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Decisione

52.2018.566

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo con effetto immediato

11 novembre 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1,1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid.

3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).

2.2. In concreto, come

visto in narrativa, dagli atti risulta che, a seguito degli eventi occorsi il

20 aprile 2018, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che il

ricorrente ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale, il quale -

dopo aver indetto un pubblico dibattimento - ha condannato RI 1 alla pena

pecuniaria (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni) di

fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna,

oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-, per avere condotto l'autovettura ________ targata TI ________ essendo in

stato di ubriachezza così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro

probatorio (risultato: 0.45 mg/l).

La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi

regolarmente passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede l'insorgente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque, le

modalità di accertamento dell'alcolemia messe in atto dalla polizia), ormai

stabiliti dalle autorità penali con decisione passata in giudicato. Per

evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli

accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 2 settembre 2019. Tanto

più che la sanzione penale è stata emanata sulla base del risultato (0.45 mg/l)

dell'analisi dell'alito mediante etilometro probatorio che, davanti alla

polizia, il conducente ha riconosciuto.

In occasione del

verbale di polizia del 20 aprile 2018, dopo essere stato informato dell'avvio

di un procedimento penale per titolo di guida in stato di inattitudine

qualificata e del fatto che l'accertamento con etilometro probatorio avrebbe

avuto un valore legale di prova a suo carico, il ricorrente non ha infatti messo

in dubbio la legalità della procedura di accertamento del tasso alcolemico alla

quale era stato sottoposto, riconoscendo invece con la propria firma il valore

emerso dalla misurazione effettuata con etilometro probatorio (cfr. la ricevuta

del risultato derivante dal test etilometrico annessa al rapporto di polizia).

Nemmeno nel corso della procedura amministrativa, prima di adire questo

Tribunale, l'insorgente aveva invero messo in discussione il tasso alcolemico

riscontrato, dandolo invece per acquisito (cfr. ricorso al Governo, pag. 2).

Egli, come detto, non ha infine contestato il giudizio con il quale il giudice

della Pretura penale lo ha condannato a una pena pecuniaria di entità non

trascurabile per aver violato gravemente le norme della circolazione. Se il

ricorrente riteneva ancora che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla

scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far

valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il

giudizio del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia

di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di

appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 2 della

sentenza pretorile), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede

amministrativa. L'insorgente, nonostante la gravità del reato imputatogli e

l'ampiezza della sanzione inflittagli, non

ha invece ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in

giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto assistito in

quella fase da un legale cognito della materia - che i fatti accertati in sede

penale sarebbero stati vincolanti anche per questo Tribunale.

Ne discende che, già solo per questo motivo, le critiche sollevate dal ricorrente

relativamente alla correttezza della procedura di accertamento etilometrico

probatorio effettuata dalla polizia vanno ora respinte.

2.3. A titolo abbondanziale, si osserva che tali censure appaiono

ad ogni modo infondate.

A torto l'insorgente sostiene

in particolare che non siano stati eseguiti tutti i "passaggi"

necessari affinché al risultato del test effettuato mediante etilometro

probatorio possa essere ricono-sciuto valore probante. In effetti, con

l'etilometro probatorio, al contrario di quello precursore (cfr. art. 11 cpv. 2

prima frase dell'ordinanza sul controllo

della circolazione stradale del 28 marzo 2007; OCCS; RS 741.013), è sufficiente

una sola misurazione, realizzata con due metodi diversi indipendenti l'uno

dall'altro e considerata valida soltanto quando i due procedimenti giungono

allo stesso risultato (cfr. USTRA, Modifica dell'OCCS, commento all'art. 11a,

pag. 2). Più precisamente, l'etilometro probatorio effettua sullo stesso

campione due misurazioni indipendenti a distanza di pochi secondi l'una

dall'altra: soltanto se entrambi i valori coincidono viene visualizzato un

risultato valido, escludendo così qualsiasi possibilità di errore (cfr. anche

ne/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-63745.html). In concreto,

dall'accertamento con etilometro probatorio è scaturito un risultato valido di 0.45

mg/l. Le critiche sollevate dal ricorrente cadono pertanto nel vuoto.

Nemmeno dal fatto che

il tasso alcolemico riscontrato supera solo dello 0.05% il limite per essere

considerato qualificato l'insorgente può dedurre nulla a suo favore, ritenuto

peraltro che non è consentito effettuare alcuna detrazione dai valori indicati

dagli etilometri probatori (cfr. art. 20 dell'ordinanza dell'USTRA concernente

l'OCCS del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS 741.013.1).

Dagli atti non risulta infine

che il ricorrente non abbia potuto richiedere un esame del sangue, come

genericamente afferma nel gravame. D'altra parte, come detto, emerge invece che

l'insorgente ha riconosciuto il risultato dell'accertamento etilometrico con

valore probatorio, apponendo la propria firma sul relativo rapporto e

rinunciando di fatto ad avvalersi della possibilità di un esame (aggiuntivo)

del sangue. Sempre davanti alla polizia egli ha peraltro ammesso a più riprese di

avere bevuto due birre da 0.33 l prima di mettersi al volante.

3. 3.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il

ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel giudizio della Pretura penale del

2 settembre 2019 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi,

soggettivi e oggettivi, del reato di guida in

stato di inattitudine di cui all'art.

91 cpv. 2 lett. a LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales

de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1

lett. b LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berna 2015, pag. 479).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della

licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr).

Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze

del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione

qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b

LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata

definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo

l'art. 16c cpv. 2 lett. d o l'articolo 16b cpv. 2 lett. e (cfr.

art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di

sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che

accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto

comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada

e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la

modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; STA 52.2012.70 del 23 aprile 2012 con-fermata

da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013; Mizel,

op. cit., pag. 593 seg.).

3.3. In concreto, dagli atti risulta che il 20 aprile 2018 il

ricorrente ha circolato in stato di ebrietà qualificata (tasso di alcolemia di

0.45 milligrammi di alcol per litro di aria espirata). È quindi indiscutibile

che egli ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1

lett. b LCStr, sia dal profilo oggettivo sia sog-gettivo, avendo peraltro ammesso

di avere bevuto nonostante sapesse che si sarebbe successivamente messo al

volante.

Ne discende che, dal momento che il 24 marzo 2015 gli era stata inflitta una

revoca a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d

LCStr, l'infrazione grave perpetrata il 20 aprile 2018 (solo poco più di un

anno dopo avere scontato, il 15 marzo 2017, quella precedente) da RI 1 -

plurirecidivo in pochi anni - comporta inevitabilmente la revoca definitiva

della licenza di condurre ex art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr. E ciò a prescindere

dalla natura (di ammonimento o di sicurezza) della revoca precedente (cfr. DTF 143

Considerandi

II 699 consid. 3.2, 141 II 220 consid. 3.2 e 3.3.6) e, quindi, a maggior

ragione, indipendentemente dal genere di infrazioni precedentemente commesse (cfr.

anche Mizel, op. cit., pag. 400).

Una siffatta misura si sarebbe peraltro imposta anche se il tasso alcolemico

riscontrato fosse stato superiore allo 0.25 mg/l e inferiore allo 0.4 mg/l e,

di riflesso, l'infrazione fosse stata "medio grave" ai sensi

dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. f

LCStr; cfr. anche Mizel, op. cit.,

pag. 400). Anche per questa ragione cadono dunque nel vuoto le sommarie doglianze

riferite all'entità dell'alcolemia (solo 0.05 mg/l oltre il limite per essere

considerata qualificata ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'ordinanza

dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella

circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS 741.13) che solleva ora

l'insorgente, il quale va in ogni caso ritenuto un conducente incorreggibile

(cfr. Mizel, op. cit., pag. 401).

4.

In

conclusione, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato dal

Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo

Tribunale. Giustificato e rispettoso del princi-pio della proporzionalità è

pure il periodo di attesa di cinque anni che lo accompagna. La revoca

definitiva dell'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr costituisce l'ultima tappa

del sistema a cascata. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, chi

raggiunge questo gradino della "scala", non ha modo di mettere in

discussione la durata minima della più drastica delle misure amministrative. In

effetti, contrariamente al vecchio diritto (art. 17 cpv. 2 vLCStr), che

permetteva di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da 1 a 5

anni (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, III ed., Losanna 1996, n. 2.6 ad art. 17

LCR), la nuova legge (art. 23 cpv. 3, al quale rinvia l'art. 17 cpv. 4 LCStr)

fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno 5 anni, trascorsi i quali

il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente (cfr. STA

52.2012.70

citata consid. 4 confermata da STF 1C_287/2012 citata consid. 2.3). Durata

minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza di

necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal legislatore (cfr. STF 1C_287/2012 citata

consid. 2.4; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.4). La riconsegna sarà

inoltre subordinata all'esito positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata

idoneità alla guida e al superamento di nuovi esami di guida (cfr.

Messaggio citato, pag. 3865; medesimo messaggio nella sua versione francese,

pag. 4133; Mizel, op. cit., pag.

401).

5.

Nulla può infine dedurre il

ricorrente dalla volontà espressa a livello federale di procedere a una revisione

della LCStr allo scopo di apportare alcuni correttivi al programma Via Sicura,

già soltanto perché gli adeguamenti proposti nulla hanno a che vedere con il

sistema a cascata e con il periodo d'attesa qui in discussione (cfr. https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/

documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-67319.html;

Inoltre, ritenuto come il tenore delle norme attualmente in vigore (art. 16c

cpv. 2 lett. e, 17 cpv. 4 e 23 cpv. 3 LCStr) così come la volontà del

legislatore che le ha adottate sia chiara (cfr. Messaggio citato, pag. 3865), neppure il Tribunale potrebbe lasciarsi ispirare dai

lavori preparatori della revisione (invero allo stadio iniziale, non essendo

ancora stato posto in consultazione il relativo messaggio, ciò che è però in

programma per il corrente anno, cfr. https://www.newsd.

admin.ch/newsd/message/attachments/54731.pdf) per lasciarsi ispirare

nell'interpretazione delle disposizioni in questione (cfr. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent

Martenet, Droit administratif, Vol. I, III ed., Berna 2012, pag. 203).

6.

6.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.2

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Non

si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera