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Decisione

52.2018.614

Commessa pubblica. Modalità di compilazione dell'offerta in caso di prestazioni gratuite

22 febbraio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2018.614

Lugano

22 febbraio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia

Ponti

statuendo

sul ricorso del 21 dicembre 2018 della

RI

1

contro

la

decisione del 20 dicembre 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito

al concorso per l'aggiudicazione della messa a disposizione e della vuotatura

di contenitori amovibili per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti

riciclabili per gli anni 2019-2021 ha deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

che il __________ il Municipio del CO 2 ha indetto un pubblico concorso,

retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura

libera, per aggiudicare la messa a disposizione e la vuotatura di contenitori

amovibili per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti riciclabili per gli anni

2019-2021 (FU __________ segg.);

che l'appalto era suddiviso in quattro lotti;

che con riferimento ai lotti 2 (__________ - Quartiere __________) e 3 (__________

- quartieri __________ e __________), l'avviso di gara, al punto n. 4.i),

ammetteva a concorrere unicamente le ditte con una piazza di deposito situata a

una distanza massima di 20 km dai rispettivi punti di riferimento di ciascun

lotto;

che, per l'aggiudicazione del lotto 3, entro il termine utile sono giunte al

committente quattro offerte tra cui quella della RI 1, di fr. 192'621.45, e quella

della CO 1, di fr. 187'516.45;

che il committente ha aggiudicato il terzo lotto della commessa alla CO 1

giunta prima in graduatoria con 5.83 punti;

che contro questa decisione la ditta RI 1, seconda classificata con 5.32 punti,

è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che essa ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente

aggiudicazione della commessa in proprio favore; in via subordinata ha domandato,

oltre all'annullamento della delibera, il rinvio degli atti al committente per

nuova decisione, previa esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria;

che, a mente della ricorrente, la deliberataria, con sede ad __________, non

adempirebbe al criterio di idoneità riferito alla distanza massima dal punto di

raccolta a quello di riferimento e andava pertanto estromessa dalla gara;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti la deliberataria e il

committente, sostenendo che la piazza di deposito annunciata per l'esecuzione

della commessa è situata nel Comune di __________, a distanza di soli 11.5 km

dal punto di riferimento di __________ e quindi nel pieno rispetto delle

condizioni di gara;

che con la replica, la ricorrente ha messo in dubbio la completezza dell'offerta

dell'aggiudicataria, che avrebbe omesso di indicare il prezzo in alcune

posizioni;

che tale censura è stata avversata sia dalla deliberataria sia dal committente,

secondo cui l'apposizione del segno "-" nello spazio utile

all'indicazione del prezzo corrispondeva indubbiamente a fr. 0.-, ossia alla

precisa volontà di non richiedere contropartita per determinate posizioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004

(DLACIAP; RL 730.510);

che in quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della

commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm);

che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono

conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre

che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e

di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche

(cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP);

che la conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità,

sia per quanto concerne l'offerta stessa,

che deve soddisfare ogni disposizione di concorso;

che al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete,

corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di

concorso e della relativa documentazione di gara; l'offerta, sottolinea l'art.

40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;

RL 730.110), deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con

esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni

altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti di prezzi unitari o

di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1

lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere rettificati

(cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che l'insorgente ha innanzitutto eccepito che l'aggiudicataria non

soddisferebbe il criterio di idoneità che ammetteva a concorrere unicamente le

ditte con una piazza di deposito situata a una distanza massima di 20 km dal

magazzino comunale di __________;

che nella propria offerta, l'aggiudicataria

ha indicato che la piazza di deposito

si trova in via __________ a __________, ossia a 11.5 km dal magazzino comunale

di __________ (cfr. pos. 4.4, pag. 35 del fascicolo di gara);

che la censura della ricorrente, che ha a torto calcolato la distanza tra la

sede di __________ dell'aggiudicataria e il punto di riferimento stabilito dal

Municipio, si appalesa pertanto infondata;

che la medesima ha inoltre ravvisato un motivo di esclusione

dell'offerta dell'aggiudicataria nell'erronea compilazione delle posizioni da

4.4.2 a 4.4.4. del modulo d'offerta (cfr. pag. 35 del fascicolo di gara);

che nel caso concreto l'aggiudicataria ha compilato le posizioni contestate

immettendo "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi

(unitario e totale);

che, come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, se il concorrente

intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo

inequivocabile, ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio

lasciato libero nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-"

o "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (cfr. STA

52.2015.251 del 21 luglio 2015);

che come rettamente rilevato da committente e aggiudicataria, nel modo di operare

di quest'ultima non si intravede alcuna violazione del diritto; al contrario,

la sua offerta è completa e conforme alle condizioni di gara;

che diverso sarebbe stato invece il caso se

la deliberataria avesse omesso di

iscrivere alcunché;

che anche su questo punto il ricorso va respinto in quanto infondato;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); non essendosi avvalsa dell'assistenza di un legale non

si assegnano ripetibili all'aggiudicataria; lo stesso vale per il Comune, che a

ragione non le ha postulate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente a cui è restituito

l'importo di fr. 1'000.- anticipato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera