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Decisione

52.2018.85

Dipendente di un consorzio. Recupero delle spese di formazione sostenute dal datore di lavoro al termine del rapporto di impiego. Assenza di una base legale sufficientemente precisa

21 maggio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è stato assunto

alle dipendenze del Consorzio CO 1 quale operatore di automazione a decorrere

dal 1° febbraio 2015. Da allora il medesimo ha seguito corsi di formazione

finanziati dal datore di lavoro, tra cui quello di elettricista di fabbrica

nell'ambito del quale il 16 dicembre 2016 ha superato il relativo esame.

B. Il 27 marzo 2017 RI 1

ha rassegnato per scritto le proprie

dimissioni al Consorzio. Quest'ultimo, con decisione del 24 aprile 2017 ha

innanzitutto stabilito che le dimissioni avrebbero avuto effetto al 30 aprile

successivo. Inoltre, dopo aver ricordato i corsi di formazione a cui ha

partecipato il medesimo grazie al finanziamento del Consorzio, per oltre fr. 5'000.-,

e ritenuto il periodo relativamente breve della sua attività lavorativa,

l'autorità di nomina ha risolto di porre a carico di RI 1 una parte delle spese

sostenute e meglio quelle relative alla tassa dell'esame di elettricista di

fabbrica, di fr. 1'400.- e il corrispettivo di una giornata di stipendio a

copertura dell'assenza per lo svolgimento dell'esame, per fr. 229.50. Il

Consorzio gli ha dunque versato il salario di aprile 2017 previa deduzione di

questi importi.

C. RI 1 ha impugnato la

predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto il

ricorso con risoluzione del 9 gennaio 2018. In

estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che il Consorzio avrebbe correttamente

preteso il rimborso di parte delle spese sostenute sulla base dell'art.

69 del regolamento organico dei dipendenti del 27 ottobre 2010 (ROD). La

decisione sarebbe giustificata dalla breve durata del rapporto di impiego e dal

fatto che la formazione acquisita non fosse necessaria all'attività per la

quale il dipendente era stato assunto.

D. Contro quest'ultima

decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e la conseguente condanna del Consorzio al pagamento

dell'importo trattenuto dallo stipendio. Il ricorrente ha innanzitutto

sostenuto che l'attestato di elettricista di fabbrica, conseguito su richiesta

dell'autorità di nomina, era indispensabile per lo svolgimento del suo lavoro.

A mente sua, inoltre, l'art. 69 cpv. 2 ROD su cui l'autorità di nomina ha

fondato la propria decisione non definirebbe in maniera chiara le modalità di

recupero dei costi di formazione e perfezionamento in caso di scioglimento del

rapporto di lavoro, non rendendo una simile pretesa prevedibile per il

dipendente. In ogni caso, il ricorrente sarebbe stato alle dipendenze del

Consorzio per un periodo di tempo proporzionato alla durata del corso: il

recupero delle spese di formazione da parte del datore di lavoro non sarebbe

più possibile. Oltre a ciò, ha segnalato che

eventuali modalità di recupero dei costi non sarebbero mai state concordate con

l'autorità di nomina prima dell'iscrizione al corso.

E. All'accoglimento del

gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Pure

il Consorzio ha sollecitato la reiezione del gravame, precisando innanzitutto

che la funzione di operatore in automazione per la quale è stato assunto il

ricorrente non presupponeva lo svolgimento di mansioni riservate agli

elettricisti di fabbrica muniti del necessario attestato. D'altro canto, ha

soggiunto, in seno al Consorzio erano già attivi due operai con questa

qualifica. Essendo la materia regolata esaustivamente dall'art. 69 ROD, il

recupero dei costi di formazione non necessiterebbe di essere previamente

annunciato o concordato tra il datore di lavoro e l'impiegato. Considerato che

il ricorrente è stato alle sue dipendenze per poco più di due anni e che le

dimissioni sono state rassegnate appena tre mesi dopo il conseguimento del

diploma, il rimborso di una parte delle spese (fr. 1'629.50 su un totale di fr.

8'033.05) apparirebbe giustificato e proporzionato.

F. Con le

successive prese di posizione le parti hanno precisato le proprie tesi con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 della

legge sul consorziamento dei comuni del 22 febbraio

2010 (LCCom; RL 183.100), che dichiara applicabile per analogia l'ordinamento

delle competenze sancito dall'art. 208 della legge organica comunale del 10

marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è

certa (art. 209 lett. b LOC e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

A mente del

ricorrente l'autorità di nomina avrebbe fondato la propria decisione su una

disposizione poco precisa del ROD, di modo che la pretesa di rimborso delle

spese di formazione non era prevedibile. La stessa non sarebbe comunque

giustificata dato che l'insorgente sarebbe rimasto alle dipendenze del

Consorzio per un periodo di tempo proporzionato alla durata del corso e che eventuali

modalità di recupero dei costi non sarebbero mai state concordate con

l'autorità di nomina prima dell'iscrizione alla formazione.

L'ente pubblico, dal canto suo, ha ritenuto la propria pretesa giustificata

poiché poco tempo dopo aver ottenuto il certificato di elettricista di fabbrica

il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, sicché il Consorzio non ha

potuto beneficiare dell'investimento. Di nessun rilievo sarebbe, a mente sua,

la durata del corso frequentato dall'insorgente.

2.1

L'art. 69 ROD, dal

marginale formazione professionale prevede, alla sua cifra 1, che la

Delegazione consortile promuove la formazione, l'aggiornamento e il

perfezionamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze del

Consorzio e dei dipendenti stessi. La cifra 2 della norma tratta del diritto

del dipendente a seguire corsi di formazione stabilendo quanto segue.

Il dipendente che intende perfezionare la propria

formazione può, previa autorizzazione della Delegazione consortile, seguire

corsi professionali di perfezionamento e di aggiornamento sulla base delle

direttive impartite dalla Delegazione consortile. Quando la frequenza ai corsi

avviene nell'interesse del Consorzio il dipendente ha diritto all'intero

stipendio alla condizione che si impegni preventivamente a restare alle dipendenze

del Consorzio per un periodo proporzionato alla durata del corso, ritenuto che

un'assenza superiore ai tre mesi su un periodo di 12 mesi impegna il dipendente

per tre anni. In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per

colpa del dipendente la Delegazione consortile può chiedere il rimborso totale

o parziale delle spese e dello stipendio corrisposto durante la frequenza dei

corsi.

2.2

Scopo della norma è quello di permettere all'ente pubblico di ottenere il rimborso

di tutto o di parte dell'investimento fatto per un suo dipendente qualora lo

stesso non può essere ammortizzato con un periodo sufficientemente lungo

durante il quale l'impiegato, nell'interesse dell'amministrazione, mette a

frutto le nozioni e le conoscenze acquisite durante la formazione finanziata dal

datore di lavoro. Analoga norma è prevista nei regolamenti organici dei

dipendenti di altri enti locali. Diversamente da quanto comunemente previsto,

tuttavia, il Consorzio non ha ulteriormente precisato la portata della disposizione

che gli consente il recupero delle spese di formazione, segnatamente tramite

un'ordinanza.

La norma si limita a

subordinare il diritto del dipendente alla corresponsione dello stipendio

durante la frequenza dei corsi alla condizione che lo stesso si impegni

preventivamente a restare alle dipendenze del Consorzio per un periodo

proporzionato alla durata del corso. A questo proposito, precisa che un'assenza

superiore ai 3 mesi su un periodo di 12 impegna il dipendente per 3 anni. La

possibilità di recuperare le spese riservata al Consorzio alla frase seguente

della norma va pertanto senz'altro limitata al caso in cui le dimissioni o la

disdetta per colpa del dipendente intervengano prima della fine di questo

periodo.

2.3

A ragione il ricorrente ha sostenuto che la predetta disposizione non è

precisa in merito al periodo di tempo che il dipendente è tenuto a restare alle

dipendenze del Consorzio per non vedersi richiedere la restituzione delle spese

di formazione sostenute dall'ente pubblico.

L'unico parametro che il regolamento offre per determinare l'entità

dell'impegno richiesto al dipendente risiede nella durata dell'assenza

registrata per la frequentazione del corso. Nel caso concreto, per la

formazione di elettricista di fabbrica il ricorrente è stato assente

complessivamente 3 giorni (4 mezze giornate per la frequentazione dei corsi e

una giornata intera per sostenere l'esame). Mantenendo la proporzione prevista

dall'art. 69 cpv. 2 ROD (un'assenza superiore ai tre mesi su un periodo di

12.

mesi impegna il dipendente per tre anni) si deduce, come emerge anche

dal calcolo esposto dal ricorrente con la triplica, che il Consorzio poteva

richiedere la restituzione delle spese tuttalpiù nel caso in cui le dimissioni

fossero giunte a scadenza nei 36 giorni dalla fine del corso. Periodo che è

stato ampiamente superato dal ricorrente, il cui rapporto di impiego è

terminato alla fine di aprile 2016, ossia più di 4 mesi dopo lo svolgimento

dell'esame. Già per questo motivo, contrariamente a quanto deciso dal Consiglio

di Stato, la risoluzione con cui la Delegazione consortile ha posto a carico

del ricorrente parte delle spese di formazione è insostenibile.

2.4

Occorre inoltre rilevare che non offrendo il regolamento parametri precisi

e chiari per stabilire quanto tempo il dipendente deve prestare servizio dopo

la fine della formazione, all'impiegato non è

dato di sapere a quali condizioni e per quale importo può essere chiamato a

restituire le spese sostenute dall'ente pubblico. Una simile pretesa di rimborso

necessitava pertanto di essere preceduta da una decisione dell'autorità di

nomina, o quantomeno da un accordo con il dipendente, che condizionasse

in modo trasparente e inequivocabile il finanziamento del corso all'impegno di

quest'ultimo a rimanere in servizio fino a una certa data. Non è infatti

ammissibile che l'autorità di nomina decida di volta in volta e a proprio

piacimento se e in che misura richiedere la restituzione di quanto esborsato.

Ci si può inoltre esimere dal verificare l'esistenza di un interesse del

Consorzio a che il ricorrente ottenesse il diploma di elettricista di fabbrica.

In assenza di chiare indicazioni da parte dell'ente pubblico, che ha

autorizzato incondizionatamente il ricorrente a frequentare il corso con

versamento dello stipendio nei giorni di assenza, lo stesso può senz'altro

essere presunto (cfr. art. 69 cpv. 2 seconda frase ROD). Addurre solo ora

un'argomentazione contraria appare contrario al principio della buona fede.

3.

Visto quanto

precede il ricorso va accolto con conseguente annullamento della decisione

governativa e di quella consortile.

4.

La tassa di

giustizia è posta a carico del Consorzio, intervenuto a tutela dei propri

interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

la decisione del 9 gennaio 2018 (n. 73) del Consiglio di Stato e quella del 24

aprile 2017 della Delegazione consortile del Consorzio CO 1 sono annullate.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del Consorzio. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera