52.2018.609
Permesso per confinanti UE/AELS
27 febbraio 2020Italiano20 min
notificazione, procedura, elementi, termini) di cui agli art. 6 della legge federale
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.609
Lugano
27 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 20 dicembre 2018 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione del 21 novembre 2018 (n. 5533) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha
negato il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS per lavorare
presso la __________ Sagl;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 giugno 2017 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del
31 agosto 2016 del cittadino italiano RI 1 (1963), residente a __________
(prov. di __________), volta ad ottenere il rilascio di un permesso per
frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro
Paese in qualità di direttore tecnico al 50%, con una remunerazione di fr. 2'500.–
lordi mensili a decorrere dal 1° settembre 2016, per la __________ Sagl con
sede in via __________ a __________.
Sulla scorta delle verifiche da essa esperite e degli
accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), l'Autorità
dipartimentale ha rilevato che la società interessata non aveva alcun dirigente
assunto a tempo pieno, non aveva dipendenti e faceva capo a quelli della __________
Srl __________, dove RI 1 svolgeva la propria attività lavorativa a metà tempo,
non occupava uffici propri mentre i recapiti telefonici nonché il telefax e
l'indirizzo di posta elettronica erano intestati alla __________ SA di via __________
a __________, non aveva una segretaria che si occupava di ricevere la corrispondenza
come pure di rispondere al telefono e svolgere tutte le altre mansioni
d'ufficio, non aveva magazzini o altro, non aveva veicoli intestati alla ditta,
non disponeva di alcuna attrezzatura sul nostro territorio mentre tutti i
servizi di cancelleria, telefonici, fax, corrispondenza, conteggi stipendi,
conteggi AVS e altro venivano svolti dalla __________ SA.
Ha pertanto ritenuto che la sede di __________ della società
datrice di lavoro fosse fittizia e che le condizioni per l'ottenimento del
permesso richiesto non fossero ossequiate. Ha quindi fissato a RI 1 un termine
con scadenza il 15 settembre 2017 per cessare l'attività lavorativa nel
frattempo intrapresa. La decisione è stata
resa sulla base degli art. 7
dell'allegato I all'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la
Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1°
gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI;
RS 142.20]) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
B. Con giudizio del 21 novembre
2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la __________ Sagl,
benché regolarmente costituita in Svizzera, si comportava de facto come
una filiale sul nostro territorio di __________ Srl __________.
Oltre ad essere titolare di __________ Srl e socio di
maggioranza di __________ Sagl, in entrambe le società egli ricopre una
funzione dirigenziale in veste di presidente della prima e di direttore tecnico
della seconda. Ha ritenuto pertanto che la richiesta fosse destinata a
permettere a RI 1 di operare dal nostro Paese, portando avanti la stessa
attività da lui svolta in Italia. Ha quindi concluso che l'assunzione
dell'interessato era volta ad eludere il limite di 90 giorni per anno civile
disposto dalle norme sulla libera circolazione in merito ai prestatori di
servizi transfrontalieri.
C. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando - previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame - il rilascio di un permesso per frontalieri
UE/AELS.
Sostiene che la __________ Sagl svolge effettivamente
l'attività notificata, è dotata di dirigenza e di impiegati regolarmente assunti
come pure di un servizio di segretariato del quale si occupa una professionista
indipendente che fattura le proprie prestazioni alla società di cui essa stessa
ne è al contempo la gerente, e paga regolarmente le imposte. Precisa che l'attività
commerciale non necessita di magazzino e che al bisogno le attrezzature vengono
fornite contro remunerazione da società specializzate. Ritiene pertanto di
avere dimostrato di disporre di tutti i requisiti richiesti. Inoltre critica il
Governo per avere fondato il proprio giudizio sulla base di informazioni
raccolte anche via internet, in particolare su alcune analogie riscontrate con la
__________ Srl __________.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi
dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Il ricorrente rimprovera
al Consiglio di Stato di aver fondato il proprio giudizio basandosi anche su
informazioni raccolte tramite mezzi di comunicazione multimediali (internet), segnatamente
per quanto attiene ad alcune analogie con la società italiana __________ Srl, senza
essere avvertito e senza potersi pronunciare in proposito. Si duole in sostanza
della violazione del suo diritto di essere sentito.
Tale rimprovero va
esaminato preliminarmente, poiché quanto da esso invocato costituisce
una garanzia di natura formale, la cui disattenzione
comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124
V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia
questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di
diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270
consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrechts, VII ed., Zurigo 2016, pag. 219 n. 1001 segg.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n.
17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
2.3. In concreto, bisogna convenire con l'insorgente che
l'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio prendendo tra le altre
cose spunto anche da una serie di informazioni raccolte tramite internet, senza
tuttavia interpellarlo e invitarlo a determinarsi al riguardo prima di emanare
il giudizio qui impugnato. Nella misura in cui il Consiglio di Stato ha però attinto
tali dati dai siti internet delle due ditte di cui il ricorrente è titolare, è
perlomeno dubbio che dovesse ancora interpellare quest'ultimo per dargli modo
di prendere posizione sui medesimi prima di rendere il proprio giudizio, visto
che tali informazioni dovevano essergli per forza di cose note. Di conseguenza,
nell'agire del Governo non sarebbe ancora ravvisabile una violazione del
diritto di essere sentito dell'insorgente. Sia come sia, la questione può in
ogni caso rimanere aperta in questa sede, poiché quand'anche si volesse
ipotizzare che la precedente istanza di giudizio sia incorsa in una simile disattenzione,
occorre considerare che tale vizio è stato sanato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, autorità
dotatata di pieno potere cognitivo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.
2b ad art. 61 e rif.). In effetti con il ricorso presentato in questa
sede, RI 1 ha potuto prendere diffusamente posizione sui vari elementi presi in
considerazione dal Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.
Su questo punto il
gravame deve quindi essere respinto.
3. 3.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di
entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea
di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Il ricorrente, essendo
cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può quindi
prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per
svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
3.2. Giusta l'art. 6 paragrafo 1 allegato I ALC, il
lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego
di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello
Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio,
automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo
rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un
periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una
situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore
dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad
un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il
paragrafo 2 della medesima disposizione, riceve una carta di soggiorno della
stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che
occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di
soggiorno.
L'art. 7 paragrafo 1 allegato
Fatti
I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte
contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte
contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra
parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni
giorno o almeno una volta alla settimana.
3.3. Giusta l'art. 4 cpv. 3 OLCP, il permesso per frontalieri
UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE (eccettuata la Croazia) e dell'AELS
vale in tutta la Svizzera.
L'art. 9 cpv. 1bis OLCP dispone che in caso di
assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre
mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di
un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è
applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di
notificazione, procedura, elementi, termini) di cui agli art. 6 della legge federale
sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20) e
6 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati del 21 maggio 2003 (ODist; RS
823.201). Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d'impiego
sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile,
la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio
l'attività.
L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di
breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS
possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le
condizioni per il loro rilascio.
3.4. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato
istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione
delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività
lucrativa in Svizzera, queste direttive
prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per
ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare
attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività
reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente
dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (ditta "bucalettere")
al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di
servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo
caso, l'Autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in
Svizzera disponga di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari,
materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa in questione svolga
effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori
interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego
in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla
procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (Istruzioni OLCP-02/2020,
n. 4.2.1 pag. 45).
In effetti, anche se l'impresa dispone di una propria
personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che le
restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere
che si tratti di un'assunzione d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività
lucrativa dipende in realtà da un datore di lavoro straniero. Va da sé che
quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che
richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso
un datore di lavoro in Svizzera.
Un recapito "bucalettere" si caratterizza per la
mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel
luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente
quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si
occupa di ritirare la posta e inoltrarla agli organi societari residenti
altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e
di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere
funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura
costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre
2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; STA n. 80.2017.54
del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
4. 4.1. Come accennato in
narrativa, il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la
domanda presentata il 31 agosto 2016 da RI 1 volta ad ottenere il rilascio di
un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa
dipendente nel nostro Paese a decorrere dal 1° settembre 2016 in qualità di
direttore tecnico al 50% con una remunerazione di fr. 2'500.– lordi mensili per
la __________ Sagl, ritenendo fittizia la sede della società di modo che le
condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta non erano
ossequiate.
Sulla base delle verifiche da essa esperite e degli
accertamenti predisposti dall'UIL riassunti nel rapporto del 7 febbraio 2017,
l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la società interessata non aveva
alcun dirigente assunto a tempo pieno, non aveva dipendenti e faceva capo a
quelli della __________ Srl __________ dove RI 1 svolgeva la propria attività
lavorativa a metà tempo, non occupava uffici propri mentre i recapiti telefonici
nonché il telefax e l'indirizzo di posta elettronica erano intestati alla __________
SA di via __________ a __________, non aveva una segretaria che si occupava di
ricevere la corrispondenza come pure di rispondere al telefono e svolgere tutte
le altre mansioni d'ufficio, non aveva magazzini o altro, non aveva veicoli
intestati alla ditta, non disponeva di alcuna attrezzatura sul nostro
territorio mentre tutti i servizi di cancelleria, telefonici, fax,
corrispondenza, conteggi stipendi, conteggi AVS e altro venivano svolti dalla __________
SA.
4.2. Innanzitutto va rilevato che, contrariamente a quanto
assume l'Autorità di prime cure, dalla documentazione prodotta dall'insorgente
dinnanzi al Consiglio di Stato risulta che tra il 31 agosto 2016, ovvero al
momento del deposito della domanda, e la decisione dipartimentale del 20 giugno
2017 la __________ Sagl faceva capo, oltre a RI 1, a 15 lavoratori dipendenti
(doc. 2): 6 a tempo indeterminato (__________ dal 02.05.13, __________ dal
02.05.13__________ dal 17.10.16, __________ dal 01.10.13, __________ dal
02.05.13, __________ dal 23.01.17) e 9 a tempo determinato (__________ dal
06.03.17 al 30.09.17, __________ dal 25.04.17 al 30.09.17, __________ dal
01.05.17 al 31.07.17, __________ dal 02.12.16 al 30.09.17, __________ stagista
dal 19.06.17 al 28.07.17, __________ dal 13.06.17 al 30.09.17, __________ dal
27.02.17 al 30.09.17, __________ dal 20.03.17 al 30.09.17, __________ dal
17.01.17 al 30.09.17). Come si vedrà meglio in seguito, giova comunque rilevare
che tutti questi lavoratori erano al beneficio di un permesso per confinanti G
e che molti di loro erano già stati alle dipendenze della __________ Srl di __________,
ditta dalla quale erano stati licenziati per poi essere subito assunti dalla __________
Sagl, secondo quanto ammesso dallo stesso insorgente nel suo ricorso al
Consiglio di Stato (p.to 2, pag. 4).
Dinnanzi al Governo il ricorrente ha pure dimostrato che la __________
Sagl dispone di un'utenza telefonica portatile dal 24 aprile 2013 col numero
079 __________ (doc. 4.1), di un sito internet (www.__________.ch con indirizzo
di posta elettronica aziendale info@__________.ch) e di due veicoli aziendali (una
__________ dal 25 novembre 2016 e una __________ dal 29 aprile 2014, quest'ultima
importata dall'estero, v. doc. 7: licenze di circolazione).
Inoltre la ditta, la quale non occupava uffici propri, ha
preso in locazione a partire dal 1° luglio 2017 un locale in via __________ a __________
(doc. 3: contratto di locazione del 30 giugno 2017 relativo a un locale).
4.3. Pur prendendo atto che la ditta ha (avuto) nel suo
organico diversi dipendenti ed ha preso nel frattempo in locazione uno spazio
commerciale adibito ad ufficio a __________, oltre ad essere dotata di
un'utenza telefonica e di un sito internet e a disporre di due autoveicoli
aziendali, il Consiglio di Stato ha comunque tutelato la decisione
dipartimentale sulla scorta della documentazione agli atti e, come detto, su di
una serie di elementi estrapolati da internet.
L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la __________ Sagl,
benché regolarmente costituita in Svizzera, si comportava de facto come
una sorta di propaggine su suolo svizzero della __________ Srl. Ha in effetti
considerato che il ricorrente, oltre ad essere titolare di quest'ultima ditta e
socio di maggioranza di __________ Sagl, ricoprisse in entrambe le società una
funzione dirigenziale in veste di presidente della prima e di direttore tecnico
della seconda. Ne ha quindi dedotto che, a fronte di tutti gli elementi agli
atti, la richiesta presentata da fosse finalizzata a permettergli di svolgere
senza alcuna restrizione anche nel nostro Paese l'attività aziendale da lui condotta
in Italia. Ha quindi concluso che l'assunzione dell'interessato presso la __________
Sagl fosse sostanzialmente volta ad eludere il limite di 90 giorni per anno
civile disposto dalle norme sulla libera circolazione in merito ai prestatori
di servizi transfrontalieri.
4.4. Secondo l'estratto del registro di commercio la __________
Sagl, di cui RI 1 è socio e direttore dall'ottobre 2016, è una società a
garanzia limitata costituita nell'aprile 2013 e avente quale scopo la progettazione, l'assemblaggio, la lavorazione, la
manutenzione ed il commercio di manufatti metallici, in pietra, in vetro o di
qualsiasi altra tipologia o materiale relativi al rivestimento di superfici
esterne o interne di fabbricati e costruzioni in genere sia in conto proprio
che in conto terzi.
Socia della __________ Sagl è pure la cittadina italiana __________,
residente a __________ e moglie di RI 1, mentre gerente della società è la
cittadina svizzera __________, titolare della __________ con sede a __________,
società attiva nella fornitura di servizi di segreteria e di supporto alle
funzioni di ufficio, avente quale scopo l'assistenza e il sostegno
amministrativo in genere per aziende e privati.
La __________ Sagl si occupa essenzialmente di posa in opera
di serramenti e facciate continue in vetro e/o altri materiali. Secondo il
ricorrente, l'impresa assume dei contratti in subappalto da parte di aziende
produttrici di tali prodotti, che a loro volta hanno sottoscritto contratti di
appalto per la fornitura e posa.
Dal canto suo la __________ Srl, con sede a __________ e di
cui RI 1 è titolare e presidente, è un'azienda costituita nel 2002 anch'essa specializzata
nel montaggio di facciate continue e strutture vetrate.
Da quanto precede, risulta con tutta evidenza che le due
ditte menzionate svolgono la stessa attività commerciale con RI 1 presidente
della __________ Srl, e nel contempo socio e direttore della __________ Sagl di
cui intende assumere anche il ruolo di direttore tecnico. La __________ Sagl,
oltre ad avere lo stesso scopo sociale, utilizza pure il medesimo logo della __________
Srl __________. Inoltre il ricorrente ha già ammesso che parte dei dipendenti
precedentemente impiegati dalla società italiana sono stati poi assunti da
quella svizzera.
Oltre a ciò, la __________ Sagl è priva di un servizio di
segretariato integrato all'azienda. Infatti, tutte le mansioni amministrative
sono svolte dalla gerente __________, la quale è registrata all'AVS ed esercita
a titolo indipendente (doc. 9: bilancio e conto economico 2015 e 2016; doc. 5:
fattura di fr. 2'000.– del 02.01.17), e non percepisce quindi un salario dalla
società.
Per di più, la ditta non disponeva di uffici propri al
momento della decisione dipartimentale, avendo la propria sede legale presso
gli uffici della __________ SA a __________. È soltanto nel corso della
procedura ricorsuale dinnazi al Consiglio di Stato, vale a dire dopo che l'autorità
di prime cure aveva posto in evidenza questo aspetto, che essa ha trasferito la
propria sede a __________, in via __________, dove ha preso in locazione un
semplice monolocale il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, dovrebbe
fungere da ufficio.
La __________ Sagl non dispone in Svizzera di nessun altra
infrastruttura organizzativa stabile al punto che è addirittura priva di un magazzino
proprio, facendo capo alle attrezzature distribuite nelle baracche di cantiere
(doc. 6), e, in caso di subappalto di lavori per i quali è necessaria
dell'attrezzatura specifica, a ditte per il noleggio (doc. 8). Ora, l'argomento
secondo cui l'attività esercitata non necessiterebbe di magazzini e
attrezzatura appare scarsamente credibile, ove si consideri che, come è stato rilevato
anche dal Consiglio di Stato, la sede operativa della ditta italiana, attiva
dal 2002 e come detto avente identico scopo e attività di quella svizzera, è
dotata di un vero e proprio magazzino situato a __________.
4.5. Alla luce di tutto quanto precede si deve dunque
considerare che nel caso di specie sussistono sufficienti indizi per ritenere
che la __________ Sagl sia una società che pur figurando sulla carta come un'entità
giuridica a sé stante e distinta dalla __________ srl __________, in realtà dal
profilo operativo si poggia su quest'ultima ditta, di cui ne è in pratica una
ramificazione. Indicativo a questo proposito è anche il fatto che sul proprio
sito internet (www.__________.it)
la società italiana pubblicizzi tra le proprie "realizzazioni" tre
delle quattro opere che la __________ Sagl a sua volta riporta sul proprio sito
(www.__________.ch)
sotto la rubrica "realizzazioni", e meglio: la __________ a __________,
le __________ a __________ e la sede della __________ a __________. In simili
circostanze quest'ultima ditta non può pertanto assumere RI 1 in qualità di
lavoratore frontaliero per impiegarlo quale direttore tecnico al 50%. In caso
contrario si realizzerebbe un chiaro aggiramento delle restrizioni imposte dall'ALC
sulle prestazioni di servizi transfrontalieri. Pertanto l'interessato deve essere
rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati
prevista dalla LDist, che si prefigge di rispettare le condizioni
lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi
di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a
CO.
5. 5.1. In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, con conseguente
conferma del giudizio impugnato.
Con l'emanazione
del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
all'impugnativa diviene priva di oggetto.
5.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente in quanto
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo
carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere