52.2018.589
Permesso di dimora UE/AELS
12 settembre 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2018.589
Lugano
12 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo
Cassina, vicepresidente
assistito
dal
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 12 dicembre 2018 di
RI
1
RI
Considerandi
2.
contro
la
risoluzione del 7 novembre 2018 (n. 5243) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con
cui il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS a RI 1
e il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 2;
ritenuto, in
fatto
che il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni ha deciso, per motivi che non è qui necessario
riassumere, di non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS alla cittadina
italiana di origine rumene RI 1 (1979) e di non rilasciare un permesso di
domicilio UE/AELS al figlio connazionale RI 2 (2005), fissandogli nel contempo
un termine fino al 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico;
che tale decisione è stata confermata, su ricorso, dal
Consiglio di Stato con giudizio del 7 novembre 2018 senza esaminarne la
proporzionalità del provvedimento adottato;
che contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si
sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del loro permesso di
dimora UE/AELS, e, in via del tutto subordinata, il rinvio degli atti al
Dipartimento affinché si pronunci sulla domanda di proroga del permesso di
dimora UE/AELS presentata da RI 1 e non ancora evasa;
che essi hanno pure chiesto di essere esonerati dal pagamento
delle spese processuali;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il
Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni
al riguardo;
che il 2 settembre 2019 gli insorgenti hanno dichiarato di
essere intenzionati a rientrare in Italia e di voler ritirare il ricorso;
che il procedimento è così esaurito;
che la desistenza dei ricorrenti comporta pure l'insuccesso
della loro domanda di assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 e 3 della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [Lag;
RL 178.300]);
che agli insorgenti, essendo desistenti, andrebbe dunque
addossata una tassa di giudizio, comunque ridotta (art. 47 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]);
che date però le particolari circostanze del caso, si
rinuncia al prelievo della tassa di giudizio e delle spese;
richiamato, per la
competenza, l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
decide:
1.
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
2.
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicecancelliere