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Decisione

52.2018.609

Permesso per confinanti UE/AELS

27 febbraio 2020Italiano20 min

notificazione, procedura, elementi, termini) di cui agli art. 6 della legge federale

Source ti.ch

Incarto n.

52.2018.609

Lugano

27 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Thierry

Romanzini

statuendo

sul ricorso del 20 dicembre 2018 di

RI

1

patrocinato

da PA 1

contro

la

risoluzione del 21 novembre 2018 (n. 5533) del Consiglio di Stato, che

respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha

negato il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS per lavorare

presso la __________ Sagl;

ritenuto, in

fatto

A. Il 20 giugno 2017 la Sezione

della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del

31 agosto 2016 del cittadino italiano RI 1 (1963), residente a __________

(prov. di __________), volta ad ottenere il rilascio di un permesso per

frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro

Paese in qualità di direttore tecnico al 50%, con una remunerazione di fr. 2'500.–

lordi mensili a decorrere dal 1° settembre 2016, per la __________ Sagl con

sede in via __________ a __________.

Sulla scorta delle verifiche da essa esperite e degli

accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), l'Autorità

dipartimentale ha rilevato che la società interessata non aveva alcun dirigente

assunto a tempo pieno, non aveva dipendenti e faceva capo a quelli della __________

Srl __________, dove RI 1 svolgeva la propria attività lavorativa a metà tempo,

non occupava uffici propri mentre i recapiti telefonici nonché il telefax e

l'indirizzo di posta elettronica erano intestati alla __________ SA di via __________

a __________, non aveva una segretaria che si occupava di ricevere la corrispondenza

come pure di rispondere al telefono e svolgere tutte le altre mansioni

d'ufficio, non aveva magazzini o altro, non aveva veicoli intestati alla ditta,

non disponeva di alcuna attrezzatura sul nostro territorio mentre tutti i

servizi di cancelleria, telefonici, fax, corrispondenza, conteggi stipendi,

conteggi AVS e altro venivano svolti dalla __________ SA.

Ha pertanto ritenuto che la sede di __________ della società

datrice di lavoro fosse fittizia e che le condizioni per l'ottenimento del

permesso richiesto non fossero ossequiate. Ha quindi fissato a RI 1 un termine

con scadenza il 15 settembre 2017 per cessare l'attività lavorativa nel

frattempo intrapresa. La decisione è stata

resa sulla base degli art. 7

dell'allegato I all'Accordo tra la

Confederazione Svizzera e la

Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle

persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure

della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1°

gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI;

RS 142.20]) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività

lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

B. Con giudizio del 21 novembre

2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la __________ Sagl,

benché regolarmente costituita in Svizzera, si comportava de facto come

una filiale sul nostro territorio di __________ Srl __________.

Oltre ad essere titolare di __________ Srl e socio di

maggioranza di __________ Sagl, in entrambe le società egli ricopre una

funzione dirigenziale in veste di presidente della prima e di direttore tecnico

della seconda. Ha ritenuto pertanto che la richiesta fosse destinata a

permettere a RI 1 di operare dal nostro Paese, portando avanti la stessa

attività da lui svolta in Italia. Ha quindi concluso che l'assunzione

dell'interessato era volta ad eludere il limite di 90 giorni per anno civile

disposto dalle norme sulla libera circolazione in merito ai prestatori di

servizi transfrontalieri.

C. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando - previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame - il rilascio di un permesso per frontalieri

UE/AELS.

Sostiene che la __________ Sagl svolge effettivamente

l'attività notificata, è dotata di dirigenza e di impiegati regolarmente assunti

come pure di un servizio di segretariato del quale si occupa una professionista

indipendente che fattura le proprie prestazioni alla società di cui essa stessa

ne è al contempo la gerente, e paga regolarmente le imposte. Precisa che l'attività

commerciale non necessita di magazzino e che al bisogno le attrezzature vengono

fornite contro remunerazione da società specializzate. Ritiene pertanto di

avere dimostrato di disporre di tutti i requisiti richiesti. Inoltre critica il

Governo per avere fondato il proprio giudizio sulla base di informazioni

raccolte anche via internet, in particolare su alcune analogie riscontrate con la

__________ Srl __________.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi

dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Il ricorrente rimprovera

al Consiglio di Stato di aver fondato il proprio giudizio basandosi anche su

informazioni raccolte tramite mezzi di comunicazione multimediali (internet), segnatamente

per quanto attiene ad alcune analogie con la società italiana __________ Srl, senza

essere avvertito e senza potersi pronunciare in proposito. Si duole in sostanza

della violazione del suo diritto di essere sentito.

Tale rimprovero va

esaminato preliminarmente, poiché quanto da esso invocato costituisce

una garanzia di natura formale, la cui disattenzione

comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124

V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia

questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di

diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di

esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270

consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrechts, VII ed., Zurigo 2016, pag. 219 n. 1001 segg.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela

Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.

17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

2.3. In concreto, bisogna convenire con l'insorgente che

l'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio prendendo tra le altre

cose spunto anche da una serie di informazioni raccolte tramite internet, senza

tuttavia interpellarlo e invitarlo a determinarsi al riguardo prima di emanare

il giudizio qui impugnato. Nella misura in cui il Consiglio di Stato ha però attinto

tali dati dai siti internet delle due ditte di cui il ricorrente è titolare, è

perlomeno dubbio che dovesse ancora interpellare quest'ultimo per dargli modo

di prendere posizione sui medesimi prima di rendere il proprio giudizio, visto

che tali informazioni dovevano essergli per forza di cose note. Di conseguenza,

nell'agire del Governo non sarebbe ancora ravvisabile una violazione del

diritto di essere sentito dell'insorgente. Sia come sia, la questione può in

ogni caso rimanere aperta in questa sede, poiché quand'anche si volesse

ipotizzare che la precedente istanza di giudizio sia incorsa in una simile disattenzione,

occorre considerare che tale vizio è stato sanato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, autorità

dotatata di pieno potere cognitivo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

2b ad art. 61 e rif.). In effetti con il ricorso presentato in questa

sede, RI 1 ha potuto prendere diffusamente posizione sui vari elementi presi in

considerazione dal Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.

Su questo punto il

gravame deve quindi essere respinto.

3. 3.1. L'ALC, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di

entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione

di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea

di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Il ricorrente, essendo

cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può quindi

prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per

svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

3.2. Giusta l'art. 6 paragrafo 1 allegato I ALC, il

lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego

di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello

Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio,

automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo

rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un

periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una

situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore

dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad

un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il

paragrafo 2 della medesima disposizione, riceve una carta di soggiorno della

stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che

occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di

soggiorno.

L'art. 7 paragrafo 1 allegato

Fatti

I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte

contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte

contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra

parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni

giorno o almeno una volta alla settimana.

3.3. Giusta l'art. 4 cpv. 3 OLCP, il permesso per frontalieri

UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE (eccettuata la Croazia) e dell'AELS

vale in tutta la Svizzera.

L'art. 9 cpv. 1bis OLCP dispone che in caso di

assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre

mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di

un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è

applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di

notificazione, procedura, elementi, termini) di cui agli art. 6 della legge federale

sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20) e

6 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati del 21 maggio 2003 (ODist; RS

823.201). Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d'impiego

sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile,

la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio

l'attività.

L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di

breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS

possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le

condizioni per il loro rilascio.

3.4. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato

istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione

delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività

lucrativa in Svizzera, queste direttive

prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per

ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare

attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività

reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente

dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (ditta "bucalettere")

al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di

servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo

caso, l'Autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in

Svizzera disponga di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari,

materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa in questione svolga

effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori

interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego

in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla

procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (Istruzioni OLCP-02/2020,

n. 4.2.1 pag. 45).

In effetti, anche se l'impresa dispone di una propria

personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che le

restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere

che si tratti di un'assunzione d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività

lucrativa dipende in realtà da un datore di lavoro straniero. Va da sé che

quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che

richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso

un datore di lavoro in Svizzera.

Un recapito "bucalettere" si caratterizza per la

mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel

luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente

quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si

occupa di ritirare la posta e inoltrarla agli organi societari residenti

altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e

di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere

funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura

costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre

2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; STA n. 80.2017.54

del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

4. 4.1. Come accennato in

narrativa, il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la

domanda presentata il 31 agosto 2016 da RI 1 volta ad ottenere il rilascio di

un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa

dipendente nel nostro Paese a decorrere dal 1° settembre 2016 in qualità di

direttore tecnico al 50% con una remunerazione di fr. 2'500.– lordi mensili per

la __________ Sagl, ritenendo fittizia la sede della società di modo che le

condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta non erano

ossequiate.

Sulla base delle verifiche da essa esperite e degli

accertamenti predisposti dall'UIL riassunti nel rapporto del 7 febbraio 2017,

l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la società interessata non aveva

alcun dirigente assunto a tempo pieno, non aveva dipendenti e faceva capo a

quelli della __________ Srl __________ dove RI 1 svolgeva la propria attività

lavorativa a metà tempo, non occupava uffici propri mentre i recapiti telefonici

nonché il telefax e l'indirizzo di posta elettronica erano intestati alla __________

SA di via __________ a __________, non aveva una segretaria che si occupava di

ricevere la corrispondenza come pure di rispondere al telefono e svolgere tutte

le altre mansioni d'ufficio, non aveva magazzini o altro, non aveva veicoli

intestati alla ditta, non disponeva di alcuna attrezzatura sul nostro

territorio mentre tutti i servizi di cancelleria, telefonici, fax,

corrispondenza, conteggi stipendi, conteggi AVS e altro venivano svolti dalla __________

SA.

4.2. Innanzitutto va rilevato che, contrariamente a quanto

assume l'Autorità di prime cure, dalla documentazione prodotta dall'insorgente

dinnanzi al Consiglio di Stato risulta che tra il 31 agosto 2016, ovvero al

momento del deposito della domanda, e la decisione dipartimentale del 20 giugno

2017 la __________ Sagl faceva capo, oltre a RI 1, a 15 lavoratori dipendenti

(doc. 2): 6 a tempo indeterminato (__________ dal 02.05.13, __________ dal

02.05.13__________ dal 17.10.16, __________ dal 01.10.13, __________ dal

02.05.13, __________ dal 23.01.17) e 9 a tempo determinato (__________ dal

06.03.17 al 30.09.17, __________ dal 25.04.17 al 30.09.17, __________ dal

01.05.17 al 31.07.17, __________ dal 02.12.16 al 30.09.17, __________ stagista

dal 19.06.17 al 28.07.17, __________ dal 13.06.17 al 30.09.17, __________ dal

27.02.17 al 30.09.17, __________ dal 20.03.17 al 30.09.17, __________ dal

17.01.17 al 30.09.17). Come si vedrà meglio in seguito, giova comunque rilevare

che tutti questi lavoratori erano al beneficio di un permesso per confinanti G

e che molti di loro erano già stati alle dipendenze della __________ Srl di __________,

ditta dalla quale erano stati licenziati per poi essere subito assunti dalla __________

Sagl, secondo quanto ammesso dallo stesso insorgente nel suo ricorso al

Consiglio di Stato (p.to 2, pag. 4).

Dinnanzi al Governo il ricorrente ha pure dimostrato che la __________

Sagl dispone di un'utenza telefonica portatile dal 24 aprile 2013 col numero

079 __________ (doc. 4.1), di un sito internet (www.__________.ch con indirizzo

di posta elettronica aziendale info@__________.ch) e di due veicoli aziendali (una

__________ dal 25 novembre 2016 e una __________ dal 29 aprile 2014, quest'ultima

importata dall'estero, v. doc. 7: licenze di circolazione).

Inoltre la ditta, la quale non occupava uffici propri, ha

preso in locazione a partire dal 1° luglio 2017 un locale in via __________ a __________

(doc. 3: contratto di locazione del 30 giugno 2017 relativo a un locale).

4.3. Pur prendendo atto che la ditta ha (avuto) nel suo

organico diversi dipendenti ed ha preso nel frattempo in locazione uno spazio

commerciale adibito ad ufficio a __________, oltre ad essere dotata di

un'utenza telefonica e di un sito internet e a disporre di due autoveicoli

aziendali, il Consiglio di Stato ha comunque tutelato la decisione

dipartimentale sulla scorta della documentazione agli atti e, come detto, su di

una serie di elementi estrapolati da internet.

L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la __________ Sagl,

benché regolarmente costituita in Svizzera, si comportava de facto come

una sorta di propaggine su suolo svizzero della __________ Srl. Ha in effetti

considerato che il ricorrente, oltre ad essere titolare di quest'ultima ditta e

socio di maggioranza di __________ Sagl, ricoprisse in entrambe le società una

funzione dirigenziale in veste di presidente della prima e di direttore tecnico

della seconda. Ne ha quindi dedotto che, a fronte di tutti gli elementi agli

atti, la richiesta presentata da fosse finalizzata a permettergli di svolgere

senza alcuna restrizione anche nel nostro Paese l'attività aziendale da lui condotta

in Italia. Ha quindi concluso che l'assunzione dell'interessato presso la __________

Sagl fosse sostanzialmente volta ad eludere il limite di 90 giorni per anno

civile disposto dalle norme sulla libera circolazione in merito ai prestatori

di servizi transfrontalieri.

4.4. Secondo l'estratto del registro di commercio la __________

Sagl, di cui RI 1 è socio e direttore dall'ottobre 2016, è una società a

garanzia limitata costituita nell'aprile 2013 e avente quale scopo la progettazione, l'assemblaggio, la lavorazione, la

manutenzione ed il commercio di manufatti metallici, in pietra, in vetro o di

qualsiasi altra tipologia o materiale relativi al rivestimento di superfici

esterne o interne di fabbricati e costruzioni in genere sia in conto proprio

che in conto terzi.

Socia della __________ Sagl è pure la cittadina italiana __________,

residente a __________ e moglie di RI 1, mentre gerente della società è la

cittadina svizzera __________, titolare della __________ con sede a __________,

società attiva nella fornitura di servizi di segreteria e di supporto alle

funzioni di ufficio, avente quale scopo l'assistenza e il sostegno

amministrativo in genere per aziende e privati.

La __________ Sagl si occupa essenzialmente di posa in opera

di serramenti e facciate continue in vetro e/o altri materiali. Secondo il

ricorrente, l'impresa assume dei contratti in subappalto da parte di aziende

produttrici di tali prodotti, che a loro volta hanno sottoscritto contratti di

appalto per la fornitura e posa.

Dal canto suo la __________ Srl, con sede a __________ e di

cui RI 1 è titolare e presidente, è un'azienda costituita nel 2002 anch'essa specializzata

nel montaggio di facciate continue e strutture vetrate.

Da quanto precede, risulta con tutta evidenza che le due

ditte menzionate svolgono la stessa attività commerciale con RI 1 presidente

della __________ Srl, e nel contempo socio e direttore della __________ Sagl di

cui intende assumere anche il ruolo di direttore tecnico. La __________ Sagl,

oltre ad avere lo stesso scopo sociale, utilizza pure il medesimo logo della __________

Srl __________. Inoltre il ricorrente ha già ammesso che parte dei dipendenti

precedentemente impiegati dalla società italiana sono stati poi assunti da

quella svizzera.

Oltre a ciò, la __________ Sagl è priva di un servizio di

segretariato integrato all'azienda. Infatti, tutte le mansioni amministrative

sono svolte dalla gerente __________, la quale è registrata all'AVS ed esercita

a titolo indipendente (doc. 9: bilancio e conto economico 2015 e 2016; doc. 5:

fattura di fr. 2'000.– del 02.01.17), e non percepisce quindi un salario dalla

società.

Per di più, la ditta non disponeva di uffici propri al

momento della decisione dipartimentale, avendo la propria sede legale presso

gli uffici della __________ SA a __________. È soltanto nel corso della

procedura ricorsuale dinnazi al Consiglio di Stato, vale a dire dopo che l'autorità

di prime cure aveva posto in evidenza questo aspetto, che essa ha trasferito la

propria sede a __________, in via __________, dove ha preso in locazione un

semplice monolocale il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, dovrebbe

fungere da ufficio.

La __________ Sagl non dispone in Svizzera di nessun altra

infrastruttura organizzativa stabile al punto che è addirittura priva di un magazzino

proprio, facendo capo alle attrezzature distribuite nelle baracche di cantiere

(doc. 6), e, in caso di subappalto di lavori per i quali è necessaria

dell'attrezzatura specifica, a ditte per il noleggio (doc. 8). Ora, l'argomento

secondo cui l'attività esercitata non necessiterebbe di magazzini e

attrezzatura appare scarsamente credibile, ove si consideri che, come è stato rilevato

anche dal Consiglio di Stato, la sede operativa della ditta italiana, attiva

dal 2002 e come detto avente identico scopo e attività di quella svizzera, è

dotata di un vero e proprio magazzino situato a __________.

4.5. Alla luce di tutto quanto precede si deve dunque

considerare che nel caso di specie sussistono sufficienti indizi per ritenere

che la __________ Sagl sia una società che pur figurando sulla carta come un'entità

giuridica a sé stante e distinta dalla __________ srl __________, in realtà dal

profilo operativo si poggia su quest'ultima ditta, di cui ne è in pratica una

ramificazione. Indicativo a questo proposito è anche il fatto che sul proprio

sito internet (www.__________.it)

la società italiana pubblicizzi tra le proprie "realizzazioni" tre

delle quattro opere che la __________ Sagl a sua volta riporta sul proprio sito

(www.__________.ch)

sotto la rubrica "realizzazioni", e meglio: la __________ a __________,

le __________ a __________ e la sede della __________ a __________. In simili

circostanze quest'ultima ditta non può pertanto assumere RI 1 in qualità di

lavoratore frontaliero per impiegarlo quale direttore tecnico al 50%. In caso

contrario si realizzerebbe un chiaro aggiramento delle restrizioni imposte dall'ALC

sulle prestazioni di servizi transfrontalieri. Pertanto l'interessato deve essere

rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati

prevista dalla LDist, che si prefigge di rispettare le condizioni

lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi

di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi

dell'articolo 360a

CO.

5. 5.1. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, con conseguente

conferma del giudizio impugnato.

Con l'emanazione

del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo

all'impugnativa diviene priva di oggetto.

5.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente in quanto

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere