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Decisione

52.2018.600

Commesse pubbliche. Criteri d'idoneità. Referenze per lavori analoghi

17 maggio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di

carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria

appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare

indi-pendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di proce-dura

adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla

legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (cfr. art. 5

lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa (cfr. art. 34 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110) o dal

committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze (quali

ad es. le referenze, cfr. infra, consid. 3).

2.2. L'accertamento preliminare

dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo

soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo

selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi

indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare

preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi

predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono

sufficienti garanzie di affidabilità in

punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti inidonei - come impongono

gli art. 25 lett. a LCPubb e 38

cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP -, il committente procede poi alla

scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

dal bando (cfr. RtiD

II-2016 n. 10 consid. 3.1, I-2011 n. 22 consid. 2.1 e rimandi).

3. 3.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di fornire la prestazione oggetto della

commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza

ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di

esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in

particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità

professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla

giurisprudenza e alla dottrina; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.2, I-2012 n. 14

consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n.

21 consid. 3.1; STA

52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.2; cfr. inoltre Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente

des Vergaberechts, vol. 16, Zurigo/Basilea/Ginevra

2008, n. 167, pag. 65).

3.2. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,

eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1).

Le referenze possono comunque essere personali o aziendali.

Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il

buon esito della commessa (cd. persone-chiave). Servono a dimostrare che il

concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di

studio (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb), ma anche dal profilo dell'esperienza.

Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento

del datore di lavoro seguono il detentore.

Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico,

ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (cd. know-how),

che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste

referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della

prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il

trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture e

organizzazione (cfr. al riguardo: RtiD

II-2013 n. 19 consid. 2.1-2.3,

massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX

ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516).

3.3. Le referenze si riferiscono come detto a lavori analoghi. La

definizione di questa locuzione va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente

costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza

di spiegazioni nelle regole fissate dal

committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o

simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal

profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa

a concorso. Caratteristiche del lavoro messo

a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti

momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare

il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori

analoghi" può

essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa

raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. RtiD II-2017 n. 13 consid.

4.3; STA 52.2013.526 del 9 gennaio 2010 consid. 2.2, 52.2011.154 del 21

giugno 2011 consid. 2.2).

3.4. Nella valutazione delle referenze, il committente

fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato

da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli

estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso

di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2 d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini

dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza

delle prestazioni fornite a terzi, che

vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Esigenza,

questa, che richiama a sua volta sia un dovere di collaborazione e informazione

dei concorrenti, sia di verifica e di motivazione da parte del committente

(cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 13

consid. 4.4, I-2010 n. 25 consid. 4.3

e rimandi).

4. In concreto, la

commessa in questione ha per oggetto l'assegnazione del mandato di

progettazione esecutiva e di direzione lavori secondo la norma SIA 102 (dall'appalto

alla realizzazione, giusta gli art. 4.41, 4.51, 4.52, 4.53), per la costruzione

della nuova scuola dell'infanzia e mensa per le scuole elementari del quartiere

di __________ (cfr. prescrizioni di gara, pos. 1.3 e 6.3). Obbiettivo del Comune

è quello di dotarsi di una qualificata partecipazione, per eseguire la fase

di realizzazione in ossequio ai criteri e alle condizioni di partecipazione

fissate con la documentazione di gara (cfr. pos. 1.3). A tal fine, così

come indicato in narrativa (consid. A), il committente ha previsto diversi

criteri d'idoneità, tra cui il criterio CI 2, secondo il quale il responsabile

del mandato verso il committente (capoprogetto) doveva produrre almeno

una referenza attestante lo svolgimento in tale funzione (fasi SIA 4.41-51) per

la realizzazione di un edificio secondo procedura sottostante alla Legge sulle

commesse pubbliche (già consegnata e per un costo complessivo di almeno fr.

2.5 mio, allegando una scheda descrittiva dell'oggetto; cfr. pos. 2.2; cfr.

inoltre, sull'allegato da produrre, la pos. 4.3.4).

Con tale prescrizione di gara (pos. 2.2), la stazione appaltante ha quindi

fissato un criterio d'idoneità particolare, concernente le referenze personali

del soggetto chiave più importante per il buon esito della commessa: il responsabile

del mandato verso il committente, anche detto capoprogetto. Questa

persona doveva in particolare dimostrare di aver già ricoperto questa stessa funzione

di capoprogetto (destinato anche a essere il responsabile e rappresentante dell'offerente,

nonché l'unica figura di contatto con la committenza, cfr. pos. 8.5),

eseguendo prestazioni analoghe a quelle richieste secondo la norma SIA 102,

segnatamente quelle di cui agli art. 4.41 ("gara d'appalto, confronto

delle offerte e proposta di aggiudicazione") e 4.51 ("progetto

esecutivo"). L'opera referenziata, similmente all'edificio pubblico in

questione, doveva inoltre essere stata realizzata applicando la legislazione

sulle commesse pubbliche, a comprova del possesso della necessaria conoscenza

della materia e delle procedure rispettivamente dell'idoneità della persona

indicata quale responsabile del mandato a lavorare con committenti pubblici,

applicando la relativa legislazione (cfr. risposta del CO 2, pag. 6).

5. In concreto, l'arch.

Considerandi

RI 1 - che in sede di offerta ha designato se stessa quale responsabile del

mandato (capoprogetto) - ha indicato, quale referenza per il criterio d'idoneità

CI 2, la ________. Opera per cui, nel 2008, avrebbe realizzato i piani

esecutivi e i dettagli del __________, del __________ e del __________

(dormitorio; cfr. scheda descrittiva annessa all'offerta).

Ora, alla luce di quanto appena illustrato, a giusta ragione il Municipio ha

ritenuto che tale referenza non fosse conforme alle prescrizioni di gara (pos.

2.

, CI 2): da un lato, come ammette la stessa insorgente, non si tratta di un

edificio che è stato realizzato applicando la legislazione sulle commesse

pubbliche; dall'altro, e di riflesso, non emerge neppure che l'arch. RI 1,

contestualmente a tale mandato, abbia pure svolto prestazioni riferite all'appalto

secondo la norma SIA 102 (art. 4.41). Non lo contesta a ben vedere neppure la

ricorrente (cfr. anche suo email del 31 ottobre 2018 all'arch. __________), la

quale afferma tuttavia che l'opera equivarrebbe, per genere e complessità, a

quella oggetto del presente concorso; ciò che però all'evidenza non basta, a

fronte delle suddette chiare condizioni di gara, vincolanti in quanto rimaste

inimpugnate (cfr. RDAT I-2002 n. 24). Un altro esito, che permettesse di

aggiudicare la commessa a offerte non conformi alle prescrizioni di gara, sarebbe

infatti lesivo, oltre che del principio di legalità, di quello della parità di

trattamento tra concorrenti. Già solo per questi motivi, e senza che occorra

soffermarsi sulle altre pecche riscontrate dal CO 2 (mancata produzione della

licenza d'uso del CRB, ecc.), su questo punto, la decisione impugnata che ha

estromesso dal concorso l'insorgente con la sua offerta dev'essere confermata,

siccome immune da violazioni del diritto.

6.

6.1. Esclusa

dalla gara, la ricorrente non è legittimata a contestare la delibera della

commessa alla CO 1 (cfr. consid. 1.1). Per ragioni deducibili dal principio

della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) occorre tuttavia

verificare se, come sostiene l'insorgente, la committenza avrebbe dovuto

scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Contrariamente a quanto afferma

la deliberataria, secondo costante giurisprudenza, le contestazioni sollevate

su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di

aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per finire

discriminatoria qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi fondate

(cfr. Matteo Cassina, Principali

aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11

collana gialla CFPG, Lugano 2008, pagg. 63-64; tra le tante, RtiD I-2011 n. 23

consid. 4; STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 3, 52.2017.579 del 21

marzo 2018, 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.1).

6.2

Nella sua offerta, la deliberataria ha eletto quale responsabile del

mandato (capoprogetto) l'arch. __________, adducendo quale sua personale

referenza ai fini del criterio d'idoneità CI 2 la realizzazione del __________.

Nella scheda descrittiva allegata all'offerta, ha indicato che per tale opera -

sottostante alla Legge sulle commesse pubbliche, costata complessivamente ca.

190.

milioni di franchi, progettata tra il 2008 e il 2011 ed eseguita tra il

2010.

e il 2015 - l'arch. __________ avrebbe assunto, per conto della __________,

il ruolo di capoprogetto. Tale referenza è stata invero esposta anche

per il criterio di aggiudicazione c1("referenze del responsabile del

mandato, capoprogetto"; cfr. pag. 11, sub "oggetto 1"), in cui è

stato parimenti indicato che l'arch. __________ avrebbe ricoperto la funzione

di Capoprogetto - Ufficio tecnico impresa generale. Alla propria offerta,

la deliberataria ha inoltre accluso un attestato di soddisfazione del 5

febbraio 2018, rilasciato dal responsabile di progetto delegato della Città __________

(arch. __________), il quale ha dal canto suo dichiarato che l'ing. __________

è stato impegnato nel cantiere in oggetto in qualità di Direttore Generale del

Consorzio __________ per tutta le durata dei lavori sino al collaudo dell'opera,

affermando altresì che l'arch. __________ ha svolto, in qualità di

dipendente del Consorzio __________, le attività di Direzione Lavori e Coordinamento

di progetto.

Invitata dall'arch. __________ ad attestare le fasi SIA seguite dall'arch. __________,

la CO 1 ha poi prodotto un'autodichiarazione del 5 novembre 2018 (sottoscritta

dal suo titolare, ing. __________), secondo cui l'interessata ha svolto, per

conto della società __________, il ruolo di Capoprogetto per la

realizzazione dell'edificio del __________, seguendo in tale ambito in

modo completo le fasi SIA 4.41 (procedura di appalto, confronto offerte) e 4.51

(progetto esecutivo).

Da osservare è infine che, nella propria offerta, la deliberataria ha

indicato l'opera del __________ anche quale referenza per il direttore dei

lavori (ruolo affidato all'ing. __________), ai fini del criterio di aggiudicazione

c2 (cfr. pag. 15, sub "oggetto 1", in cui è indicato che egli ha

assunto la funzione di Direzione Lavori - Project Manager Impresa

Generale). Anche per questa referenza la CO 1 ha allegato il predetto

attestato di soddisfazione dell'arch. __________, confermando poi - a precisa

richiesta dell'arch. __________ - che l'ing. __________ avrebbe svolto il ruolo

di Direttore Lavori e Project Manager, seguendo in modo

completo le fasi SIA 4.52 (direzione dei lavori e controllo dei costi) e 4.53

(messa in esercizio e liquidazione; cfr. autocertificazione del 5 novembre

2018, sottoscritta dallo stesso ing. _____).

6.3

Ora, come a ragione censura l'insorgente, a fronte di queste risultanze,

non v'è chi non veda come il ruolo concretamente svolto dall'arch. __________

nell'ambito della realizzazione del __________ - addotto quale referenza per il

criterio d'idoneità CI 2 - sia tutt'altro che chiaro. Al di là del fatto che

tale referenza, come osserva la ricorrente, è riconducibile a un appalto di impresa

generale e non propriamente di progettazione esecutiva e direzione lavori, le

indicazioni addotte dalla CO 1 in sede di offerta e di autocertificazione si

scontrano infatti all'evidenza con quelle rese dall'arch. __________

(responsabile di progetto delegato della Città __________), il quale si è

limitato a certificare che l'arch. __________ ha svolto (quale dipendente dell'impresa

generale) le attività di Direzione Lavori e Coordinamento di progetto.

Non che la stessa abbia rivestito il ruolo di capoprogetto, responsabile del

mandato verso il committente. Né avrebbe chiaramente potuto attestarlo,

considerato che tale funzione - anche in base a quanto emerge dalla sentenza

evocata dalla CO 1, concernente quella commessa (STA 52.2009.128 del 20 luglio

2009) - era all'evidenza ricoperta dall'ing. _________, già designato dall'allora

consorzio aggiudicatario (__________ ) Capo progetto edilizio o Project

Manager (PM; cfr. pure doc. 7). Ruolo, questo, che - similmente a

quanto prevede il presente concorso - comportava che egli fosse l'unico

interlocutore (dell'Impresa generale) con la Committenza, oltre che responsabile

del contratto e del suo risultato (cfr. STA 52.2009.128 citata

consid. 7.1). Al Project Manager, in base alla documentazione di gara, era

peraltro affidato anche il compito di coordinare tutti i partner coinvolti nel

progetto, partecipando alle riunioni di coordinamento con il Capo progetto

della committenza. Il Capo progetto era quindi chiamato ad assumere la funzione

centrale di guida, a cui pure le altre due figure chiave del personale operativo

(Direttore dei lavori e Capo progetto impiantista) erano subordinate (cfr. STA

52.2009.128

citata consid. 7.1). Già solo per questo motivo, e a dispetto di

quanto dichiarato dallo stesso ing. __________ - invero in modo contraddittorio

(laddove non nega che era lui il Project Manager, cfr. citata autodichiarazione

per la referenza del direttore lavori) -, è da escludere che l'arch. __________

abbia svolto il ruolo di capoprogetto per la realizzazione del __________,

rispettivamente che abbia ricoperto la medesima funzione centrale che le è

stata affidata per la presente commessa. Né avrebbe in verità potuto, già solo

alla luce delle prescrizioni di gara di quel concorso, che esigevano per tale

funzione 15 anni d'esperienza lavorativa, di cui almeno 5 in qualità di capo

progetto (cfr. STA 52.2009.128 citata consid. 8.3.1). Esperienza che l'arch.

__________, avendo conseguito la laurea in architettura solo nel 2007, chiaramente

non aveva, né ha a tutt'oggi maturato.

In queste circostanze, non occorre approfondire le attività che essa ha

materialmente svolto in seno a quel cantiere, e in particolare quelle di direzione

lavori e coordinamento di progetto dichiarate dall'arch. __________ (al

quale avrebbero semmai dovuto essere rivolte le richieste di delucidazione).

Qualunque incarico l'arch. __________ abbia ricoperto, può infatti essere

avvenuto solo quale dipendente dell'Impresa generale - e peraltro solo dal 2 maggio

2011.

(cfr. duplica CO 1, pag. 9 e doc. 5 e 6), allorquando la progettazione e l'esecuzione

del __________ erano già iniziate da tempo (cfr. anche supra, consid.

6.

) - in posizione comunque subordinata al Capo progetto/PM, ing. __________

(invero unico rappresentante dell'appaltatore generale verso il committente;

cfr. peraltro pure la risposta del CO 2 del 19 novembre 2015 all'interrogazione

n. 749 sub http://cc.lugano.ch). Per le medesime ragioni, non occorre nemmeno

chiarire in che modo - nel contesto delle opere da impresa generale - l'arch. __________

possa aver svolto le attività previste dalla norma SIA 102 agli art. 4.41 ("gara

d'appalto, confronto delle offerte e proposta di aggiudicazione") e 4.51 ("progetto

esecutivo"), secondo quanto richiesto dalle prescrizioni di gara (cfr.

anche pos. 6.3). Prestazioni che il CO 2 si limita peraltro a intravedere nella

generica circostanza che nel concetto di impresa generale sarebbero contemplate

anche modifiche del progetto originale, che possono prevedere la

necessità di intraprendere tali fasi (cfr. duplica, pag. 8), mentre la

deliberataria scorge da un lato nel subappalto delle singole opere agli

artigiani, ammettendo d'altra parte che buona parte della progettazione

esecutiva sarebbe invece state eseguita dallo stesso team di progettazione

diretto dall'arch. __________ (cfr. duplica, pag. 10).

6.4

Se ne deve concludere che, al pari della ricorrente, anche la CO 1 doveva

essere esclusa dal concorso in applicazione degli

art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, per

inadempimento di uno dei criteri di idoneità esatto dalle prescrizioni di gara

(pos. 2.2, CI 2). Dato l'esito, non occorre a questo punto approfondire la

fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate dall'insorgente, che a suo dire

avrebbero parimenti dovuto condurre all'estromissione dell'offerta della

deliberataria (incompletezza della documentazione presentata, potere di

rappresentanza dell'arch. __________, ecc.), poiché non potrebbero comunque

condurre ad altro esito.

7.

Sulla scorta di

quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa

delibera siccome lesiva del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb).

8.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua

l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

9.

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, l'aggiudicataria e

il committente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Il Comune di __________ verserà inoltre all'insorgente e alla

deliberataria, entrambi assistiti da un legale, un adeguato importo a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Le indennità tra la ditta aggiudicataria e l'insorgente

sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione del 4 dicembre 2018

con la quale il CO 2 ha deliberato le prestazioni di servizio (progettazione

esecutiva e direzione lavori) della nuova scuola dell'infanzia e mensa per le

scuole elementari di __________ alla CO 1 è

annullata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'300.- è posta a carico della ricorrente, della deliberataria

e dell'ente banditore nella misura di 1/3 (fr. 1'100.-) ciascuno.

All'insorgente va restituita la somma di fr. 2'400.- versata in eccesso quale

anticipo delle presunte spese processuali.

3. Il Comune di __________

verserà alla ricorrente e alla deliberataria fr. 1'100.- ciascuno a titolo di

ripetibili. Tra l'insorgente e la CO 1 le ripetibili sono invece compensate.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera