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Decisione

52.2018.574

Rettifica di decisione

8 agosto 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo vicissitudini che

qui non interessano, il 15 novembre 2017 il Municipio di Mendrisio ha

rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per riattare un edificio esistente e

costruire un nuovo stabile di sette appartamenti su un terreno di sua proprietà

(part. ______).

B. Con risoluzione del 10

ottobre 2018, accogliendo il ricorso presentato dalla vicina opponente RI 1, il

Consiglio di Stato ha annullato la decisione municipale. Il dispositivo del

giudizio (dispositivo n. 1) non ha tuttavia ripreso quanto stabilito nel

considerando finale (consid. 9), ovvero che gli atti sono rinviati al

Municipio di Mendrisio affinché proceda con l'esame dell'inserimento

paesaggistico del progetto, come descritto sub 4; inoltre dovrà pure essere

esaminata la questione relativa alle immissioni d'ombra, come descritto sub 8.

Aspetti, questi, che secondo il Governo non erano stati sufficientemente

approfonditi in prima istanza (cfr. consid. 4 e 8).

C. a. Il 31 ottobre 2018,

CO 1 ha quindi inoltrato all'Esecutivo cantonale un'istanza di rettifica,

chiedendo che fosse emendata la discrepanza tra il consid. 9 e il dispositivo del

predetto giudizio, allineando quest'ultimo alla motivazione.

b. Con risoluzione del 14 novembre 2018, il Governo ha accolto l'istanza,

correggendo il dispositivo n. 1 nel senso che: gli atti sono rinviati al

Municipio di Mendrisio, affinché proceda con l'esame dell'inserimento

paesaggistico del progetto, come descritto al considerando 4.

D. Avverso quest'ultima

decisione, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento. L'insorgente lamenta anzitutto una lesione del

diritto di essere sentita, per non aver potuto esprimersi sull'istanza di

rettifica, di cui non è neppure stata informata (in spregio all'art. 59 cpv. 2

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Ritiene inoltre che l'Esecutivo cantonale non abbia emendato

correttamente il suddetto dispositivo, tralasciando dal rinvio la questione

relativa alle immissioni d'ombra (consid. 9).

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si

rimettono invece al giudizio del Tribunale. CO 1 condivide dal canto suo le

motivazioni del gravame, chiedendo che la decisione impugnata, anziché essere

annullata, sia riformata nel senso indicato dall'insorgente, sanando il vizio

formale in cui è incorsa la precedente istanza.

F. a. Con la

replica, l'insorgente si è riconfermata nelle proprie tesi, dichiarando di non

opporsi a quest'ultima richiesta, purché non gliene derivi un pregiudizio.

b. In sede di duplica, l'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si

sono riconfermati nelle loro risposte; il Governo e CO 1 sono invece rimasti

silenti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della legge edilizia

cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 62 cpv. 3 LPAmm. Pacifica è la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e la tempestività

dell'impugnativa, che risulta dunque ricevibile in ordine e può essere evasa

sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro,

ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità,

su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica.

Questa norma ha riformulato e completato il previgente art. 40 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181)

alla luce degli art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del

20.

dicembre 1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23

maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira

a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o

contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle

contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande

che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della

causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.420 del 19 settembre 2018,

52.2016.384

del 4 agosto 2016 e rimandi).

2.2

In base all'art. 59 cpv. 2 LPAmm (applicabile per analogia in forza del

rimando dell'art. 62 cpv. 2 LPAmm), se non risulta manifestamente inammissibile

o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale

viene assegnato un congruo termine per la risposta. Questa norma è espressione

del diritto fondamentale di essere sentito, già sancito dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che assicura a ogni interessato di esprimersi prima che una decisione

sia presa (cfr. DTF 135 I 282 consid. 2.3).

3.

3.1. Nella

fattispecie, il Governo ha omesso di intimare l'istanza di rettifica di CO 1

all'insorgente, privandola della possibilità di pronunciarsi prima di rendere

la propria decisione. Così facendo, è manifesto che abbia leso l'art. 59 cpv. 2

LPAmm e il diritto di essere sentito della ricorrente. È ben vero che la

violazione di tale diritto implica, di principio, l'annullamento della

decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito

(cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). In concreto,

conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tale importante lesione

può nondimeno essere ritenuta sanata: l'insorgente ha in effetti potuto

esprimersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione

per le questioni di fatto e di diritto che si pongono. Oltretutto, un rinvio

degli atti all'istanza inferiore costituirebbe in concreto una sterile

formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid.

2.3

, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi; STA

52.2018.282

del 15 gennaio 2019 consid. 2.2).

3.2

Ciò detto, è pacifico che nel caso di specie la precedente istanza poteva

procedere a una rettifica del proprio giudizio del 10 ottobre 2018, sussistendo

un'evidente contraddizione formale tra il suo dispositivo n. 1 (che si limita

ad annullare la decisione municipale) e le sue motivazioni (e meglio il consid.

9, che prevede invece, oltre all'annullamento, il rinvio degli atti al

Municipio per nuova decisione ai sensi dei consid. n. 4 [inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio] e 8 [cono d'ombra]). Nessuno del

resto lo contesta. Sennonché, come a ragione censura l'insorgente, nella

decisione di rettifica il Consiglio di Stato è incorso in un ulteriore errore,

poiché non ha appianato la suddetta discrepanza, tralasciando dal dispositivo

emendato la questione concernente le immissioni d'ombra, ripresa al consid. 9. Tale

sbaglio può comunque agevolmente essere emendato in questa sede, così come sollecita

anche l'istante in licenza: il dispositivo del giudizio impugnato va dunque

riformato e completato nel senso che il rinvio degli atti al Municipio, conformemente

al consid. 9, dovrà pure riferirsi a tale aspetto (“inoltre, dovrà

pure essere esaminata la questione relativa alle immissioni d'ombra, come

descritto sub 8”).

4.

4.1. Alla luce

di quanto precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto. La decisione

impugnata è riformata e completata così come indicato al precedente

considerando.

4.2

Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo

Stato rifonderà all'insorgente, vincente, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per questa sede.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione di rettifica

del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2018 (n. 5372) è così completato:

“[...]

§§. Inoltre, dovrà pure essere esaminata la questione relativa alle immissioni

d'ombra, come descritto al consid. 8”.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere a RI

1.

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera