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Decisione

52.2019.102

Autorizzazione per l'esercizio di una scuola privata - ricorso per ritardata giustizia

6 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

10 giorni dall'emanazione della decisione di sospensione delle varie autorizzazioni

rilasciate all'RI 1, rispettivamente appena sei giorni dall'istituzione da parte

del DECS della Commissione di inchiesta incaricata di chiarire se nel caso

specifico l'istituto scolastico si sia reso responsabile di una qualche irregolarità;

che il tempo trascorso dai suddetti

eventi era pertanto estremamente breve, per cui allorquando il Governo

cantonale è stato adito dai ricorrenti non sussistevano certamente le premesse

per rimproverare al DECS di essere rimasto inattivo;

che la medesima conclusione vale anche per rapporto al momento in cui è stata

resa la decisione qui impugnata;

che, una volta istituita, la Commissione di inchiesta si è infatti prontamente

attivata per cercare di dar seguito in modo rapido al suo mandato;

che, come emerge dagli atti, essa ha iniziato le sue audizioni il 6 febbraio,

mentre già il 7 febbraio 2019 si è rivolta alle Autorità penali cantonali per

raccogliere eventuali informazioni di rilievo ai fini dell'inchiesta e il

giorno successivo ha proceduto all'audizione di __________, direttrice dell'RI

1;

che il 12 febbraio 2019 la medesima Commissione ha quindi chiesto alla scuola

una serie di documenti che le sono stati consegnati il 20 febbraio seguente;

che il 28 febbraio 2018 la Commissione di inchiesta ha quindi informato l'RI 1

di avere analizzato la copiosa documentazione ricevuta e di voler delucidare alcuni

aspetti della medesima con la direttrice in occasione di un incontro previsto

per il 12 marzo 2018; nel contempo essa ha chiesto anche la messa a

disposizione della documentazione finanziaria della scuola per il periodo

2009-2018 al fine di poterla discutere con l'amministratore unico della RI 2,

in un incontro fissato per la medesima data;

che da quanto precede emerge che il DECS, e per esso la Commissione di inchiesta

incaricata di far luce sull'operato dell'RI 1, sta procedendo nei propri

incombenti in modo tutto sommato spedito;

che evidentemente la complessità dei fatti da accertare impone la messa in atto

di molteplici atti istruttori, le cui risultanze necessitano poi di essere attentamente

valutate dai commissari; circostanza, questa, che naturalmente richiede tempo;

che, pur tenendo conto dell'esigenza per l'RI 1 di ottenere entro tempi brevi

una decisione di merito circa il destino delle sue autorizzazioni, non vi sono ancora

le premesse per affermare che l'Autorità di prime cure stia ingiustificatamente

procrastinando il proprio giudizio;

che non permettono di pervenire ad una conclusione diversa le critiche che i

ricorrenti rivolgono al DECS per le modalità con cui ha deciso di condurre le

indagini sull'operato dell'RI 1;

che a questo proposito occorre rilevare come le scelte effettuate dal Dipartimento,

che dispone comunque di un ampio margine di manovra per quanto attiene al modo

con cui istruire un procedimento, non appaiono per nulla insolite, né tantomeno

denotano un fine defatigatorio;

che, alla luce di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso deve pertanto essere respinto;

che, stante la situazione di incertezza per gli

studenti generata dalla provvisoria sospensione delle autorizzazioni a suo

tempo rilasciate all'RI 1, la presente decisione non esime comunque l'Autorità

di prime cure dall'intraprendere tutto il necessario per statuire sul merito

della vicenda entro breve termine;

che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande

provvisionali formulate dai ricorrenti, le quali sarebbero comunque state insuscettibili

d'essere accolte;

che gli insorgenti non potevano infatti pretendere di ottenere tramite l'adozione di misure cautelari ciò che era

stato rifiutato loro dalla precedente istanza di ricorso (accertamento

di una situazione di ritardata giustizia) e che parimenti costituisce l'oggetto del presente litigio (Benoît Bovay, Procédure administrative,

Considerandi

II ed., Berna 2015, pag. 593 seg.);

che lo scopo di simili provvedimenti è infatti quello di permettere la

conservazione di situazioni di fatto e di diritto fino al giudizio di merito,

di impedire un danno altrimenti irreparabile o di tutelare provvisoriamente

interessi giuridici minacciati;

che tali misure non

possono invece costituire un'anticipata decisione di merito (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 21 con

riferimenti);

che, visto l'esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 2'000.- già anticipati dai ricorrenti, restano a

loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere