52.2018.64
Ammonimento
14 giugno 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.64
Lugano
14 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 25 gennaio 2018 di
RI
1
contro
la
risoluzione del 29 novembre 2017 (n. 5397) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione del 22 giugno 2017 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di ammonimento;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il cittadino kosovaro RI 1
(1965) - già lavoratore stagionale nel nostro Paese tra il 1990 e il 1996 - è
rientrato in Svizzera il 23 agosto 1997, ottenendo un permesso di dimora
UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare con la moglie cittadina
italiana titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese G__________
(1965), con la quale si era sposato il 14 maggio 1997. Il 23 agosto 2002 gli è
stato rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS, trasformato a seguito del
divorzio pronunciato il 13 maggio 2004, in un permesso di domicilio con ultimo
termine di controllo fissato per il 10 luglio 2018.
b. Il 27 giugno 2011 RI 1 è convolato a nozze con la connazionale
__________ (1965), con la quale era già stato coniugato dal 17 ottobre 1988 fino
a pochi mesi prima della celebrazione del matrimonio con G__________ e dalla
cui unione sono nate le figlie __________ (1994), __________ (1991) e __________
(1989). Essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora.
c. Dal lato professionale, l'interessato ha lavorato in
qualità di manovale presso una ditta di costruzioni di __________, per poi
avviare un'impresa di gessatura in proprio dal 2005 al 2009. Egli ha ripreso in
seguito a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di
lavoro fino al 31 dicembre 2015.
Dopo avere beneficiato delle indennità di disoccupazione, egli
ha ritrovato un impiego come muratore-gessatore il 2 ottobre 2017.
d. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, RI 1 ha
interessato l'autorità giudiziaria penale. Con decreto d'accusa del 14 luglio
2009 (DA __________), il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena
pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40 aliquote giornaliere da fr. 50.-
cadauna) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla
multa di fr. 500.–, siccome riconosciuto colpevole per avere impiegato in
qualità di datore di lavoro uno straniero sprovvisto di permesso durante almeno
un paio di settimane nel mese di maggio 2009.
Oberato di debiti, egli è stato a carico dell'assistenza
pubblica nel periodo ottobre 2005-luglio 2009, beneficiando di prestazioni per complessivi
fr. 15'338.20.
B. Ritenuto che RI 1 aveva aperte
18 procedure esecutive per complessivi fr. 43'605.15 e a carico 109 attestati
di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con decisione del 12
aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 31
agosto successivo - la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito con l'avvertenza
che se la sua situazione debitoria si fosse in futuro ulteriormente aggravata o
avesse violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in
esame la possibilità di emettere nei suoi
confronti una decisione di revoca del suo permesso.
C. Dopo avere rilevato che
l'interessato continuava ad accumulare debiti (30 procedure esecutive aperte per un totale di fr. 71'819.50 e 116
attestati di carenza beni a carico per complessivi fr. 222'331.65), il 22
giugno 2017 l'Autorità dipartimentale lo ha nuovamente ammonito. Il
provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]).
D. Con giudizio del 29 novembre 2017
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo
cantonale ha considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme al
principio della proporzionalità.
E. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che le condizioni per ammonirlo non sarebbero date
in quanto il permesso di domicilio è revocabile soltanto per reati gravi o se lo
straniero ricorre in modo durevole e importante agli aiuti sociali, quindi non nel
caso di una situazione debitoria elevata. In ogni caso ritiene che il
provvedimento impugnato sia superfluo, poiché svolge ora un'attività lucrativa
dipendente stabile e sta collaborando con l'Ufficio esecuzione di __________ per
la progressiva riduzione dell'importo dei debiti contratti, che gli detrae
l'eccedenza dal suo fabbisogno mensile.
F. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
G. In
fase di replica l'insorgente riconferma e sviluppa i propri argomenti
ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto
espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.
Il ricorrente ha trasmesso in seguito un ulteriore scritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi
dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che neppure l'insorgente offre dei
mezzi di prova da assumere.
Considerandi
2.
La presente causa verte sulla
decisione con la quale la Sezione della popolazione ha ammonito RI 1, avvertendolo
che qualora la sua situazione debitoria si
fosse ulteriormente aggravata o se avesse violato nuovamente l'ordine pubblico,
sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di
domicilio.
La medesima è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 LStrI,
secondo cui se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze,
alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione
di tale provvedimento. Questa misura
consente all'autorità di sanzionare un comportamento scorretto o di indurre a
un comportamento desiderato mediante la semplice minaccia di un provvedimento in
caso di inosservanza (Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli,
Migrationsrecht Kommentar, 3a ed., 2012, ad art. 96 n. 7).
In quanto emanazione del principio di
proporzionalità, l'ammonimento deve in sostanza impedire che si giunga ad un
provvedi-mento che ponga fine al soggiorno in Svizzera e nel contempo segnalare
al suo destinatario l'esistenza di un comportamento problematico, in un momento
in cui l'adozione della misura prospettata non si giustifica ancora.
La pronuncia di questo provvedimento presuppone
anzitutto che il comportamento rimproverato al beneficiario di un permesso sia
effettivamente suscettibile di giustificare l'adozione della misura prospettata
(STF 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 4.2 e 4.3).
3.
3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStrI - nel suo
tenore fino al 31 dicembre 2018 ed applicabile nella presente fattispecie in
forza dell'art. 126 cpv. 1 LStrI - il permesso di domicilio di uno straniero
che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera,
come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato (per quanto qui interessa
) se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 63 cpv.
1.
lett. b della medesima legge, ovvero se egli ha violato gravemente o espone a
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
In relazione con l'art. 63
cpv. 1 lett. b LStrI, l'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA (in
vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi al momento della decisione impugnata; RU
2007.
5497) precisa che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato adempimento temerario di
doveri di diritto pubblico o privato.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la revoca di un permesso di
domicilio può essere pronunciata anche in caso di accumulo di debiti
privati, come ha già avuto modo di considerare il
Tribunale federale (STF 2C_951/2011 del 25 novembre
2011.
consid. 2.2).
3.2
Come accennato in narrativa, il 14 luglio 2009 RI 1 è
stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna) - sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 500.–, siccome riconosciuto
colpevole per avere impiegato in qualità di datore di lavoro uno straniero
sprovvisto di permesso durante almeno un paio di settimane nel mese di maggio
2009.
Dato inoltre che il ricorrente aveva 18 procedure esecutive aperte per complessivi fr. 43'605.15 e a
carico 109 attestati di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con
decisione del 12 aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con
giudizio del 31 agosto successivo - la
Sezione della popolazione lo ha ammonito con l'avvertenza che qualora in futuro
la sua situazione debitoria si fosse ulteriormente aggravata o se avesse
violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la
possibilità di emettere nei suoi confronti
una decisione di revoca del suo permesso di domicilio.
Il 22 giugno 2017
l'Autorità dipartimentale ha nuovamente ammonito RI 1 siccome dall'estratto
del registro delle esecuzioni del 2 giugno 2017 risultava che egli continuava
ad accumulare debiti, al punto da avere aperte
a quel momento 30 procedure esecutive per un
totale di fr. 71'819.50 e a carico ben 116 attestati di carenza beni per complessivi
fr. 222'331.65.
3.3
Ora, visto che poco tempo dopo il primo ammonimento la
situazione debitoria dell'insorgente si era ulteriormente aggravata, bisogna
ammettere che il motivo di revoca contemplato all'art. 63 cpv. 1
lett. b LStrI era senz'altro adempiuto quando la Sezione della
popolazione ha emanato il provvedimento impugnato.
4.
Occorre ora verificare se al
momento della decisione l'ammonimento inflittogli sulla base dell'art. 96 cpv.
2.
LStrI risultava adeguato alle circostanze.
4.1
Benché nella decisione l'Autorità dipartimentale abbia giustamente
tenuto conto che RI 1 risiede sul nostro territorio dal 1997 ed è titolare di
un permesso di domicilio, di modo che una revoca della sua autorizzazione di
soggiorno si rivelava a quel momento sproporzionata, vanno pure considerate le
ragioni del suo indebitamento. Da questo profilo, il Consiglio di
Stato ha rilevato che la situazione finanziaria dell'insorgente, inizialmente
stabile, era peggiorata a partire dal 2005, quando ha iniziato ad accumulare un
ingente numero di debiti soprattutto a causa del mancato pagamento delle
prestazioni in favore dell'assicurazione malattia, dei contributi alla cassa
cantonale di compensazione AVS e delle imposte.
4.2
Dall'inserto di causa risulta che RI 1 ha lavorato inizialmente nel nostro Paese
come manovale nel settore della costruzione presso una ditta di __________, per
poi avviare un'impresa di gessatura indipendente dal 2005 al 2009. È proprio nel
periodo durante il quale si era messo in proprio che hanno avuto inizio le sue
difficoltà finanziarie che lo hanno pure portato, ancorché non in maniera
continua e regolare, a dipendere dall'aiuto sociale. In seguito egli ha ripreso
a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di lavoro, l'ultimo
dei quali lo ha licenziato alla fine del dicembre 2015. Dopo avere percepito le
indennità di disoccupazione a partire dal gennaio 2016, egli ha ritrovato un
impiego il 2 ottobre 2017 quale muratore-gessatore con una remunerazione oraria
di fr. 28.- (contratto di lavoro del 29 settembre 2017 con la __________).
Ora come ha considerato il
Governo, il costante e progressivo indebitamento del ricorrente a partire dal
2005.
(ma soprattutto nel corso degli ultimi anni) dimostra come egli non sia
stato in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e non abbia fatto
tutto il possibile, segnatamente quando era attivo professionalmente, per
evitare di contrarre nuovi debiti che sono sensibilmente aumentati dopo il primo
ammonimento dipartimentale del 16 aprile 2016, al punto da raggiungere i cospicui
importi di fr. 222'331.65 corrispondenti a ben 116 attestati di carenza beni rispettivamente
fr. 71'819.50 per le 30 procedure esecutive ancora aperte.
4.3
Ne discende che l'ammonimento
dipartimentale inflitto al ricorrente il 22 giugno 2017 era pienamente
giustificato, essendo adeguato alle circostanze.
5.
Bisogna pertanto convenire con il
Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso
è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni
legali determinanti.
Va comunque preso atto che
in questa sede il ricorrente afferma di collaborare attualmente con
l'Ufficio esecuzione di Lugano per la progressiva riduzione dell'importo dei
debiti contratti grazie alla sua attività
lucrativa dipendente intrapresa pendente
causa, la quale gli permette di disporre di un'eccedenza che gli viene de-tratta
dal suo fabbisogno mensile. Continuando in questa direzione, l'insorgente non correrà
probabilmente più il rischio di vedersi nuovamente ammonito.
6.
In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, secondo soccombenza, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere