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Decisione

52.2018.573

Commesse pubbliche. Criteri di idoneità. Art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP: dirigenza effettiva e preponderanza dell'attività professionale

27 marzo 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del

termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale,

ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano

diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere

portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé

soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del

loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione,

ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata

dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente

la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i

criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. L'art.

34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere

iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione.

Gli offerenti devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi, differenziati

a seconda del tipo di commessa e settore di attività oggetto del concorso.

Per quanto attiene in particolare alle opere artigianali,

l'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP impone che un titolare, membro dirigente

effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, sia in possesso,

nello specifico ramo professionale, dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o

di un titolo equivalente e abbia maturato almeno cinque anni di esperienza, dei

quali almeno tre quale dirigente di cantiere. Contrariamente alla norma

pregressa, quella attuale prescrive l'iscrizione all'albo professionale di

riferimento. Ma non solo. Esige in ogni caso che il responsabile della ditta concorrente

possegga un titolo di studio (almeno un AFC) nello specifico campo di attività

oggetto della commessa e pretende pure - cumulativamente - che lo stesso abbia

un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni, di cui tre come dirigente di

cantiere. L'odierno art. 34 RLCPubb/CIAP e le disposizioni sull'idoneità a

concorrere che l'hanno preceduto (art. 14 cpv. 1 lett. b legge sugli appalti

del 12 settembre 1978, art. 27 RLCPubb del 1°

ottobre 2001, art. 34 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006) si apparentano a

normative simili, quali l'art. 3a della legge sull'esercizio della professione

di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre

1997 (LEPICOSC; RL 705.500) o l'art. 3 cpv. 2 della legge

cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24

marzo 2004 (LEPIA; RL 705.400). Comune a tutte queste disposizioni è lo scopo

di garantire che le ditte e le imprese, tanto nel caso in cui partecipino ad

una gara d'appalto, quanto nel caso in cui operino nel campo della costruzione,

siano gestite da persone dotate di competenze e preparazione professionale

attestate da adeguati titoli di studio strettamente correlati all'attività

esercitata (RtiD II-2017 n. 14 consid. 3.3; STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018

consid. 2.3 e rinvii).

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, "titolare",

ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, è l'avente diritto di ditte individuali od

il socio di società di persone (società semplici, società in nome collettivo o

in accomandita). Per "membro dirigente" è invece da intendere

il membro dell'organo di gestione di società di capitale (società anonime,

società a garanzia limitata ecc.). L'effettività dell'attività dirigenziale,

esplicitata soltanto per il "membro" degli organi di gestione di società di capitale, ma valevole anche per il

"titolare" di persone giuridiche a carattere personale, è esatta

allo scopo di impedire che le finalità

perseguite dalla norma in esame vengano eluse attraverso l'impiego di semplici

prestanome. Il dirigente effettivo non può essere un semplice membro

dell'organo esecutivo dell'impresa, che collabora saltuariamente e

occasionalmente alla sua gestione, ma deve fornire prestazioni lavorative

sufficienti a dimostrare che l'impresa è affidata a un professionista

qualificato, che se ne occupa concretamente e che non funge soltanto da

prestanome (RtiD II-2008 n. 26). Il compito di dimostrare l'adempimento dei

requisiti di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP incombe in primis al

concorrente, mediante la produzione del diploma richiesto o del titolo ritenuto

equivalente. Se gli atti di gara non

contemplano la presentazione di tali documenti unitamente all'offerta,

spetterà al committente richiamarli e determinarne

l'adeguatezza per rapporto alle esigenze poste dall'art. 34

RLCPubb/CIAP, norma applicabile ad ogni sorta di procedura concorsuale. Sempre

al committente incomberà l'onere di indagare circa l'effettiva attività

dirigenziale svolta dalla persona che i

concorrenti indicano come loro responsabile in possesso dei titoli di studio

richiesti dall'ordinamento sulle commesse pubbliche. A tal scopo basta

richiamare dal concorrente il contratto di lavoro stipulato con il dirigente

e/o le pezze giustificative delle remunerazioni che gli sono state versate a

compenso dei suoi servigi (cfr. STA 52.2018.66 citata consid. 2.3, 52.2016.399

del 27 marzo 2017 consid. 2.3, 52.2016.319 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3,

52.2014.346 del 13 marzo 2015 consid. 2.2).

3. 3.1.

La commessa oggetto del contendere rientra nel novero delle opere artigianali

da falegname. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovevano

quindi dimostrare di essere iscritte all'albo LIA e che un loro titolare,

membro dirigente effettivo o direttore

iscritto a RC con diritto di firma è in possesso dell'AFC di falegname o di un

titolo equivalente e ha maturato un'esperienza di cinque anni, di cui almeno

tre quale dirigente di cantiere (art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP). Oltre a

possedere i requisiti stabiliti dal cpv. 1, il titolare o membro dirigente

effettivo doveva dimostrare di prestare, per la società, la parte preponderante

della sua attività professionale, come richiesto dall'art. 34 cpv. 2

RLCPubb/CIAP (cfr. STA 52.2018.66 citata consid. 4.1, 52.2016.319 citata consid.

3).

3.2. Al momento della scadenza del termine di partecipazione al concorso

(12 luglio 2018) la RI 1 era iscritta nell'albo dell'allora vigente LIA nella

categoria "Opere da falegname" (cfr. allegato dell'or

abrogato regolamento della legge sulle imprese

artigianali del 20 gennaio 2016; RLIA; BU 2016, 11;

categoria 2). Nella propria offerta, quali titolari della ditta in

possesso di un certificato di studi tecnici, diplomi o attestato AFC ex art. 34

RLCPubb/

CIAP, la RI 1 ha indicato __________ e D__________ (falegnami AFC), nonché M__________

(architetto edile). Nessun diploma è stato tuttavia prodotto, a dispetto di

quanto richiesto dalla stazione appaltante a pag. 46 del capitolato, con tanto

di evidenziatura in grassetto ("indicare nomi, genere del certificato

di studi e anno del conseguimento e allegare diploma"). Dopo

l'apertura delle offerte, il committente, per il tramite del suo consulente

esterno, ha assegnato alla ricorrente un termine sino all'11 settembre 2018 per

fornire le generalità della/e persona/e avente/i titolo AFC falegname o

titolo superiore che abbia/no almeno il diritto di firma all'interno della

società. vd. Art. 34 cpv. 1 lettera c. RLCPubb/CIAP e per produrre, per

la/e figura/e di cui sopra, il contratto di lavoro presso la vostra

società, pena l'esclusione dalla gara (cfr. lettera del 3 settembre 2018

dello studio d'architettura __________ alla RI 1).

Entro tale data la ricorrente ha quindi esibito copia del contratto di lavoro

stipulato il 31 ottobre 2017 con M__________, nonché del suo curriculum

vitae, dell'autorizzazione temporanea all'esercizio della professione di

architetto e del diploma in architettura conseguito da quest'ultimo, così come pure

copia dell'estratto RC della società (cfr. allegati allo scritto del 10 settembre

2018 della RI 1 pervenuti allo studio d'architettura il giorno seguente, come

risulta dal timbro di ricevuta ["11 SET 2018"] apposto su tutti

i documenti appena citati).

3.3. Ora, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, dagli atti di causa

non emerge che al momento della scadenza del termine per inoltrare le offerte

M__________ fosse un suo dirigente effettivo, dedito in buona parte alla

gestione e alla rappresentanza della società ricorrente (vedi sul tema RtiD

II-2007 n. 17).

Le tavole processuali indicano invece l'esatto contrario. Dal contratto di

lavoro prodotto il 10 settembre 2018 dalla RI 1 risulta che M__________ è stato assunto a partire dal 1°novembre 2017 in qualità

di architetto. Questo contratto stabilisce uno stipendio mensile lordo di fr.

2'350.- per 12 mesi e prevede un grado di occupazione del dipendente del

50% (cfr. contratto, punti 1 e 4). Dal curriculum vitae allestito dallo

stesso arch. M__________ emerge che dal 13

maggio 2015 egli è pure dipendente della __________ di __________, quale

responsabile di cantiere e tecnico. La __________, ditta anch'essa attiva nel

campo dei serramenti (cfr. estratto del RC, ove M__________ è iscritto con procura

collettiva a due), rappresenta inoltre il suo studio di riferimento, secondo

quanto emerge dall'iscrizione all'albo OTIA (cfr. doc. 2 e 3 prodotti dalla

deliberataria).

Come emerge dalla documentazione prodotta in questa sede, l'arch. M__________ è

in possesso di un titolo di architetto e, stando alle indicazioni fornite nel suo

curriculum vitae, vanta un'esperienza professionale

come direttore lavori superiore ai 3 anni. Iscritto a registro di commercio con

procura collettiva a due per conto della RI 1, egli è senz'altro

titolare di un diritto di firma (cfr. www.cc-ti.ch, sub "Procure e

mandati commerciali"). Lo stipendio da lui percepito è tuttavia inferiore

a quello usuale riconosciuto dal CCL di categoria nella funzione di persona preposta

alla preparazione del lavoro e quadro medio (cfr. Contratto collettivo di

lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone valevole

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020; Appendice 2 - Salari orari minimi dal

1° gennaio 2018, n. 1). Tale circostanza - già rilevata il 25 giugno 2018

dall'UVCP nell'ambito della ratifica di una delibera avvenuta in esito ad un'altra

procedura concorsuale dalla quale la RI 1,

che vi aveva preso parte indicando come membro dirigente effettivo (direttore)

l'arch. M__________ e producendo il medesimo contratto di lavoro datato 31

ottobre 2017, era stata per finire esclusa (cfr. doc. 1 prodotto in

duplica dall'UVCP) - è stata ancora ribadita il 25 ottobre 2018 anche dalla patrocinatrice

della RI 1. Incaricata di esaminare le offerte pervenute dal profilo

dell'idoneità dei concorrenti, quest'ultima aveva infatti comunicato alla

sua mandante che l'offerta della RI 1 era da escludere siccome dal contratto di

lavoro prodotto emergeva "come il salario percepito" (dall'arch.

M__________, NdR) "non raggiunga i minimi fissati dal CCL" (cfr.

lettera 25 ottobre 2018 dell'PA 3). A questo proposito la ricorrente ha

prodotto con il suo gravame, unitamente al doc. J (lettera del 10 settembre

2018 della RI 1 allo studio d'architettura __________), uno scritto che dimostrerebbe

come il suo salario iniziale, fissato mediante contratto di lavoro del 31

ottobre 2017, sia poi stato successivamente aumentato a partire dal 1° giugno

2018 sino a fr. 2'850.- al mese per dodici mensilità. Sennonché, quest'ultimo

documento, datato 29 maggio 2018, esibito solo in questa sede e peraltro nemmeno

sottoscritto dalle parti non prova alcunché. È comunque escluso che lo stesso

fosse stato allegato allo scritto di cui al doc. J, non solo poiché non risulta

tra i documenti richiamati presso la CO 2 dal Tribunale, ma anche perché non reca

il timbro di ricevuta dell'11 settembre 2018, apposto invece su tutti gli altri

documenti che la ricorrente aveva trasmesso il 10 settembre 2018 al consulente

del committente. In nessun documento agli atti si accenna insomma a

qualsivoglia attività o responsabilità di natura dirigenziale in capo all'arch.

M__________. Se ne deve dedurre che, a dispetto della carica di direttore indicata

a registro di commercio, egli ha sempre lavorato unicamente come architetto, è

stato costantemente retribuito come tale e

non svolge mansioni direttive in seno alla RI 1, la quale con ogni verosimiglianza

è gestita da R__________, membro del consiglio di amministrazione con firma

individuale, che, oltre ad essere stato indicato nell'offerta quale membro di

direzione (cfr. pag. 46) e a figurare come tale nella pagina internet della

società (cfr. il sito internet della RI 1; https://__________), ha peraltro

sottoscritto individualmente l'offerta e tutta la documentazione amministrativa

agli atti. Alla luce di siffatte emergenze, questo Tribunale ritiene che la RI

1 non abbia sufficientemente provato che l'arch. M__________ svolge in seno

all'impresa un'attività dirigenziale regolare, reale e concreta rispondente

alle esigenze minime poste dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. Conclusione,

questa, che appare indirettamente suffragata anche dai limiti posti al diritto

di firma dell'arch. M__________ (cfr. RtiD II-2007 n. 17 consid. 3). In ogni

caso, non si può affermare che quest'ultimo dedichi la parte preponderante

della propria attività professionale in seno alla ditta insorgente, così come prescritto

dall'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. La sua collaborazione al 50% con la ditta RI

1 non può essere considerata tale, ritenuto che preponderante è per definizione

ciò che è di gran lunga maggiore o superiore, che prevale per numero, autorità,

importanza e simili (cfr. ad esempio il vocabolario Treccani). Ne deriva che per

poter essere ritenuta preponderante, un'occupazione deve perlomeno

essere di grado superiore al 50%. Non a caso il progetto di nuovo RLCPubb/CIAP,

messo in consultazione il 28 febbraio 2018 dal Dipartimento del territorio,

all'art. 34 cpv. 3 esplicita quanto già previsto dalla normativa vigente in

questi termini: "se l'offerente è una società, i requisiti devono

essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che

partecipa alla gestione della medesima con una presenza superiore al 50% della

normale durata del lavoro" (cfr. proposta di revisione

consultabile sul sito internet www.ti.ch/commesse).

Nulla muta al riguardo che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, in

occasione di un colloquio telefonico avvenuto il 19 novembre 2018, l'arch. __________

le avrebbe riferito che, in assenza di diverse indicazioni nella legge, un

grado di occupazione del 50% sarebbe sufficiente a qualificare come

preponderante ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP l'attività svolta in

seno ad un'impresa. Al di là del fatto che tale circostanza è stata

recisamente contestata dall'UVCP (cfr. duplica), già solo il fatto che simili indicazioni

sarebbero state date posteriormente al termine per l'inoltro delle offerte e

addirittura dopo l'emanazione della decisione impugnata, permette di escludere

che la ricorrente possa invocare con successo la violazione del principio della

buona fede (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rivii; STA 52.2015.59 del 24

maggio 2017 consid. 4.2, 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii). Ragione

per cui non è necessario procedere all'audizione testimoniale dell'arch. __________,

come postulato dalla RI 1.

Invano sostiene infine l'insorgente che ad adempiere pienamente le esigenze

poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP vi sarebbe comunque il presidente del consiglio

di amministrazione, D__________. Come osservato a ragione dalle resistenti,

alla richiesta del consulente della committenza di fornire le generalità

della/e persona/e avente/i titolo AFC falegname o titolo superiore che abbia/no

almeno il diritto di firma all'interno della società. vd. Art. 34 cpv. 1

lettera c) RLCPubb/CIAP e di esibire per la/e figura/e di cui sopra, il

contratto di lavoro presso la vostra società, pena l'esclusione dalla

procedura, l'insorgente ha risposto producendo unicamente la documentazione

relativa all'arch. M__________ (cfr. lettera del 10 settembre 2018, agli atti)

ma tralasciando quella relativa alle altre persone che erano state indicate

nell'offerta quali titolari o membri dirigenti effettivi della medesima. Di

conseguenza, non giova alla ricorrente aver prodotto in questa sede copia dell'AFC

di falegname conseguito da D__________ (doc. E). La prova che quest'ultimo

adempisse tutti i requisiti previsti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP

andava infatti fornita a tempo debito e segnatamente entro il termine

perentorio dell'11 settembre 2018 che il consulente esterno della committente

aveva assegnato alla RI 1 per completare la documentazione che la stessa aveva

allegato alla sua offerta, pena l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Come sostengono a ragione la deliberataria e la committente, una simile omissione

non poteva certo essere sanata tramite le asserite rassicurazioni ottenute

telefonicamente dal consulente del committente, la cui audizione testimoniale non

si rende necessaria, poiché a sua volta non permetterebbe di accertare

ulteriori fatti suscettibili di influire sull'esito della presente vertenza.

3.4. Alla luce di queste circostanze, si deve dunque concludere che la

decisione con cui la committente ha escluso la ricorrente dalla gara in

applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP sfugge

ad ogni critica e, come tale, merita di essere tutelata.

4. 4.1. Confermata

l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va pertanto respinto nella misura in

cui è ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1).

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla deliberataria e

alla CO 2, patrocinate da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Essa verserà inoltre alla RI 1 e alla CO 1 SA fr. 2'000.- ciascuno

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera