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Decisione

52.2019.101

Non applicabilità della LIT alla Commissione di disciplina degli avvocati

2 settembre 2021Italiano7 min

ricusa di diverse autorità e di giudici e funzionari di questa Corte, ribadiscono

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.101

Lugano

2 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto

Peterhans

statuendo

sul ricorso del 25 febbraio 2019 di

RI

1 e RI 2

contro

la

pronuncia del 23 gennaio 2019 (inc. LIT.2018.1) della Commissione cantonale

per la protezione dei dati e la trasparenza che respinge l'impugnativa

presentata dagli insorgenti avverso la decisione del 20 dicembre 2017 con cui

la Commissione di disciplina degli avvocati ha negato loro l'accesso agli

atti del procedimento disciplinare n. __________ promosso su loro

segnalazione nei confronti dell'avv. __________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 24 ottobre 2017 RI

1 e RI 2 hanno domandato al presidente della Commissione di disciplina degli

avvocati (Commissione di disciplina) l'accesso agli atti del procedimento

disciplinare n. __________ aperto nei confronti dell'avv. __________ in seguito

alla loro segnalazione. La richiesta era fondata sulla legge sull'informazione

e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100).

b. Fallito il

tentativo di mediazione, vista la successiva domanda di emanare una decisione

formale, il 20 dicembre 2017 la Commissione di disciplina ha negato l'accesso

alla documentazione richiesta, poiché i richiedenti in quanto semplici

segnalanti non hanno qualità di parte e, pertanto, nemmeno alcun diritto di

accedere agli atti.

B. Con decisione del 3

ottobre 2018 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la

trasparenza (CC-PDT) ha respinto il ricorso con cui RI 1 e RI 2 hanno in

sostanza chiesto l'accesso ai documenti in parola. La CC-PDT ha ritenuto che

quando la Commissione di disciplina opera come autorità decidente su procedure

disciplinari deve essere considerata alla stregua di un'autorità giudiziaria.

C. RI 1 e RI 2 insorgono

ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso confuso e

prolisso, assistito da una replica e da ulteriori scritti di pari qualità, da

cui è comunque possibile, seppure a fatica, evincere che essi, chiesta la

ricusa di diverse autorità e di giudici e funzionari di questa Corte, ribadiscono

la domanda disattesa dalle precedenti istanze.

D. La Commissione di

mediazione indipendente non prende posizione al pari di quella di disciplina,

che si rimette al giudizio del Tribunale. La CC-PDT chiede invece che il

ricorso sia respinto, senza formulare osservazioni.

E. Il 7 agosto 2020 il

co-curatore avv. __________ ha comunicato di non ratificare il ricorso

presentato personalmente da RI 1.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2

LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge

sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Nella misura in cui è presentato da RI 2, la

cui legittimazione attiva è data (art. 65 cpv. 1 LPAmm), l'impugnativa,

tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Va subito precisato che oggetto

della presente procedura è (e può essere) unicamente il quesito di sapere se a

torto o a ragione la CC-PDT ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti

richiesti. Ogni domanda che esula da questo tema è di conseguenza inammissibile.

1.2. Stante la mancata

ratifica da parte del co-curatore di rappresentanza, nominato con il compito in

particolare di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o

amministrativi, in quanto presentato da RI 1 il ricorso è irricevibile (cfr.

STA 52.2020.257 del 23 settembre 2020).

Considerandi

2.

Preliminarmente

l'invito all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a

giudici del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compresi gli infrascritti,

va respinto essendo manifestamente

infondato, siccome basato su argomenti generici e illazioni non dimostrate

(sulla possibilità che il ricusato dichiari lui stesso l'inammissibilità di una

domanda d'astensione/ricusa abusiva o manifestamente infondata: cfr. STF

1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati). Di

conseguenza, diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la

composizione della Corte, il presente giudizio emanando da giudici facenti

parte della composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota

in quanto pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet

del Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120

consid. 3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c).

3.

L'insorgente

censura davanti a questa Corte la composizione della CC-PDT. La motivazione a

sostegno di questa richiesta è confusa. Non è dato infatti di vedere alcuna

irregolarità. Innanzitutto essa è conforme a quanto stabilito dall'art. 31 cpv.

2.

della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL

163.100), secondo sui l'organo si compone di cinque membri compreso un

magistrato o ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.

In secondo luogo, nessuna norma (nemmeno quelle invocate a torto

dall'insorgente, che ne travisa la portata) impediva ai membri che la

componevano al momento del giudizio di farvi parte.

4.

4.1. A norma

dell'art. 2 della LIT, la medesima legge si applica al Gran Consiglio, ai suoi

organi e ai suoi servizi (lett. a), al Consiglio di Stato, all'amministrazione

cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (lett. b), alle

autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro

attività amministrative e di vigilanza (lett. c), alle Assemblee comunali, ai

Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni

comunali (lett. d) e agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di

diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e

di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico (lett. d).

4.2

Secondo l'art. 7

cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) la

Commissione di disciplina è l'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 della

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA;

RS 935.61). Essa, soggiunge la norma (cpv. 2), esercita il potere disciplinare

sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla

LLCA. La Commissione di disciplina si compone di tre membri e di tre supplenti

e si avvale di un segretario cui può essere delegata l'istruttoria designati

dalla Commissione per l'avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati

iscritti nel registro cantonale. La Commissione per l'avvocatura è, a sua

volta, nominata dal Tribunale d'appello, che ne cura il segretariato (art. 4

LAvv).

4.3

Ferme queste

premesse, la decisione impugnata merita conferma. Infatti, la Commissione di

disciplina non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 2 LIT; essa non

appartiene a nessuna delle categorie di soggetti elencati dalla norma.

Anche qualora si considerasse la Commissione disciplina alla stregua di

un'autorità giudiziaria, come fatto dall'autorità di ricorso di prima istanza,

l'esito non muterebbe: gli atti di un procedimento disciplinare aperto nei

confronti di un avvocato non costituiscono documenti elaborati né nel quadro di

un'attività amministrativa né di vigilanza, ma concernerebbero la sua attività

giurisdizionale.

5.

Gli insorgenti

hanno domandato una riduzione della tassa di giustizia. Nella misura in cui

questa richiesta dovesse essere ritenuta alla stregua di una domanda di

assistenza giudiziaria, essa andrebbe respinta già solo perché il gravame

appariva sin da principio sprovvisto della possibilità di esito favorevole

(art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo

2011; LAG; RL 178.300).

6.

Sulla scorta di

queste considerazioni il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto,

ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso, in

quanto ricevibile, è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere