52.2018.61
Revoca di un permesso di dimora UE/AELS
31 maggio 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.61
Lugano
31 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 23 gennaio 2018 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione del 13 dicembre 2017 (n. 5692) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione
con la quale il 29 luglio 2016 la
Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora
UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 3 gennaio 2006 il cittadino
portoghese RI 1 (1972) - entrato in Svizzera in qualità di stagionale il 5
marzo 2002 e al beneficio di permessi di dimora temporanei CE/AELS dall'11
novembre 2002 - ha ottenuto un permesso di dimora annuale valido fino al 12
dicembre 2010 per lavorare nel nostro Paese e vivere con la moglie connazionale
__________ (1975), dal 13 dicembre 2005 titolare di un'identica autorizzazione.
Il 31 luglio 2010 i coniugi __________ sono tornati a vivere
in Portogallo.
b. Il 7 febbraio 2012 RI 1 è rientrato in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa dipendente
in qualità di gruista. Per questo motivo, gli è stato rilasciato un permesso di
dimora UE/AELS valido fino al 6 febbraio 2017
Il 17 maggio 2012 egli è stato raggiunto dalla moglie _______
e dalla figlia __________, nata in Portogallo il __________ 2011, le quali sono
state poste al beneficio di un permesso di dimora annuale di identica durata a
quello concesso al marito rispettivamente padre.
c. Nel corso del 2013 RI 1 è rimasto senza lavoro e, dopo
avere esaurite le indennità di disoccupazione, ha ottenuto con la famiglia
delle prestazioni assistenziali e gli assegni familiari integrativi (AFI).
Nell'estate 2016, egli ha ritrovato un'attività lavorativa nel ramo edile.
d. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha
interessato a più riprese le Autorità giudiziarie penali (nel 2003, 2008, 2009,
2010, 2012, 2013 e 2015) con delle infrazioni in materia di circolazione
stradale (segnatamente guida in stato di ebrietà rispettivamente di inattitudine
e senza autorizzazione) e dei reati contro la pubblica Autorità (violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari), di cui si dirà nell'ambito dei
considerandi in diritto. Per questo motivo, egli è già stato ammonito in tre occasioni
(2003, 2010 e 2013).
B. Il
7 giugno 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha
comunicato a RI 1 di voler rivalutare la
continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la
possibilità di esprimersi al riguardo, il 29 luglio 2016 gli ha revocato il permesso
di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con
scadenza il 30 settembre successivo per lasciare il territorio svizzero.
L'autorità gli ha rimproverato di essere stato ripetutamente condannato
dalle nostre Autorità giudiziarie penali. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23
e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della
libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal
1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione; [LStrI; RS 142.20]), e dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 13 dicembre 2017, il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa
interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora
UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, dopo avere preso atto che
il 7 agosto 2017 l'interessato aveva subìto una nuova condanna, considerando la
decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Sostiene che i reati da lui commessi non sono di una gravità
tale da ritenere che egli rappresenti una minaccia attuale e concreta per il
nostro ordine pubblico e giustificare la revoca del suo permesso di dimora,
visto che pure il suo stato di salute ha giocato un ruolo significativo nella
commissione delle varie infrazioni, essendo egli affetto da una sindrome
ansioso-depressiva ed uso dannoso di alcol. Ritiene che il provvedimento
impugnato sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità, tenuto
conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, mentre con il Paese di origine ha
contatti sempre più tenui e vi risiede soltanto sua madre. Afferma che un suo
rientro in Patria non farà altro che compromettere il suo legame familiare, in
quanto non sarebbe opportuno che moglie e figlia lo seguano in Portogallo.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni, sia il Dipartimento. Quest'ultimo segnala che con decreto
d'accusa del 4 dicembre 2017 (DA 6193/2017) il ricorrente è stato condannato
alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna
(corrispondenti a fr. 1'500.-), siccome riconosciuto colpevole di lesioni
semplici per avere colpito il 27 agosto 2017 con un pugno al volto una persona,
cagionandole un lieve trauma cranico e una frattura nasale composta.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di
entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea
di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto il ricorrente,
essendo cittadino portoghese e titolare di un documento di legittimazione
valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale
per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
L'art. 5 paragrafo 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle
disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure
giustificate da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di pubblica sanità.
Secondo la giurisprudenza,
che si orienta alla direttiva CEE 64/221
del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione
europea ad essa relativa (art. 5 paragrafo 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita
dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa
insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla
nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale,
effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società
(DTF 136 II 5 consid.
4.2). In applicazione dell'art. 5 Allegato I
ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare
Fatti
i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid.
4.3; 130 II 176 consid.
3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4
con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A
dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque
adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per
valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza
che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per
rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di
recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza
dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante,
quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid.
4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2;
per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre STF 2C_238/2012
del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
Inoltre l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di
soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per
frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempiute le condizioni per il loro rilascio.
2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 62 cpv. 1 LStrI
dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di
domicilio, in particolare se lo straniero ha violato in modo rilevante o
ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera
o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna
della Svizzera (lett. c).
In relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 80
cpv. 1 OASA (in vigore fino al
31 dicembre 2018 e quindi ancora al momento della decisione impugnata; RU 2007 5497) precisa che
vi è violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento
temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è
esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici
a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti
con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici.
2.3. La legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari
soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni
derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI).
Considerato che l'art. 5 paragrafo 1 Allegato I ALC non può legittimare misure
più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre
di principio verificare che la revoca del permesso di dimora al qui ricorrente
si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del
trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 paragrafo 1
Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora, visto che la
legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del
menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo
dell'ALC.
3. 3.1. Come accennato in narrativa,
durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre
autorità giudiziarie penali e amministrative nei seguenti termini:
07.07.03 DA _______ per circolazione in stato di ebrietà: condanna alla
multa di
fr. 1'000.-;
13.10.03 DA _______ per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle
norme della circola-
zione stradale:
condanna alla pena detentiva di 60 giorni, sospesa condizional-
mente con un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'000.- e a un monito
for-
male;
11.12.03 ammonito dal Dipartimento
con l'avvertenza che in caso di recidiva o
di compor-
tamento
scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adegua-
te misure
amministrative nei suoi confronti;
14.01.08 DA ______ per ripetuta guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per
accertare l'incapacità alla guida, ripetuta guida senza
licenza di condurre o nono-
stante
revoca: condanna alla pena pecuniaria di
90 aliquote giornaliere da fr. 100.-
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e alla multa
di fr. 1'500.-;
05.03.09 sentenza presidente della Corte delle assise
correzionali di ______ per violenza o
minaccia
contro le autorità e i funzionari, ubriachezza, ripetuta guida in stato di
inattitudine, ripetuta elusione di provvedimenti per accertare
l'incapacità alla guida,
ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, grave infrazione alla
legge
federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01), impedimento di atti dell'autorità: condanna - avendo agito in stato di sce-
mata
imputabilità - alla pena di 720 ore di
lavoro di
pubblica utilità, a valersi quale
pena
unica a quella di cui al DA 14.01.08 ai sensi dell'art. 46
del Codice penale
svizzero
del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0),
rispettivamente quale pena par-
zialmente
complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP;
08.04.09 decisione dell'Autorità dipartimentale di divieto di far uso sul
territorio svizzero del-
la
patente di guida portoghese per un periodo indeterminato;
12.04.10 DA ______ per violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari: condanna alla
pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna e alla multa di
fr. 500.-;
09.06.10 2° monito dipartimentale;
13.12.12 DAC _____ per guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione: condan-
na alla pena
pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna;
17.01.13 decisione dell'Autorità dipartimentale di divieto di far uso sul
territorio svizzero del-
la
patente di guida portoghese per un periodo indeterminato;
25.01.13 3° monito dipartimentale;
10.06.13 DA ______ per guida senza autorizzazione: condanna alla pena pecuniaria
di 45
aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna;
26.01.15 DAC ______ per ripetuta guida in stato di inattitudine, ripetuta guida senza autoriz-
zazione:
condanna alla pena pecuniaria di
180 aliquote giornaliere da fr. 30.- ca-
dauna
(autovettura confiscata e devoluta allo Stato);
07.08.17 DA __________ per
vie di fatto: condanna alla multa di fr. 200.-.
04.12.17 DA __________ per lesioni semplici: condanna alla pena
pecuniaria di 50 aliquote
giornaliere
da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'500.-).
Il ricorrente è quindi stato condannato tra il 2003 e il 2017
nel nostro Paese ben dieci volte, soprattutto per reati in materia di
circolazione stradale (guida in stato di ebrietà rispettivamente di inattitudine;
guida senza essere titolare della licenza di condurre) e contro la pubblica
Autorità.
Egli ha pure avuto modo di
interessare la Polizia. Dagli atti risulta infatti che il 9 luglio 2012 gli
agenti della comunale di __________ erano intervenuti nell'appartamento di RI 1,
visibilmente ubriaco, per sedare una lite familiare avvenuta davanti alla
figlia, indicando che egli non era nuovo a questo genere di problemi (rapporto
d'intervento del 10 luglio 2012).
3.2. Esaminando nel
dettaglio i precedenti penali dell'insorgente, ben riassunti dal Consiglio di
Stato, risulta quanto segue.
Dopo essere stato condannato due volte nel 2003 (tra l'altro
per guida in stato di ebrietà) e nonostante fosse stato già ammonito
dall'Autorità dipartimentale e da quella giudiziaria, il ricorrente ha ripreso
a delinquere a partire dal 2007. In particolare:
dall'1.03.07 al 09.12.08 ha ripetutamente condotto un motoveicolo e
un'autovettura senza essere titolare della licenza di condurre richiesta,
rispettivamente nonostante gli fosse stata revocata (sentenza penale 05.03.09);
da giugno 2007 al 09.12.08 ha ripetutamente condotto un motoveicolo ed
un'autovettura in stato di ebrietà (test etilometro 1.62 pro mille; alcolemia:
min. 2.14 - max. 2.52 g‰ [09.12.08]; sentenza
penale 05.03.09);
il 24.06.07 ha condotto
un'autovettura con un tasso alcolemia di min. 2.06 - max. 2.45 g‰ e senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta (DA 14.01.08);
tra il 10 e l'11.08.07 ha circolato con un motoveicolo in stato di
inattitudine (prova etanografica: 3.71 g‰) e senza essere
titolare della licenza di condurre richiesta (DA 14.01.08);
il 13.10.07 ha circolato
con un motoveicolo in stato di ebrietà (esame dell'alito: prima prova 1.74 g‰, seconda prova 2.20
g‰),
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta e opponendosi
intenzionalmente alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per
la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado
l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto (DA 14.01.08);
dal 02.03.08 al 07.07.08 si è ripetutamente opposto alla prova del sangue,
all'analisi dell'alito, ad un esame sanitario o altro esame atto ad accertare
l'incapacità alla guida, benché reso attento delle conseguenze penali previste
in caso di elusione (sentenza penale 05.03.09);
il 07.07.08 ha con
violenza o minaccia costretto dei funzionari di polizia a compiere un atto che
rientrava nelle loro attribuzioni rispettivamente, mentre lo adempivano,
commesso contro di loro vie di fatto. Inoltre, in stato di ubriachezza, ha
disturbato la quiete pubblica con atti e clamori (sentenza penale 05.03.09);
il 09.12.08, circolando
al volante di un'autovettura in stato di ebrietà, ha gravemente infranto le
norme della circolazione collidendo, in sue distinte occasioni, con un veicolo
della Polizia, procurando agli agenti un colpo di frusta. Parimenti ha impedito
agli agenti della polizia comunale di compiere atti rientranti nelle loro attribuzioni
e meglio l'accertamento dell'identità (sentenza penale 05.03.09);
il 21.03.10 ha commesso
vie di fatto, avendo colpito con un pugno al volto un agente di polizia
intervenuto con un collega in seguito a precedenti disordini da lui occasionati
all'interno di un esercizio pubblico (DA 12.04.10).
Dopo essere stato nuovamente ammonito dal Dipartimento, il 31
luglio 2010 RI 1 è partito nel proprio Paese di origine. Il 7 febbraio 2012 egli
è tornato in Svizzera allo scopo di svolgere un'attività lucrativa dipendente. La
fiducia ripostagli dall'Autorità dipartimentale che gli aveva rilasciato un nuovo
permesso di dimora è stata ben presto disattesa. In effetti, già sei mesi dopo
egli ha ripreso ad infrangere il nostro
ordinamento giuridico:
il 17.08.12 ha
nuovamente condotto un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min.
1.99-max. 2.42 g‰), malgrado il
divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida portoghese a
tempo indeterminato emanato dall'autorità dipartimentale l'8.04.09 (DA
13.12.12);
il 05.02.13 ha condotto
un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13 (DA 10.06.13);
il 18.10.14 ha condotto
un'autovettura in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.95-max. 2.38 g‰) malgrado il divieto di far uso sul territorio
svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13
(DA 26.01.15);
il 22.11.14 ha condotto
un'autovettura in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25-max. 2.76 g‰) malgrado il divieto di far uso sul territorio
svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13
(DA 26.01.15).
Come se non bastasse, egli ha continuato ad interessare le
Autorità giudiziarie penali anche durante la presente procedura ricorsuale:
l'8.06.17 ha colpito una
persona (un esercente che si era rifiutato di servirgli ancora delle bevande
alcoliche) con un pugno al volto, cagionandogli un trauma contusivo al naso (DA
07.08.17);
il 27.08.17 ha colpito con un pugno al volto una persona,
cagionandole un lieve trauma cranico e una frattura nasale composta (DA 04.12.17).
3.3. RI 1 si è quindi reso
colpevole - tra l'altro - di azioni
delittuose che toccano un settore del
nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in
materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore
importanza, prova ne sia che con l'entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio
2013 delle modifiche del 15 giugno 2012 alla LCStr (RU 2012 6291), le disposizioni
penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Il suo modo d'agire
è ancor più riprovevole per essersi messo più volte alla guida in stato di
ebbrezza, che è una delle principali cause di incidenti mortali sulle strade,
ritenuto che il rischio (astratto) per la sicurezza della circolazione cresce
esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia. In effetti, secondo l'art. 2 lett. a dell'ordinanza
dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella
circolazione stradale del 15 giugno 2012 (RS 741.13), è considerata qualificata
una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0.8 g‰. Non va
neppure sottovalutato il fatto che egli si è più volte opposto alla prova del
sangue.
Con il suo modo di comportarsi egli ha quindi messo in
pericolo, non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della
strada.
Va pure tenuto conto che dal
2002 l'insorgente ha sempre guidato autoveicoli sul territorio svizzero senza
essere in possesso della necessaria licenza di condurre, avendo l'abitudine di
esibire una patente di guida portoghese ad ogni controllo effettuato dalla
Polizia, e quando la medesima gli veniva sequestrata, egli si recava in Patria
per ottenerne una nuova. In occasione del suo verbale d'interrogatorio di
Polizia cantonale del 26 ottobre 2014, il ricorrente ha infatti dichiarato:
D: È la prima volta
che si mette alla guida di un veicolo a motore malgrado sprovvisto della
necessaria licenza di condurre? R: No, non è la prima volta. Di fatto è mia
abitudine esibire una patente di guida portoghese ad ogni controllo effettuato
dalla Polizia. Ogni qualvolta mi viene sequestrata la patente di guida
portoghese in Svizzera, io vado in Portogallo e me ne faccio rilasciare una
nuova, così da poterla esibire ad ogni controllo della circolazione. Molti anni
fa l'Ufficio giuridico mi ha fatto prendere atto del fatto che per poter
condurre veicoli a motore in Svizzera dovevo convertire la mia patente di guida
portoghese ed effettuare degli esami di guida, cosa che io non ho mai avuto
intenzione di fare e non ho mai fatto. Di fatto, come già dichiarato, mi sono
sempre servito di una patente di guida portoghese e basta. (..). D: È a conoscenza del
fatto che lei è sprovvisto di qualsiasi licenza di condurre svizzera? R: Sì, ne
sono perfettamente cosciente. Non è la prima volta che ne prendo atto. D:
Quando ha fatto il suo primo ingresso in Svizzera e da quando guida veicoli a
motore sul territorio svizzero? R: Nel 2002, e dal momento che sono entrato in
Svizzera ho sempre guidato autoveicoli, senza effettuare gli esami richiesti e
senza convertire la mia patente. (...) R: Sì, da quando sono in Svizzera mi
sono sempre servito dell'autoveicolo per andare a fare le spese, per andare a
lavorare, insomma, per tutti i miei spostamenti.
Ai fini del presente
giudizio va anche preso in considerazione il fatto che l'insorgente ha pure commesso
dei reati che toccano dei beni giuridici importanti del nostro
ordinamento giuridico come l'integrità personale (lesioni semplici e vie di fatto) e la pubblica Autorità (violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari), dimostrando in tal modo di essere incline a una certa violenza.
Non va poi sottovalutato che egli ha continuato con il suo
modus operandi anche dopo la decisione dipartimentale di revoca del suo
permesso di dimora e con la presente procedura
ricorsuale ancora pendente.
3.4. Con la regolarità
delle condanne subìte e la mancanza di un cambiamento di atteggiamento nonostante
i tre ammonimenti inflittigli (non impugnati), agli atti, il ricorrente dimostra
pertanto di non essere capace o di non essere in grado di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere un pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il fatto di mettersi al volante in stato di grave alterazione
dovuta all'eccessivo consumo di bevande alcoliche non costituisce un
comportamento isolato, compiuto magari in giovane età, bensì insistentemente
ripetuto da una persona adulta (coniugata e padre di una figlia) e senza mai
ravvedersi (STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3, concernente un
caso ticinese).
Lo dimostra la sua dichiarazione rilasciata alla Polizia il
26 ottobre 2014:
D: Per lei, è prassi normale
mettersi alla guida di un mezzo meccanico dopo aver sorbito bevande alcoliche?
R: Sì, quando bevo molto non penso a quello che faccio e pertanto mi metto alla
guida del mio autoveicolo senza farmi grossi problemi. Questo capita molto
spesso, precisamente ogni qualvolta sono agitato e ansioso. D: Durante la
fascia oraria diurna, mentre guida la gru, beve alcolici ?. R: Mentre lavoro
no, però è possibile che in passato mi sia successo di raggiungere il posto di
lavoro e condurre la gru con un tasso alcolico elevato, causa dell'alcol
sorbito il giorno prima al mio domicilio o al bar.
Lo conferma il fatto che il 22 novembre 2014, quindi meno di
un mese dopo tale interrogatorio, egli è stato sorpreso al volante della propria
autovettura con un tasso alcolemia di min. 2.25 - max. 2.76 grammi per mille.
Questi eventi denotano una volta di più come il rischio di
recidiva sia sempre presente. Del resto, le pene inflittegli nel corso degli
ultimi anni non sono più state state sospese condizionalmente con un periodo di
prova. Neppure la presente procedura ricorsuale ha avuto un effetto dissuasivo
sul suo comportamento, ritenuto che egli ha commesso ulteriori reati. Il fatto
che egli sia affetto da una sindrome ansioso-depressiva ed uso dannoso di
alcol, non permette certo di minimizzare il suo comportamento e sovvertire
quanto precede.
3.5. Alla luce di quanto esposto, si deve quindi convenire
con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia
effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza
sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di
revoca del permesso di dimora.
Va osservato, per completezza, che avendo violato gravemente
o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera, il
ricorrente adempie, dal profilo del diritto interno, l'ipotesi di revoca del
permesso di soggiorno sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI.
4. A questo punto occorre verificare
la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
4.1. In effetti, anche in presenza di motivi di revoca, una
tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Nell'esercizio del
loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi
pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità
di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il
suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia
subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).
Nel caso in cui il
provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU;
RS 0.101), un analogo esame della
proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale
come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da
parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la
coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere
in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al
partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo
straniero all'estero.
Se poi un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato
alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento
con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Sotto
quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito
alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione
dell'Accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito
che l'art. 2 cpv. 2 LStrI non costituisce un impedimento all'applicazione
dell'art. 96 cpv. 2 LStrI anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14
maggio 2012 consid. 3).
4.2.
4.2.1. RI 1 (1972),
il quale ha già soggiornato in Svizzera dal 2002 all'estate 2010, è rientrato nel nostro Paese il 7 febbraio 2012 con la moglie __________ e la figlia __________.
Se, da una parte, quest'utima circostanza ha
un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra
bisogna tenere conto che l'insorgente, recidivo, ha ampiamente dimostrato la propria
incapacità ad adattarsi alle nostre leggi anche durante il suo nuovo soggiorno,
tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro Paese, denotando
enormi difficiltà di integrazione.
Il suo rientro nel Paese di origine, dove
ha vissuto i primi 30 anni della sua vita e vi ha nuovamente risieduto durante
un anno e mezzo dall'età di 38 anni a partire dall'estate del 2010, non comprometterà certo il suo reinserimento e potrà sfruttare le sue esperienze
lavorative svolte in Svizzera nel ramo edile. Il suo trasferimento in Portogallo, dove peraltro vivono
altri suoi famigliari come la madre,
appare quindi perfettamente esigibile. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento
che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto
normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a
rientrare nel proprio Paese d'origine dopo
un prolungato soggiorno all'estero.
Va osservato, per completezza, che nell'ambito dell'esigibilità del suo rientro in
Patria il ricorrente non invoca
i suoi problemi di salute, riconducibili come
detto a una sindrome ansioso-depressiva e uso dannoso dell'alcool, per i quali
è seguito dal Servizio psicosociale di __________ sin dal 2009, con assunzione
di farmaci antidepressivi e ansiolitici e visite psichiatriche di controllo
(certificato medico dr. med. __________ del 28 giugno 2016). A ragione, in quanto il Portogallo non è certo
sprovvisto di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali
pubbliche e private, di modo che egli potrà continuare senz'altro il suo
trattamento ambulatoriale in Patria. Ne discende che l'insorgente non sarà
privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno
le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Il
suo trasferimento nel suo Paese di origine risulta quindi perfettamente attuabile, anche sotto questo profilo.
4.2.2. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della
proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio
che moglie e figlia subirebbero con il suo allontanamento.
Sennonché, bisogna considerare che la relazione matrimoniale
con __________, con la quale è sposato dall'agosto del 2000, non ha mai distolto
il ricorrente dall'infrangere sistematicamente il nostro ordinamento giuridico,
di modo che essa doveva prendere in linea di conto che qualora suo marito
avesse continuato a trasgredire la legge, un giorno o l'altro la loro vita
coniugale non avrebbe più potuto essere vissuta in Svizzera.
Considerato che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici
preponderanti atti a giustificare la revoca del permesso di dimora UE/AELS
all'insorgente, non appare quindi eccessivo pretendere che la medesima segua suo
marito in Patria, qualora volesse continuare
a vivere insieme a lui. Tanto più che è anch'essa cittadina portoghese ed ha
vissuto con il marito nel Paese di origine ancora a cavallo tra il 2010 e i
2012.
Quanto alla figlia __________,
nata in Portogallo il __________ 2011, essa ha
un'età che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, permette di ritenere
che il suo trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario
periodo di adattamento - risulti senz'altro accettabile,
ragione per la quale eventuali difficoltà in tal senso sarebbero tutto
sommato contenute (STF 2C_825/2008 del 7
maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).
4.2.3. Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti
dell'insorgente e non riguarda quindi
sua moglie e sua figlia, le quali hanno
la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese. In questo caso
i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma scritta e nell'ambito
di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno in Svizzera dell'interessato per far loro visita non
è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di non rinnovare il suo permesso
di dimora, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008, del 7
maggio 2009 consid. 3.3).
4.3. Un'attenta ponderazione di tutti
gli interessi in gioco permette di ritenere
proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità precedente anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
L'interesse pubblico a revocare il
permesso di dimora UE/AELS al ricorrente, per il fatto che rappresenta
attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, è
infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel
nostro Paese.
Un ulteriore (quarto)
ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.
5. Si
deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato
in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti.
In effetti, revocando il permesso di dimora all'insorgente le
autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e
federale.
6. Stante quanto precede, il ricorso
va respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico del ricorrente,
conformemente all'art. 47 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa
di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere