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Decisione

52.2018.580

Tassa di soggiorno

10 dicembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30 giugno 2016 l'CO

1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno

forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze

situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 98.- per letto nel Comune di _______,

rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni non collegate alla

rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo quindici minuti di

cammino.

B. RI 1 e RI 2 hanno

acquistato nel 2012 un trilocale all'interno della palazzina sita sul mappale

n. __________ di __________ (foglio PPP n. __________, appartamento n. __________).

In base a quanto comunicato dai proprietari all'Ente turistico, fino al 2017

questo immobile, che non è praticamente mai stato usato direttamente dai

coniugi RI 1, era offerto in locazione a terzi e, nei periodi liberi da

prenotazioni, lasciato a disposizione dei membri della loro famiglia, e meglio dei

figli e nipoti. Nel 2017 RI 1 è poi diventato proprietario di un ulteriore

appartamento nel medesimo edificio (foglio PPP n. __________, appartamento n. ________),

il quale viene utilizzato dai coniugi RI 1 e dai membri della loro famiglia per

le loro vacanze. Per il trilocale n. __________, oggetto della presente

vertenza, fino al 2017 la tassa di soggiorno è stata pagata dai locatari in

funzione del numero di pernottamenti consumati e dai proprietari

dell'appartamento in base alla tariffa annuale fissa per l'utilizzo personale

dello stesso, prevalentemente da parte dei membri della loro famiglia. Dopo

l'acquisto nel 2017 dell'appartamento n. __________, RI 1 e RI 2 hanno

comunicato all'CO 1 che l'appartamento n. __________ non sarebbe più stato da

loro utilizzato a titolo personale ma unicamente locato a terzi. Per questo

immobile, sulla scorta dei conteggi presentati, l'Ente turistico ha fatturato e

incassato la tassa di soggiorno in base ai pernottamenti effettivamente

consumati dagli ospiti in locazione nel 2018. Con decisione del 13 novembre

2018, visto quanto indicato dai proprietari nell'apposito formulario compilato

il 1° settembre 2016, l'CO 1 ha altresì fatturato loro l'importo di fr. 392.-

(fr. 98.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per

l'anno 2018.

C. Avverso quest'ultima

decisione, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. Essi sostengono anzitutto che da gennaio 2018

l'appartamento n. __________ non viene più utilizzato dai ricorrenti a titolo

personale e dunque non può essere imposto loro il pagamento della tassa di

soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso. Gli insorgenti lamentano poi

una violazione del principio di parità di trattamento tra i proprietari di

immobili destinati alle vacanze che locano annualmente e quelli che locano per

periodi più brevi.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario,

in seguito.

E. In sede di replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva

degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo

stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Le

Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di

incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur), la quale è

destinata al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al

turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta

l'art. 21 cpv. 2 LTur, sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno

tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai

sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti

in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio,

campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e

altri stabilimenti o veicoli analoghi. L'attuale ordinamento, riprendendo in

sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo del 30 novembre

1998.

(vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo.

Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le persone che

pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a pagare una tassa

di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti

effettuati (art. 21 cpv. 4 LTur). Esiste poi un regime particolare il quale prevede

invece il prelievo di un importo fisso annuale, indipendente dai pernottamenti

e calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 5 LTur).

Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari

di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie,

che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 5 LTur) come

pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di

vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 6 LTur). Per stabilire

l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante

se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso

potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2001.94 del 7

agosto 2002 consid. 3.1). Al contrario, se l'immobile non viene mai usato dal

proprietario o dai membri della sua famiglia, ad esempio perché costantemente a

disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale

è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto. La ratio

che sottende a questo doppio regime è rintracciabile nei lavori preparatori, e

in particolare nel Messaggio del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n.

4625/6) sulla nuova legge sul turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470

segg.), e nel relativo Rapporto del 10 novembre 1998 della Commissione speciale

turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2548 segg.). Da un lato, il regime del

forfait sgrava gli enti turistici locali dal compito di verifica delle

effettive presenze (e alleggerisce pure il compito di "contabilità"

delle presenze per il proprietario); d'altro lato privilegia (o dovrebbe

privilegiare) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista

di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune",

che paga per i pernottamenti effettivi.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono anzitutto che per

l'appartamento n. __________ di loro proprietà, di cui essi non usufruiscono personalmente

ma che viene dato in locazione a terzi, non possa essere riscosso anche

l'importo annuale fisso di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Tassabili sarebbero

infatti unicamente i pernottamenti effettivi consumati dagli ospiti in affitto.

Gli insorgenti precisano in sede di replica che i membri della loro famiglia usufruiscono

ormai dell'appartamento n. __________ quando i ricorrenti non sono in Ticino.

Quando ciò non è possibile, i loro famigliari prendono in locazione

l'appartamento n. ____ come ogni terza persona e pagano di conseguenza la tassa

di soggiorno a seconda del numero di pernottamenti. Gli insorgenti sostengono

che dal semplice fatto che alcuni membri della loro famiglia possano prendere

in affitto l'appartamento n. ________ non si può ancora dedurre che quest'ultimo

rappresenti per loro una residenza secondaria.

3.2

Nel caso in esame, va rilevato che per ammissione stessa degli insorgenti

(cfr. replica del 9 febbraio 2019 pt. 7 e 8), nonostante essi non soggiornino

mai presso l'appartamento n. __________, questo viene di fatto messo a

disposizione, anche solo occasionalmente, per le vacanze dei parenti, e meglio

di figli e nipoti. Orbene, dal momento che questi usufruiscono

dell'appartamento, la tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma

dell'importo forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 5 LTur, poiché

per la specifica categoria, come visto, è preclusa l'applicazione del regime

generale. D'altronde, benché dopo l'acquisto dell'appartamento n. ________ dal

2017.

i familiari dei ricorrenti utilizzino meno l'appartamento n. __________,

di fatto questi vi soggiornano ancora sebbene più sporadicamente e pertanto le

circostanze fattuali non risultano mutate nella sostanza rispetto alla

situazione esistente prima del 2017. La tassa di soggiorno nella forma

dell'importo annuale fisso è dunque dovuta per il soggiorno presso l'unità

abitativa n. __________ dei membri della famiglia dei ricorrenti.

4.

4.1. Gli

insorgenti ravvisano poi una violazione del principio della parità di

trattamento nel fatto che l'Ente turistico da un lato non faccia pagare la

tassa di soggiorno forfettaria ai proprietari di residenze secondarie che

affittano per l'intero anno a un unico inquilino, mentre che, dall'altro lato,

esso imponga il pagamento della tassa di soggiorno nella forma dell'importo

annuale fisso a quei proprietari che, pur non usufruendo a titolo personale del

loro immobile, concludono sull'arco di un anno molteplici contratti di

locazione con terzi per dei soggiorni più brevi.

Da parte sua, lCO 1 ha sostanzialmente

confermato tale prassi, precisando che l'esenzione concessa ai proprietari che

affittano per la durata di un intero

anno si baserebbe sull'art. 22 cpv. 2 LTur. Tale agevolazione non viene

per contro concessa in caso di locazioni per

soggiorni più brevi, poiché nei periodi liberi il proprietario e la sua

famiglia mantengono la possibilità di usufruire dell'immobile di vacanza.

4.2

Nell'evenienza concreta, va però subito osservato che, come esposto sopra,

la tassa di soggiorno forfettaria è dovuta perché gli stretti congiunti dei

proprietari soggiornano presso l'appartamento n. __________ e non per il fatto

che vengano conclusi solo contratti di locazione di breve durata (segnatamente

settimanali); con il che la censura risulta nel caso specifico inconferente. A

titolo abbondanziale vale comunque la pena ricordare che, come già rilevato da

questo Tribunale in una recente sentenza (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid.

3) il semplice fatto che un appartamento sia locato soltanto per dei soggiorni

di breve durata non permette da solo di concludere che durante il tempo restante

l'unità abitativa sia a disposizione del proprietario e dei suoi congiunti. In

proposito, si ricorda che la procedura amministrativa cantonale è retta dal

principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli

elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa

le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza

essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA

52.2017.289

del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede d'altronde l'obbligo

sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di

vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i controlli necessari,

segnatamente riguardanti le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto

(art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul

turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110). Ne consegue pertanto che gli Enti turistici regionali, al fine di giustificare

l'imposizione della tassa di soggiorno forfettaria, non possono accontentarsi

di rilevare che un determinato immobile per vacanze è offerto in locazione per dei soggiorni brevi, ma devono

esperire gli accertamenti necessari a stabilire se vi sia o meno un utilizzo personale del bene da parte del

proprietario, rispettivamente, dei membri della sua famiglia.

5.

5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la

decisione impugnata confermata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in

quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere