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Decisione

52.2018.558

Multa LEPICOSC - opere da operatore specialista - valore delle opere

7 marzo 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali figura l'esecuzione di murature in cotto e pietra (cfr. allegato alla

LEPICOSC). Giusta l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle

rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli

operatori specialisti. L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione

e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di

attività (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC

l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o

particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza

particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di

attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Per gli operatori

specialisti, sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi

preventivabili non superano l'importo di fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC).

Al fine di accertare il valore delle commesse e l'obbligo di assoggettamento

alla legge di imprese e operatori, la CV-LEPICOSC utilizza quale base di

valutazione i prezzi dei materiali e le tariffe approvate dalle associazioni di

categoria (art. 8 cpv. 1 del regolamento della legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore

principale della costruzione del 3 dicembre 2014; RLEPICOSC; RL 705.510). La

violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita dalla CV-LEPICOSC con

l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione dall'albo (art. 16

cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che

egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei

lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3

LEPICOSC).

5. 5.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente ritiene anzitutto che, visto il suo scopo

sociale iscritto a registro di commercio e avendo chiesto nel dicembre del 2017

di essere registrata nell'albo LEPICOSC quale impresa di costruzione, essa può

eseguire opere edili senza iscrizione all'albo fino ad un valore di fr.

30'000.-. Sostiene poi che per determinare il costo dei lavori da essa eseguiti

sul cantiere di __________ non si sarebbe dovuto considerare il valore del

materiale da essa utilizzato, visto come nell'occasione lo stesso fosse stato

direttamente acquistato dal committente. La ricorrente contesta pertanto i calcoli

operati dalla CV-LEPICOSC e ritiene non vi sia stata in specie alcuna violazione

della legge in quanto il costo totale del lavoro commissionatole ammonterebbe a

fr. 26'000.-. Sostiene infine che l'intervento in questione costituiva un lavoro

semplice per il quale non erano necessarie né particolari conoscenze, né attrezzature

importanti.

5.2. La tesi ricorsuale non merita accoglimento. Come giustamente rilevato

dall'autorità di prime cure, l'esecuzione di opere di muratura in cotto faccia

a vista rientra con ogni evidenza tra le attività contemplate dalla LEPICOSC di

competenza degli operatori specialisti. Ne consegue che questi lavori possono

essere eseguiti dalle ditte iscritte all'albo quali imprese di costruzione o da

operatori specialisti iscritti all'albo nello specifico campo di attività e ciò

senza alcun limite. In caso di ditte non iscritte all'albo invece,

indipendentemente dalla ragione sociale indicata a registro di commercio e

senza riguardo a eventuali richieste d'iscrizione pendenti (l'autorizzazione a

eseguire opere soggette a LEPICOSC esplica effetto solo dopo l'avvenuta

iscrizione all'albo e non già con l'inoltro della domanda), questo genere di

interventi può essere realizzato solo se si tratta di lavori di modesta importanza

o particolarmente semplici. Come detto, la legge prevede che gli interventi di

questa natura che superano il costo di fr. 10'000.- non sono da considerare di

modesta importanza (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC).

In concreto tale limite è stato ampiamente superato già solo in virtù del costo

della manodopera necessaria, visto che, secondo quanto dichiarato dalla

ricorrente stessa, tale voce di spesa ammontava a fr. 26'000.-. A questo

importo va poi aggiunto il costo del materiale. In questo senso poco importa

quali accordi fossero stati presi tra committente e appaltatore riguardo alla

fornitura della copertura in cotto da posare sulle facciate dell'edificio. Al fine

di stabilire in modo oggettivo il valore della commessa, l'art. 8 cpv. 1

RLEPICOSC impone infatti alla CV-LEPICOSC di riferirsi ai prezzi del materiale

e alle tariffe approvate dalle associazioni di categoria. Non giova poi alla

ricorrente sostenere di essersi limitata a svolgere dei lavori di semplice

fattura: al di là del fatto che, come appena visto, i lavori in questione

superano chiaramente i limiti di costo fissati dall'art. 4 LEPICOSC, si deve

considerare che gli stessi non comportavano solo la posa di mattoni faccia a

vista, ma anche di materiali isolanti, ancoraggi e rinforzi, oltre al fatto che

la loro corretta esecuzione doveva garantire le adeguate condizioni di

stabilità della struttura.

Ne discende che, nel caso di specie, non v'è dubbio che le opere in questione

fossero assoggettate alla LEPICOSC e che, pertanto, la loro realizzazione non poteva

essere eseguita da una ditta non iscritta all'albo come operatore specialista

nel settore specifico o come impresa di costruzione.

Da quanto precede, si deve dunque convenire

con l'autorità di prime cure sul fatto che la RI 1 ha nell'occasione effettivamente

violato l'art. 4 LEPICOSC.

6. 6.1. Accertato

che la ricorrente ha eseguito dei lavori assoggettati alla LEPICOSC senza

essere iscritta all'albo quale operatore specialista, resta da esaminare l'entità

della sanzione che le è stata inflitta.

6.2. In primo luogo va rilevata l'ampiezza e l'importanza delle opere appaltate

alla ricorrente e che questa ha eseguito senza disporre della necessaria

autorizzazione (cfr. ricorso del 21 novembre 2018 pag. 3 pt. 5). Il

rivestimento delle facciate presupponeva un costo preventivabile di fr.

26'000.- già solo per la manodopera a cui, come detto, va aggiunto il valore

dei materiali utilizzati. A questo proposito, quand'anche si volesse prendere in

considerazione il valore più basso indicato dalla ricorrente di fr. 30 al m² per

i mattoni e la malta (facendo così astrazione dagli altri materiali necessari

quali ad esempio gli isolanti e gli ancoraggi), si rileva che il costo totale del lavoro, volto a coprire 260 m² di facciate, superava di oltre tre volte il valore soglia fissato dalla legge.

Dal profilo soggettivo va poi detto che la colpa imputabile all'insorgente è

senza ombra di dubbio rilevante. La RI 1 era perfettamente consapevole delle

prescrizioni di legge che disciplinano la sua attività nel settore in cui opera,

ma ha comunque intenzionalmente intrapreso delle opere che non era autorizzata

ad effettuare. Essa ha poi ignorato l'ordine di sospensione dei lavori che le

era stato notificato. In particolare dopo aver chiesto e ottenuto dalla

CV-LEPICOSC delle indicazioni su come far riprendere i lavori in corso alla ditta

__________, la ricorrente non solo ha omesso di trasmettere i documenti che le

erano stati richiesti a tal fine e di conformarsi alle condizioni postele, ma -

pur essendo consapevole del fatto che il fermo cantiere era ancora in vigore -

ha permesso che i suoi operai (i medesimi due già presenti sul cantiere in

occasione del controllo del 19 luglio 2018) riprendessero i lavori quale (pretesa)

manodopera in prestito alla __________, ciò che di tutta evidenza non

corrispondeva a quanto ordinatole dalla CV-LEPICOSC né alle condizioni più

volte ribadite da questa Corte per il prestito di personale (STA 52.2007.45 del

9 maggio 2007, 52.2006.631 del 3 aprile 2007 consid. 4). Ora, agendo in questo

modo, l'insorgente ha dimostrato quantomeno una certo disprezzo nei confronti

delle leggi e degli ordini dell'autorità.

In siffatte circostanze, questo Tribunale ritiene quindi rettamente commisurata

alla gravità dell'infrazione e alla colpa del trasgressore la multa di fr. 5'000.-

inflitta alla ricorrente.

7. 7.1. Stante

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata,

senza che sia necessario entrare nel merito delle altre argomentazioni

sollevate dall'insorgente che risultano assolutamente irrilevanti ai fini del

presente giudizio. In particolare la ricorrente non può dedurre nulla a proprio

favore dal fatto che - a suo dire - una ditta concorrente violerebbe la LEPICOSC

senza essere sanzionata. A prescindere dalla veridicità o meno di questa asserzione,

in ogni caso la RI 1 non potrebbe invocare la parità di trattamento nell'illegalità.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera