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Decisione

52.2018.7

Dipendenti cantonali. Promozione di un dipendendente presso la Polizia cantonale. Passaggio al nuovo modello retributivo

6 marzo 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell'art. 41

LStip devono quindi essere interpretati e applicati in relazione alle

disposizioni scaturite dall'approvazione del Preventivo 2016, e, più

precisamente, il cpv. 3 si applica ai dipendenti che avrebbero avuto diritto ad

un aumento o avanzamento nel primo semestre del 2016, il cpv. 4 a quelli che

invece l'avrebbero maturato nel secondo semestre di quell'anno, ai quali

tuttavia è stato negato per le misure di risparmio attuate, secondo quanto

stabilito nelle norme transitorie nel 2016 (BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si

esprimeva in merito al salario determinante per la transizione dalla vecchia

alla nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

"La norma transitoria si prefigge

di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore

della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio

determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

In sede di discussione,

alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel

senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento

del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo

il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio sulla base della nuova

scala. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è stata ritenuta

contraria alle misure decise con il Preventivo 2016 e avrebbe comportato un

mancato risparmio di circa 6.5 milioni di fr. La norma in questione è quindi

stata approvata così come da progetto di legge (cfr. verbali del Gran

Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016, ad art.

41 cpv. 3 e 4).

4. 4.1. Nel caso di specie,

riprendendo cronologicamente le tappe della carriera salariale del ricorrente,

si annota che l'ultimo avanzamento è avvenuto il 1° luglio 2013 quando egli è

stato promosso a Ispettore e inserito nella classe 27. L'avanzamento nella

classe alternativa 28 sarebbe avvenuto dopo quattro anni, il 1° luglio 2017, se

nel frattempo le competenti autorità cantonali non avessero deciso, a partire

dal 2016, l'allineamento delle date degli aumenti e degli avanzamenti per tutti

i dipendenti statali al 1° gennaio. A titolo transitorio, ai dipendenti che

avrebbero beneficiato di un aumento o un avanzamento nel 2016 lo stesso è stato

riconosciuto rispettivamente al 1° gennaio 2017 se maturato durante il primo

semestre 2016 e il 1° gennaio 2018 se maturato nel secondo semestre, con il

conseguente posticipo dell'aggancio alla nuova scala stipendi nel 2019. Il

ricorrente non rientra né nell'una né nell'altra categoria: nel 2016 egli era

ancora in carriera. È quindi a ragione che l'autorità di nomina ha

proceduto alla sua classificazione secondo il nuovo sistema al 1° gennaio 2018.

Per questo motivo non può entrare in considerazione il posticipo dell'aggancio

al 2019, così come proposto dal ricorrente.

4.2. Come visto sopra, l'autorità cantonale ha espressamente rifiutato la

possibilità di considerare, nella transizione da un modello retributivo all'altro,

gli aumenti (o avanzamenti) giunti a maturazione nel corso del 2017. La volontà

del legislatore su questo punto emerge in modo chiaro dai lavori parlamentari.

Dal momento che la vLStip ha cessato ogni effetto al 31 dicembre 2017, per i

dipendenti agganciati al 1° gennaio 2018 e non bloccati in carriera a seguito

delle misure di risparmio del 2016, il reddito determinante per il passaggio al

nuovo modello salariale è l'ultimo percepito (dicembre 2017) e non tiene dunque

conto dell'aumento del quale avrebbero beneficiato se la vLStip fosse rimasta

in vigore. Trasposti tutti questi principi alla fattispecie che qui ci occupa, si ha che lo stipendio determinante per

l'aggancio del ricorrente al 31 dicembre 2017 è di fr. 98'551.- annui (corrispondente

alla classe 27 con 10 aumenti). In applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LStip, egli

avrebbe quindi dovuto essere inserito nella classe 7 prevista per gli Ispettori

della Polizia cantonale, con 13 aumenti (stipendio immediatamente superiore a

quello fino ad allora percepito) per fr. 98'920.-.

5. Sennonché, il ricorrente è

stato promosso retroattivamente dal 1° gennaio 2018 nella funzione di Ispettore

principale (classe 8), funzione che in precedenza non era contemplata nei

gradi e percorsi della Polizia cantonale e che è stata istituita solo a far tempo

da questa data (cfr. art. 22 regolamento gradi). Trattandosi di una promozione

(passaggio da una funzione ad un'altra di grado superiore) ai sensi degli art.

54 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt;

RL 173.110) e dell'art. 15 cpv. 1 LStip, fatto non messo in dubbio

dall'autorità di nomina, il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello

precedente, maggiorato di un aumento annuo e arrotondato all'aumento superiore

previsto dalla nuova classe (art. 15 cpv. 3 LStip; art. 54 cpv. 4 RDSt e art. 2

cpv. 4 regolamento gradi). La decisione impugnata, che accorda al ricorrente un

salario di fr. 102'398.- (classe 8 e 11 aumenti) per la nuova funzione, calcolato

partendo dall'importo di fr. 98'920.- corrispondente alla classe 7 con 13

aumenti nella quale sarebbe stato inserito se non fosse stato promosso,

maggiorato di un aumento (fr. 100'640.-), tiene correttamente conto di questi

meccanismi ed è quindi esente da ogni critica. Il gravame è quindi privo di

fondamento.

6. In conclusione, il ricorso del

3 gennaio 2018 è divenuto privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli; il

ricorso dell'8 marzo 2018 è invece respinto. La tassa di giustizia di entrambe

le procedure è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv.

1 LPAmm). Il ricorrente è in effetti da ritenersi soccombente anche nella prima

procedura ricorsuale, viste le considerazioni di cui sopra al consid. 4.2., per

cui, non fosse stato stralciato, l'esito del ricorso sarebbe stato per lui negativo.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso del

3 gennaio 2018 è privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Il ricorso

dell'8 marzo 2018 è respinto.

3.

La tassa di

giustizia unica di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente al quale viene

retrocesso l'importo di fr. 1'600.- versato in eccesso a titolo di anticipo.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera