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Decisione

52.2018.550

Istanza di ricusa in blocco del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo - domande manifestamente irricevibili o prive di fondamento

12 dicembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

52.2015.218 del 9 gennaio 2017 consid. 3.2), posto che è del

tutto normale e legittimo che un membro dell'Esecutivo cantonale esprima delle

opinioni di carattere politico su temi che attengono alla sua sfera di

competenza e di attività, non vi sono elementi atti a generare il benché minimo

sospetto di prevenzione e di parzialità dell'on. __________, allorquando il

Consiglio di Stato dovrà chinarsi sul merito della presente vertenza;

che inoltre l'art. 82 LPAmm - a cui si richiama la ricorrente nel suo gravame e

giusta il quale, nei casi di ricorsi gerarchici contro decisioni

adottate e firmate da un membro del Governo nella sua veste di direttore di

Dipartimento, il Consigliere di Stato interessato deve astenersi dalla

deliberazione del collegio - non trova applicazione nel caso di ricorsi contro

decisioni di unità amministrative subordinate, sulle quali il direttore del

Dipartimento non ha avuto modo di pronunciarsi direttamente (cfr. Messaggio governativo

n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 54);

che, alla luce di tutto quanto precede, le istanze con le quali è chiesta la

ricusa dell'intero Consiglio di Stato e dell'intero Tribunale cantonale

amministrativo sono irricevibili o comunque nella migliore delle ipotesi da

respingere, in quanto manifestamente infondate;

che di conseguenza il ricorso direttamente inoltrato davanti al Tribunale d'appello

da RI 1 avverso la decisione dipartimentale del 10 ottobre 2018 che la concerne

deve essere dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso,

visto che giusta l'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 143.100) in materia di polizia degli stranieri il Tribunale cantonale amministrativo è competente a

statuire unicamente sui gravami inoltrati contro le decisioni rese dal Governo

ticinese nella sua veste di autorità di ricorso di prima istanza;

che gli atti vanno dunque trasmessi all'Esecutivo cantonale, affinché statuisca

sul merito dell'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione

dipartimentale che le nega il rilascio

di un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa

indipendente in Svizzera;

che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata in questa sede va

respinta, ritenuto che sia le istanze di ricusa che l'impugnativa apparivano sin dall'inizio sprovviste di ogni possibilità

di essere accolte (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300);

che la tassa di giudizio è quindi posta a carico della ricorrente, in quanto

soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm; nella sua commisurazione si tiene

comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. In quanto

ricevibili, le istanze di ricusa del Tribunale cantonale amministrativo e del

Consiglio di Stato sono respinte.

Considerandi

2.

Il ricorso è

irricevibile.

§. Di conseguenza

gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

3.

La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico della

ricorrente.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

6.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera