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Decisione

52.2018.64

Ammonimento

14 giugno 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il cittadino kosovaro RI 1

(1965) - già lavoratore stagionale nel nostro Paese tra il 1990 e il 1996 - è

rientrato in Svizzera il 23 agosto 1997, ottenendo un permesso di dimora

UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare con la moglie cittadina

italiana titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese G__________

(1965), con la quale si era sposato il 14 maggio 1997. Il 23 agosto 2002 gli è

stato rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS, trasformato a seguito del

divorzio pronunciato il 13 maggio 2004, in un permesso di domicilio con ultimo

termine di controllo fissato per il 10 luglio 2018.

b. Il 27 giugno 2011 RI 1 è convolato a nozze con la connazionale

__________ (1965), con la quale era già stato coniugato dal 17 ottobre 1988 fino

a pochi mesi prima della celebrazione del matrimonio con G__________ e dalla

cui unione sono nate le figlie __________ (1994), __________ (1991) e __________

(1989). Essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora.

c. Dal lato professionale, l'interessato ha lavorato in

qualità di manovale presso una ditta di costruzioni di __________, per poi

avviare un'impresa di gessatura in proprio dal 2005 al 2009. Egli ha ripreso in

seguito a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di

lavoro fino al 31 dicembre 2015.

Dopo avere beneficiato delle indennità di disoccupazione, egli

ha ritrovato un impiego come muratore-gessatore il 2 ottobre 2017.

d. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, RI 1 ha

interessato l'autorità giudiziaria penale. Con decreto d'accusa del 14 luglio

2009 (DA __________), il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena

pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40 aliquote giornaliere da fr. 50.-

cadauna) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla

multa di fr. 500.–, siccome riconosciuto colpevole per avere impiegato in

qualità di datore di lavoro uno straniero sprovvisto di permesso durante almeno

un paio di settimane nel mese di maggio 2009.

Oberato di debiti, egli è stato a carico dell'assistenza

pubblica nel periodo ottobre 2005-luglio 2009, beneficiando di prestazioni per complessivi

fr. 15'338.20.

B. Ritenuto che RI 1 aveva aperte

18 procedure esecutive per complessivi fr. 43'605.15 e a carico 109 attestati

di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con decisione del 12

aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 31

agosto successivo - la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito con l'avvertenza

che se la sua situazione debitoria si fosse in futuro ulteriormente aggravata o

avesse violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in

esame la possibilità di emettere nei suoi

confronti una decisione di revoca del suo permesso.

C. Dopo avere rilevato che

l'interessato continuava ad accumulare debiti (30 procedure esecutive aperte per un totale di fr. 71'819.50 e 116

attestati di carenza beni a carico per complessivi fr. 222'331.65), il 22

giugno 2017 l'Autorità dipartimentale lo ha nuovamente ammonito. Il

provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge

federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge

federale sugli stranieri e la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]).

D. Con giudizio del 29 novembre 2017

il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo

cantonale ha considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme al

principio della proporzionalità.

E. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene che le condizioni per ammonirlo non sarebbero date

in quanto il permesso di domicilio è revocabile soltanto per reati gravi o se lo

straniero ricorre in modo durevole e importante agli aiuti sociali, quindi non nel

caso di una situazione debitoria elevata. In ogni caso ritiene che il

provvedimento impugnato sia superfluo, poiché svolge ora un'attività lucrativa

dipendente stabile e sta collaborando con l'Ufficio esecuzione di __________ per

la progressiva riduzione dell'importo dei debiti contratti, che gli detrae

l'eccedenza dal suo fabbisogno mensile.

F. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare

particolari osservazioni al riguardo.

G. In

fase di replica l'insorgente riconferma e sviluppa i propri argomenti

ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto

espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.

Il ricorrente ha trasmesso in seguito un ulteriore scritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi

dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che neppure l'insorgente offre dei

mezzi di prova da assumere.

Considerandi

2.

La presente causa verte sulla

decisione con la quale la Sezione della popolazione ha ammonito RI 1, avvertendolo

che qualora la sua situazione debitoria si

fosse ulteriormente aggravata o se avesse violato nuovamente l'ordine pubblico,

sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di

domicilio.

La medesima è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 LStrI,

secondo cui se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze,

alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione

di tale provvedimento. Questa misura

consente all'autorità di sanzionare un comportamento scorretto o di indurre a

un comportamento desiderato mediante la semplice minaccia di un provvedimento in

caso di inosservanza (Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli,

Migrationsrecht Kommentar, 3a ed., 2012, ad art. 96 n. 7).

In quanto emanazione del principio di

proporzionalità, l'ammonimento deve in sostanza impedire che si giunga ad un

provvedi-mento che ponga fine al soggiorno in Svizzera e nel contempo segnalare

al suo destinatario l'esistenza di un comportamento problematico, in un momento

in cui l'adozione della misura prospettata non si giustifica ancora.

La pronuncia di questo provvedimento presuppone

anzitutto che il comportamento rimproverato al beneficiario di un permesso sia

effettivamente suscettibile di giustificare l'adozione della misura prospettata

(STF 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 4.2 e 4.3).

3.

3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStrI - nel suo

tenore fino al 31 dicembre 2018 ed applicabile nella presente fattispecie in

forza dell'art. 126 cpv. 1 LStrI - il permesso di domicilio di uno straniero

che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera,

come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato (per quanto qui interessa

) se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 63 cpv.

1.

lett. b della medesima legge, ovvero se egli ha violato gravemente o espone a

pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

In relazione con l'art. 63

cpv. 1 lett. b LStrI, l'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA (in

vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi al momento della decisione impugnata; RU

2007.

5497) precisa che vi è violazione della

sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato adempimento temerario di

doveri di diritto pubblico o privato.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la revoca di un permesso di

domicilio può essere pronunciata anche in caso di accumulo di debiti

privati, come ha già avuto modo di considerare il

Tribunale federale (STF 2C_951/2011 del 25 novembre

2011.

consid. 2.2).

3.2

Come accennato in narrativa, il 14 luglio 2009 RI 1 è

stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40

aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna) - sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 500.–, siccome riconosciuto

colpevole per avere impiegato in qualità di datore di lavoro uno straniero

sprovvisto di permesso durante almeno un paio di settimane nel mese di maggio

2009.

Dato inoltre che il ricorrente aveva 18 procedure esecutive aperte per complessivi fr. 43'605.15 e a

carico 109 attestati di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con

decisione del 12 aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con

giudizio del 31 agosto successivo - la

Sezione della popolazione lo ha ammonito con l'avvertenza che qualora in futuro

la sua situazione debitoria si fosse ulteriormente aggravata o se avesse

violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la

possibilità di emettere nei suoi confronti

una decisione di revoca del suo permesso di domicilio.

Il 22 giugno 2017

l'Autorità dipartimentale ha nuovamente ammonito RI 1 siccome dall'estratto

del registro delle esecuzioni del 2 giugno 2017 risultava che egli continuava

ad accumulare debiti, al punto da avere aperte

a quel momento 30 procedure esecutive per un

totale di fr. 71'819.50 e a carico ben 116 attestati di carenza beni per complessivi

fr. 222'331.65.

3.3

Ora, visto che poco tempo dopo il primo ammonimento la

situazione debitoria dell'insorgente si era ulteriormente aggravata, bisogna

ammettere che il motivo di revoca contemplato all'art. 63 cpv. 1

lett. b LStrI era senz'altro adempiuto quando la Sezione della

popolazione ha emanato il provvedimento impugnato.

4.

Occorre ora verificare se al

momento della decisione l'ammonimento inflittogli sulla base dell'art. 96 cpv.

2.

LStrI risultava adeguato alle circostanze.

4.1

Benché nella decisione l'Autorità dipartimentale abbia giustamente

tenuto conto che RI 1 risiede sul nostro territorio dal 1997 ed è titolare di

un permesso di domicilio, di modo che una revoca della sua autorizzazione di

soggiorno si rivelava a quel momento sproporzionata, vanno pure considerate le

ragioni del suo indebitamento. Da questo profilo, il Consiglio di

Stato ha rilevato che la situazione finanziaria dell'insorgente, inizialmente

stabile, era peggiorata a partire dal 2005, quando ha iniziato ad accumulare un

ingente numero di debiti soprattutto a causa del mancato pagamento delle

prestazioni in favore dell'assicurazione malattia, dei contributi alla cassa

cantonale di compensazione AVS e delle imposte.

4.2

Dall'inserto di causa risulta che RI 1 ha lavorato inizialmente nel nostro Paese

come manovale nel settore della costruzione presso una ditta di __________, per

poi avviare un'impresa di gessatura indipendente dal 2005 al 2009. È proprio nel

periodo durante il quale si era messo in proprio che hanno avuto inizio le sue

difficoltà finanziarie che lo hanno pure portato, ancorché non in maniera

continua e regolare, a dipendere dall'aiuto sociale. In seguito egli ha ripreso

a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di lavoro, l'ultimo

dei quali lo ha licenziato alla fine del dicembre 2015. Dopo avere percepito le

indennità di disoccupazione a partire dal gennaio 2016, egli ha ritrovato un

impiego il 2 ottobre 2017 quale muratore-gessatore con una remunerazione oraria

di fr. 28.- (contratto di lavoro del 29 settembre 2017 con la __________).

Ora come ha considerato il

Governo, il costante e progressivo indebitamento del ricorrente a partire dal

2005.

(ma soprattutto nel corso degli ultimi anni) dimostra come egli non sia

stato in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e non abbia fatto

tutto il possibile, segnatamente quando era attivo professionalmente, per

evitare di contrarre nuovi debiti che sono sensibilmente aumentati dopo il primo

ammonimento dipartimentale del 16 aprile 2016, al punto da raggiungere i cospicui

importi di fr. 222'331.65 corrispondenti a ben 116 attestati di carenza beni rispettivamente

fr. 71'819.50 per le 30 procedure esecutive ancora aperte.

4.3

Ne discende che l'ammonimento

dipartimentale inflitto al ricorrente il 22 giugno 2017 era pienamente

giustificato, essendo adeguato alle circostanze.

5.

Bisogna pertanto convenire con il

Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso

è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni

legali determinanti.

Va comunque preso atto che

in questa sede il ricorrente afferma di collaborare attualmente con

l'Ufficio esecuzione di Lugano per la progressiva riduzione dell'importo dei

debiti contratti grazie alla sua attività

lucrativa dipendente intrapresa pendente

causa, la quale gli permette di disporre di un'eccedenza che gli viene de-tratta

dal suo fabbisogno mensile. Continuando in questa direzione, l'insorgente non correrà

probabilmente più il rischio di vedersi nuovamente ammonito.

6.

In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente, secondo soccombenza, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia di

complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere