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Decisione

52.2018.603

Diniego del rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per motivi di ordine pubblico

14 giugno 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC), può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o

pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, nell'ambito e secondo le modalità definite in particolare dalla

direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 (GU 1964, n. 56, pag. 850) e

dalla prassi della Corte di giustizia delle Comunità Europee, diventata la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ad

essa relativa, emanata prima della firma dell'accordo il 21 giugno 1999

(cfr. art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con

l'art. 16 cpv. 2 ALC; per la presa in considerazione

delle sentenze della CGUE pronunciate dopo tale data, vedasi STF 2C_201/2012

del 20 agosto 2012 consid. 2.1 con numerosi rinvii giurisprudenziali).

Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera circolazione

garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. In questo

senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine

pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e

abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). La sola esistenza di

condanne penali non può tuttavia legittimare

automaticamente l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione

(art. 3 cpv. 2 direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa

in considerazione soltanto nella misura in

cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento

personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10

consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii

alla giurisprudenza della CGUE). Anche i

delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (DTF 134 II 25

consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,2C_680/2010

del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). A dipendenza delle circostanze, già la

sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una

simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Come nel caso di qualsiasi altro

cittadino straniero, l'esame deve essere

effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti

dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse

applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3, 130 II 493

consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2).

3.3. A livello legislativo interno, l'art. 35 cpv. 1 LStrI sancisce che il

permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona

di frontiera. Dopo un'attività

lucrativa ininterrotta di cinque anni, soggiunge il capoverso 4 della medesima

norma, il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono

motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.

Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità competente può

revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio -

tra l'altro -, se lo straniero è stato

condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in

modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza

pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza

interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza,

una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata

pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena inflitta

sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata

espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).

3.4. La

legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini

comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene

disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2

cpv. 2 LStrI). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare

misure più incisive di quelle previste dal

diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il

provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno

che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In

pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza

pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno

restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni più

favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi

esaminata sotto il profilo dell'ALC.

4. 4.1. Nel caso in

esame la Sezione della popolazione ha respinto l'istanza di RI 1 volta ad

ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività

lucrativa dipendente nel nostro Paese, in quanto egli era stato oggetto di

condanne penali sia in Svizzera che in Italia. Per quanto concerne i reati

commessi nella vicina Penisola l'Autorità dipartimentale si è richiamata al

certificato del casellario giudiziale dell'11 luglio 2017 - richiesto

ufficialmente alle autorità italiane per il tramite dell'Ufficio federale di

giustizia (UFG) - su cui risultavano le seguenti iscrizioni:

- 06.12.2003 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo

il 09.02.2004) prevedente una pena

complessiva di EUR 280.- di multa per i reati di rissa continuato in

concorso e porto di armi continuato (commessi il 06.07.2003);

- 20.04.2004 sentenza del Tribunale in

composizione monocratica di __________ (irrevocabile il 23.10.2004) prevedente

una multa di EUR 300.- (pena condonata il 31.07.2014 per effetto dell'indulto)

per il reato di rissa (commesso nel 06.2001);

- 19.05.2005 sentenza del Tribunale in

composizione monocratica di __________ (irrevocabile il 21.09.2005) prevedente

4 mesi di reclusione - sospesi con la condizionale e non menzionati - per il

reato di lesione personale in concorso (commesso il 24.03.2003);

- 06.07.2009 decreto penale del G.I.P. del

Tribunale di __________ (esecutivo il 16.11.2009) prevedente 85 giorni di

reclusione (sostituiti con una multa di EUR 3'230.-), per i reati di lesione

personale e porto di armi (commessi il 06.12.2007);

- 16.03.2015 sentenza della Corte di

appello di __________ (irrevocabile il 12.01.2016) prevedente 1 anno e 6 mesi

di reclusione per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche in concorso (commesso dal 23.02.2008 al 18.04.2012).

Da quanto precede, emerge

che in Italia il ricorrente ha a carico ben 5 condanne penali, accumulate

nell'arco di oltre un decennio. Egli è stato ritenuto colpevole, secondo il

diritto penale vigente nella vicina Penisola, dei seguenti reati: porto di

armi, lesione personale, rissa e truffa aggravata. Ritenuto che queste

infrazioni sono punibili anche in Svizzera (cfr. in particolare le disposizioni

della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20

giugno 1997; LArm; RS 514.54; gli art. 122 o 123; 133 e 146 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

che alcune sono considerate crimini ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e che eventuali atti delittuosi commessi

all'estero possono di per sé giustificare misure di ordine pubblico, non solo

secondo il diritto interno, ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25

consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è a

giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ne ha tenuto conto per valutare se

rilasciare un permesso per confinanti UE/AELS al ricorrente. Bisogna infatti ammettere che - specialmente

quanto addebitato all'insorgente in occasione della condanna del 16 marzo 2015

- è piuttosto grave, ciò che è peraltro dimostrato dalla severità della pena

inflittagli. Questo anche nel caso in cui l'entità della stessa

fosse dovuta alla maggiore severità e rigidità del sistema sanzionatorio

italiano. Va comunque rilevato che per questa fattispecie egli è stato

giudicato tramite il rito abbreviato, ciò che ha comportato una diminuzione

della pena pronunciata (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano

dell'11 luglio 2017, pag. 2). RI 1 aveva infatti commesso il reato di truffa

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sull'arco di oltre 4

anni, ovvero tra il 23 febbraio 2008 e il 18 aprile 2012. Si deve inoltre

considerare che in Italia l'insorgente non si è macchiato unicamente di reati

contro il patrimonio, egli ha bensì agito in maniera delittuosa ripetutamente anche a danno dell'integrità fisica altrui

e in 2 occasioni violando la legislazione in materia di controllo delle

armi.

4.2. Pure in Svizzera

l'insorgente ha interessato le autorità giudiziarie penali, nei seguenti

termini:

- 30.04.2012 DA __________ del Ministero

pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr.

100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e

multa di fr. 500.-, per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione

(per avere circolato il 09.03.2009 a 78

km/h malgrado il limite vigente di 50

km/h);

- 30.05.2018 DA __________ del Ministero

pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr.

100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni - e

multa di fr. 700.-, per il reato di grave infrazione alle norme della

circolazione (per avere circolato il 14.09.2016 a 136 km/h malgrado il limite vigente di

100 km/h).

Nel nostro Paese RI 1

ha dunque a carico due condanne per infrazioni gravi alle norme della

circolazione stradale, avendo in entrambe le occasioni ampiamente superato il

limite di velocità consentito ed avendo quindi creato un serio pericolo per la

sicurezza altrui. Esaminando nel dettaglio i decreti d'accusa emanati in Svizzera,

emerge infatti che la prima condanna inflitta il 30 aprile 2012 a seguito della

grave infrazione alle norme della circolazione stradale perpetrata il 9 marzo

2009, ovvero l'avere circolato con un'automobile ad una velocità di 28 km/h

oltre il limite concesso di 50 km/h all'interno di una località, non ha avuto

alcun effetto dissuasivo sul ricorrente. La pronuncia di una pena pecuniaria

sospesa (per un periodo di prova di ben 3 anni) e di una multa non gli ha infatti

impedito di commettere nuovamente un'infrazione simile. Come poc'anzi esposto,

il 14 settembre 2016 l'insorgente ha infatti condotto un veicolo a motore non

curandosi del limite di velocità di 100 km/h vigente nel tratto autostradale in

questione, superandolo di ben 36 km/h. Visti la gravità ed il ripetersi di

questo tipo di comportamenti, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha

sanzionato tale agire delittuoso - oltre che con una multa - mediante una pena

pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di addirittura 4

anni, proprio per mettere in guardia l'interessato dalle conseguenze derivanti

dalla commissione di eventuali nuove infrazioni di questo genere.

RI 1 si è quindi reso

colpevole di azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine

pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione

stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia

che, con l'entrata in vigore - avvenuta il 1° gennaio 2013 - delle modifiche

del 15 giugno 2012 alla legge federale sulla circolazione stradale del 19

dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) (RU 2012 6291), le disposizioni penali in

questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Circolando superando

ampiamente il limite di velocità vigente in una località e in un tratto

autostradale molto trafficato - come notoriamente è quello di __________ - egli

non ha quindi messo in pericolo unicamente la propria vita, ma anche quella

degli altri utenti della strada.

Occorre peraltro

osservare che anche i reati in materia di circolazione stradale - a determinate

condizioni - possono avere delle conseguenze in materia di autorizzazioni in

materia di diritto degli stranieri, trattandosi di comportamenti delittuosi

suscettibili di denotare l'esistenza di una minaccia grave e attuale per

l'ordine a la sicurezza pubblici (cfr. ad esempio STF 2C_864/2018 del 18

febbraio 2019 consid. 5.4. con rinvii e 2A.39/2006 del 31 maggio 2006).

4.3. Alla luce di

quanto precede, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che

l'insorgente rappresenta ad oggi una minaccia effettiva e sufficientemente

grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato

I ALC, tale da legittimare un provvedimento di mancato rilascio di un permesso per

frontalieri UE/AELS.

Ritenuto che ha

ripetutamente violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in

Svizzera e che in Italia ha a carico diverse condanne pronunciate con una certa

regolarità e continuità sull'arco di oltre 10 anni per infrazioni contro beni

giuridici sensibili quali l'integrità fisica, il controllo delle armi e il

patrimonio, di cui una prevedente una pena privativa della libertà superiore a

un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della nostra giurisprudenza, anche dal profilo del diritto interno il ricorrente

adempie i motivi di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI. Certo,

ad eccezione della truffa oggetto della condanna pronunciata il 16 marzo 2015, se

considerate singolarmente le altre infrazioni commesse non raggiungerebbero un

grado di gravità sufficiente per giustificare una misura come quella in esame,

cionondimeno occorre condividere l'argomentazione espressa dal Governo secondo

cui la reiterazione di comportamenti delittuosi non particolarmente gravi può

comunque dimostrare l'incapacità della persona in questione di rispettare

l'ordinamento giuridico vigente.

5. A questo punto

occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

RI 1 è domiciliato a __________

e il mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS comporterà

ripercussioni unicamente sul piano professionale, non imponendogli uno spostamento

dei suoi interessi all'estero. Da questo profilo gli effetti del provvedimento

querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato

contenuti e non gli porranno alcun problema di riadattamento, ritenuto

pure che la sua famiglia si trova nella regione in cui risiede. Certo, sul

piano professionale il provvedimento gli impedirà di lavorare in Svizzera, dove

è già stato attivo negli ultimi anni. Tale conseguenza è però unicamente

ascrivibile al suo comportamento. Non è peraltro dato di vedere come egli non possa

trovare in Italia un lavoro, dato che la sua ancora giovane età e l'esperienza

acquisita nel nostro Paese lo faciliteranno senz'altro nella ricerca di

un impiego.

Di conseguenza, il

mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS non viola il principio

della proporzionalità. Anche dal profilo dell'adeguatezza tale decisione appare

infatti convenientemente ragguagliata all'interesse pubblico volto ad evitare

ulteriori violazioni dell'ordine e della sicurezza pubblici, ritenuto che, come

sopra esposto, nel periodo compreso tra il giugno del 2001 e il settembre del

2016 RI 1 si è reso protagonista a scadenze regolari di numerosi reati penali

non propriamente trascurabili dal profilo della loro gravità.

6. 6.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale

da essa tutelata. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di

concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

6.2. La tassa

di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto soccombente

conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere