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Decisione

52.2018.581

Procedimento disciplinare secondo la legge sanitaria

13 dicembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.581

Lugano

13 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa

Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 6 dicembre 2018 di

RI

1,

RI

2

RI

3

patrocinate

da PA 1

contro

la

decisione del 7 novembre 2018 (n. 5234) del Consiglio di Stato che dichiara

irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione del

20 dicembre 2016 con cui la Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) ha

archiviato il procedimento da esse promosso con denuncia del 15 dicembre 2014

nei confronti del dr. med. CO 1;

ritenuto, in

fatto

che il 15 dicembre 2014

RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato alla CVSan una denuncia ai sensi dell'art. 21

della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18

aprile 1989 (LSan; RL 801.100) nei confronti del dr. med. CO 1 per violazione

dei diritti dei pazienti, in relazione alle cure erogate al loro defunto

marito, rispettivamente padre, __________, deceduto il 17 dicembre 2013 presso

l'Istituto oncologico della Svizzera Italiana (IOSI);

che la CVSan ha quindi informato il dr. CO 1 dell'apertura nei suoi confronti

di un procedimento di accertamento ex art. 24 lett. a LSan, invitandolo a

produrre tutta la documentazione sanitaria in suo possesso e a formulare

eventuali sue osservazioni riguardo alla vicenda;

che l'11 settembre 2015 il denunciato ha dato seguito a tale richiesta,

contestando di avere violato i suoi doveri professionali;

che senza dare seguito ad una richiesta dei denuncianti, che domandavano di

poter prendere visione degli atti e delle osservazioni del denunciato, il 13

gennaio 2016 la CVSan ha prospettato loro l'archiviazione del procedimento,

essendo giunta alla conclusione che non sussisteva alcuna violazione dei

diritti dei pazienti;

che dando seguito alla richiesta formulata il 25 gennaio 2016 da RI 1, RI 2 e RI

3 di ottenere una motivazione scritta del provvedimento, il 20 dicembre 2016 la

CVSan ha emanato una formale decisione di archiviazione della denuncia, non

avendo riscontrato nel caso concreto né ritardi nella presa a carico del

paziente, né carenze dal profilo delle informazioni dispensate al medesimo dal

dr. CO 1;

che con giudizio del 7 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la suddetta

decisione della CVSan;

che il Governo ha ritenuto che nella loro qualità di denuncianti le ricorrenti non fossero parti del procedimento

svoltosi dinnanzi alla CVSan e, come tali, non fossero legittimate a contestare

la decisione di archiviazione resa da quest'ultima autorità;

che avverso questa pronuncia RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa, unitamente alla

decisione 22 dicembre 2016 della CVSan, siano dichiarate nulle, rispettivamente annullate, e postulando che gli

atti siano rinviati all'autorità di prime cure o al Governo per nuovo giudizio

con l'ingiunzione di rispettare i loro diritti procedurali;

che dei motivi del ricorso si dirà, per

quanto necessario, in seguito;

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art 99a LSan;

che la legittimazione delle ricorrenti, in quanto destinatarie materiali della decisione

di irricevibilità qui impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm);

che innanzitutto occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è

unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di

Stato ha considerato irricevibile, per mancanza di legittimazione ad agire, il

gravame inoltrato il 23 gennaio 2017 da RI 1, RI 2 e RI 3;

che nella misura in cui quest'ultime sollevano nella presente sede delle

argomentazioni riferite al merito della decisione con cui la CVSan ha

archiviato il procedimento aperto dietro loro segnalazione nei confronti del

dr. CO 1, le stesse appaiono inammissibili; infatti respingendo in ordine il loro ricorso, il Governo non si è neppure

chinato sul merito della controversia;

che, fatta questa premessa, si deve ritenere

che il giudizio governativo impugnato deve essere confermato, siccome immune

da qualsiasi critica che ne possa determinare la nullità o l'annullabilità;

che alle ricorrenti non poteva in effetti

essere riconosciuta alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso

contro la suddetta decisione della CVSan;

che, come correttamente rilevato dalla precedente autorità di

giudizio, la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei confronti di un

operatore sanitario per violazione della LSan non è infatti atta a conferire al

suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale;

che per sua intrinseca

natura il procedimento disciplinare concerne in effetti soltanto l'autorità e

le persone soggette al potere di vigilanza (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., Basilea/Stoccarda 1976, N. 54 B

VI e rimandi; René A.

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, ibidem);

che, secondo costante prassi, esso è volto essenzialmente alla tutela

dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza

sull'amministrazione o su di un determinato settore professionale soggetto a

regolamentazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2);

che in particolare la procedura disciplinare non mira a risolvere conflitti di

natura privata, né a dare soddisfazione alle persone lese dal comportamento che

tale procedura intende reprimere (Thierry Tanquerel, Les tiers dans les

procédures disciplinaires, in: Les tiers dans la procédure administrative,

Tanquerel/Bellan-ger, Genève/Zurich/Bâle 2004, pag. 99);

che in questo senso essa non serve direttamente a ristabilire una situazione

conforme al diritto, anche se questo può, a volte, essere uno dei suoi effetti

accessori, né a sopprimere i pregiudizi che il comportamento criticato potrebbe

aver provocato a terze persone (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2,

2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2c; Tanquerel,

op. cit., pag. 101);

che pertanto nell'ambito di un procedimento disciplinare, la qualità di parte

deve essere riconosciuta, in primo luogo, alla persona contro la quale la

procedura è diretta, destinataria, all'occorrenza, della sanzione disciplinare;

dal canto suo, l'autorità che conduce l'inchiesta e che quindi agisce quale

autorità decidente, acquisirà la qualità di

parte a tutti gli effetti nell'ambito dell'eventuale, successiva, procedura di

ricorso (Tanquerel, op. cit., pag.

105);

che per contro il denunciante non è toccato dai relativi provvedimenti presi dall'autorità in misura

maggiore di qualsiasi altro amministrato e pertanto non assume il ruolo di

parte del procedimento (STF 2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2b/c);

che il semplice interesse del denunciante ad ottenere una sorta di appagamento morale dall'eventuale sanzione

adottata nei confronti della persona da esso denunciata, rispettivamente

la sua eventuale intenzione di avvalersi del risultato della procedura

amministrativa per eventuali fini di altra natura, segnatamente per utilizzarlo

in una procedura civile o penale, non porta il medesimo a poter vantare il

diritto di parte (Tanquerel, op.

cit., pag. 106);

che non è infatti dato di vedere in cosa la situazione giuridica del

denunciante possa essere influenzata dal fatto che una sanzione venga

pronunciata o meno al termine della procedura amministrativa e questo anche

nella misura in cui esso dovesse essere (stato) leso personalmente dal

comportamento che ne ha giustificato l'apertura;

che il denunciante non è quindi

legittimato ad impugnare né le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di

ammonimento adottato a titolo di sanzione dal Dipartimento in applicazione

dell'art. 59 cpv. 1 LSan, né le multe inflitte dalla medesima autorità giusta

l'art. 95 LSan non potendo invocare un interesse giuridico a partecipare alla

procedura o a ricorrere contro la decisione che verrà emanata al termine della

stessa;

che parimenti dev'essere negata al denunciante la

legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di archiviazione del procedimento

disciplinare rese dalla CVSan;

che la qualità per agire

in giudizio delle ricorrenti non poteva essere dedotta nemmeno dal diritto ad

essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento della CVSan del 27 ottobre

1992 (RCVSan; RL 802.105) riconosce

al denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione (STA 52.98.176 del 31 luglio 1998);

che, come giustamente rilevato nel giudizio impugnato, a cui si fa

integralmente rinvio, rientra tra le facoltà della CVSan, ma non tra gli

obblighi, di sentire ulteriormente il denunciante, il cui diritto di esprimersi

è già salvaguardato dall'esposizione della denuncia;

che nemmeno il fatto che le

ricorrenti eccepiscano ora la nullità della decisione di archiviazione adottata

dalla CVSan basta a sovvertire il giudizio reso dal Consiglio di Stato;

che in effetti, se è vero che la

nullità di una decisione può essere rilevata in ogni tempo e da ogni autorità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3), è pur vero che l'eccezione della stessa non

costituisce un rimedio straordinario di diritto, ma piuttosto una questione pregiudiziale

da proporre nell'ambito di un ricorso ricevibile (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo

2016, n. 1101); condizione, quest'ultima, che in concreto non era data, dal

momento che, come appena illustrato, alle insorgenti difettava la

legittimazione ad agire in giudizio dinnanzi al Governo cantonale;

che, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va

senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 600.- è posta in parti uguali a carico delle ricorrenti, con

vincolo di solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera