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Decisione

52.2018.605

Tassa di soggiorno - applicabilità della tassa forfettaria ad oggetti destinati esclusivamente alla locazione a terzi

25 aprile 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti importi a titolo di tassa di soggiorno forfettaria 2018 per i

suddetti appartamenti:

-

fr. 340.- (fr. 85.- per

letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182321),

-

fr. 340.- (fr. 85.- per

letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182322),

-

fr. 425.- (fr. 85.- per

letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182323),

-

fr. 425.- (fr. 85.- per letto) per

l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182324).

Prima dell'emissione di

queste fatture, per i quattro appartamenti in questione non era mai stata

riscossa la tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso; la

stessa veniva in effetti percepita in

funzione dei pernottamenti effettivi consumati dagli ospiti in locazione.

C. Avverso le suddette decisioni

di tassazione, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che i quattro appartamenti di

sua proprietà sono costantemente a disposizione per la locazione a terzi e non vengono utilizzati dai membri della sua famiglia i

quali dispongono invece per le vacanze della vicina casa unifamiliare. Ne

conclude che, non essendoci uso personale delle quattro abitazioni in questione,

non possa essere esatta alcuna tassa di soggiorno forfettaria sui medesimi.

Lamenta poi una violazione del principio della parità di trattamento tra le

persone giuridiche e le persone fisiche proprietarie di immobili per vacanze che

vengono messi permanentemente a disposizione per la locazione e ritiene che, in

ogni caso, considerato il numero dei posti letto totali e l'esiguo numero dei

suoi familiari, le querelate tasse di soggiorno risulterebbero sproporzionate.

Afferma infine che, vista la particolarità della situazione, l'Ente turistico

avrebbe dovuto concederle l'esenzione dal pagamento del tributo in parola.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

E. In sede di replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva

dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo

stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Le

Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di

incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur), la quale è destinata al finanziamento delle

infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione

e dell'animazione (art. art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21 cpv. 2 LTur, sono

soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del

domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;

RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti

con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di

vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi. L'attuale ordinamento,

riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo

del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema

impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le

persone che pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a

pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei

pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 4 LTur). Esiste poi un regime

particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo fisso annuale,

indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del numero dei letti

(art. 21 cpv. 5 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come

dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art.

21.

cpv. 5 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano

appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv.

6.

LTur). Per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo

forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia

occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa

di vacanza (STA 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Al contrario, se l'immobile

non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, ad

esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento

che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa

forfettaria per posto letto. La ratio che sottende a questo doppio

regime è rintracciabile nei lavori preparatori, e in particolare nel Messaggio

del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 4625/6) sulla nuova legge sul turismo

(in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470 e segg.), e nel relativo Rapporto del 10

novembre 1998 della Commissione speciale turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3,

pag. 2548 e segg.). Da un lato, il regime del forfait sgrava gli

enti turistici locali dal compito di verifica delle effettive presenze (e

alleggerisce pure il compito di "contabilità" delle presenze per il

proprietario); d'altro lato privilegia (o dovrebbe privilegiare) dal punto di

vista economico il turista-proprietario e il turista di lungo periodo (affitto

superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune", che paga per i

pernottamenti effettivi.

3.

Nel caso di

specie si deve rilevare che, da quanto indicato dalla ricorrente negli appositi

formulari di aggiornamento della tassa di soggiorno (agli atti), i quattro

appartamenti di cui al numero civico __________ di via __________ non vengono

utilizzati da essa o dai suoi familiari, i quali, per le loro vacanze o per le

necessità legate all'assistenza degli

ospiti, dispongono dell'abitazione adiacente

sita sul medesimo fondo al numero civico __________. Ciò trova d'altra

parte conferma nei piani di occupazione prodotti con il ricorso e, soprattutto,

dai conteggi dei pernottamenti che attestano che nei mesi caldi (aprile/maggio-settembre/ottobre)

gli appartamenti sono locati per buona parte del tempo a terzi (cfr. doc. 5 del

ricorso e doc. 6 della replica).

Il semplice fatto che le locazioni avvengano solo per dei periodi di breve

durata, non permette da solo di concludere, come fa l'Ente turistico, che per

il tempo restante queste abitazioni siano a disposizione della proprietaria e

dei suoi stretti congiunti. È pur vero che RI 1 ha indicato che almeno 10

membri della sua famiglia usufruiscono a turno della casa unifamiliare di sua

proprietà per le vacanze, la quale tuttavia dispone unicamente di due letti

matrimoniali. Nonostante questo, non vi sono però agli atti elementi che

permettano di confutare quanto sostenuto della ricorrente, ritenuto come l'Ente

turistico non abbia proceduto ad alcun accertamento in tal senso. In proposito,

si ricorda che la procedura amministrativa cantonale è retta dal principio

inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili

di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie

confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro

vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del

18.

aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede

oltretutto l'obbligo sia per i datori di

alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di vacanza di permettere

agli enti preposti di eseguire i controlli necessari, segnatamente riguardanti

le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e

art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre

2014; RLTur; RL 941.110).

Ne discende dunque che, nel caso in esame, per giustificare la riscossione del

querelato tributo, l'CO 1 avrebbe dovuto raccogliere le prove necessarie a

dimostrare, o perlomeno rendere verosimile, l'uso personale dei quattro

appartamenti parte della proprietaria o della sua famiglia; fatto, questo, che

però non è avvenuto. In siffatte

circostanze, vista anche la presenza di elementi che tutto sommato

sembrano confermare le tesi addotte dall'insorgente , non vi sono le premesse per esigere il pagamento della tassa di

soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso per le quattro abitazioni qui

in oggetto.

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione

impugnata annullata, senza che sia necessario entrare nel merito delle altre

censure sollevate dall'insorgente.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, non essendo patrocinata da un

avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

le decisioni di tassazione del 15 novembre 2018, relative ai quattro

appartamenti siti in __________, sono annullate.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera