Lexipedia

Decisione

52.2018.90

Assemblea patriziale, autorizzazione a stare in lite - conflitto di interessi - informazione al plenum

3 dicembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

a. Il CO 1 è proprietario di

una cascina sull'__________, per la quale il 18 febbraio 1986 ha concluso un contratto

di locazione con i fratelli RI 1 e RI 2, cittadini patrizi di __________, che

già in precedenza la utilizzavano.

b. Il 29 settembre 2016

il Patriziato ha notificato a RI 1 e RI 2 la disdetta del contratto di

locazione, che è stata avversata dai conduttori. La successiva procedura di

conciliazione non ha portato a un accordo tra le parti. Di conseguenza, il 24

aprile 2017 RI 1 e RI 2 hanno adito la Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo

in via principale che la disdetta sia dichiarata nulla, rispettivamente annullata,

e di accertare che il contratto di locazione è ricondotto di ulteriori 5 anni.

In subordine gli istanti hanno postulato una prima protrazione della locazione

di 4 anni.

B. a. Il 7 luglio 2017 l'Amministrazione

patriziale CO 1 ha licenziato il messaggio concernente la richiesta di

autorizzazione a stare in lite nella causa civile promossa da RI 1 e RI 2. Con

avviso del 10 luglio 2017 essa ha convocato un'apposita Assemblea patriziale

straordinaria. Il medesimo giorno il messaggio è stato discusso dalla

Commissione della gestione, che il 15 luglio 2017 ha preavvisato favorevolmente

il messaggio all'indirizzo del plenum.

b. Nella seduta

straordinaria dell'11 agosto 2017 l'Assemblea patriziale ha accolto la proposta

con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, presenti 27 patrizi. Le

risoluzioni sono quindi state pubblicate all'albo patriziale il 13 agosto 2017.

C. Con decisione del 9

gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha

chiesto l'annullamento della risoluzione assembleare appena descritta. Secondo

il Governo l'Assemblea patriziale avrebbe deliberato con sufficiente cognizione

di causa.

D. Con ricorso del 12

febbraio 2018, assistito da una replica, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento del giudizio testé

descritto. Gli insorgenti rimproverano al Governo di non avere affrontato tutte

le censure sollevate nell'impugnativa e, in particolare, di non avere esaminato

la questione del conflitto di interessi che ha determinato la loro esclusione

dal voto. Nel merito i ricorrenti ribadiscono di ritenere incompleta e scorretta

l'informazione fornita dall'Amministrazione patriziale all'Assemblea.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. A

identica conclusione perviene il Patriziato con argomentazioni di cui si dirà

in seguito, ove necessario. CO 2, presidente dell'Assemblea patriziale, è

rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale

del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100). La legittimazione attiva di RI 1,

cittadino patrizio già insorto davanti al Consiglio di Stato, è certa (art. 147

lett. a LOP), diversamente da quella di RI 2, il cui gravame, non avendo

partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, è irricevibile (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). A torto egli pretende di essere insorto già in prima istanza. Dall'incarto

emerge in modo chiaro che egli non ha partecipato al procedimento. A ragione,

dunque, il Governo non si è pronunciato anche nei suoi confronti. Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 2 e 3 LOP) è dunque ricevibile

in ordine unicamente in quanto presentato da RI 1 e può essere evaso sulla base

degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente,

a ragione il ricorrente lamenta il fatto che la decisione impugnata omette di

esprimersi in merito alla questione del conflitto di interessi e, quindi, dell'astensione

dalla discussione e dal voto di RI 1, RI 2 e __________ in occasione del plenum

dell'11 agosto 2017, censura formulata con la replica dell'8 novembre 2017. È

innegabile che, così facendo, il Consiglio di Stato abbia leso il diritto di

essere sentito dell'insorgente, del quale la motivazione è una componente (art.

34.

LPAmm; art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Scopo dell'obbligo di motivazione è di permettere

al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e

se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione

superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF

136.

I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c; Lorenz

Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 29 segg.). La

Corte, pur richiamando la precedente istanza a maggiore attenzione, non ritiene

comunque di annullare la decisione, retrocedendole gli atti. Infatti le censure

sollevate da RI 1 concernono la violazione del diritto secondo l'art. 69 cpv. 1

lett. a LPAmm (che comprende anche la verifica dell'eccesso o dell'abuso del

potere di apprezzamento), rispettivamente l'inesatto o incompleto accertamento

dei fatti giuridicamente rilevanti previsto dalla lett. b del medesimo

disposto. Il potere cognitivo di questo Tribunale è in concreto lo stesso di

quello del Consiglio di Stato. Il vizio poc'anzi evocato può pertanto essere eccezionalmente

sanato in questa sede, giacché il ricorrente non patisce alcun danno nella

difesa dei suoi diritti. Di ciò si terrà comunque conto nell'ambito della fissazione

delle spese.

3.

Giusta l'art.

150.

LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se

contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a);

quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò

abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b); se la votazione non sia

stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c); se conseguenti a

pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali

da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto

(lett. d); quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da

regolamenti (lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto

secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione

una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata

un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia patriziale (cfr.

RtiD II-2017 n. 5 consid. 2.).

4.

Il ricorrente

rimprovera al Governo di non essersi confrontato con l'argomentazione secondo

cui egli, il fratello RI 2 e __________, loro cognato, avrebbero dovuto potersi

esprimere nell'ambito dei lavori commissionali e assembleari che hanno condotto

all'adozione della risoluzione litigiosa.

4.1

Ai sensi dell'art.

68.

lett. h LOP l'Assemblea patriziale autorizza - tra l'altro - l'Ufficio

patriziale a intraprendere o a stare in lite. Essa delibera qualunque sia il

numero dei presenti, con la precisazione che i membri e i supplenti

dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti (art. 73 LOP). L'art.

74.

LOP prevede che, in linea di principio, l'Assemblea delibera a maggioranza

dei votanti (cpv. 1). Tuttavia, per quanto riguarda in particolare gli oggetti

previsti all'art. 68 lett. h LOP, essa delibera a maggioranza di due terzi dei

votanti, ritenuto che in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà

dei presenti (cpv. 2). In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a

scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate (cpv. 3).

4.2

Secondo l'art. 75

cpv. 1 LOP un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su

oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti,

tra cui anche i cognati. Questa norma si ispira a quanto previsto dall'art. 32 cpv.

1.

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), che nell'ambito

dell'Assemblea comunale (e del Consiglio comunale per effetto del rimando dell'art.

64.

LOC) vieta al cittadino di prendere parte alle discussioni e al voto su

oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti indicati dall'art. 83 LOC, norma che regola

l'incompatibilità per parentela alla carica di municipale. A dispetto del

titolo marginale dell'art. 32 LOC "casi di collisione"

l'impedimento è dato anche nel caso in cui gli interessi del cittadino

collimino con quelli del Patriziato. L'interesse

è personale quando il membro del consesso ritrae un vantaggio o subisce uno

svantaggio superiore a quello degli altri cittadini patrizi a seguito

dell'adozione o della mancata adozione della decisione sulla quale l'Assemblea patriziale

è chiamata a determinarsi. L'interesse personale si identifica in larga

misura con l'interesse degno di protezione secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm

ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva. Anch'esso deve infatti

essere diretto e immediato, al fine di evitare che la cerchia delle persone

obbligate ad astenersi risulti eccessivamente larga e paralizzi l'attività

dell'organo. L'esistenza di un interesse personale, atto a determinare

l'obbligo di astensione, va quindi negata nei casi in cui l'interesse in capo

ad un determinato membro del consesso non permetterebbe di riconoscergli la

legittimazione attiva a impugnare il provvedimento, conferita dall'art. 147

lett. a LOP a ogni patrizio avente diritto di voto (cfr. RDAT II-2003 n. 2

consid. 2.1. in materia comunale).

4.3

Nell'evenienza

concreta la risoluzione assembleare litigiosa concerneva l'autorizzazione a

stare in lite dinanzi alla Pretura di Locarno-Campagna in una causa in materia

di locazione promossa proprio dagli insorgenti contro il CO 1. A ragione,

dunque, essi e il cognato __________ sono stati esclusi dai lavori e dal voto

in commissione e nel plenum. Con riferimento alla dottrina precedente la

modifica dell'art. 75 LOP del 13 febbraio 2012, entrata in vigore il 1° gennaio

2013.

(BU 2012, 151), i ricorrenti sostengono invece che l'obbligo di astenersi

non era dato, poiché il loro interesse nell'oggetto della votazione non contrastava

quello del Patriziato. Questa opinione non può essere condivisa. Come

rettamente rilevato dal Patriziato in sede di risposta, l'art. 75 cpv. 1 LOP

attualmente in vigore (ispirato dalla modifica dell'art. 32 cpv. 1 LOC entrata

in vigore il 1° gennaio 2000) prevede l'esclusione della partecipazione alla

discussione e al voto dei cittadini patrizi e dei parenti secondo i gradi elencati,

aventi un personale interesse nell'oggetto della deliberazione, a prescindere

dalla questione di sapere se detto interesse sia posto in contrasto o collimi

con quello del Patriziato (cfr. RDAT cit.).

4.4

In ogni caso, l'eventuale

partecipazione al voto di questi patrizi non avrebbe influito sull'esito della

votazione. Come accennato in narrativa, la risoluzione è stata approvata con 17

voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. All'Assemblea erano presenti 27

cittadini patrizi, mentre i ricorrenti e il cognato __________ sono stati

esclusi dalla votazione. Ritenuto che gli astenuti non sono computati tra i

votanti (cfr. art. 74 cpv. 2 LOP) e i membri dell'Ufficio patriziale - sebbene

non computati tra i presenti (cfr. art. 73 LOP) - possono partecipare alla

votazione (cfr. art. 67 e 77 cpv. 3 a contrario LOP), risulta che i

suffragi da prendere in considerazione sono 24. Il quoziente di due terzi di

voti favorevoli tra i cittadini votanti e della metà dei presenti ai sensi dell'art.

74.

cpv. 1 LOP in combinato disposto con l'art. 68 lett. h LOP, sarebbe dunque stato

raggiunto anche se ai 3 voti contrari effettivamente espressi si fossero

aggiunti i 3 suffragi degli esclusi.

5.

Gli insorgenti

rimproverano all'Amministrazione patriziale di aver fornito informazioni

incomplete, inconferenti e "di parte". Non sarebbe stato riferito a

sufficienza dei loro motivi, in particolare era opportuno che fosse portata a

conoscenza dei commissari e dei patrizi partecipanti al plenum l'istanza alla

Pretura di Locarno-Campagna. L'Assemblea patriziale non avrebbe dunque potuto

decidere con sufficiente cognizione di causa, ragione per cui la risoluzione con

cui il Patriziato è stato autorizzato a stare in lite andrebbe annullata.

5.1

Ai sensi dell'art.

92.

lett. c LOP l'Ufficio patriziale formula le sue proposte o fa rapporto su

ogni oggetto di competenza dell'Assemblea. Analogamente a quanto previsto in

materia comunale, presupposto irrinunciabile

di una libera e consapevole espressione del voto in occasione dell'Assemblea patriziale è un'oggettiva e esauriente informazione sul

tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è

garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2). Il compito

principale di informare l'organo assembleare incombe all'Ufficio patriziale,

che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione

(art. 33 LOC per analogia; RDAT

I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii).

Spetta in seguito alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a

una verifica critica, volta a approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33

cpv. 2 LOC per analogia). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla

discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.

Anche i membri dell'Ufficio patriziale possono parteciparvi, allo scopo di

chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione

sottoposte all'Assemblea (art. 28 cpv. 3 LOC per analogia). Il controllo

giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività

dell'informazione dispensata dall'Ufficio patriziale nell'ambito dei messaggi e

dalle Commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato.

Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che l'Ufficio patriziale

sottopone all'Assemblea possono determinare l'annullamento della decisione che

ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la

conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto

determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid.

3.1

con rinvii; STA 52.2013.410 del 3 luglio 2014, 52.2009.321-351 del 15 dicembre

2009.

consid. 2 e rinvii).

5.2

In concreto il

messaggio fornisce le informazioni necessarie, che permettono di comprendere in

modo sufficiente le premesse e i motivi sostanzialmente di natura economica (incremento

delle entrate del Patriziato a fronte di un'offerta, più vantaggiosa, di terzi)

per cui vien chiesta l'autorizzazione di stare in lite. Seppur in modo molto

succinto sono pure riportati i motivi sollevati dai ricorrenti nell'istanza,

ovvero che - oltre a essere nulla per carenze formali - la disdetta andrebbe

annullata in quanto "pretestuosa, poiché data per ragioni politiche e

per punire i locatari". La proposta è poi stata esaminata dalla

Commissione della gestione, che ha reso preavviso favorevole dopo "ampia

discussione". È quanto basta per ritenere che il Legislativo

patriziale abbia deliberato con sufficiente cognizione di causa. A torto l'insorgente

pretende che l'istanza stessa dovesse essere portata a conoscenza dei patrizi. Intanto

l'esistenza di questo documento era nota giacché menzionato nel messaggio; nulla

impediva a commissari e consiglieri di chiederne la visione, qualora l'avessero

ritenuto necessario. In ogni caso, l'Assemblea non era chiamata a valutare nel

dettaglio gli argomenti sollevati degli insorgenti per opporsi alla rescissione

del contratto. Sapere se la disdetta sia stata effettivamente data in modo

abusivo è questione che esula dalla presente procedura ed è devoluta al giudice

civile. Il ricorso va pertanto respinto anche su questo punto.

6.

La tassa di giustizia,

ridotta in ragione dei motivi evocati in precedenza (supra, consid. 2),

segue la soccombenza (art. 47 LPAmm). Gli insorgenti rifonderanno al CO 1,

assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso, in

quanto ricevibile, è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico degli insorgenti, cui dev'essere

retrocesso l'importo di fr. 200.- versato in eccesso. Essi rifonderanno inoltre

al CO 1 fr. 800.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere