52.2019.101
Non applicabilità della LIT alla Commissione di disciplina degli avvocati
2 settembre 2021Italiano7 min
ricusa di diverse autorità e di giudici e funzionari di questa Corte, ribadiscono
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.101
Lugano
2 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 25 febbraio 2019 di
RI
1 e RI 2
contro
la
pronuncia del 23 gennaio 2019 (inc. LIT.2018.1) della Commissione cantonale
per la protezione dei dati e la trasparenza che respinge l'impugnativa
presentata dagli insorgenti avverso la decisione del 20 dicembre 2017 con cui
la Commissione di disciplina degli avvocati ha negato loro l'accesso agli
atti del procedimento disciplinare n. __________ promosso su loro
segnalazione nei confronti dell'avv. __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 24 ottobre 2017 RI
1 e RI 2 hanno domandato al presidente della Commissione di disciplina degli
avvocati (Commissione di disciplina) l'accesso agli atti del procedimento
disciplinare n. __________ aperto nei confronti dell'avv. __________ in seguito
alla loro segnalazione. La richiesta era fondata sulla legge sull'informazione
e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).
b. Fallito il
tentativo di mediazione, vista la successiva domanda di emanare una decisione
formale, il 20 dicembre 2017 la Commissione di disciplina ha negato l'accesso
alla documentazione richiesta, poiché i richiedenti in quanto semplici
segnalanti non hanno qualità di parte e, pertanto, nemmeno alcun diritto di
accedere agli atti.
B. Con decisione del 3
ottobre 2018 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la
trasparenza (CC-PDT) ha respinto il ricorso con cui RI 1 e RI 2 hanno in
sostanza chiesto l'accesso ai documenti in parola. La CC-PDT ha ritenuto che
quando la Commissione di disciplina opera come autorità decidente su procedure
disciplinari deve essere considerata alla stregua di un'autorità giudiziaria.
C. RI 1 e RI 2 insorgono
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso confuso e
prolisso, assistito da una replica e da ulteriori scritti di pari qualità, da
cui è comunque possibile, seppure a fatica, evincere che essi, chiesta la
ricusa di diverse autorità e di giudici e funzionari di questa Corte, ribadiscono
la domanda disattesa dalle precedenti istanze.
D. La Commissione di
mediazione indipendente non prende posizione al pari di quella di disciplina,
che si rimette al giudizio del Tribunale. La CC-PDT chiede invece che il
ricorso sia respinto, senza formulare osservazioni.
E. Il 7 agosto 2020 il
co-curatore avv. __________ ha comunicato di non ratificare il ricorso
presentato personalmente da RI 1.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2
LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge
sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Nella misura in cui è presentato da RI 2, la
cui legittimazione attiva è data (art. 65 cpv. 1 LPAmm), l'impugnativa,
tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Va subito precisato che oggetto
della presente procedura è (e può essere) unicamente il quesito di sapere se a
torto o a ragione la CC-PDT ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti
richiesti. Ogni domanda che esula da questo tema è di conseguenza inammissibile.
1.2. Stante la mancata
ratifica da parte del co-curatore di rappresentanza, nominato con il compito in
particolare di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o
amministrativi, in quanto presentato da RI 1 il ricorso è irricevibile (cfr.
STA 52.2020.257 del 23 settembre 2020).
Considerandi
2.
Preliminarmente
l'invito all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a
giudici del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compresi gli infrascritti,
va respinto essendo manifestamente
infondato, siccome basato su argomenti generici e illazioni non dimostrate
(sulla possibilità che il ricusato dichiari lui stesso l'inammissibilità di una
domanda d'astensione/ricusa abusiva o manifestamente infondata: cfr. STF
1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati). Di
conseguenza, diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la
composizione della Corte, il presente giudizio emanando da giudici facenti
parte della composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota
in quanto pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet
del Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120
consid. 3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c).
3.
L'insorgente
censura davanti a questa Corte la composizione della CC-PDT. La motivazione a
sostegno di questa richiesta è confusa. Non è dato infatti di vedere alcuna
irregolarità. Innanzitutto essa è conforme a quanto stabilito dall'art. 31 cpv.
2.
della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL
163.100), secondo sui l'organo si compone di cinque membri compreso un
magistrato o ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.
In secondo luogo, nessuna norma (nemmeno quelle invocate a torto
dall'insorgente, che ne travisa la portata) impediva ai membri che la
componevano al momento del giudizio di farvi parte.
4.
4.1. A norma
dell'art. 2 della LIT, la medesima legge si applica al Gran Consiglio, ai suoi
organi e ai suoi servizi (lett. a), al Consiglio di Stato, all'amministrazione
cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (lett. b), alle
autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro
attività amministrative e di vigilanza (lett. c), alle Assemblee comunali, ai
Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni
comunali (lett. d) e agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di
diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e
di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico (lett. d).
4.2
Secondo l'art. 7
cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) la
Commissione di disciplina è l'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 della
legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA;
RS 935.61). Essa, soggiunge la norma (cpv. 2), esercita il potere disciplinare
sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla
LLCA. La Commissione di disciplina si compone di tre membri e di tre supplenti
e si avvale di un segretario cui può essere delegata l'istruttoria designati
dalla Commissione per l'avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati
iscritti nel registro cantonale. La Commissione per l'avvocatura è, a sua
volta, nominata dal Tribunale d'appello, che ne cura il segretariato (art. 4
LAvv).
4.3
Ferme queste
premesse, la decisione impugnata merita conferma. Infatti, la Commissione di
disciplina non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 2 LIT; essa non
appartiene a nessuna delle categorie di soggetti elencati dalla norma.
Anche qualora si considerasse la Commissione disciplina alla stregua di
un'autorità giudiziaria, come fatto dall'autorità di ricorso di prima istanza,
l'esito non muterebbe: gli atti di un procedimento disciplinare aperto nei
confronti di un avvocato non costituiscono documenti elaborati né nel quadro di
un'attività amministrativa né di vigilanza, ma concernerebbero la sua attività
giurisdizionale.
5.
Gli insorgenti
hanno domandato una riduzione della tassa di giustizia. Nella misura in cui
questa richiesta dovesse essere ritenuta alla stregua di una domanda di
assistenza giudiziaria, essa andrebbe respinta già solo perché il gravame
appariva sin da principio sprovvisto della possibilità di esito favorevole
(art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo
2011; LAG; RL 178.300).
6.
Sulla scorta di
queste considerazioni il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto,
ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso, in
quanto ricevibile, è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere