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Decisione

52.2018.65

Dipendenti pubblici. Aggancio al nuovo modello retributivo cantonale. Parità di trattamento

4 febbraio 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip devono quindi essere interpretati e applicati

in relazione alle disposizioni scaturite dall'approvazione del Preventivo 2016.

Più precisamente, il cpv. 3 si applica ai dipendenti che avrebbero avuto

diritto ad un aumento o avanzamento nel primo semestre del 2016, il cpv. 4 a

quelli che invece l'avrebbero maturato nel secondo semestre di quell'anno, ai

quali tuttavia è stato negato per le misure di risparmio attuate, secondo

quanto stabilito nelle norme transitorie nel 2016 (BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si

esprimeva in merito al salario determinante per il passaggio dalla vecchia alla

nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

"La norma transitoria si prefigge

di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore

della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio

determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

In sede di discussione,

alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel

senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento

del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo

il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio sulla base della nuova

scala. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è stata ritenuta

contraria alle decisioni del preventivo 2016 e avrebbe comportato un mancato risparmio

di circa fr. 6.5 milioni. La norma in questione è quindi stata approvata così

come da progetto di legge (cfr. verbali del Gran Consiglio, anno 2016/2017,

seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016, ad art. 41 cpv. 3 e 4).

3. 3.1. Nel caso di specie,

riprendendo cronologicamente le tappe della carriera salariale del ricorrente,

si annota che l'ultimo avanzamento in una classe superiore è avvenuto il 1°

luglio 2015 quando egli è stato promosso a Sergente maggiore capo e inserito

nella classe 28 con il massimo degli aumenti (11). L'avanzamento nella classe

alternativa 29 avrebbe dovuto aver luogo due anni dopo, il 1° luglio 2017.

Sennonché, nel frattempo le competenti autorità cantonali hanno introdotto, a

partire dal 2016, il principio dell'allineamento delle date degli aumenti e

degli avanzamenti per tutti i dipendenti al 1° gennaio (1° settembre per i

docenti). Ai dipendenti che avrebbero beneficiato di un aumento o avanzamento

nel 2016 lo stesso è stato riconosciuto al 1° gennaio 2017 se maturato il primo

semestre 2016, rispettivamente il 1° gennaio 2018 se maturato nel secondo

semestre. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si vedono i motivi

per i quali il ricorrente dovrebbe rientrare nella casistica di questi

dipendenti: nel 2016 egli era ancora in carriera poiché non aveva ancora

trascorso due anni in questa classe. Avrebbe potuto passare in classe superiore

solo il 1° luglio 2017. Quindi al suo caso non torna applicabile l'invocato cpv. 4 dell'art. 41 LStip. Corretta è quindi la decisione di non promuovere

il dipendente prima del gennaio 2018, data alla quale è stato agganciato

al nuovo sistema sulla base della sua retribuzione al 31 dicembre 2017.

3.2. L'autorità cantonale ha espressamente rifiutato la possibilità di

considerare, nella transizione da un modello all'altro, gli aumenti (o

avanzamenti) che i dipendenti avrebbero maturato nel corso del 2017. La volontà

del legislatore su questo punto emerge in modo chiaro dai lavori parlamentari,

laddove, come sopra ricordato, in sede di discussione sono stati respinti gli

emendamenti ai cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip con cui si voleva per l'appunto includere

nello stipendio determinante per l'aggancio anche l'aumento maturato nel 2017,

che il dipendente avrebbe percepito però solo a partire dal 2018. A questa

data, tuttavia, la vLStip non era più in vigore, per cui per i dipendenti "agganciati"

al 1° gennaio 2018 e non bloccati in carriera a seguito delle misure di

risparmio del 2016, il reddito determinante per il passaggio al nuovo modello

salariale è dunque l'ultimo percepito (dicembre 2017), che non tiene conto

dell'aumento del quale avrebbero beneficiato solo se la vLStip fosse rimasta in

vigore. Trasposti tutti questi principi alla fattispecie

che qui ci occupa, si ha che la decisione di considerare lo stipendio percepito

dal ricorrente al 31 dicembre 2017 di fr. 101'661.- annui (corrispondente alla

classe 28 con 11 aumenti) anziché quello che avrebbe ricevuto nella classe 29

con 11 aumenti nella quale sarebbe stato inserito a suo dire a partire dal 1°

gennaio 2018 se la vLStip non fosse cessata e di agganciare il medesimo giusta

l'art. 41 cpv. 1 LStip alla classe 8 con 11 aumenti (fr. 102'398.- annui) è

esente da ogni critica e, sotto questo profilo, non può che essere

confermata.

4. Il ricorrente lamenta,

invero senza grande motivazione, una disparità di trattamento con alcuni

colleghi del Corpo di Polizia con il suo stesso grado o addirittura con un

grado inferiore, che guadagneranno sul medio e lungo termine di più rispetto a

lui. La critica non regge.

4.1. Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito

in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, delle

distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime

identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di

natura tale da rende-

re necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono

necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va

stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti

per la decisione da prendere (DTF 140 I 201 consid. 6.5.1, 129 I 113 consid.

5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193 consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a; Jörg Paul

Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna

1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice Weber-Dürler,

Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der

Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).

4.2. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i

dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.

Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale

nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve

allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due

categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione

per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid.

3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel

rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti

fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici

possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per

definirne la retribuzione (DTF 141 II 411

consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1 con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2,

125 I 71 consid. 2c/aa; STA 52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017

consid. 2). Censurabili sono soltanto le

distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono

ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent

Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non risulta violato quando

differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi quali l'età, l'anzianità

di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le qualifiche, il tipo e la

durata della formazione, il tempo di lavoro, le prestazioni, il tipo di

mansioni oppure il grado di responsabilità del dipendente (DTF 141 II 411

consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321 consid. 3.3, 131 I 105,

consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre circostanze, che non attengono alla persona

o all'attività del dipendente, possono

ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di

salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il

reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure

delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65

consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2,2P.70/2004 del 17

aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet,

op. cit., pag. 836 e segg.).

4.3. Cambiamenti nel sistema di classificazione delle funzioni possono avere

come effetto che impiegati che svolgono la stessa attività percepiscono una

retribuzione superiore a dipendenza della data di assunzione. Nel rispetto

della libertà di organizzazione riservata dallo Stato in quanto datore di

lavoro di diritto pubblico, i divari salariali, giustificati ad esempio da

condizioni del mercato del lavoro o da motivi finanziari dell'ente pubblico,

possono essere ritenuti ammissibili se rimangono entro limiti accettabili.

Limiti che, tuttavia, non è possibile stabilire in astratto ma devono essere

valutati caso per caso prendendo a paragone situazioni analoghe (STF

8C_732/2015 del 14 settembre 2016 consid. 4.3.1 con riferimento alla STF

8C_969/2012 del 2 aprile 2013; DTF 118 Ia 245 consid. 5d). Inoltre, il

carattere temporaneo di una disparità di trattamento in relazione al sistema retributivo

è una delle circostanze concrete da tenere in considerazione nell'esame della

legittimità della differenza di trattamento salariale (STF 2P.222/2003 del 6

febbraio 2004 consid. 4.7 e 4.8). In quest'ultimo caso il Tribunale federale ha

considerato ammissibile per la categoria dei pompieri di Basilea Città una

differenza di salario tra il 14.8% e il 17.1% intervenuta sull'arco di 5 anni a

seguito del blocco degli avanzamenti. Stessa conclusione è stata raggiunta

nell'ambito dell'applicazione di un regolamento dell'Università di Zurigo che

prevedeva un inquadramento più favorevole per i nuovi assunti nella misura in

cui ha comportato una differenza di retribuzione di circa 100.- fr. al mese (STF

2P.10/2003 del 7 luglio 2003). In un'altra vertenza, il Tribunale federale ha tutelato

la decisione delle autorità del Canton Vallese che avevano considerato accettabile

una differenza di salario tra l'1% e il 7.5% per diversi anni tra docenti

toccati da una misura di risparmio sotto forma di periodi di attesa

nell'evoluzione salariale e insegnanti assunti dopo che il provvedimento era

stato abolito, essendo la durata degli effetti di tali provvedimenti attenuata

dalla relativamente modesta entità della minor retribuzione (STF 2P.70/2004 del

17 gennaio 2005 e rinvii).

5. 5.1. Tornando alla

fattispecie, il ricorrente fonda la censura di disparità di trattamento sulla

base di situazioni niente affatto simili, perché riferite, come emerge dalla

documentazione da lui stesso prodotta, a collaboratori assunti e promossi in

tempi diversi, con una differente evoluzione salariale o in possesso di gradi

differenti nella gerarchia del Corpo di Polizia, o al beneficio di un trattamento

salariale migliore al momento determinate del passaggio al nuovo sistema retributivo,

per motivi che qui non occorre approfondire. Differenze significative, queste,

che non possono certo essere ignorate e che per finire portano a concludere che

le fattispecie non impongono un trattamento identico.

5.2. A titolo abbondanziale, si annota comunque che il metodo di transizione

scelto dallo Stato, tra l'altro già applicato in precedenza da diversi altri

Cantoni, ha inevitabilmente portato ad una situazione in cui il livello della

nuova classe in cui il dipendente è inserito può variare da un individuo all'altro

a dipendenza del reddito precedente determinato dalla carriera professionale

del singolo impiegato (data di inizio, durata del servizio, eventuali interruzioni

di carriera, misure di risparmio, ecc.). Nel caso che ci occupa, la differenza massima

di stipendio indicata dal ricorrente sarebbe quella tra gli agenti __________ e

__________ da un lato (classe 8 e 14 aumenti per fr. 107'988.-) e il ricorrente

dall'altro (classe 8 e 11 aumenti per fr. 102'398.-). Il minor guadagno è pari

a poco più del 5% per l'anno 2018. Tale

differenza, giustificata da motivi oggettivamente sostenibili, rimane ancora

entro i limiti concessi dalla giurisprudenza sopra ricordata (cfr. in

particolare la STF 2P.70/2004 citata). Essa verrà gradualmente riassorbita fino

a essere ridotta a zero in una decina d'anni, in un lasso di tempo quindi tutto

sommato ancora accettabile, allorquando anche l'insorgente avrà beneficiato di

tutti gli aumenti automatici a cui ha diritto (salvo che non ricorrano le

condizioni per una loro mancata concessione per inadempienza del dipendente;

cfr. art. 13 LStip). Per quanto significativa e ingiusta possa essere risentita

dall'interessato, la differenza non è dunque particolarmente drastica per

rapporto alla retribuzione dei colleghi a tal punto da meritare una correzione.

Da ribadire comunque che essi avevano una situazione di partenza, che il

ricorrente ben si guarda dal contestare siccome discriminatoria, già più

favorevole rispetto alla sua. Stessa conclusione vale del resto anche nel

confronto con gli altri agenti menzionati nel ricorso. Per finire, dunque, ricordato

pure il riserbo dell'autorità ricorsuale nella valutazione dei sistemi

salariali e nella correzione di possibili anomalie, le censure di violazione

del principio della parità di trattamento e dell'arbitrio sono prive di fondamento.

6. Visto quanto precede, il

ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera