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Decisione

52.2018.589

Permesso di dimora UE/AELS

12 settembre 2019Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.589

Lugano

12 settembre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo

Cassina, vicepresidente

assistito

dal

vicecancelliere:

Thierry

Romanzini

statuendo

sul ricorso del 12 dicembre 2018 di

RI

1

RI

Considerandi

2.

contro

la

risoluzione del 7 novembre 2018 (n. 5243) del Consiglio di Stato, che

respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con

cui il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS a RI 1

e il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 2;

ritenuto, in

fatto

che il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni ha deciso, per motivi che non è qui necessario

riassumere, di non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS alla cittadina

italiana di origine rumene RI 1 (1979) e di non rilasciare un permesso di

domicilio UE/AELS al figlio connazionale RI 2 (2005), fissandogli nel contempo

un termine fino al 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico;

che tale decisione è stata confermata, su ricorso, dal

Consiglio di Stato con giudizio del 7 novembre 2018 senza esaminarne la

proporzionalità del provvedimento adottato;

che contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si

sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del loro permesso di

dimora UE/AELS, e, in via del tutto subordinata, il rinvio degli atti al

Dipartimento affinché si pronunci sulla domanda di proroga del permesso di

dimora UE/AELS presentata da RI 1 e non ancora evasa;

che essi hanno pure chiesto di essere esonerati dal pagamento

delle spese processuali;

che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il

Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni

al riguardo;

che il 2 settembre 2019 gli insorgenti hanno dichiarato di

essere intenzionati a rientrare in Italia e di voler ritirare il ricorso;

che il procedimento è così esaurito;

che la desistenza dei ricorrenti comporta pure l'insuccesso

della loro domanda di assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 e 3 della legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [Lag;

RL 178.300]);

che agli insorgenti, essendo desistenti, andrebbe dunque

addossata una tassa di giudizio, comunque ridotta (art. 47 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]);

che date però le particolari circostanze del caso, si

rinuncia al prelievo della tassa di giudizio e delle spese;

richiamato, per la

competenza, l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

decide:

1.

Il

ricorso è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano né spese

né tasse di giudizio.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicecancelliere