52.2018.58
Nomina di un dipendente cantonale. Stipendio iniziale. Riconoscimento dell'esperienza pregressa. Confermata da STF 8C_733/2019
27 settembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.58
Lugano
27 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia
Ponti
statuendo
sul ricorso del 19 gennaio 2018 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione del 20 dicembre 2017 (n. 5757) con cui il Consiglio di Stato gli ha
attribuito la funzione di Ispettore specialista alla Polizia cantonale e lo
ha inserito nella classe di stipendio 9 con 2 aumenti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è entrato alle
dipendenze dello Stato il 1° settembre 2016 quale ispettore specialista alla
Polizia cantonale, al Reparto giudiziario 1, Sezione dei reati finanziari, al
beneficio di un contratto di ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre
2017. Lo stipendio fisso era di fr. 6'395.23 mensili lordi.
B. Il 20 dicembre 2017 il
Consiglio di Stato ha consolidato a far tempo dal 1° gennaio 2018 il rapporto
di lavoro con RI 1 nominandolo nella stessa funzione svolta in precedenza e
iscrivendolo nella classe di stipendio 9 con 2 aumenti.
C. a. Contro la risoluzione
governativa RI 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
la riforma nel senso di attribuirgli la classe di stipendio 9 con 14 aumenti.
Egli ritiene infatti che ai fini di un corretto posizionamento nell'organico tutte
le sue passate attività svolte nel settore amministrativo-contabile-finanziario,
da quando nel 1999 ha ottenuto l'attestato federale di capacità (AFC), debbano essere
considerate utili all'attuale funzione, seppur con coefficienti varianti da 0.6
a 1.
b. Al ricorso si è opposto
il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione delle risorse umane. Per l'occupazione
del posto di ispettore specialista è infatti richiesto un titolo di studio di
livello secondario (recte: terziario). Il ricorrente ha concluso la
formazione superiore e ottenuto l'APF di specialista in finanza e contabilità solo
nel maggio 2012. Pertanto, è a partire da tale data che è stato possibile riconoscere
le esperienze professionali precedenti maturate in un settore affine e utili
alla professione di ispettore specialista, alla quale ha potuto accedere solo
grazie al titolo di studio superiore. I 2 aumenti concessi, calcolati con
coefficienti di 0.4 e 1, tengono pertanto conto correttamente di questi
principi.
c. Nei successivi allegati
scritti le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati
dello Stato e dei docenti del gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1. L'assunzione
dell'ispettore specialista della Polizia cantonale avviene previo concorso
riservato a candidati in possesso di titoli di studio di grado terziario
specifici, necessari per la funzione a concorso (art. 23 del regolamento
concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre
2017; RPromPol; RL 173.130). Il regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RCLass; RL
173.310) prevede per questa funzione la classe di stipendio 9. Giusta l'art. 9
cpv. 1 LStip, lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e
corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per
la rispettiva funzione. L'autorità di nomina, soggiunge il cpv. 3 della norma, stabilisce
nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di candidati
con esperienza. Uno stipendio iniziale maggiore può essere stabilito se
giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una funzione analoga
in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari
(cpv. 4). In queste ipotesi, rimesse all'apprezzamento dell'autorità di nomina,
il maggior stipendio iniziale è di regola stabilito sotto forma di concessione
di un certo numero di aumenti annuali di stipendio. L'art. 51 cpv. 1 del
regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) stabilisce
dal canto suo che, di principio, gli impiegati alla prima esperienza lavorativa
sono inseriti nella classe di riferimento con zero aumenti, mentre il cpv. 2
della norma concede all'autorità di nomina la facoltà di riconoscere ai
candidati con esperienza professionale degli aumenti annuali calcolati secondo
Fatti
i criteri indicati nei cpv. successivi, riservate le circostanze speciali
secondo l'art. 9 cpv. 4 LStip. Gli anni interi di
esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire
dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento (cpv. 3) e vengono
conteggiati nel seguente modo (cpv. 4):
- esperienza analoga alla funzione:
coefficiente 1;
- esperienza parzialmente analoga alla funzione:
coefficiente 0,4 - 0,6 in base alla valutazione del servizio centrale;
riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di
esperienza senza relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.
2.2. Il Tribunale
cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto
(art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile
soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a
quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e di scioglimento del
rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di
retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di
cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere,
ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate
su considerazioni estranee alla
materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto
riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla
proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
3. 3.1. Il ricorrente chiede
che gli venga riconosciuta tutta l'espe-rienza lavorativa acquisita a partire dall'ottenimento,
il 4 agosto 1999, dell'AFC quale impiegato di commercio. In particolare,
considera il lavoro svolto quale contabile-controller presso il Gruppo L__________
per 38 mesi, con un coefficiente 0.6, mentre le restanti attività quale CFO,
responsabile IT o amministrativo e finanziario o consulente amministratore
per vari datori di lavoro, nonché l'attività di ispettore specialista alla
Sezione dei reati finanziari della Polizia cantonale le conteggia con un
coefficiente 1. In tal modo, egli raggiungerebbe 14.32 anni di esperienza, ciò
che lo porterebbe al livello 9 con 14 aumenti della scala salariale in luogo
dei 2 riconosciutigli. Queste tesi e domande sono avversate dal Consiglio di
Stato che ritiene invece determinante ai fini del computo dell'esperienza
pregressa la data di ottenimento del titolo di studio di livello secondario
(specialista in finanza e contabilità), senza il quale il ricorrente non
avrebbe potuto accedere alla funzione di ispettore specialista alla Sezione dei
reati finanziari della Polizia cantonale. A ragione.
3.2. I principali compiti dell'ispettore specialista del servizio reati
finanziari spaziano dalla conduzione di inchieste di polizia giudiziaria, allo
svolgimento di attività di pertinenza del settore, alla redazione dei rapporti
all'indirizzo della magistratura penale per le decisioni di sua competenza,
assicurando la tutela delle garanzie procedurali previste dal codice di
procedura penale a salvaguardia dei diritti dei partecipanti al processo. Altre
responsabilità consistono nel garantire il picchetto, nel procedere all'aggiornamento
specialistico, nel curare le relazioni con altre autorità di polizia comunale,
cantonale, federale ed estera e con enti e interlocutori pubblici e privati
(cfr. descrizione della funzione). Questa funzione è subordinata al possesso di
un diploma di livello secondario, ciò che il ricorrente non contesta. Un
diploma quale l'AFC non basta dunque per accedervi e, di riflesso, non può
essere ritenuta utile alla funzione nel senso indicato dall'art. 51 cpv. 3 RDSt
l'attività svolta nel passato, seppur per certi versi affine a quella attuale,
senza beneficiare del titolo di studio richiesto. In questo senso, la decisione
dell'autorità di nomina di tenere conto solo delle specifiche esperienze
maturate dall'impiegato dal momento in cui era in possesso dei requisiti
richiesti per lo svolgimento della funzione per la quale è stato assunto non
appare assolutamente contraria allo spirito della norma. Anzi, l'interpretazione
data dall'autorità di nomina si situa nel solco di quanto previsto
esplicitamente dall'art. 51 cpv. 10 RDSt che nega espressamente il
riconoscimento dell'esperienza professionale pregressa dei docenti assunti
senza un titolo pedagogico ove quest'ultimo è requisito di assunzione e che,
addirittura, sono penalizzati con uno stipendio ridotto di due aumenti (cfr.
art. 52 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 9 RDSt). Contrariamente a quanto
assunto dall'insorgente, dunque, la sola attività nel settore finanziario e
della contabilità non è ancora sufficiente, a fronte della mancanza del titolo
di studio necessario per svolgere la funzione di ispettore specialista, per collocare
il dipendente in un livello salariale superiore.
3.3. Nella misura in cui il Governo ha riconosciuto al ricorrente solo gli anni
di esperienza accumulati a partire dall'ottenimento del titolo di specialista
in finanza e contabilità nel 2012 che gli ha consentito di essere assunto con
tutti i requisiti richiesti per la funzione di ispettore specialista alla
Polizia cantonale, la decisione impugnata resiste alle critiche ricorsuali e la
decisione impugnata merita dunque conferma.
4. L'autorità di nomina ha
stabilito lo stipendio iniziale del ricorrente, che ha fissato a 2 aumenti nella
classe 9 considerando l'attività svolta presso il Gruppo A__________ in qualità
di responsabile amministrativo e finanziario da giugno 2012 a giugno 2014, data
dalla quale è stato esonerato dalla presenza sul lavoro (25 mesi), e presso la
Fiduciaria __________ SA quale contabile da aprile 2015 a ottobre 2015 (7 mesi).
Applicando un coefficiente 0.4 (art. 51 cpv. 4 RDSt), ha quindi conteggiato 12.8
mesi utili per poi aggiungere il periodo di 15 mesi con coefficiente 1 (recte
16 mesi: dal 01.09.2016 al 31.12.2017, errore che risulta comunque ininfluente
sul risultato finale) durante i quali il ricorrente era già operativo nella
stessa funzione di ispettore specialista, posizione poi consolidata con la
nomina. Globalmente si hanno quindi 12.8 mesi + 16 mesi = 28.8 mesi (2 anni e
4.8 mesi) che danno appunto diritto, secondo l'art. 51 cpv. 4 RDSt, a 2 aumenti
nella classe di stipendio corrispondente. Queste conclusioni dell'autorità di
nomina non possono che essere condivise, sia per quanto attiene alla durata di
esperienza utile, sia per i coefficienti applicati, visti i compiti anche
sostanzialmente differenti della funzione di ispettore specialista rispetto alle
attività svolte dall'insorgente dal 2012 al 2016, puramente amministrative e
finanziarie. Corretta si rivela anche l'esclusione dell'attività presso la __________
Sagl, per la quale il ricorrente avrebbe lavorato su chiamata per seguire
piccoli progetti, dei quali nulla è stato specificato e nulla risulta dai
documenti agli atti. Visto anche il vasto margine di apprezzamento che compete
all'autorità inferiore e i limiti di cognizione di cui all'art. 69 LPAmm
imposti al Tribunale in materia di retribuzioni di dipendenti pubblici (cfr. supra
consid. 2.2), il ricorso deve quindi essere respinto.
5. La tassa di giustizia è
posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia
di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera