Lexipedia

Decisione

52.2018.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I

criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare

per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono

invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più

vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere

generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono

i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento

degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in

funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono

essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la

legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione

del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo

d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei

criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica

l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente

comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può

esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica.

A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione

speciale. Esso può, in particolare, chiedere che l'offe-rente provi la propria

capacità tecnica mediante titoli di studio o attestati di capacità

professionale dei dirigenti, dei suoi collaboratori ed in particolare delle

persone responsabili dell'esecuzio-ne della commessa (art. 22 cpv. 1 lett. a

LCPubb).

L'art. 34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore

dal 3 luglio 2015, stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel

rispettivo albo professionale, se esistente per la professione. Trattasi di una

condizione base, valida di principio per tutti gli interventi previsti

dall'art. 34 cpv. 1 lett. a-f (edili in senso lato e prestazioni di servizio),

che può tornare applicabile sia alle ditte in quanto tali (iscrizione all'albo

delle imprese o all'albo delle aziende artigianali), sia ai loro membri

dirigenti effettivi (iscrizione all'albo OTIA). Gli offerenti devono poi soddisfare

requisiti aggiuntivi, differenziati a seconda del tipo di commessa e

settore di attività oggetto del concorso.

Per quanto attiene in particolare alle opere

artigianali, l'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP impone che un titolare,

membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, sia

in possesso, nello specifico ramo professionale, dell'Attestato Federale di

Capacità (AFC) o di un titolo equivalente e abbia maturato almeno cinque anni

di esperienza, dei quali almeno tre quale dirigente di cantiere. Contrariamente

alla norma pregressa, quella attuale prescrive l'iscrizione all'albo

professionale di riferimento. Ma non solo. Esige in ogni caso che il responsabile

della ditta concorrente possegga un titolo di studio (almeno un AFC) nello

specifico campo di attività oggetto della commessa e pretende pure - cumulativamente

- che lo stesso abbia un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni, di cui

tre come dirigente di cantiere. Dalla nuova prescrizione è peraltro sparita la

moratoria instaurata con il RLCPubb del 2001, diventata ormai inapplicabile

stante la decadenza del termine decennale una tantum stabilito

all'epoca.

L'odierno art. 34 RLCPubb/CIAP e le

disposizioni sull'idoneità a concorrere che l'hanno preceduto (art. 14 cpv. 1

lett. b legge sugli appalti del 12 settembre 1978, art. 27 RLCPubb del 1°

ottobre 2001, art. 34 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006) si apparentano a

normative simili, quali l'art. 3a della legge sull'esercizio della professione

di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale

della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3) o l'art. 3 cpv. 2

della legge cantonale sull'esercizio

delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL

7.1.5.1). Comune a tutte queste disposizioni è lo scopo di garantire che le

ditte e le imprese, tanto nel caso in cui partecipino ad una gara d'appalto,

quanto nel caso in cui operino nel campo della costruzione, siano gestite da

persone dotate di competenze e preparazione professionale attestate da adeguati

titoli di studio strettamente correlati all'attività esercitata (STA 52.2017.107/121

del 19 luglio 2017 consid. 2.3, 52.2016.73 del 30 giugno 2016 consid. 2.3). Il

compito di dimostrare l'adempimento dei requisiti esatti dall'art. 34 RLCPubb/

CIAP incombe in primis al concorrente, mediante la produzione dei documenti

necessari. Se le prescrizioni di gara non

contemplano la presentazione di tali atti unitamente all'offerta,

spetterà al committente richiamarli e determinarne

l'adeguatezza per rapporto alle esigenze poste dall'art. 34

RLCPubb/CIAP, norma applicabile ad ogni sorta di procedura concorsuale.

3. La ricorrente avversa il regime instaurato dalla LCPubb e dal

RLCPubb/CIAP, ritenendo l'obbligo di adempiere ai requisiti professionali di

cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP lesivo della libertà economica

garantita dalla Costituzione federale e sostenendo che il fatto di svolgere in

ambito di commesse pubbliche dei lavori nel settore della posa di piastrelle e

di pietra naturale impone almeno di interpretare in modo sufficientemente largo

il concetto di "titolo equivalente" all'AFC di piastrellista in esso

contenuto.

3.1.

3.1.1. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con

l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute

nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal

principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile

al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali

principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le

regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni

adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti

esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il

principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti

anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o

comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della

competizione, pena l'impossibilità di avvalersene

al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa

regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro

prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento

sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non

potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2011.327 del 16 agosto 2011

consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

3.1.2. Il capitolato d'appalto in esame, come

detto, stabiliva alla pos. 223.100 che i concorrenti avrebbero dovuto

ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Tutte le censure sollevate al riguardo dalla ricorrente si avverano

dunque irricevibili in quanto manifestamente tardive. Essa ha rinunciato infatti

ad impugnare le regole contenute negli atti del concorso, chiaramente deducibili

dalla semplice lettura della documentazione di gara, e vi ha partecipato senza

sollevare obiezioni, per cui ora non può

rimetterle in discussione senza violare il principio della buona fede. In ogni

caso, le sue censure sarebbero state respinte, come risulta dai considerandi

che seguono.

3.2.

3.2.1. La libertà economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura

ad ogni persona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività

privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167

consid. 3.1; 132 I 97 consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del

12 agosto 2010 consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della

professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero

esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.; DTF 140 I 218 consid. 6.3; 135 I 130 consid.

4.2; 132 I 282 consid. 3.2; 125 I 276 consid. 3a; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid

Epiney, Bundesverfassung Basler Kommentar,

Basilea 2015, art. 27 n. 16 e segg.). La garanzia citata comprende inoltre il

principio della parità di trattamento tra concorrenti diretti (DTF 140 I

218 consid. 6.3; STF 2C_228/2011 del 23 giugno 2012 consid. 4.1;2C_116/2011

del 29 agosto 2011 consid. 7.1). Quest'ultimo può risultare disatteso da misure,

magari anche fondate su ragioni serie ed obiettive, che pur non perseguendo in

primo luogo finalità di natura politico-economica, avvantaggiano o sfavoriscono

determinati concorrenti, imponendoli ad esempio con oneri diversi o garantendo

loro un diverso accesso al mercato (DTF 131 II 271 consid. 9.2.2; 130 I 26

consid. 6.3.3.1; 125 I 431 consid. 4b/aa; STF 2P.157/2005 del 9 maggio 2006

consid. 2.2). La garanzia della libertà economica può essere invocata sia dalle

persone fisiche, sia dalle persone giuridiche. Anche chi lavora, fornisce, posa

e commercia pietre naturali grezze, semilavorate e piastrelle, come è il caso

della ricorrente, può quindi richiamarsi a questa garanzia costituzionale (DTF

137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2).

3.2.2. Come ogni

libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere

soggetta a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti

ammesse restrizioni della libertà economica

che poggiano su di una base legale sufficiente, sono giustificate da un

preminente interesse pubblico e ossequiano il principio della proporzionalità.

Le ultime due esigenze sono correlate, perché una restrizione è

proporzionata se è idonea e necessaria per

realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili

in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (STF 2C_204/2010 del 24

novembre 2011 consid. 5.1;2C_729/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 5.1

e rinvii). A livello cantonale, sono pertanto ammesse restrizioni di polizia al

diritto di esercitare liberamente un'attività economica, al fine di tutelare l'ordine

pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni

costumi e la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare

il pubblico. I Cantoni possono inoltre prevedere delle limitazioni fondate su

motivi politici, a condizione però che queste misure si limitino, conformemente

al principio di proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse

pubblico perseguiti (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27 settembre

2012 consid. 2.1;2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin

Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung

St. Galler Kommentar, 3a ed., San Gallo 2014, art. 27 n. 58). Sono

invece escluse le misure protezionistiche e le restrizioni motivate da ragioni

di politica economica, ossia misure che intervengono nel gioco della libera

concorrenza, favorendo certi rami professionali o determinate forme di esercizio

di un'attività, oppure per dirigere l'attività economica in modo prestabilito

(DTF 132 I 97 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 4.2; 130 II 87 consid. 3; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 431 consid. 4b; 125 I

322 consid. 3a; 125 I 276 consid. 3a; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.1; 52.2006.331 del 25 maggio 2007 consid.

3.1; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed., Berna

2013, n. 981 e segg.; Paul Richli, Grundriss des

schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berna 2007,

n. 287 e segg.; Martin Philipp Wyss, Öffentliche

Interessen - Interessen der Öffentlichkeit? Das öffentliche Interesse im

schweizerischen Staats- und Verwaltungsrecht, Berna 2001,

n. 2/555 e segg.).

3.2.3. Occorre rilevare innanzitutto come

la recente giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2016.569 del 20 novembre

2017) citata dall'insorgente per sostenere la necessità di applicare il

medesimo ragionamento sviluppato in relazione all'obbligo di iscriversi

all'albo delle imprese artigianali, giudicato in quel caso incostituzionale, non

è di giovamento alcuno per la sua tesi. La RI 1 risulta infatti pacificamente iscritta

nell'albo LIA per la categoria di piastrellista (cfr. allegato regolamento

della legge sulle imprese artigianali del 20 gennaio 2016; RLIA; RL 7.1.5.4.1, categoria

4) ed in quanto tale, assolutamente libera di esercitare la propria attività economica

nel settore privato. Nel caso di specie è, ad ogni buon conto, indubbio che i

querelati requisiti professionali imposti in capo al titolare, membro dirigente

effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma poggino su di una sufficiente

base legale, che è costituita dai combinati art. 20 cpv. 1 e 22 cpv. 1 lett. a

LCPubb, rispettivamente 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. L'obbligo di possedere un

titolo di studio, in particolare, è inoltre sorretto da un sufficiente interesse

pubblico e soddisfa il principio della proporzionalità. A tal proposito occorre

tenere presente che, per prassi costante, in materia di restrizioni dei diritti

fondamentali, il principio della

proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta sia

idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola

dell'idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura

meno incisiva (regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi

limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra

detto interesse e gli interessi pubblici o

privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141

I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1).

Tornando al caso in esame, è pacifico che le restrizioni dell'accesso al mercato

sono limitate al settore delle commesse pubbliche. I requisiti esatti dall'art.

34 RLCPubb/CIAP si rivolgono infatti solo alle ditte e alle imprese che

partecipano ad una gara d'appalto; come detto (cfr. supra, consid. 2.3),

in tale ambito i committenti sono senz'altro legittimati ad esigere che le stesse

siano gestite da persone minimamente qualificate. Quanto al titolo di studio richiesto

dalla norma regolamentare (almeno un AFC), esso appare certamente atto e

proporzionato a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato. In siffatte

circostanze, bisogna pertanto ritenere che i requisiti imposti dall'art. 34

cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP non sono lesivi

della libertà economica. Ai fini del presente giudizio, resta ora da verificare

se gli stessi sono adempiuti in concreto.

4. 4.1. La commessa oggetto

del contendere rientra nel novero delle opere artigianali da piastrellista (cfr.

allegato RLIA, categoria 4). Per poter partecipare alla gara le ditte

concorrenti dovevano quindi dimostrare di essere iscritte all'albo LIA e che un

loro titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto

di firma è in possesso dell'AFC di piastrellista o di un titolo equivalente e

ha maturato un'esperienza di cinque anni, di cui almeno tre quale dirigente di

cantiere (art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP).

4.2.

4.2.1. La ricorrente è iscritta all'albo LIA nel settore opere da piastrellista

ed ammessa nella sezione B, ovvero in quella delle imprese il cui dirigente non

ha i requisiti professionali dell'art. 6 LIA, ma in forza della norma

transitoria enunciata all'art. 24 LIA possono comunque ottenere l'iscrizione se

egli esercita la propria attività da almeno 5 anni e possiede almeno le

prerogative personali indicate all'art. 7 LIA. Scopo dell'art. 24 LIA è

semplicemente quello di tutelare le situazioni acquisite delle ditte che

operano sul territorio da lungo tempo, con dirigenti privi dei necessari titoli

di studio. Nella propria offerta, la RI 1 ha inserito il nominativo di __________

quale titolare della ditta, indicando che è in possesso del titolo di studio di

geometra (pag. 4). Dalla documentazione agli atti, segnatamente dalla conferma

di iscrizione all'albo LIA del 12 ottobre 2017, emerge trattarsi di un diploma

rilasciato nel 1981 dall'Istituto Tecnico __________ di __________ (cfr.

inoltre doc. D). La ricorrente, in questa sede, difende l'equivalenza del

titolo di studio di __________ con l'AFC di piastrellista, rilevando che il

percorso formativo seguito in Italia può essere paragonato al tirocinio per

l'ottenimento dell'AFC di piastrellista. A torto, tuttavia.

Occorre infatti convenire con la stazione appaltante e la CO 1 che __________

non dispone di una formazione nel ramo specifico delle opere da piastrellista -

rivestimenti in pietra naturale, oggetto della commessa. Il diploma di cui egli

dispone è ben differente da un AFC di piastrellista. Formazione, quest'ultima,

che rientra nel settore dell'edilizia, laddove il piastrellista è lo specialista

in grado di posare piastrelle, con cui riveste pareti, pavimenti, scale e

zoccoli di interni ed esterni, utilizzando materiali quali la ceramica, le

pietre naturali e artificiali, i mosaici e l'asfalto. Il piastrellista lavora

in modo autonomo e competente e nella sua attività è particolarmente attento al

rispetto dell'ambiente ed alle esigenze dei clienti (cfr. art. 1 ordinanza

della SEFRI sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato

federale di capacità, AFC, del 28 settembre 2010; RS 412.101.221.43). Nel suo

percorso formativo di tre anni, egli acquisisce - tra l'altro - conoscenze e

capacità negli ambiti della consulenza alla clientela, dell'esecuzione di

lavori relativi alla posa delle piastrelle, di lavori di manutenzione, della

sicurezza sul lavoro e della protezione dell'ambiente e della salute.

Ciò detto, è pertanto evidente che un geometra non dispone di un diploma in un

ambito affine a quello del piastrellista. L'iter formativo del geometra

differisce in modo sostanziale da quello del piastrellista, soprattutto per

quanto riguarda la specifica pratica professionale e artigianale (cfr. peraltro

la dichiarazione 22 gennaio 2018 del direttore dell'Associazione Svizzera delle

Piastrelle nella quale afferma che "(…) il diploma italiano di geometra

non può essere equiparato ad un AFC svizzero in quanto nella formazione estera manca

totalmente la formazione pratica; cfr. doc. 2 prodotto in risposta dalla CO

1). In effetti, il conseguimento dell'AFC presuppone una serie di competenze di

stampo teorico e pratico quali la conoscenza dei materiali, competenza in

materia dei lavori di sottostruttura, oltre a quelle necessarie alla

preparazione della malta e del rispettivo letto, al taglio e alla corretta posa

delle piastrelle. La formazione professionale pratica deve svolgersi in media

su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione

professionale di base e comprende inoltre dei corsi interaziendali (55 giorni) che

completano la formazione scolastica (cfr. doc. 2, art. 3 segg. ordinanza; cfr.

inoltre scheda del piastrellista (AFC) in www.orientamento.ch). Per contro, in

Italia il geometra lavora principalmente nel campo della misurazione, della

topografia, della pianificazione edile e dell'estimo (cfr. Nota SEFRI, pag. 2).

Dal piano di studi prodotto dalla stessa ricorrente sub doc. K, emerge infatti che

i contenuti della formazione italiana di geometra permettono di acquisire

nozioni di progettazione e di edilizia in generale, senza alcun riferimento

all'ambito specifico della posa di piastrelle e di pietre naturali (cfr. STA

52.2017.183 del 10 luglio 2017 consid. 3.2, per un raffronto tra la formazione

del geometra e quella del posatore di pavimenti). Ciò detto, è pertanto

sostenibile concludere che il diploma tecnico vantato da __________ non può

essere ritenuto equivalente, né superiore, all'AFC di piastrellista richiesto

dal committente con le condizioni di gara, divenute vincolanti in quanto incontestate.

Non porta a diversa conclusione l'asserita esperienza assunta dalla RI 1

nell'ambito delle commesse pubbliche che le sarebbero state attribuite, in

passato, sempre con alla guida __________ (vedi lista di referenze di cui al

doc. L). Il committente non doveva affatto tenere in considerazione i servizi

prestati negli anni scorsi. Doveva semplicemente verificare che l'offerente

rispettasse puntualmente i criteri di idoneità nel contesto del concorso aperto

il 13 settembre 2017, oggetto dell'odierno contendere.

4.2.2. Nulla muta al riguardo il fatto che la SEFRI, nella sua Nota informativa

del settembre 2016, abbia attestato che professioni e formazioni simili

a quella del "geometra" in senso italiano presenti in Svizzera sono

il disegnatore e il geomatico. Se da un lato è vero che visto che entrambe le

professioni non sono regolamentate in Svizzera esse possono essere esercitate

liberamente dai geometri italiani, dall'altro è altrettanto vero che se un

geometra italiano desidera richiedere il riconoscimento del suo titolo estero

con un AFC di disegnatore o geomatico sulla base dell'art. 69b cpv. 1

dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101),

"molto probabilmente la sua domanda verrà respinta" atteso

che "da una valutazione sommaria risulta che i contenuti della

formazione italiana di geometra non sono paragonabili ad alcuna formazione

professionale svizzera" (doc. J). A scanso di equivoci, va comunque

sottolineato che neppure un geomatico o disegnatore con un diploma svizzero

avrebbe in concreto soddisfatto i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c

RLCPubb/CIAP. Non occorre disporre di particolari conoscenze per rendersi conto

che queste formazioni sono ben diverse da quella di piastrellista AFC. Lo

confermano inequivocabilmente le materie d'insegnamento a scuola, che non

includono discipline specialistiche nel campo della tecnica di posa e dei

materiali da utilizzare (cfr. le schede del geomatico e del disegnatore AFC sul

sito https://orientamento.ch che, peraltro neppure menzionano, tra le

professioni affini, quella di piastrellista AFC). Appare dunque priva di qualsiasi

fondamento l'affermazione dell'insorgente secondo cui la maggiore durata della

formazione professionale (4 anni per ottenere l'AFC quale disegnatore o

geomatico, rispetto ai 3 per conseguire quello di piastrellista) lascia

intendere che i primi ottengano una formazione di livello superiore. Quand'anche

per semplice ipotesi si trattasse di una formazione professionale superiore, ciò

non basta, evidentemente, per ritenere il diploma idoneo per svolgere lavori in

un altro settore, segnatamente, per quanto qui interessa, in quello delle opere

da piastrellista (allegato RLIA, categoria 4). Ammettere il contrario

significherebbe riconoscere che una qualsiasi formazione professionale

superiore conseguita in un'altra categoria o settore di attività basterebbe per

ottenere l'idoneità nella categoria 4. Seguendo un simile ragionamento, un

maestro giardiniere EPS sarebbe così abilitato a gestire una ditta di piastrelle,

eludendo lo scopo divisato sia dalla LIA che dal RLCPubb/

CIAP, entrambi miranti ad assicurare che le imprese attive nel settore privato

o concorrenti in gare d'appalto pubbliche siano condotte da persone dotate di

competenze e preparazione professionali attestate da adeguati titoli di studio

strettamente correlati all'attività esercitata. Pertanto, a meno di non incorrere

in una discriminazione di questi potenziali concorrenti (geomatico/disegnatore) - in spregio alle regole di gara e alle norme

che regolano la materia - anche da questo profilo non si vede proprio come si

possa ritenere sufficiente ai fini dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP il

titolo di studio del direttore tecnico della ricorrente.

4.3. Alla luce di queste circostanze, ritenuto dunque che il diploma di __________

non soddisfa le prerogative dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP per la

commessa in questione, la decisione di escludere la ricorrente dalla gara in

applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP deve

essere tutelata.

5. Confermata l'esclusione

dell'insorgente, il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è

ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1).

6. L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

al gravame.

7. La tassa di giustizia è posta a

carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità

per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Essa verserà alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera