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Decisione

52.2018.582

Dipendente comunale. Giurisdizione amministrativa ammessa nel caso concreto, in cui non è stato dimostrato che l'insorgente è stata assunta con contratto di diritto privato per sopperire a bisogni con

8 maggio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di assoggettare, a certe condizioni, i rapporti di lavoro di alcuni

collaboratori al diritto privato (DTF 142 II 154 consid. 5.2);

l'assoggettamento al diritto privato deve tuttavia essere autorizzato in modo

chiaro dal legislatore (DTF 118 II 213 consid. 3; STF 8C_755/2016 del 9 ottobre

2017 consid. 3; Guido Corti, Sul

rapporto d'impiego del personale dei servizi pubblici

[con particolare riferimento ai servizi di aiuto domiciliare e agli istituti

per anziani] in: RDAT I/1998 p. 573);

che il regolamento organico dei dipendenti del Comune di __________ del 16

novembre 2015 (ROD), applicabile a tutti i dipendenti del Comune ad eccezione

dei docenti (art. 1 cpv. 1 ROD), prevede che le assunzioni sono di esclusiva

competenza del Municipio (art. 2 ROD);

che l'art. 3 cpv. 1 ROD definisce l'assunzione come l'atto amministrativo con

cui il dipendente viene assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato

a una funzione; l'assunzione a tempo determinato, soggiunge il cpv. 2, è limitata

a un massimo di 2 anni;

che le modalità di assunzione sono regolate all'art. 5 ROD, il cui cpv. 1

prescrive che la stessa avviene mediante concorso pubblico esposto all'albo

comunale per un periodo di almeno 15 giorni e, a giudizio del Municipio, sul

Foglio ufficiale del Cantone Ticino e sulla stampa;

che il bando di concorso indica le mansioni della funzione e i relativi

documenti e certificati da produrre (art. 5 cpv. 2 ROD);

che secondo l'art. 5 cpv. 6 ROD il Municipio può procedere direttamente, senza

pubblico concorso, all'assunzione di personale per un incarico di una durata di

6 mesi al massimo;

che l'art. 9 ROD prevede che per lavori urgenti della durata non superiore a un

mese, l'assunzione può avvenire a cura del capo del personale, che sottopone

immediatamente il suo operato alla ratifica del Municipio;

che il ROD è applicabile a ogni categoria di dipendente comunale senza

distinzione;

che lo stesso non conferisce esplicitamente al Municipio la possibilità di

assumere personale con contratto di diritto privato;

che tuttalpiù ci si potrebbe chiedere se tale facoltà possa essere

implicitamente dedotta per i dipendenti di cui agli art. 5 cpv. 6 e 9 ROD,

ossia gli impiegati assunti senza concorso e a titolo temporaneo per brevi

periodi; la questione può tuttavia rimanere irrisolta non rientrando la

ricorrente in questa categoria;

che l'insorgente è infatti stata impiegata a tempo indeterminato e ha prestato

un'attività regolare con un onere lavorativo di quattro ore al giorno;

che, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nulla permette di

ritenere che la medesima sia stata assunta per sopperire a bisogni contingenti

o a titolo puramente transitorio;

che, al contrario, tutto lascia dedurre che l'impiego presso il centro extrascolastico

era destinato fin dall'assunzione della ricorrente a coprire una posizione

vacante dal carattere stabile;

che dopo più di due anni e mezzo, il Municipio ha deciso di mettere a pubblico

concorso la posizione a quel momento (ancora) occupata dall'insorgente, a

dimostrazione che la necessità di quel posto non era venuta meno;

che l'Esecutivo comunale ha giustificato questa scelta adducendo di essersi

accorto che l'assunzione della ricorrente era avvenuta in modo irregolare; non

ha per contro mai sostenuto che la posizione aveva assunto solo allora

carattere stabile;

che in effetti nulla permette di giungere a tale conclusione;

che al di là delle carenze formali nella procedura di assunzione, un rapporto

di impiego è comunque, di fatto e indubbiamente, venuto in essere;

che il solo fatto che la nomina non poggi su una risoluzione municipale e non

sia stata preceduta da una formale e ordinata procedura di concorso - benché, a

onore del vero, un annuncio all'albo è stato pubblicato sicché la ricorrente ha

inoltrato la propria candidatura - non permette ancora di sottrarre la

fattispecie alla giurisdizione amministrativa;

che la circostanza addotta dal Municipio per cui l'allora segretario comunale

avrebbe proceduto all'assunzione senza particolari formalità e senza interpellare

l'Esecutivo comunale non dimostra affatto che sia stato concluso un contratto

di lavoro retto dal diritto privato;

che, d'altra parte, tale tesi non è inizialmente nemmeno stata sostenuta

dall'Esecutivo comunale, che non ha eccepito l'incompetenza del Consiglio di

Stato a dirimere la vertenza; anzi, sostenendo che l'assunzione della

ricorrente è avvenuta in modo irregolare perché avrebbe necessitato il

preventivo esperimento di un pubblico concorso, ha implicitamente escluso sia

il carattere provvisorio del posto sia la possibilità di impiego per via contrattuale;

che di conseguenza, la decisione con cui il Governo ha dichiarato il gravame

irricevibile non regge alla critica;

che il ricorso va pertanto accolto e gli atti retrocessi all'autorità inferiore

affinché entri nel merito dell'impugnativa;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia è posta a carico del Comune, intervenuto a tutela dei

propri interessi patrimoniali (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm);

che lo stesso rifonderà inoltre all'insorgente, patrocinata da un legale,

congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 7 novembre 2018 (n. 5235) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato per nuova decisione.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico del Comune di CO 1, che rifonderà alla

ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. All'insorgente è restituito

l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera