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Decisione

52.2018.69

Passaggio al nuovo modello salariale di un dipendente cantonale

11 ottobre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 161 consid. 4.1 e rinvii).

4.3. In concreto questi requisiti non sono adempiuti, già per il

fatto che le asserite assicurazioni sarebbero state rilasciate, a mente del

ricorrente, dai vertici della Polizia cantonale, a cui difettava, tuttavia, la

competenza in materia, che va riconosciuta unicamente al Consiglio di Stato

quale autorità di nomina degli agenti della Polizia.

5. Alla luce di quanto

precede, la riclassificazione del ricorrente all'interno della nuova pianta

organica della SPI, con l'attribuzione della funzione di aiutante in classe 9

con 16 aumenti è avvenuta in assenza di violazioni del diritto e merita

pertanto di essere tutelata. Il ricorso deve quindi essere respinto e la tassa

di giustizia posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e

90.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a

e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera