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Decisione

52.2018.564

Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni e motivazioni

12 dicembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.564

Lugano

12 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia

Verzasconi, presidente

assistito

dalla

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 27 novembre 2018 della

RI

1

contro

la

decisione del 23 novembre 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito

al concorso a invito per l'aggiudicazione delle opere di impresario

costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di

distribuzione del __________ ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1;

ritenuto, in

fatto

che con decisione del

23 novembre 2018 il Municipio del Comune di CO 2, in esito a un concorso a

invito, ha deliberato alla CO 1 le opere di impresario costruttore occorrenti

nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________;

che con scritto del 27 novembre 2018 la ditta RI 1, giunta seconda in

graduatoria, è insorta contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo sostenendo che l'importo offerto dall'aggiudicataria sarebbe

palesemente sottocosto;

che con scritto 28 novembre 2018 il Tribunale ha informato la ricorrente che

l'atto da essa inoltrato non corrispondeva alle esigenze poste dall'art. 70

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e l'ha invitata a motivare il gravame entro la scadenza del termine

di ricorso, pena l'irricevibilità del medesimo;

che la ricorrente è rimasta silente;

che

il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100);

che la ricorrente, in quanto partecipante al concorso, è senz'altro legittimata

a contestare la decisione con cui il committente ha affidato ad altra ditta la

commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) e non ponendo questioni di

principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) può essere evaso da un giudice unico;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) né all'intimazione alle

controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le

conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del gravame sia

sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono

riassumibili nel principio generale secondo cui l'insorgente deve esprimere in modo riconoscibile la propria

intenzione di ottenere la modifica di

un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 46 e

riferimenti; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger

(curatori), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz

(VWVG), 2. ed., Zurigo 2016, n. 34 e segg. ad art. 52);

che tali esigenze non

sono manifestamente rispettate con l'atto ricorsuale in questione; la

ricorrente non ha formulato alcuna conclusione, quale l'annullamento della

decisione o l'aggiudicazione della commessa in proprio favore;

che essa si è limitata ad addurre in modo

del tutto generico che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe palesemente

sottocosto, senza apportare alcuna argomentazione a sostegno della

propria tesi;

che d'altra parte, l'insorgente avrebbe potuto completare l'atto entro il

termine ricorsuale, che al momento del suo inoltro non era ancora scaduto, ma è

invece rimasta passiva;

che in tali circostanze il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile

per gravi carenze formali e non può essere esaminato nel merito;

che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico della ricorrente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui

all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera