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Decisione

52.2019.105

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

7 maggio 2021Italiano30 min

essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.105

Lugano

7 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 27 febbraio 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del

Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata

dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in

concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 17

agosto 2018 dalla Polizia cantonale;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è un

simpatizzante dell'Hockey Club Ambrì-Piotta (HCAP). In tale veste, il 14

gennaio 2018 ha assistito alla partita di disco su ghiaccio valida per il

campionato di National League tra la compagine leventinese e il Lausanne Hockey

Club (LHC) disputatasi alla pista della Valascia ad Ambrì. In quell'occasione, prima

e dopo l'incontro, sono scoppiati nei posteggi e all'interno della pista di

ghiaccio tra le tifoserie delle due squadre dei tafferugli che hanno reso

necessario l'intervento della Polizia cantonale. Nei confronti di RI 1,

identificato come una delle persone che

avevano preso parte agli scontri, è stato aperto un procedimento penale per

sommossa, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari, infrazione alla legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977

(LEspl; RS 941.41) e contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico del 23

novembre 2015 (LOrP; RL 550.100). Interrogato il 14 marzo 2018 in qualità di

imputato, con riferimento ai disordini avvenuti prima della partita,

l'interessato ha spiegato che, al loro arrivo all'entrata della pista, alcuni

tifosi avversari hanno lanciato da lontano oggetti (lattine e razzi) in

direzione dei sostenitori dell'HCAP e che alcuni di loro hanno reagito alla

provocazione, precisando di essersi personalmente tenuto in disparte. Quanto

alla fase successiva al termine dell'incontro, pur ammettendo di essere

rientrato nella pista insieme ad altri supporters leventinesi con l'intento di

respingere i tifosi ospiti che si stavano dirigendo verso il settore della

pista riservato ai sostenitori dell'HCAP (occupato in quel momento soprattutto

da famiglie e bambini) e di mettere in sicurezza le persone ancora presenti, ha

negato di avere preso parte a scontri fisici o verbali, ritenuto che al suo

arrivo i tifosi losannesi erano già rientrati nel loro settore. Ha parimenti

negato di avere partecipato ad atti di violenza contro la Polizia.

b. Il 17 agosto 2018 la Polizia cantonale ha pronunciato nei confronti di RI 1

- sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre

1937 (CP; RS 311.0) - un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio

dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate del

Cantone Ticino (secondo le planimetrie annesse; dispositivo n. 1.a), a tutte le

aree vietate (consultabili in internet rispettivamente presso il posto di

polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dall'HCAP,

validi per il campionato di National League e per la Coppa Svizzera

(dispositivo n. 1.b), nonché a tutti i mezzi di traporto pubblico speciale

dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP (dispositivo n. 1.c). E

questo per avere, il 14 gennaio 2019, ad Ambrì, presso la pista di ghiaccio

della Valascia, tra le 15.10 e le 18.40 circa, preso parte ad un pubblico

assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di

violenza contro persone e cose specificatamente contro i tifosi della squadra

ospite. La durata del divieto è stata fissata in sei mesi, dal 1° settembre

2018 al 1° marzo 2019.

c. Per i fatti avvenuti all'interno della pista al termine della gara, con

decreto di accusa del 26 novembre 2018 (DA __________) il procuratore pubblico

ha ritenuto RI 1 colpevole di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità

e i funzionari, proponendone la condanna alla pena detentiva di 60 giorni,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al

pagamento di una multa di fr. 300.-. L'interessato ha interposto opposizione

avverso il predetto decreto, che il procuratore pubblico ha confermato.

Attualmente l'incarto risulta essere pendente davanti alla Pretura penale.

B. Dopo aver respinto il

5 dicembre 2018 la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al

gravame, con decisione del 29 gennaio 2019 il Dipartimento delle istituzioni ha

confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di

esso interposta da RI 1. Disattese alcune censure formali (una riferita alla

tempestività delle osservazioni della Polizia cantonale, un'altra all'obbligo

di motivazione e un'altra ancora all'indeterminatezza e conseguente

inesigibilità del controverso divieto), l'autorità ricorsuale di prima istanza

ha infatti ritenuto sufficientemente comprovato il suo comportamento violento

nella fase post-partita, fondandosi sulle immagini agli atti e sul suo verbale

d'interrogatorio. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con la libertà di

movimento dell'interessato in quanto rispettosa del principio della

proporzionalità. Ricordato il carattere amministrativo e preventivo del

controverso divieto, ha infine negato la pretesa violazione del principio della

presunzione d'innocenza.

C. Contro quest'ultima

pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento (insieme al controverso divieto) e postulando la

cancellazione della propria iscrizione nella banca dati Hoogan.

Ribadite le censure di carente motivazione e d'indeterminatezza (e quindi inattuabilità)

del divieto già sollevate senza successo, il ricorrente rimprovera alla

precedente istanza di non avere esaminato la critica di arbitrio

nell'accertamento dei fatti da lui avanzata in quella sede, che pure qui

ripropone. Sostiene infatti che nessuna prova agli atti dimostrerebbe il suo

coinvolgimento in atti violenti prima, durante o dopo la partita, rilevando in

particolare come, al momento del suo rientro in pista, i disordini fossero già

terminati. In assenza di una condanna penale cresciuta in giudicato, la misura adottata

nei suoi confronti violerebbe del resto il principio - applicabile anche in concreto

- della presunzione d'innocenza. La stessa sarebbe inoltre lesiva della libertà di movimento, in quanto inadeguata

(non essendovi alcun interesse pubblico preponderante ad adottare un tale provvedimento

nei confronti di una persona per nulla incline alla violenza) e sproporzionata

(in particolare dal profilo geografico).

D. All'accoglimento del gravame

si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui

si dirà, all'occorrenza, in appresso.

E. In sede di replica e

duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande

di giudizio.

F. Su richiesta del giudice

delegato alla causa, la Polizia cantonale ha versato agli atti le immagini

della videosorveglianza della Valascia che raffigurano il ricorrente nelle fasi

del pre- e del post-partita.

Nel termine assegnato, l'insorgente si è essenzialmente limitato a ribadire le

sue argomentazioni, negando che nelle immagini acquisite sia immortalato lui

e che si possa evincere un qualsiasi suo comportamento violento.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla

polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio

impugnato, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100), e ciò benché il controverso provvedimento sia scaduto nelle more processuali. Su di esso si fonda infatti l'iscrizione dell'insorgente nel sistema

d'informazione elettronico Hoogan (cfr. art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza sulle

misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema

d'informazione Hoogan del 4 dicembre 2009; OMPAH; RS 120.52), che viene cancellata

al più presto 3 e al più tardi 10 anni dopo la scadenza della misura che l'ha

giustificata (cfr. art. 12 OMPAH) e da cui, fino ad allora, può derivargli un

pregiudizio. Non essendo in concreto tali termini ancora trascorsi, al

ricorrente va pertanto riconosciuto ancora un interesse pratico e attuale ad

impugnare la decisione dell'autorità inferiore (cfr. STF 1C_397/2016 del 15

febbraio 2017 consid. 2.3 e 2.4, 1C_653/2015 del 22 luglio 2016 consid. 1 e

riferimenti). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle immagini

prodotte in corso di causa dalla Polizia cantonale (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Preliminarmente, e a

prescindere dal pregiudizio che ne può derivare (di cui s'è appena detto), va comunque

precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di

accesso per la durata di sei mesi a determinate aree del Cantone Ticino e della

Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive nonché a tutti i mezzi

di trasporto pubblico speciale, pronunciato dalla Polizia cantonale il 17

agosto 2018. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente

volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale

è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv. 1

della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per

simili richieste (cfr. pure risposte del 15 e 29 aprile 2019, pag. 1

rispettivamente 6).

3. Il ricorrente

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per il

fatto che la Polizia cantonale non avrebbe

sufficientemente motivato la propria decisione.

3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale

si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari

aspetti, tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232

consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la

motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa

in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne

e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In

quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è

quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli

argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono

rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito

(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,

134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la

comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita,

risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr.

DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid.

5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

3.2. Nella sua

risoluzione, la Polizia cantonale ha

anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente, situando i

fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro giuridico

applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato sulle misure

contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007

(concordato; RL 569.200) - che

elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova -, ha poi ritenuto

dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto

giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a

un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° settembre

2018 al 1° marzo 2019, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine

dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino

(secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate

designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della Conferenza dei direttori cantonali di

giustizia e polizia sulle misure contro la violenza in occasione di

manifestazioni sportive (consultabili

in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri sportivi

disputati

in casa e in trasferta dalla squadra professionistica dell'HCAP (validi per il

campionato di National League e la Coppa Svizzera), come pure a tutti i mezzi

di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori della

squadra. Assortito il divieto della comminatoria dell'art. 292 CP e

preannunciata la sua registrazione nella banca dati Hoogan, ha indicato i

rimedi giuridici per impugnare la misura.

Ora, la predetta

decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le

ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso

provvedimento. La fondatezza o no di tali argomenti è questione di merito. Le

motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal

ricorrente, che ha potuto impugnare con

cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando le proprie

tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che la Polizia

cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata (cfr.

risposta del 19 ottobre 2018, pag. 3). Egli ha peraltro successivamente potuto

riproporre e sviluppare le sue censure già sollevate senza successo anche in

questa sede. Ne discende che non è ravvisabile una violazione del suo diritto

di essere sentito. Quand'anche si volesse ritenere il contrario, qualsivoglia

lesione andrebbe comunque considerata sanata, atteso che, come detto,

l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente davanti al Dipartimento e poi

ancora in questa sede. Tanto più che un rinvio degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una

sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II

77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).

4. Non merita

miglior sorte la censura di indeterminatezza della decisione con cui è stato

disposto il controverso divieto, che, a mente del ricorrente, ne avrebbe comportato

l'inattuabilità. La doglianza appare del tutto infondata, ritenuto come, contrariamente

a quanto preteso nel gravame, il dispositivo della decisione in questione permetteva - sia all'interessato che all'autorità

chiamata a farla rispettare - di comprenderne appieno gli estremi. Consentiva

in particolare di capire che il divieto d'accesso si estendeva unicamente

alle aree vietate situate nel Cantone in cui si svolgeva l'incontro che

impegnava la compagine leventinese in una determinata data (in Ticino, limitate

a determinate aree attorno alla Valascia di Ambrì e alla Pista Resega di

Lugano, cfr. planimetrie allegate alla decisione di divieto). Ciò si evince

segnatamente dal tenore del dispositivo n. 1.b, secondo cui al ricorrente era proibito

l'accesso a tutte le aree vietate (consultabili all'indirizzo internet dedicato

o presso il posto di polizia locale) degli incontri sportivi disputati in

casa e in trasferta dall'HCAP, validi per il campionato di National League

e per la Coppa Svizzera.

5. 5.1. Il 15

novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti

cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle

misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in

vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio

2012. Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono

sostanzialmente le corrispondenti disposizioni

della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA

52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi

segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5),

dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di

polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura

"a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che

prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente

l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un

provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non

è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura

amministrativa e sono preventive,

finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine

pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di

carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a

impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura

repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli

in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di

polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere

fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre

2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2020.295 del 14 dicembre

2020 consid. 4.1 e rif.; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).

5.2. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di

accesso a un'area determinata, tale

misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale

le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a

un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva

(area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha

partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale

competente definisce i confini delle singole

aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e

può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è

pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si

sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o

in cui ha sede il club, con il quale ha un

legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in

materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa

richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato

precisa poi che

la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la

durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di

prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1).

Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3

(cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della

Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere

contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il

procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura

amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2020.295

citata consid. 4.2 e rif.).

5.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è

che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi

dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona

che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente

commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della

persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1,

129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi

dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione

ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive

o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o

alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP;

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285

CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett.

a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza

pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi

pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e

ritorno (cpv. 2).

5.4. Come

sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione

all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di

comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della

polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le

registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del

personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive),

Fatti

i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società

sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in

materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto

di accedere a un'area determinata, non devono

essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento.

Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del

concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un

simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale

cresciuta in giudicato, né si

deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta

il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2020.295 citata consid. 4.4 e rimandi,

52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012

consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza

Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid.

3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area

determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono

essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr.

DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

6. 6.1. Il ricorrente contesta

recisamente i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a

determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 17 agosto 2018 dalla Polizia

cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega in particolare

di avere tenuto un qualsivoglia comportamento violento prima, durante o dopo la

partita in questione e sostiene che non vi siano prove agli atti che dimostrino

il contrario. Sulla base di una giurisprudenza resa in materia penale (sentenza

17.2011.70 del 16 gennaio 2012 della Corte di appello e di revisione penale),

nega al rapporto di polizia del 27 agosto 2018 ogni forza probante: da un lato,

poiché di per sé inidoneo a fondare un qualsiasi giudizio di colpevolezza;

dall'altro perché non permette di revocare in dubbio il fatto che quando è

rientrato in pista i disordini fossero già terminati. Circostanza,

quest'ultima, che neppure le immagini agli atti sarebbero in grado di smentire

e che lo scagionerebbe dall'accusa di avere partecipato a degli atti di

violenza.

6.2.

6.2.1. Ora, come rilevato sopra (consid. 5.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato

elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento

violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano anche le dichiarazioni attendibili messe per

scritto e firmate e le registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione

delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle

società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Contrariamente a quanto preteso nel gravame, di

principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno accertato il

comportamento violento dell'insorgente (rapporto d'inchiesta di polizia

giudiziaria del 27 agosto 2018 e immagini della videosorveglianza)

costituiscono quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato e sono peraltro

corroborati dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso nel suo verbale

d'interrogatorio del 14 marzo 2018.

6.2.2. Dal rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria emerge anzitutto

che prima, durante e dopo la partita tra l'HCAP e il LHC tenutasi

alla Valascia il 14 gennaio 2018 alle 15.45 si sono verificati degli scontri

tra le due tifoserie e con la Polizia. Risulta in particolare che, prima della

partita, le due tifoserie sono entrate in contatto all'esterno della pista,

dove si sono provocate verbalmente e si sono

lanciate oggetti vari (bottiglie, blocchi di neve e razzi pirotecnici), prima

che la Polizia riuscisse a dividerle. Si apprende inoltre che, al termine della

partita, quando i tifosi dell'HCAP si trovavano già all'esterno della pista, i

supporters losannesi sono riusciti a forzare il cancello che divide i

settori (casa/ospiti) e si sono diretti verso l'area riservata ai tifosi

leventinesi, che sono rientrati in pista e li hanno respinti nel loro settore. In

base alle immagini della videosorveglianza esterna e interna allo stadio, la precedente

istanza non ha tanto ritenuto che il ricorrente sia stato coinvolto negli

scontri del pre-partita quanto piuttosto in quelli del post-partita, precisando

come lo si noti rientrare in pista e dirigersi verso i tifosi avversari. Contrariamente

a quanto affermato dal ricorrente con le osservazioni del 27 aprile 2021, i

fotogrammi estrapolati dalle videoregistrazioni e allegati al rapporto,

rispettivamente prodotti in questa sede, confermano in effetti che egli si

trovava in mezzo al gruppo che, al termine della partita, è rientrato in pista

per respingere la tifoseria avversaria (cfr. in particolare, fotogramma delle

18.21). Non lo aveva del resto negato nemmeno l'interessato quando, interrogato

dalla Polizia, si era riconosciuto nei fotogrammi sottopostigli (ciò che

peraltro esclude che vi sia stato uno scambio di persona, come inizialmente

ventilato; cfr. ricorso al Dipartimento, pag. 3), limitandosi a pretendere di

avere agito con lo scopo di correre in soccorso delle famiglie presenti e di

non avere fatto in tempo a partecipare al respingimento vero e proprio in

quanto al suo arrivo i tifosi losannesi erano già rientrati nel loro settore:

Mi

trovavo all'esterno a bere la birra a partita terminata. Ad un certo punto ho

visto i tifosi del Losanna arrivare ancora incappucciati. Arrivare intendo

dall'interno della pista verso il rettilineo dei tifosi HCAP occupato in quel

momento soprattutto da famiglie e bambini. Quello che si percepiva era il

panico delle famiglie e persone presenti in quel momento all'interno della

pista. Sono, unitamente agli altri tifosi HCAP presenti in quel momento

all'esterno della Valascia, entrato di corsa per respingere gli

"avversari" del Losanna. Una volta all'interno vi era un

assembramento di persone tra i nostri e quelli del Losanna e i tifosi avversari

sono stati respinti nel loro settore. Preciso che, sebbene intenzionato, non ho

preso parte al respingimento della tifoseria avversaria, questo per il semplice

fatto che non sono arrivato in tempo. Mi preme pure affermare che in quella

circostanza vi erano famiglie di tifosi dell'Ambrì che stavano panicando e

piangendo per la paura degli avversari. Preciso pure che non vi era la

sicurezza presente. (…) era mia intenzione respingere i tifosi verso il loro

settore per mettere in sicurezza le persone presenti. Sono rientrato nella

pista e mi sono fermato poco distante dall'entrata ospiti. In quella

circostanza quelli del Losanna erano già rientrati nel loro settore. Non ho

preso parte al "respingimento".

In realtà, dal rapporto d’inchiesta e dai fotogrammi risulta che,

quando il ricorrente si è riprecipitato nella pista insieme ai sostenitori

dell’HCAP (in buona parte armati di spranghe), con la dichiarata intenzione di

respingere i tifosi avversari - e non tanto per soccorrere le famiglie che invero

non risultano essere state direttamente coinvolte negli scontri (cfr. rapporto

d’inchiesta, pag. 13 con foto; cfr. anche osservazioni del 19 ottobre 2018,

pag. 4, e risposta del 29 aprile 2019, pag. 4) -, i tafferugli non potevano

affatto ancora dirsi terminati, come già solo le immagini concitate della

videosorveglianza lasciano intendere. Tant’è che, come plausibilmente indica il

rapporto d’inchiesta, è stato solo il successivo nuovo intervento della Polizia

che ha permesso di riportare l’ordine (cfr. pag. 12-13).

Anche

se non avesse fatto in tempo a respingere in prima persona i tifosi

facinorosi del LHC nel loro settore, non si può certo sostenere che, quando

sono avvenuti i fatti violenti, egli se ne stava in disparte, ben lontano da

chiunque avesse avuto un qualsivoglia comportamento inappropriato

(cfr. ricorso, pag. 10). Al contrario, vi è da ritenere che sussistono

senz’altro ragionevoli indizi per affermare che egli abbia partecipato a

un pubblico assembramento di persone nel quale sono commessi collettivamente

atti di violenza contro persone o cose. A tal proposito vale qui la pena di

ricordare che per adempiere il reato di sommossa ai sensi dell'art. 260 cpv. 1

CP - contemplato nell'elenco di cui all'art.

2 cpv. 1 del concordato - è sufficiente la sola partecipazione spontanea a un simile

pubblico assembramento,

senza che occorra perpetrare

personalmente atti di violenza (cfr. DTF 124 IV 269 consid. 2b; STF

6B_630/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 1.2.2, 6B_127/2015 del 21 gennaio 2016

consid. 2.2.1, 6B_863/2013 del 10 giugno 2014 consid. 5.4; Ulrich Weder, in: Andreas Donatsch [curatore], OFK - Orell Füssli

Kommentar, StGB/JStG, XX ed., Zurigo 2018, n. 4 ad art. 260), ciò che

rende di per sé superfluo determinare quali eventuali atti violenti abbia

compiuto il ricorrente in concreto. Del resto, il

bene giuridico protetto dall'art. 260 CP non è né l'integrità personale né il

patrimonio, bensì la tranquillità pubblica (cfr. Gerhard Fiolka, Basler Kommentar, StGB II, IV ed., Basilea

2019, n. 5 ad art. 260 e n. 3 ad intro art. 258).

In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del

divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio,

cfr. supra, consid. 5.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere

data l'esistenza di un fondato

sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il

ricorrente si sia macchiato di un comportamento violento ai sensi dell'art.

2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a

un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la

magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare

ulteriormente questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato

contro di lui sia stata interposta opposizione. Come visto, non è

infatti necessario che il comportamento

violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il

comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr.

supra, consid. 5.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i

diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio

della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6

cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr.

DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid.

5.1; cfr. altresì STA 52.2020.295 citata consid. 5.2).

6.2.3. Altrettanto infondata è la critica al

Dipartimento, che, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, non si è affatto espresso nel senso che, non

trattandosi di una misura penale bensì amministrativa, non sarebbe

necessario che le autorità forniscano delle prove per poter adottare un simile

provvedimento rispettivamente che i fatti possono essere anche accertati

in maniera arbitraria (cfr. ricorso, pag. 8). In realtà, al consid.

10.2 della decisione impugnata, la precedente istanza ha correttamente ricordato

che, visto il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area

determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove

richieste per poter adottare un simile provvedimento. A torto il ricorrente

contesta quanto indicato dal Dipartimento, che altro non ha fatto che

riassumere la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. pure supra, consid.

5.4).

7. 7.1. Fermo quanto precede,

restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto

pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo

della sua libertà personale (sotto il profilo della libertà di movimento, art.

10 cpv. 2 Cost.).

7.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, la

garanzia invocata dal ricorrente può essere assoggettata a delle limitazioni.

Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base legale (cpv.

1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti

fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e

rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).

7.3. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto

pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a

tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi dell'HCAP si

fondava senz'altro su di una valida base legale, costituita dal già menzionato

concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti dall'art. 36

Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di giudizio, alla

sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha chiaramente

stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e segg. del

concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico (consid. 6.4) e

siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue molteplici

sfaccettature (consid. 6.5).

Per quanto concerne poi il caso specifico, il

querelato divieto era senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza che

si prefigge il concordato. La misura era poi necessaria, ritenuto come

il ricorrente abbia senz'altro tenuto un comportamento pericoloso. Essa era

senz'altro adeguata alle circostanze del caso, considerato che, tra le misure

di polizia previste dal concordato, costituiva la meno incisiva (cfr., in tal

senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid.

3.4). Il provvedimento era inoltre stato correttamente limitato nel

tempo. La sua durata (di soli sei mesi) non raggiungeva

quella massima (tre anni), ma si situava

anzi nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla legge per quel

genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Certo, esso ha

posto al ricorrente delle restrizioni piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia

trascurare che tali conseguenze erano ascrivibili unicamente al comportamento

violento da lui manifestato. Esse erano peraltro comunque circoscritte sia sul

piano geografico che temporale. Non si deve infatti dimenticare che il divieto

in parola era valido unicamente in occasione

delle partite dell'HCAP e concerneva il lasso di tempo - peraltro

inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2) - compreso tra le 4 ore che

precedenti e le 4 ore successive allo svolgimento dell'evento. In questo senso,

malgrado fosse valido per tutta la Svizzera, il controverso divieto non era ancora

lesivo del principio della proporzionalità né dal profilo della durata né da

quello dell'estensione geografica. Esso merita dunque conferma.

7.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto,

pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della

decisione del 17 agosto 2018), di accedere a tutti i mezzi di trasporto

pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP. Come ha

già avuto modo di stabilire questo Tribunale in un caso analogo (cfr. STA 52.2020.295

citata consid. 6.4), il suddetto provvedimento non poggiava infatti su una sufficiente base legale. Una tale misura non

si annovera tra quelle previste dal concordato e non rientra in particolare in quella

sancita dal suo art. 4, non potendo un mezzo di trasporto in movimento essere

considerato un'area esattamente delimitata in prossimità di una

manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della predetta disposizione

(cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del Sicherheits- und

Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3). Su questo punto la decisione

impugnata non può pertanto essere confermata.

8. 8.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto

attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati

ai sostenitori dell'HCAP, che è annullato.

8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'insorgente, proporzionalmente alla sua preponderante soccombenza. Lo Stato

ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente, assistito da

un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo relativamente limitato

dell'impugnativa (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del Dipartimento

delle istituzioni è confermata, ad eccezione del divieto di accedere a tutti i

mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è

annullato.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso

l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera