativa dei servizi del Gran

Consiglio è nominato dall'Ufficio presidenziale (art. 2 cpv. 1 lett. e LORD,

153.

cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

del 24 febbraio 2015; LGC; RL 171.100), a cui competono le decisioni

riguardanti il suo rapporto di impiego (art. 153 cpv. 3 LGC).

3.3

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha deciso in merito al passaggio

della ricorrente al nuovo sistema retributivo, assegnandole la nuova funzione

di responsabile della gestione amministrativa e la classe 6 prevista dal RClass

per la sua funzione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il

semplice fatto che nell'adozione del regolamento il Governo non ha raggiunto

un'intesa con l'autorità di nomina in relazione alla classificazione del

responsabile della gestione amministrativa non costituisce un grave difetto

atto a comportare la nullità della decisione impugnata. Questa si fonda infatti

comunque su una base legale sufficiente e validamente adottata dall'organo

competente. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LStip, la facoltà di stabilire per

regolamento la classificazione dei dipendenti cantonali spetta infatti al

Governo. La precisazione secondo cui ciò avviene d'intesa con le autorità di

nomina competenti non modifica la competenza di adottare la normativa, che

rimane esclusiva prerogativa del Consiglio di Stato. Da questa formulazione non

si può d'altra parte dedurre che il disaccordo dell'autorità di nomina in merito

alla classificazione di uno o più dipendenti ad essa subordinati possa condurre

a bloccare il processo normativo e a creare situazioni di stallo atte a

pregiudicare l'entrata in vigore di norme indispensabili alla gestione del

rapporto di impiego dei dipendenti dal profilo salariale. La censura va quindi

disattesa.

4.

L'insorgente ha

inoltre eccepito l'incompetenza del Governo a emanare la risoluzione impugnata.

4.1

La competenza di attribuire ai dipendenti in carica la funzione e lo

stipendio secondo il nuovo modello salariale spetta all'autorità di nomina. Lo

si deduce dall'art. 9 LStip, secondo cui lo stipendio iniziale dei dipendenti

cantonali è fissato dall'autorità di nomina, nonché, più in generale, dall'art.

40.

cpv. 1 LStip che conferisce a questa autorità la facoltà di decidere sulle

pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti

cantonali.

4.2

Come sopra ricordato, le decisioni riguardanti il rapporto di impiego del

responsabile della gestione amministrativa dei servizi del Gran Consiglio

competono all'Ufficio presidenziale, che è l'autorità di nomina. A quest'ultimo

soltanto spettava quindi decidere sul passaggio della ricorrente al nuovo

sistema retributivo. Nessuna competenza in questo ambito è per contro

attribuita al Governo, che d'altra parte in questa sede non ha apportato alcun

elemento a difesa della propria facoltà di emanare la decisione impugnata. La

risoluzione del Consiglio di Stato va pertanto dichiarata nulla per difetto di

competenza, atteso che ciò non compromette seriamente la sicurezza del diritto.

5.

Visto quanto

precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata dichiarata nulla. La

tassa di giustizia è posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei

propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) del Consiglio di Stato,

nella misura in cui ha attribuito alla ricorrente la nuova funzione di

responsabile della gestione amministrativa e l'ha iscritta nella classe 6

dell'organico con 22 aumenti a decorrere dal 1° gennaio 2018, è nulla.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente sarà

restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera