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Decisione

52.2018.58

Nomina di un dipendente cantonale. Stipendio iniziale. Riconoscimento dell'esperienza pregressa. Confermata da STF 8C_733/2019

27 settembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri indicati nei cpv. successivi, riservate le circostanze speciali

secondo l'art. 9 cpv. 4 LStip. Gli anni interi di

esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire

dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento (cpv. 3) e vengono

conteggiati nel seguente modo (cpv. 4):

- esperienza analoga alla funzione:

coefficiente 1;

- esperienza parzialmente analoga alla funzione:

coefficiente 0,4 - 0,6 in base alla valutazione del servizio centrale;

riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di

esperienza senza relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.

2.2. Il Tribunale

cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto

(art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile

soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a

quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e di scioglimento del

rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di

retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di

cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere,

ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate

su considerazioni estranee alla

materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto

riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla

proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3. 3.1. Il ricorrente chiede

che gli venga riconosciuta tutta l'espe-rienza lavorativa acquisita a partire dall'ottenimento,

il 4 agosto 1999, dell'AFC quale impiegato di commercio. In particolare,

considera il lavoro svolto quale contabile-controller presso il Gruppo L__________

per 38 mesi, con un coefficiente 0.6, mentre le restanti attività quale CFO,

responsabile IT o amministrativo e finanziario o consulente amministratore

per vari datori di lavoro, nonché l'attività di ispettore specialista alla

Sezione dei reati finanziari della Polizia cantonale le conteggia con un

coefficiente 1. In tal modo, egli raggiungerebbe 14.32 anni di esperienza, ciò

che lo porterebbe al livello 9 con 14 aumenti della scala salariale in luogo

dei 2 riconosciutigli. Queste tesi e domande sono avversate dal Consiglio di

Stato che ritiene invece determinante ai fini del computo dell'esperienza

pregressa la data di ottenimento del titolo di studio di livello secondario

(specialista in finanza e contabilità), senza il quale il ricorrente non

avrebbe potuto accedere alla funzione di ispettore specialista alla Sezione dei

reati finanziari della Polizia cantonale. A ragione.

3.2. I principali compiti dell'ispettore specialista del servizio reati

finanziari spaziano dalla conduzione di inchieste di polizia giudiziaria, allo

svolgimento di attività di pertinenza del settore, alla redazione dei rapporti

all'indirizzo della magistratura penale per le decisioni di sua competenza,

assicurando la tutela delle garanzie procedurali previste dal codice di

procedura penale a salvaguardia dei diritti dei partecipanti al processo. Altre

responsabilità consistono nel garantire il picchetto, nel procedere all'aggiornamento

specialistico, nel curare le relazioni con altre autorità di polizia comunale,

cantonale, federale ed estera e con enti e interlocutori pubblici e privati

(cfr. descrizione della funzione). Questa funzione è subordinata al possesso di

un diploma di livello secondario, ciò che il ricorrente non contesta. Un

diploma quale l'AFC non basta dunque per accedervi e, di riflesso, non può

essere ritenuta utile alla funzione nel senso indicato dall'art. 51 cpv. 3 RDSt

l'attività svolta nel passato, seppur per certi versi affine a quella attuale,

senza beneficiare del titolo di studio richiesto. In questo senso, la decisione

dell'autorità di nomina di tenere conto solo delle specifiche esperienze

maturate dall'impiegato dal momento in cui era in possesso dei requisiti

richiesti per lo svolgimento della funzione per la quale è stato assunto non

appare assolutamente contraria allo spirito della norma. Anzi, l'interpretazione

data dall'autorità di nomina si situa nel solco di quanto previsto

esplicitamente dall'art. 51 cpv. 10 RDSt che nega espressamente il

riconoscimento dell'esperienza professionale pregressa dei docenti assunti

senza un titolo pedagogico ove quest'ultimo è requisito di assunzione e che,

addirittura, sono penalizzati con uno stipendio ridotto di due aumenti (cfr.

art. 52 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 9 RDSt). Contrariamente a quanto

assunto dall'insorgente, dunque, la sola attività nel settore finanziario e

della contabilità non è ancora sufficiente, a fronte della mancanza del titolo

di studio necessario per svolgere la funzione di ispettore specialista, per collocare

il dipendente in un livello salariale superiore.

3.3. Nella misura in cui il Governo ha riconosciuto al ricorrente solo gli anni

di esperienza accumulati a partire dall'ottenimento del titolo di specialista

in finanza e contabilità nel 2012 che gli ha consentito di essere assunto con

tutti i requisiti richiesti per la funzione di ispettore specialista alla

Polizia cantonale, la decisione impugnata resiste alle critiche ricorsuali e la

decisione impugnata merita dunque conferma.

4. L'autorità di nomina ha

stabilito lo stipendio iniziale del ricorrente, che ha fissato a 2 aumenti nella

classe 9 considerando l'attività svolta presso il Gruppo A__________ in qualità

di responsabile amministrativo e finanziario da giugno 2012 a giugno 2014, data

dalla quale è stato esonerato dalla presenza sul lavoro (25 mesi), e presso la

Fiduciaria __________ SA quale contabile da aprile 2015 a ottobre 2015 (7 mesi).

Applicando un coefficiente 0.4 (art. 51 cpv. 4 RDSt), ha quindi conteggiato 12.8

mesi utili per poi aggiungere il periodo di 15 mesi con coefficiente 1 (recte

16 mesi: dal 01.09.2016 al 31.12.2017, errore che risulta comunque ininfluente

sul risultato finale) durante i quali il ricorrente era già operativo nella

stessa funzione di ispettore specialista, posizione poi consolidata con la

nomina. Globalmente si hanno quindi 12.8 mesi + 16 mesi = 28.8 mesi (2 anni e

4.8 mesi) che danno appunto diritto, secondo l'art. 51 cpv. 4 RDSt, a 2 aumenti

nella classe di stipendio corrispondente. Queste conclusioni dell'autorità di

nomina non possono che essere condivise, sia per quanto attiene alla durata di

esperienza utile, sia per i coefficienti applicati, visti i compiti anche

sostanzialmente differenti della funzione di ispettore specialista rispetto alle

attività svolte dall'insorgente dal 2012 al 2016, puramente amministrative e

finanziarie. Corretta si rivela anche l'esclusione dell'attività presso la __________

Sagl, per la quale il ricorrente avrebbe lavorato su chiamata per seguire

piccoli progetti, dei quali nulla è stato specificato e nulla risulta dai

documenti agli atti. Visto anche il vasto margine di apprezzamento che compete

all'autorità inferiore e i limiti di cognizione di cui all'art. 69 LPAmm

imposti al Tribunale in materia di retribuzioni di dipendenti pubblici (cfr. supra

consid. 2.2), il ricorso deve quindi essere respinto.

5. La tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia

di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera