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Decisione

52.2018.95

Tassa d'uso canalizzazioni e depurazione acque e tassa per la fornitura di acqua potabile - principi e procedura per la fissazione delle tasse da parte dell'autorità comunale

21 maggio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i rincari in questione. Ha poi escluso la presenza di un vizio procedurale per

quanto attiene alla mancata, preventiva verifica delle contestate tariffe da

parte del Sorvegliante dei prezzi.

D. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. Rimprovera nuovamente al CO 1 di non avere sufficientemente

giustificato i contestati rincari. Critica poi

le conclusioni a cui è pervenuto il Governo cantonale per quanto attiene al

mancato coinvolgimento del Sorvegliante dei prezzi. Si duole inoltre della

mancata trasmissione degli atti prodotti dal CO 1 dinnanzi alla precedente

autorità di giudizio e del fatto che quest'ultima non si sia espressa sulla sua

richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che ripropone

anche in questa sede.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà per quanto

necessario in appresso.

F. Con scritto del

14 marzo 2018 e in sede di risposta di causa, il CO 1 ha segnalato che mediante

lettera del 7 marzo 2018 il Sorvegliante dei prezzi ha richiamato l'attenzione

dell'autorità cantonale, e di riflesso di quella comunale, sull'obbligo di consultarlo

prima che un'impresa che domina il mercato adotti un qualsiasi aumento

tariffale. Di conseguenza l'Esecutivo di __________ ha proceduto a chiedere un

simile avviso per quanto riguarda gli aumenti tariffali qui in discussione. Con

scritti del 19 e 25 giugno 2018, il Sorvegliante dei prezzi ha preso posizione in

proposito, senza formulare particolari critiche o raccomandazioni all'Autorità

comunale.

G. In sede di replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di

giudizio. Alla ricorrente, come da sua richiesta, sono stati messi a

disposizione i documenti concernenti tutta la corrispondenza intercorsa tra l'autorità

resistente e il Sorvegliante dei prezzi. L'8 agosto 2018 essa ha presentato

osservazioni scritte al proposito a cui il 12 settembre ha fatto seguito una

presa di posizione del Municipio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. A seguito

dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29a

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a partire dal

1° gennaio 2009 vige il principio secondo cui laddove il diritto

cantonale prevede un rimedio giuridico

contro gli atti normativi cantonali - ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard Corboz/Alain Wurzburger/

Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry Girar-din, Commentaire de la

LTF, Berna 2009, ad art. 87 n. 3) - i Cantoni sono tenuti a garantire alle

parti la possibilità di sottoporre la contestazione ad un'autorità giudiziaria

di rango superiore, prima di eventualmente adire

il Tribunale federale (art. 87 cpv. 2

in relazione con l'art. 86 cpv. 2

LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo

2009, consid. 1.1). Pertanto, sebbene che gli art. 187 lett. a e 192

cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) si

limitino a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali

e le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro

pubblicazione all'albo, da tempo il

Tribunale cantonale amministrativo ammette la propria competenza a entrare nel

merito di ricorsi rivolti - come nel caso di specie - contro decisioni del

Consiglio di Stato che operano un controllo astratto di atti normativi di livello

comunale o patriziale, fondandosi ora sull'art. sull'art. 80 lett. a della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il

cui contenuto riprende in sostanza l'art. 60 cpv. 2 della veccia legge di procedura per le cause amministrative del

16 aprile 1966 (RtiD I-2010 n° 12).

1.2. Ne discende pertanto che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 68 LPAmm)

da una persona legittimata ad agire (art. 209 lett. a LOC), è ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

La ricorrente si

lamenta del fatto che il Consiglio di Stato, nonostante ne avesse fatto

richiesta, non le abbia trasmesso i documenti che erano stati prodotti in sede

di risposta al ricorso dal CO 1.

2.1

La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore,

di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con

rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con

rinvii). A livello cantonale la facoltà di consultare gli atti in particolare è

ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento

amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare

copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Tale

diritto può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o

privati o di un'istruttoria in corso (art. 33 cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33

cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere

adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente

o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di

pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il diritto di consultare gli atti -

alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra

nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del

diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto

di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di

esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e

partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti.

In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando

l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono

l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e

prendendo, ove occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre

2010.

consid. 2.2; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

2a e 3 ad art. 20 e rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta

in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente

dalla prova di un interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta

riservata la possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora

l'istanza di ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia

potuto consultare gli atti (Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 20).

2.2

Nel caso in esame è vero che il Consiglio di Stato ha omesso di trasmettere

all'insorgente, come da lei richiesto, i documenti che il CO 1 aveva versato

agli atti in concomitanza con l'inoltro della sua risposta al gravame. Sennonché,

come si può desumere dalle tavole processuali, si trattava in prevalenza di

documenti pubblici facilmente consultabili dai cittadini, dal momento che gli

stessi concernevano copia dei due regolamenti comunali alla base delle

contestate ordinanze, la copia del messaggio municipale n. 14/2017 relativo

agli investimenti dell'azienda acqua potabile per l'anno 2018 pubblicati

all'albo comunale e presenti sul sito internet del Comune, l'avviso di

pubblicazione dell'ordinanza 18 ottobre 2017 con cui erano state stabilite le

tariffe per la fornitura dell'acqua potabile, pure esso pubblicato all'albo

comunale, un estratto del consuntivo 2016 del Comune di __________, discusso e

approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 luglio 2017 alla quale i

cittadini potevano partecipare (art. 55 cpv. 1 LOC), e la copia cartacea di una

pagina del sito internet del Sorvegliante dei prezzi. In allegato alla propria

risposta il Municipio aveva poi prodotto anche il conto economico della sezione

acqua per l'anno 2016 e degli schemi elaborati dall'__________, gestore degli

impianti di distribuzione dell'acqua potabile, nei quali veniva indicata

l'evoluzione dei costi di gestione riferiti all'Acquedotto regionale __________,

i relativi investimenti e il prezzo dell'acqua, nonché i costi medi dell'acqua

potabile per il 2017 riferiti ad alcuni Comuni ticinesi. Questi ultimi

documenti sono pertanto gli unici di cui la ricorrente non ha potuto e non poteva

prendere visione altrimenti. Sia come sia, occorre in ogni caso ritenere che l'accesso

ad ogni atto e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha

potuto beneficiare in questa sede hanno posto rimedio alla violazione del suo diritto

di essere sentita da parte delle precedenti istanze di giudizio. La censura in

tal senso sollevata nel gravame viene quindi a cadere.

3.

3.1. Giusta

l'art. 60a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del

24.

gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i

Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione,

risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono

per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse

conformemente al principio di causalità.

L'ammontare delle tasse è fissato

tenendo conto in particolare:

a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli

ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli

interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il

risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento

alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura

dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento

ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere

finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli impianti per le acque di

scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie (cpv. 3). Le basi

per il calcolo delle tasse sono a disposizione

del pubblico (cpv. 4).

3.2

Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di

tenere rendiconti specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione,

il risanamento e la sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i

Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente

tramite la riscossione di tasse uniche di

allacciamento e di tasse di utilizzazione (STF

2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati).

Il Cantone Ticino ha fatto

uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni dalla LPAc attraverso

l'adozione della legge d'applicazione della legge federale contro

l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la

tassa d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario

dell'immobile allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche.

Essa presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono

e vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993, n. 29).

A tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere

proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola

garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati

accantonamenti per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio,

quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza

della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a

dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato,

ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione

tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il

regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977;

DELALIA; RL 833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la

tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti

la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3

DELALIA; RDAT II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008

consid. 2.2).

3.3

A __________ il calcolo e il prelievo della tassa d'uso

delle canalizzazioni è retto dall'art. 36 RCC, giusta il quale:

1.

L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti

di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal

Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

2.

La tassa è fissata dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio

dell'anno precedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 110 LALIA.

3.

La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per mc. di

acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo pari a fr.

50.

- per appartamento, attività commerciale, attività artigianale, alberghi,

ristoranti o bar.

4.

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per

tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è

calcolata sul valore di stima, variabile tra 0.15‰ ed il 0.30‰ di detto

valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.

5.

Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla

lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

Per gli stabili privi di contatori, il Municipio di riserva di farli installare

(a spese del Comune).

6.

Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove

costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo

accertato.

7.

La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o titolare di

diritti reali limitati.

8.

In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è

dovuta "pro rata temporis".

9.

Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il

cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire

proporzionalmente la tassa.

4.

4.1. La tassa

per la fornitura di acqua potabile è una tassa d'uso, nel senso che essa

costituisce un compenso particolare imposto al privato per una prestazione

della pubblica amministrazione o per un

servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7) e comprende di norma un importo di

base (o d'abbonamento) indipendente

dall'utilizzo del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo

effettivo (STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4.

e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter

Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben

aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556). Di principio, le tasse per la distribuzione

dell'acqua potabile vengono fissate in funzione dei costi d'esercizio degli

impianti. Esiste quindi una correlazione stretta fra l'ammontare del tributo e

i costi posti a carico dalla collettività pubblica, nel senso che gli introiti

generali dei contributi non possono sorpassare, o solo di poco, l'insieme dei

costi (principio della copertura dei costi; DTF 135 I 130 consid. 2; STA 52.2009.490 del 29 agosto 2013 consid. 3.2; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des

Kausalabgabensrecht, in: ZBl 2003, pag. 512). Oltre al principio della

copertura dei costi, le tasse per la fornitura d'acqua potabile devono ugualmente

ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità

di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto

principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato

con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente

sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro

limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua

utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto

all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione,

ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle

medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in

base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni

sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005 n. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb,

122.

I 279 consid. 6c e riferimenti). Affinché il principio dell'equivalenza

possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata

secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla

prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione

manifesta (RDAT I-1995 n. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 52.2016.200 del 9

luglio 2018 consid. 5.1, 52.2014.251 del 14 ottobre 2014 consid. 2.3). Per

fissare l'ammontare delle tasse, come detto, la giurisprudenza ammette l'adozione

d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato

l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro

ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del

diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di

vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella

scelta dei criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che

l'autorità giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non

deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in

distinzioni prive di ragionevole fondamento (STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018

consid. 5.1, 52.2005.273 del 19 ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo).

4.2

A __________ il servizio di

distribuzione d'acqua potabile è retto dal RCFA il quale istituisce a questo

scopo un'azienda municipalizzata (in seguito Azienda) ai sensi della legge

sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP;

RL181.200) incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su

tutto il territorio del Comune (art. 3 n. 1 RCFA). La gestione delle

infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata, tramite un mandato di

prestazioni, all'__________ (art. 2 n. 2 RCFA). L'art. 47 RCFA stabilisce che

la costruzione e l'esercizio degli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua

devono essere finanziariamente autosufficienti. Giusta l'art. 48 RCFA le tasse

di abbonamento e di consumo devono coprire le spese d'esercizio e di

manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Per quanto qui di

interesse, il consumo di acqua è soggetto al pagamento di una tassa il cui

ammontare è ancorato al mandato di prestazioni ed è definito dal Municipio

tramite ordinanza, nel rispetto del criterio seguente (art. 48 n. 2 RCFA):

consumo di acqua minimo: 0.50 fr./mc massimo: 2

fr./mc

5.

5.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente contesta la tassa d'uso delle canalizzazioni

e dell'impianto di depurazione per l'anno

2017.

e le tariffe per la fornitura di acqua potabile valide dal 1° gennaio 2018

fissate dal CO 1. Essa sostiene che per i rincari tariffali decisi nell'occasione

dal CO 1 non siano state date le dovute giustificazioni. A suo dire l'autorità

comunale non avrebbe fornito i dati dei consumi di acqua degli ultimi 5-10 anni

e avrebbe omesso di specificare la fonte dei dati utilizzati per fissare i suddetti

tributi. In particolare, non si

conoscerebbero i consumi effettivi provenienti dai contatori, né le basi di

calcolo delle tasse in questione. Rimprovera poi al Consiglio di Stato di

non avere censurato la mancanza di trasparenza dimostrata dal Comune di __________.

Sostiene che in realtà, attraverso i contestati aumenti tariffali, l'autorità

comunale starebbe cercando di compensare i minori introiti derivanti dalla

fornitura di elettricità.

5.2

Per quanto concerne innanzitutto la tassa sulle canalizzazioni per il

2017, da un esame della documentazione agli atti emerge che, contrariamente a

quanto sostenuto dalla ricorrente, il CO 1 ha spiegato in modo dettagliato ed

esauriente il calcolo effettuato per giungere alla contestata tariffa.

L'ammontare della tassa è infatti stato fissato suddividendo i costi legati

alle canalizzazioni e alla depurazione delle acque, contenuti nel consuntivo

2016.

approvato dal legislativo comunale il 19 luglio 2017, per i m³ di acqua

consumata dalle utenze durante il 2016, secondo i dati rilevati in seguito alla

lettura dei contatori da parte dell'__________ e conseguente esclusione delle acque

meteoriche confluite nella rete delle canalizzazioni.

Ora, sebbene che, come rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nel suo scritto del

19.

giugno 2018, dal punto di vista della struttura di questo tipo di tasse, il

Comune di __________ dovrebbe introdurre una serie di accorgimenti volti a

permettere una migliore suddivisione dei costi riferiti al servizio in questione

(introduzione di una tassa base sulle unità di carico e di una tassa per m² di

superficie impermeabilizzata e allacciata alle canalizzazioni al fine di

ridurre la tassa sul consumo di acqua potabile), si deve comunque rilevare che

il contestato tributo è stato calcolato su basi oggettive e documentate,

verificate anche dal legislativo comunale. In questo senso, si deve ritenere

che il Municipio ha fornito nell'occasione tutte le spiegazioni necessarie per

poter comprendere il modo con il quale ha stabilito la tassa per canalizzazioni

valida per il 2017 e che la medesima, fondata sostanzialmente sul solo criterio

del quantitativo di acqua consumata dalle utenze, risulta pertanto conforme

alla legislazione e ai principi applicabili in materia. Il fatto poi che il

RCC, e di riflesso l'ordinanza che fissa l'ammontare esatto della tassa, non

prevedano la misurazione delle acque piovane, le quali ad ogni modo finiscono

solo in parte nel depuratore cittadino e vanno invece a confluire

prevalentemente nei ricettori naturali, non permette di giungere a diversa

conclusione.

5.3

In merito alla tassa sul

consumo di acqua per il 2018, il CO 1 ha giustificato l'aumento tariffale rispetto

all'anno precedente, asserendo che lo stesso deriva, in sostanza,

dall'ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua che s'inserisce

nell'ambito del progetto dell'Acquedotto Regionale , di cui il Comune di _______

è membro del relativo consorzio, e dai maggiori costi di gestione legati al

mantenimento di una nuova e più estesa infrastruttura. Tenuto conto, come

rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nella sua presa di posizione del 25 giugno

2018, che l'aumento preventivato potrebbe comportare un eventuale utile di

lieve entità rispetto al costo annuale del servizio e che ad ogni modo le

tariffe applicate a __________ si situano a un livello nettamente inferiore

rispetto alla media nazionale, considerato altresì che per un utente medio il

contestato rincaro determinerà una maggior spesa annua di circa fr. 15.-/20.-,

la tariffa decisa dal CO 1 risulta tutto sommato debitamente giustificata e

conforme ai principi applicabili in materia. In particolare nulla permette allo

stadio attuale delle cose di ritenere che le nuove tasse percepite vìolino il

principio della copertura dei costi, ritenuto come quest'ultimo non vieti

ancora all'ente pubblico di conseguire un utile contenuto in modo tale da costituire

delle riserve finanziarie (cfr. STA 52.2001.295 dell'8 marzo 2002 consid. 3.2).

5.4

In considerazione di quanto precede, le tasse qui avversate devono essere

confermate.

6.

6.1. L'insorgente

eccepisce poi, in merito alla procedura di consultazione prevista dalla LSPr,

che quanto sostenuto sul tema dal Comune e dal Governo cantonale nella propria

decisione, si scontra con il contenuto dello scritto del 7 marzo 2018 che il

Sorvegliante dei prezzi ha indirizzato alla Cancelleria di Stato del Canton Ticino.

Rileva altresì che non sarebbe dato di sapere quali documenti il CO 1 avrebbe

trasmesso alla predetta autorità federale per poter esprimere il proprio avviso

in merito ai querelati aumenti tariffali.

6.2

In primo luogo va detto che la tesi del Consiglio di Stato non può essere

condivisa laddove esso sostiene che la procedura di consultazione dinnanzi al Sorvegliante

dei prezzi è applicabile solo quando si tratta per il Legislatore comunale di adottare

la base legale formale (regolamento) necessaria per poter percepire i tributi in

questione. Benché la versione in italiano dell'art. 14 LSPr non lo menzioni in

modo esplicito, quelle in lingua tedesca e francese di questa disposizione

stabiliscono espressamente che il parere del Sorvegliante dei prezzi deve

essere raccolto a titolo preventivo in tutti i casi in cui si è in presenza di un

aumento tariffale, a prescindere dal fatto che il medesimo sia stato deciso dall'organo

legislativo o da quello esecutivo di livello federale, cantonale o comunale. Pertanto

nella misura in cui il CO 1 ha proceduto ai

contestati aumenti tariffali senza raccogliere preventivamente il suddetto

parere, esso ha disatteso quanto previsto dal diritto federale. Su questo punto

le critiche sollevate dalla ricorrente sarebbero dunque fondate. Va comunque

rilevato che l'esecutivo comunale ha proceduto a sanare tale vizio nel corso di

causa, chiedendo ed ottenendo dal Sorvegliante dei prezzi il necessario

preavviso con cui quest'ultimo ha in sostanza confermato la legittimità dei due

aumenti tariffali qui in esame (cfr. scritti del Sorvegliante dei prezzi del 19

e 25 giugno 2018), ragione per la quale, in un'ottica di economia di giudizio, il

rinvio degli atti all'autorità di prime cure non si rende necessario in quanto

costituirebbe una sterile quanto inutile formalità.

Si richiama ad ogni modo l'attenzione del Comune di _______ e del suo Municipio

sul fatto che il mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 14 LSPr

è lesivo del diritto di rango superiore e di conseguenza potrebbe compromettere

l'applicabilità delle norme promulgate a livello comunale.

6.3

Per quanto attiene invece ai documenti trasmessi dall'esecutivo di __________

all'autorità federale, si osserva che la questione esula di tutta evidenza

dalla presente vertenza. Premesso che il Sorvegliante dei prezzi dispone delle

competenze e dei poteri necessari per ricevere (rispettivamente esigere) dalle

autorità o da altri soggetti la documentazione necessaria per poter effettuare

le valutazioni che gli competono e che nel caso concreto dalle due prese di posizione da esso ha reso emerge che

questi disponeva di tutti i dati utili per potersi esprimere con la

dovuta cognizione di causa (cfr. in particolare lo scritto del 25 giugno 2018 e

meglio le note a piè pagina), occorre rilevare che la procedura istituita dalla

LSPr sfugge al controllo di questa Corte, la quale si deve limitare ad accertare

se l'atto normativo comunale sottoposto al suo controllo in sede ricorsuale sia

stato emanato nel rispetto di tutte le prescrizioni procedurali vigenti, tra

cui anche quelle previste dalla predetta normativa federale, e delle

disposizioni materiali applicabili in materia.

7.

7.1. RI 1

lamenta infine la mancata evasione da parte del Consiglio di Stato della sua

richiesta di gratuito patrocinio e di nomina di un difensore d'ufficio

formulata il 20 novembre 2017.

7.2

La censura è fondata, in quanto il Governo ha effettivamente omesso di

esprimersi su queste sue domande.

Ciò non si traduce però nel rinvio degli

atti alla precedente istanza di giudizio, affinché si pronunci su tale aspetto.

Infatti nella misura in cui il

Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare l'assenza a quello stadio

della procedura del preavviso del Sorvegliante dei prezzi e pertanto avrebbe

dovuto accogliere il ricorso di RI 1, esso non avrebbe dovuto porre a carico di

quest'ultima alcuna spesa processuale, rendendo in questo modo priva d'oggetto

la sua richiesta di assistenza giudiziaria. Indipendentemente dunque dal fatto

che per gli aspetti di merito la pronuncia qui avversata debba essere

sostanzialmente confermata, si giustifica di annullare il dispositivo n. 2

della decisione impugnata con il quale l'Esecutivo cantonale a posto a carico

di RI 1 fr. 600.- a titolo di tassa di giustizia.

In merito invece alla richiesta di gratuito patrocinio, è evidente che, non

essendo l'insorgente rappresentata da un legale, la medesima non ha dovuto

sostenere alcuna spesa di questo genere per cui nessuna indennità le andava

riconosciuta. D'altra parte essa non poteva nemmeno pretendere che le fosse nominato

un patrocinatore d'ufficio, visto che nulla permetteva di concludere che non fosse

manifestamente in grado di condurre la propria causa, così come previsto dall'art.

7.

della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15

marzo 2011 (LAG; RL 178.300).

8.

8.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto nel senso che la querelata risoluzione governativa è annullata limitatamente

al punto n. 2 del suo dispositivo. Per il

resto la stessa è confermata.

8.2

Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal

prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm).

Nessuna indennità per ripetibili può inoltre essere riconosciuta alla

ricorrente, la quale non è patrocinata da un legale (art. 49 LPAmm) e anche in

questa sede non soddisfa i requisiti previsti dalla legge per poter pretendere

che gliene venga designato uno d'ufficio. Di conseguenza, nella misura in cui

non è priva d'oggetto, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio deve essere respinta.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto nel senso che la decisione 9

gennaio 2018 (n. 77) del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al punto

n. 2 del suo dispositivo. Per il resto è confermata.

2.

Non si preleva tassa di giustizia. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Nella misura in cui non è

priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera