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Decisione

52.2018.61

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS

31 maggio 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno

determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale

per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid.

4.3; 130 II 176 consid.

3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4

con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A

dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque

adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per

valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza

che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per

rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di

recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza

dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante,

quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid.

4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2;

per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre STF 2C_238/2012

del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

Inoltre l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di

soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per

frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono

più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 62 cpv. 1 LStrI

dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di

domicilio, in particolare se lo straniero ha violato in modo rilevante o

ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera

o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna

della Svizzera (lett. c).

In relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 80

cpv. 1 OASA (in vigore fino al

31 dicembre 2018 e quindi ancora al momento della decisione impugnata; RU 2007 5497) precisa che

vi è violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di

legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento

temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è

esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici

a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono

indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti

con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici.

2.3. La legge

federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari

soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni

derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI).

Considerato che l'art. 5 paragrafo 1 Allegato I ALC non può legittimare misure

più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre

di principio verificare che la revoca del permesso di dimora al qui ricorrente

si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del

trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva

dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 paragrafo 1

Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora, visto che la

legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del

menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo

dell'ALC.

3. 3.1. Come accennato in narrativa,

durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre

autorità giudiziarie penali e amministrative nei seguenti termini:

07.07.03 DA _______ per circolazione in stato di ebrietà: condanna alla

multa di

fr. 1'000.-;

13.10.03 DA _______ per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle

norme della circola-

zione stradale:

condanna alla pena detentiva di 60 giorni, sospesa condizional-

mente con un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'000.- e a un monito

for-

male;

11.12.03 ammonito dal Dipartimento

con l'avvertenza che in caso di recidiva o

di compor-

tamento

scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adegua-

te misure

amministrative nei suoi confronti;

14.01.08 DA ______ per ripetuta guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per

accertare l'incapacità alla guida, ripetuta guida senza

licenza di condurre o nono-

stante

revoca: condanna alla pena pecuniaria di

90 aliquote giornaliere da fr. 100.-

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e alla multa

di fr. 1'500.-;

05.03.09 sentenza presidente della Corte delle assise

correzionali di ______ per violenza o

minaccia

contro le autorità e i funzionari, ubriachezza, ripetuta guida in stato di

inattitudine, ripetuta elusione di provvedimenti per accertare

l'incapacità alla guida,

ripetuta

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, grave infrazione alla

legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS

741.01), impedimento di atti dell'autorità: condanna - avendo agito in stato di sce-

mata

imputabilità - alla pena di 720 ore di

lavoro di

pubblica utilità, a valersi quale

pena

unica a quella di cui al DA 14.01.08 ai sensi dell'art. 46

del Codice penale

svizzero

del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0),

rispettivamente quale pena par-

zialmente

complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP;

08.04.09 decisione dell'Autorità dipartimentale di divieto di far uso sul

territorio svizzero del-

la

patente di guida portoghese per un periodo indeterminato;

12.04.10 DA ______ per violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari: condanna alla

pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna e alla multa di

fr. 500.-;

09.06.10 2° monito dipartimentale;

13.12.12 DAC _____ per guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione: condan-

na alla pena

pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna;

17.01.13 decisione dell'Autorità dipartimentale di divieto di far uso sul

territorio svizzero del-

la

patente di guida portoghese per un periodo indeterminato;

25.01.13 3° monito dipartimentale;

10.06.13 DA ______ per guida senza autorizzazione: condanna alla pena pecuniaria

di 45

aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna;

26.01.15 DAC ______ per ripetuta guida in stato di inattitudine, ripetuta guida senza autoriz-

zazione:

condanna alla pena pecuniaria di

180 aliquote giornaliere da fr. 30.- ca-

dauna

(autovettura confiscata e devoluta allo Stato);

07.08.17 DA __________ per

vie di fatto: condanna alla multa di fr. 200.-.

04.12.17 DA __________ per lesioni semplici: condanna alla pena

pecuniaria di 50 aliquote

giornaliere

da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'500.-).

Il ricorrente è quindi stato condannato tra il 2003 e il 2017

nel nostro Paese ben dieci volte, soprattutto per reati in materia di

circolazione stradale (guida in stato di ebrietà rispettivamente di inattitudine;

guida senza essere titolare della licenza di condurre) e contro la pubblica

Autorità.

Egli ha pure avuto modo di

interessare la Polizia. Dagli atti risulta infatti che il 9 luglio 2012 gli

agenti della comunale di __________ erano intervenuti nell'appartamento di RI 1,

visibilmente ubriaco, per sedare una lite familiare avvenuta davanti alla

figlia, indicando che egli non era nuovo a questo genere di problemi (rapporto

d'intervento del 10 luglio 2012).

3.2. Esaminando nel

dettaglio i precedenti penali dell'insorgente, ben riassunti dal Consiglio di

Stato, risulta quanto segue.

Dopo essere stato condannato due volte nel 2003 (tra l'altro

per guida in stato di ebrietà) e nonostante fosse stato già ammonito

dall'Autorità dipartimentale e da quella giudiziaria, il ricorrente ha ripreso

a delinquere a partire dal 2007. In particolare:

dall'1.03.07 al 09.12.08 ha ripetutamente condotto un motoveicolo e

un'autovettura senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,

rispettivamente nonostante gli fosse stata revocata (sentenza penale 05.03.09);

da giugno 2007 al 09.12.08 ha ripetutamente condotto un motoveicolo ed

un'autovettura in stato di ebrietà (test etilometro 1.62 pro mille; alcolemia:

min. 2.14 - max. 2.52 g‰ [09.12.08]; sentenza

penale 05.03.09);

il 24.06.07 ha condotto

un'autovettura con un tasso alcolemia di min. 2.06 - max. 2.45 g‰ e senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta (DA 14.01.08);

tra il 10 e l'11.08.07 ha circolato con un motoveicolo in stato di

inattitudine (prova etanografica: 3.71 g‰) e senza essere

titolare della licenza di condurre richiesta (DA 14.01.08);

il 13.10.07 ha circolato

con un motoveicolo in stato di ebrietà (esame dell'alito: prima prova 1.74 g‰, seconda prova 2.20

g‰),

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta e opponendosi

intenzionalmente alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per

la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado

l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto (DA 14.01.08);

dal 02.03.08 al 07.07.08 si è ripetutamente opposto alla prova del sangue,

all'analisi dell'alito, ad un esame sanitario o altro esame atto ad accertare

l'incapacità alla guida, benché reso attento delle conseguenze penali previste

in caso di elusione (sentenza penale 05.03.09);

il 07.07.08 ha con

violenza o minaccia costretto dei funzionari di polizia a compiere un atto che

rientrava nelle loro attribuzioni rispettivamente, mentre lo adempivano,

commesso contro di loro vie di fatto. Inoltre, in stato di ubriachezza, ha

disturbato la quiete pubblica con atti e clamori (sentenza penale 05.03.09);

il 09.12.08, circolando

al volante di un'autovettura in stato di ebrietà, ha gravemente infranto le

norme della circolazione collidendo, in sue distinte occasioni, con un veicolo

della Polizia, procurando agli agenti un colpo di frusta. Parimenti ha impedito

agli agenti della polizia comunale di compiere atti rientranti nelle loro attribuzioni

e meglio l'accertamento dell'identità (sentenza penale 05.03.09);

il 21.03.10 ha commesso

vie di fatto, avendo colpito con un pugno al volto un agente di polizia

intervenuto con un collega in seguito a precedenti disordini da lui occasionati

all'interno di un esercizio pubblico (DA 12.04.10).

Dopo essere stato nuovamente ammonito dal Dipartimento, il 31

luglio 2010 RI 1 è partito nel proprio Paese di origine. Il 7 febbraio 2012 egli

è tornato in Svizzera allo scopo di svolgere un'attività lucrativa dipendente. La

fiducia ripostagli dall'Autorità dipartimentale che gli aveva rilasciato un nuovo

permesso di dimora è stata ben presto disattesa. In effetti, già sei mesi dopo

egli ha ripreso ad infrangere il nostro

ordinamento giuridico:

il 17.08.12 ha

nuovamente condotto un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min.

1.99-max. 2.42 g‰), malgrado il

divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida portoghese a

tempo indeterminato emanato dall'autorità dipartimentale l'8.04.09 (DA

13.12.12);

il 05.02.13 ha condotto

un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della

patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13 (DA 10.06.13);

il 18.10.14 ha condotto

un'autovettura in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.95-max. 2.38 g‰) malgrado il divieto di far uso sul territorio

svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13

(DA 26.01.15);

il 22.11.14 ha condotto

un'autovettura in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25-max. 2.76 g‰) malgrado il divieto di far uso sul territorio

svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13

(DA 26.01.15).

Come se non bastasse, egli ha continuato ad interessare le

Autorità giudiziarie penali anche durante la presente procedura ricorsuale:

l'8.06.17 ha colpito una

persona (un esercente che si era rifiutato di servirgli ancora delle bevande

alcoliche) con un pugno al volto, cagionandogli un trauma contusivo al naso (DA

07.08.17);

il 27.08.17 ha colpito con un pugno al volto una persona,

cagionandole un lieve trauma cranico e una frattura nasale composta (DA 04.12.17).

3.3. RI 1 si è quindi reso

colpevole - tra l'altro - di azioni

delittuose che toccano un settore del

nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in

materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore

importanza, prova ne sia che con l'entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio

2013 delle modifiche del 15 giugno 2012 alla LCStr (RU 2012 6291), le disposizioni

penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Il suo modo d'agire

è ancor più riprovevole per essersi messo più volte alla guida in stato di

ebbrezza, che è una delle principali cause di incidenti mortali sulle strade,

ritenuto che il rischio (astratto) per la sicurezza della circolazione cresce

esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia. In effetti, secondo l'art. 2 lett. a dell'ordinanza

dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella

circolazione stradale del 15 giugno 2012 (RS 741.13), è considerata qualificata

una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0.8 g‰. Non va

neppure sottovalutato il fatto che egli si è più volte opposto alla prova del

sangue.

Con il suo modo di comportarsi egli ha quindi messo in

pericolo, non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della

strada.

Va pure tenuto conto che dal

2002 l'insorgente ha sempre guidato autoveicoli sul territorio svizzero senza

essere in possesso della necessaria licenza di condurre, avendo l'abitudine di

esibire una patente di guida portoghese ad ogni controllo effettuato dalla

Polizia, e quando la medesima gli veniva sequestrata, egli si recava in Patria

per ottenerne una nuova. In occasione del suo verbale d'interrogatorio di

Polizia cantonale del 26 ottobre 2014, il ricorrente ha infatti dichiarato:

D: È la prima volta

che si mette alla guida di un veicolo a motore malgrado sprovvisto della

necessaria licenza di condurre? R: No, non è la prima volta. Di fatto è mia

abitudine esibire una patente di guida portoghese ad ogni controllo effettuato

dalla Polizia. Ogni qualvolta mi viene sequestrata la patente di guida

portoghese in Svizzera, io vado in Portogallo e me ne faccio rilasciare una

nuova, così da poterla esibire ad ogni controllo della circolazione. Molti anni

fa l'Ufficio giuridico mi ha fatto prendere atto del fatto che per poter

condurre veicoli a motore in Svizzera dovevo convertire la mia patente di guida

portoghese ed effettuare degli esami di guida, cosa che io non ho mai avuto

intenzione di fare e non ho mai fatto. Di fatto, come già dichiarato, mi sono

sempre servito di una patente di guida portoghese e basta. (..). D: È a conoscenza del

fatto che lei è sprovvisto di qualsiasi licenza di condurre svizzera? R: Sì, ne

sono perfettamente cosciente. Non è la prima volta che ne prendo atto. D:

Quando ha fatto il suo primo ingresso in Svizzera e da quando guida veicoli a

motore sul territorio svizzero? R: Nel 2002, e dal momento che sono entrato in

Svizzera ho sempre guidato autoveicoli, senza effettuare gli esami richiesti e

senza convertire la mia patente. (...) R: Sì, da quando sono in Svizzera mi

sono sempre servito dell'autoveicolo per andare a fare le spese, per andare a

lavorare, insomma, per tutti i miei spostamenti.

Ai fini del presente

giudizio va anche preso in considerazione il fatto che l'insorgente ha pure commesso

dei reati che toccano dei beni giuridici importanti del nostro

ordinamento giuridico come l'integrità personale (lesioni semplici e vie di fatto) e la pubblica Autorità (violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari), dimostrando in tal modo di essere incline a una certa violenza.

Non va poi sottovalutato che egli ha continuato con il suo

modus operandi anche dopo la decisione dipartimentale di revoca del suo

permesso di dimora e con la presente procedura

ricorsuale ancora pendente.

3.4. Con la regolarità

delle condanne subìte e la mancanza di un cambiamento di atteggiamento nonostante

i tre ammonimenti inflittigli (non impugnati), agli atti, il ricorrente dimostra

pertanto di non essere capace o di non essere in grado di adattarsi

all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere un pericolo per

l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il fatto di mettersi al volante in stato di grave alterazione

dovuta all'eccessivo consumo di bevande alcoliche non costituisce un

comportamento isolato, compiuto magari in giovane età, bensì insistentemente

ripetuto da una persona adulta (coniugata e padre di una figlia) e senza mai

ravvedersi (STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3, concernente un

caso ticinese).

Lo dimostra la sua dichiarazione rilasciata alla Polizia il

26 ottobre 2014:

D: Per lei, è prassi normale

mettersi alla guida di un mezzo meccanico dopo aver sorbito bevande alcoliche?

R: Sì, quando bevo molto non penso a quello che faccio e pertanto mi metto alla

guida del mio autoveicolo senza farmi grossi problemi. Questo capita molto

spesso, precisamente ogni qualvolta sono agitato e ansioso. D: Durante la

fascia oraria diurna, mentre guida la gru, beve alcolici ?. R: Mentre lavoro

no, però è possibile che in passato mi sia successo di raggiungere il posto di

lavoro e condurre la gru con un tasso alcolico elevato, causa dell'alcol

sorbito il giorno prima al mio domicilio o al bar.

Lo conferma il fatto che il 22 novembre 2014, quindi meno di

un mese dopo tale interrogatorio, egli è stato sorpreso al volante della propria

autovettura con un tasso alcolemia di min. 2.25 - max. 2.76 grammi per mille.

Questi eventi denotano una volta di più come il rischio di

recidiva sia sempre presente. Del resto, le pene inflittegli nel corso degli

ultimi anni non sono più state state sospese condizionalmente con un periodo di

prova. Neppure la presente procedura ricorsuale ha avuto un effetto dissuasivo

sul suo comportamento, ritenuto che egli ha commesso ulteriori reati. Il fatto

che egli sia affetto da una sindrome ansioso-depressiva ed uso dannoso di

alcol, non permette certo di minimizzare il suo comportamento e sovvertire

quanto precede.

3.5. Alla luce di quanto esposto, si deve quindi convenire

con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza

sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di

revoca del permesso di dimora.

Va osservato, per completezza, che avendo violato gravemente

o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera, il

ricorrente adempie, dal profilo del diritto interno, l'ipotesi di revoca del

permesso di soggiorno sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI.

4. A questo punto occorre verificare

la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

4.1. In effetti, anche in presenza di motivi di revoca, una

tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Nell'esercizio del

loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi

pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità

di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il

suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia

subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).

Nel caso in cui il

provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU;

RS 0.101), un analogo esame della

proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale

come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da

parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la

coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere

in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al

partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo

straniero all'estero.

Se poi un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato

alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento

con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Sotto

quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito

alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione

dell'Accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito

che l'art. 2 cpv. 2 LStrI non costituisce un impedimento all'applicazione

dell'art. 96 cpv. 2 LStrI anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14

maggio 2012 consid. 3).

4.2.

4.2.1. RI 1 (1972),

il quale ha già soggiornato in Svizzera dal 2002 all'estate 2010, è rientrato nel nostro Paese il 7 febbraio 2012 con la moglie __________ e la figlia __________.

Se, da una parte, quest'utima circostanza ha

un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra

bisogna tenere conto che l'insorgente, recidivo, ha ampiamente dimostrato la propria

incapacità ad adattarsi alle nostre leggi anche durante il suo nuovo soggiorno,

tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro Paese, denotando

enormi difficiltà di integrazione.

Il suo rientro nel Paese di origine, dove

ha vissuto i primi 30 anni della sua vita e vi ha nuovamente risieduto durante

un anno e mezzo dall'età di 38 anni a partire dall'estate del 2010, non comprometterà certo il suo reinserimento e potrà sfruttare le sue esperienze

lavorative svolte in Svizzera nel ramo edile. Il suo trasferimento in Portogallo, dove peraltro vivono

altri suoi famigliari come la madre,

appare quindi perfettamente esigibile. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento

che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto

normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a

rientrare nel proprio Paese d'origine dopo

un prolungato soggiorno all'estero.

Va osservato, per completezza, che nell'ambito dell'esigibilità del suo rientro in

Patria il ricorrente non invoca

i suoi problemi di salute, riconducibili come

detto a una sindrome ansioso-depressiva e uso dannoso dell'alcool, per i quali

è seguito dal Servizio psicosociale di __________ sin dal 2009, con assunzione

di farmaci antidepressivi e ansiolitici e visite psichiatriche di controllo

(certificato medico dr. med. __________ del 28 giugno 2016). A ragione, in quanto il Portogallo non è certo

sprovvisto di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali

pubbliche e private, di modo che egli potrà continuare senz'altro il suo

trattamento ambulatoriale in Patria. Ne discende che l'insorgente non sarà

privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno

le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Il

suo trasferimento nel suo Paese di origine risulta quindi perfettamente attuabile, anche sotto questo profilo.

4.2.2. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della

proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio

che moglie e figlia subirebbero con il suo allontanamento.

Sennonché, bisogna considerare che la relazione matrimoniale

con __________, con la quale è sposato dall'agosto del 2000, non ha mai distolto

il ricorrente dall'infrangere sistematicamente il nostro ordinamento giuridico,

di modo che essa doveva prendere in linea di conto che qualora suo marito

avesse continuato a trasgredire la legge, un giorno o l'altro la loro vita

coniugale non avrebbe più potuto essere vissuta in Svizzera.

Considerato che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici

preponderanti atti a giustificare la revoca del permesso di dimora UE/AELS

all'insorgente, non appare quindi eccessivo pretendere che la medesima segua suo

marito in Patria, qualora volesse continuare

a vivere insieme a lui. Tanto più che è anch'essa cittadina portoghese ed ha

vissuto con il marito nel Paese di origine ancora a cavallo tra il 2010 e i

2012.

Quanto alla figlia __________,

nata in Portogallo il __________ 2011, essa ha

un'età che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, permette di ritenere

che il suo trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario

periodo di adattamento - risulti senz'altro accettabile,

ragione per la quale eventuali difficoltà in tal senso sarebbero tutto

sommato contenute (STF 2C_825/2008 del 7

maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).

4.2.3. Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti

dell'insorgente e non riguarda quindi

sua moglie e sua figlia, le quali hanno

la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese. In questo caso

i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma scritta e nell'ambito

di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno in Svizzera dell'interessato per far loro visita non

è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di non rinnovare il suo permesso

di dimora, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008, del 7

maggio 2009 consid. 3.3).

4.3. Un'attenta ponderazione di tutti

gli interessi in gioco permette di ritenere

proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità precedente anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.

L'interesse pubblico a revocare il

permesso di dimora UE/AELS al ricorrente, per il fatto che rappresenta

attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, è

infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel

nostro Paese.

Un ulteriore (quarto)

ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.

5. Si

deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato

in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti.

In effetti, revocando il permesso di dimora all'insorgente le

autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e

federale.

6. Stante quanto precede, il ricorso

va respinto.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico del ricorrente,

conformemente all'art. 47 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa

di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente,

rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere