52.2018.90
Assemblea patriziale, autorizzazione a stare in lite - conflitto di interessi - informazione al plenum
3 dicembre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2018.90
Lugano
3 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 2018 di
RI
1
RI
2
rappresentati
da: RA 1
contro
la
decisione del 9 gennaio 2018 (n. 75) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata da RI 1 avverso la risoluzione dell'11 agosto 2017 con cui l'Assemblea
patriziale del CO 1 ha accolto la richiesta di autorizzazione a stare in lite
nella causa relativa alla disdetta della locazione di una cascina situata
sull'__________, promossa da RI 1 e RI 2 dinanzi alla Pretura di Locarno-Campagna;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
a. Il CO 1 è proprietario di
una cascina sull'__________, per la quale il 18 febbraio 1986 ha concluso un contratto
di locazione con i fratelli RI 1 e RI 2, cittadini patrizi di __________, che
già in precedenza la utilizzavano.
b. Il 29 settembre 2016
il Patriziato ha notificato a RI 1 e RI 2 la disdetta del contratto di
locazione, che è stata avversata dai conduttori. La successiva procedura di
conciliazione non ha portato a un accordo tra le parti. Di conseguenza, il 24
aprile 2017 RI 1 e RI 2 hanno adito la Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo
in via principale che la disdetta sia dichiarata nulla, rispettivamente annullata,
e di accertare che il contratto di locazione è ricondotto di ulteriori 5 anni.
In subordine gli istanti hanno postulato una prima protrazione della locazione
di 4 anni.
B. a. Il 7 luglio 2017 l'Amministrazione
patriziale CO 1 ha licenziato il messaggio concernente la richiesta di
autorizzazione a stare in lite nella causa civile promossa da RI 1 e RI 2. Con
avviso del 10 luglio 2017 essa ha convocato un'apposita Assemblea patriziale
straordinaria. Il medesimo giorno il messaggio è stato discusso dalla
Commissione della gestione, che il 15 luglio 2017 ha preavvisato favorevolmente
il messaggio all'indirizzo del plenum.
b. Nella seduta
straordinaria dell'11 agosto 2017 l'Assemblea patriziale ha accolto la proposta
con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, presenti 27 patrizi. Le
risoluzioni sono quindi state pubblicate all'albo patriziale il 13 agosto 2017.
C. Con decisione del 9
gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha
chiesto l'annullamento della risoluzione assembleare appena descritta. Secondo
il Governo l'Assemblea patriziale avrebbe deliberato con sufficiente cognizione
di causa.
D. Con ricorso del 12
febbraio 2018, assistito da una replica, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento del giudizio testé
descritto. Gli insorgenti rimproverano al Governo di non avere affrontato tutte
le censure sollevate nell'impugnativa e, in particolare, di non avere esaminato
la questione del conflitto di interessi che ha determinato la loro esclusione
dal voto. Nel merito i ricorrenti ribadiscono di ritenere incompleta e scorretta
l'informazione fornita dall'Amministrazione patriziale all'Assemblea.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. A
identica conclusione perviene il Patriziato con argomentazioni di cui si dirà
in seguito, ove necessario. CO 2, presidente dell'Assemblea patriziale, è
rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale
del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100). La legittimazione attiva di RI 1,
cittadino patrizio già insorto davanti al Consiglio di Stato, è certa (art. 147
lett. a LOP), diversamente da quella di RI 2, il cui gravame, non avendo
partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, è irricevibile (art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). A torto egli pretende di essere insorto già in prima istanza. Dall'incarto
emerge in modo chiaro che egli non ha partecipato al procedimento. A ragione,
dunque, il Governo non si è pronunciato anche nei suoi confronti. Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 2 e 3 LOP) è dunque ricevibile
in ordine unicamente in quanto presentato da RI 1 e può essere evaso sulla base
degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Preliminarmente,
a ragione il ricorrente lamenta il fatto che la decisione impugnata omette di
esprimersi in merito alla questione del conflitto di interessi e, quindi, dell'astensione
dalla discussione e dal voto di RI 1, RI 2 e __________ in occasione del plenum
dell'11 agosto 2017, censura formulata con la replica dell'8 novembre 2017. È
innegabile che, così facendo, il Consiglio di Stato abbia leso il diritto di
essere sentito dell'insorgente, del quale la motivazione è una componente (art.
34.
LPAmm; art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Scopo dell'obbligo di motivazione è di permettere
al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e
se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione
superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF
136.
I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II
ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c; Lorenz
Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 29 segg.). La
Corte, pur richiamando la precedente istanza a maggiore attenzione, non ritiene
comunque di annullare la decisione, retrocedendole gli atti. Infatti le censure
sollevate da RI 1 concernono la violazione del diritto secondo l'art. 69 cpv. 1
lett. a LPAmm (che comprende anche la verifica dell'eccesso o dell'abuso del
potere di apprezzamento), rispettivamente l'inesatto o incompleto accertamento
dei fatti giuridicamente rilevanti previsto dalla lett. b del medesimo
disposto. Il potere cognitivo di questo Tribunale è in concreto lo stesso di
quello del Consiglio di Stato. Il vizio poc'anzi evocato può pertanto essere eccezionalmente
sanato in questa sede, giacché il ricorrente non patisce alcun danno nella
difesa dei suoi diritti. Di ciò si terrà comunque conto nell'ambito della fissazione
delle spese.
3.
Giusta l'art.
150.
LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se
contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a);
quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò
abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b); se la votazione non sia
stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c); se conseguenti a
pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali
da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto
(lett. d); quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da
regolamenti (lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto
secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione
una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata
un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia patriziale (cfr.
RtiD II-2017 n. 5 consid. 2.).
4.
Il ricorrente
rimprovera al Governo di non essersi confrontato con l'argomentazione secondo
cui egli, il fratello RI 2 e __________, loro cognato, avrebbero dovuto potersi
esprimere nell'ambito dei lavori commissionali e assembleari che hanno condotto
all'adozione della risoluzione litigiosa.
4.1
Ai sensi dell'art.
68.
lett. h LOP l'Assemblea patriziale autorizza - tra l'altro - l'Ufficio
patriziale a intraprendere o a stare in lite. Essa delibera qualunque sia il
numero dei presenti, con la precisazione che i membri e i supplenti
dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti (art. 73 LOP). L'art.
74.
LOP prevede che, in linea di principio, l'Assemblea delibera a maggioranza
dei votanti (cpv. 1). Tuttavia, per quanto riguarda in particolare gli oggetti
previsti all'art. 68 lett. h LOP, essa delibera a maggioranza di due terzi dei
votanti, ritenuto che in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà
dei presenti (cpv. 2). In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a
scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate (cpv. 3).
4.2
Secondo l'art. 75
cpv. 1 LOP un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su
oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti,
tra cui anche i cognati. Questa norma si ispira a quanto previsto dall'art. 32 cpv.
1.
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), che nell'ambito
dell'Assemblea comunale (e del Consiglio comunale per effetto del rimando dell'art.
64.
LOC) vieta al cittadino di prendere parte alle discussioni e al voto su
oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti indicati dall'art. 83 LOC, norma che regola
l'incompatibilità per parentela alla carica di municipale. A dispetto del
titolo marginale dell'art. 32 LOC "casi di collisione"
l'impedimento è dato anche nel caso in cui gli interessi del cittadino
collimino con quelli del Patriziato. L'interesse
è personale quando il membro del consesso ritrae un vantaggio o subisce uno
svantaggio superiore a quello degli altri cittadini patrizi a seguito
dell'adozione o della mancata adozione della decisione sulla quale l'Assemblea patriziale
è chiamata a determinarsi. L'interesse personale si identifica in larga
misura con l'interesse degno di protezione secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm
ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva. Anch'esso deve infatti
essere diretto e immediato, al fine di evitare che la cerchia delle persone
obbligate ad astenersi risulti eccessivamente larga e paralizzi l'attività
dell'organo. L'esistenza di un interesse personale, atto a determinare
l'obbligo di astensione, va quindi negata nei casi in cui l'interesse in capo
ad un determinato membro del consesso non permetterebbe di riconoscergli la
legittimazione attiva a impugnare il provvedimento, conferita dall'art. 147
lett. a LOP a ogni patrizio avente diritto di voto (cfr. RDAT II-2003 n. 2
consid. 2.1. in materia comunale).
4.3
Nell'evenienza
concreta la risoluzione assembleare litigiosa concerneva l'autorizzazione a
stare in lite dinanzi alla Pretura di Locarno-Campagna in una causa in materia
di locazione promossa proprio dagli insorgenti contro il CO 1. A ragione,
dunque, essi e il cognato __________ sono stati esclusi dai lavori e dal voto
in commissione e nel plenum. Con riferimento alla dottrina precedente la
modifica dell'art. 75 LOP del 13 febbraio 2012, entrata in vigore il 1° gennaio
2013.
(BU 2012, 151), i ricorrenti sostengono invece che l'obbligo di astenersi
non era dato, poiché il loro interesse nell'oggetto della votazione non contrastava
quello del Patriziato. Questa opinione non può essere condivisa. Come
rettamente rilevato dal Patriziato in sede di risposta, l'art. 75 cpv. 1 LOP
attualmente in vigore (ispirato dalla modifica dell'art. 32 cpv. 1 LOC entrata
in vigore il 1° gennaio 2000) prevede l'esclusione della partecipazione alla
discussione e al voto dei cittadini patrizi e dei parenti secondo i gradi elencati,
aventi un personale interesse nell'oggetto della deliberazione, a prescindere
dalla questione di sapere se detto interesse sia posto in contrasto o collimi
con quello del Patriziato (cfr. RDAT cit.).
4.4
In ogni caso, l'eventuale
partecipazione al voto di questi patrizi non avrebbe influito sull'esito della
votazione. Come accennato in narrativa, la risoluzione è stata approvata con 17
voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. All'Assemblea erano presenti 27
cittadini patrizi, mentre i ricorrenti e il cognato __________ sono stati
esclusi dalla votazione. Ritenuto che gli astenuti non sono computati tra i
votanti (cfr. art. 74 cpv. 2 LOP) e i membri dell'Ufficio patriziale - sebbene
non computati tra i presenti (cfr. art. 73 LOP) - possono partecipare alla
votazione (cfr. art. 67 e 77 cpv. 3 a contrario LOP), risulta che i
suffragi da prendere in considerazione sono 24. Il quoziente di due terzi di
voti favorevoli tra i cittadini votanti e della metà dei presenti ai sensi dell'art.
74.
cpv. 1 LOP in combinato disposto con l'art. 68 lett. h LOP, sarebbe dunque stato
raggiunto anche se ai 3 voti contrari effettivamente espressi si fossero
aggiunti i 3 suffragi degli esclusi.
5.
Gli insorgenti
rimproverano all'Amministrazione patriziale di aver fornito informazioni
incomplete, inconferenti e "di parte". Non sarebbe stato riferito a
sufficienza dei loro motivi, in particolare era opportuno che fosse portata a
conoscenza dei commissari e dei patrizi partecipanti al plenum l'istanza alla
Pretura di Locarno-Campagna. L'Assemblea patriziale non avrebbe dunque potuto
decidere con sufficiente cognizione di causa, ragione per cui la risoluzione con
cui il Patriziato è stato autorizzato a stare in lite andrebbe annullata.
5.1
Ai sensi dell'art.
92.
lett. c LOP l'Ufficio patriziale formula le sue proposte o fa rapporto su
ogni oggetto di competenza dell'Assemblea. Analogamente a quanto previsto in
materia comunale, presupposto irrinunciabile
di una libera e consapevole espressione del voto in occasione dell'Assemblea patriziale è un'oggettiva e esauriente informazione sul
tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è
garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2). Il compito
principale di informare l'organo assembleare incombe all'Ufficio patriziale,
che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione
(art. 33 LOC per analogia; RDAT
I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii).
Spetta in seguito alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a
una verifica critica, volta a approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33
cpv. 2 LOC per analogia). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla
discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.
Anche i membri dell'Ufficio patriziale possono parteciparvi, allo scopo di
chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione
sottoposte all'Assemblea (art. 28 cpv. 3 LOC per analogia). Il controllo
giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività
dell'informazione dispensata dall'Ufficio patriziale nell'ambito dei messaggi e
dalle Commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato.
Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che l'Ufficio patriziale
sottopone all'Assemblea possono determinare l'annullamento della decisione che
ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la
conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto
determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid.
3.1
con rinvii; STA 52.2013.410 del 3 luglio 2014, 52.2009.321-351 del 15 dicembre
2009.
consid. 2 e rinvii).
5.2
In concreto il
messaggio fornisce le informazioni necessarie, che permettono di comprendere in
modo sufficiente le premesse e i motivi sostanzialmente di natura economica (incremento
delle entrate del Patriziato a fronte di un'offerta, più vantaggiosa, di terzi)
per cui vien chiesta l'autorizzazione di stare in lite. Seppur in modo molto
succinto sono pure riportati i motivi sollevati dai ricorrenti nell'istanza,
ovvero che - oltre a essere nulla per carenze formali - la disdetta andrebbe
annullata in quanto "pretestuosa, poiché data per ragioni politiche e
per punire i locatari". La proposta è poi stata esaminata dalla
Commissione della gestione, che ha reso preavviso favorevole dopo "ampia
discussione". È quanto basta per ritenere che il Legislativo
patriziale abbia deliberato con sufficiente cognizione di causa. A torto l'insorgente
pretende che l'istanza stessa dovesse essere portata a conoscenza dei patrizi. Intanto
l'esistenza di questo documento era nota giacché menzionato nel messaggio; nulla
impediva a commissari e consiglieri di chiederne la visione, qualora l'avessero
ritenuto necessario. In ogni caso, l'Assemblea non era chiamata a valutare nel
dettaglio gli argomenti sollevati degli insorgenti per opporsi alla rescissione
del contratto. Sapere se la disdetta sia stata effettivamente data in modo
abusivo è questione che esula dalla presente procedura ed è devoluta al giudice
civile. Il ricorso va pertanto respinto anche su questo punto.
6.
La tassa di giustizia,
ridotta in ragione dei motivi evocati in precedenza (supra, consid. 2),
segue la soccombenza (art. 47 LPAmm). Gli insorgenti rifonderanno al CO 1,
assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso, in
quanto ricevibile, è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico degli insorgenti, cui dev'essere
retrocesso l'importo di fr. 200.- versato in eccesso. Essi rifonderanno inoltre
al CO 1 fr. 800.- per ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere