52.2019.112
Effetto sospensivo - approvazione transitoria di un regolamento comunale concernente un acquedotto
16 aprile 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2019.112
Lugano
16 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 5 marzo 2019 del
RI
1
rappresentato
da RA 1
contro
la
decisione del 15 febbraio 2019 (n. 11) con cui il presidente del Consiglio di
Stato respinge l'istanza di revoca dell'effetto sospensivo all'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione dell'8 gennaio 2018 (recte:
2019) con cui la Sezione degli enti locali ha approvato transitoriamente il
regolamento acquedotto comunale adottato il 4 ottobre 2018 dal Legislativo di
quel Comune;
ritenuto, in
fatto
che l'8 gennaio 2019 la
Sezione degli enti locali ha approvato a titolo transitorio il regolamento
acquedotto del nuovo Comune di RI 1 (frutto dell'aggregazione avvenuta il 2
aprile 2017 dei Comuni di __________, __________, __________ e __________),
facendo nel contempo ordine al Municipio di licenziare entro sei mesi un
messaggio volto ad allestire un nuovo regolamento secondo il modello
predisposto dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento
idrico;
che il 7 febbraio 2019 il
Comune di RI 1 è insorto dinanzi al Governo domandando l'annullamento della
decisione e l'approvazione definitiva del regolamento in parola; esso ha
inoltre postulato in via provvisionale la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso
"nel senso che nelle more di procedura è attribuita efficacia provvisoria
al regolamento acquedotto del 4 ottobre 2018";
che con decisione del
15 febbraio successivo, qui impugnata, il presidente del Consiglio di Stato ha
respinto la domanda provvisionale, ritenendo preponderante il mantenimento
dell'effetto sospensivo, poiché l'istanza mirava a "ottenere
l'attribuzione di un effetto anticipato positivo"; inoltre nulla
precludeva al Comune di continuare a emettere le tasse d'uso sulla base dei
previgenti regolamenti comunali;
che con impugnativa del
4 marzo 2019, cui resiste il presidente del Governo, il Comune insorge ora
davanti al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione testé riassunta e
l'approvazione in via definitiva del regolamento acquedotto; esso contesta si
tratti di concedere l'effetto anticipato positivo e sottolinea la necessità di
garantire la parità di trattamento attraverso una tassazione uniforme sul
territorio comunale;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 213a cpv. 2 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), la legittimazione attiva
del Comune è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso è tempestivo (art. 68
cpv. 2 LPAmm);
che, oltre all'annullamento della risoluzione impugnata, il ricorrente
postula l'approvazione definitiva del regolamento, domanda però irricevibile
poiché esula dall'oggetto della presente procedura;
che, con questa precisazione, il ricorso è ammissibile in ordine e può essere
evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria, secondo la prassi del
Tribunale in materia di contestazioni di decisioni provvisionali (art. 25 cpv.
1 LPAmm);
che secondo l'art. 71
LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione
impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il
ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice
delegato la sospensione della decisione;
che
giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza
di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1); per il Consiglio di Stato
la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);
che, a questi scopi, il presidente o il giudice delegato, sono
chiamati a ponderare gli interessi pubblici e privati contrapposti, stabilendo
a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente
insito nella durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;
che in questa
valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,
permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque
difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del
probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso
(cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3,
127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con riferimenti; STF 2C_630/2016 del
6 settembre 2016 consid. 3; Benoît
Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 583 seg.; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
pag. 924);
che nell'ambito
dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi
contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie
degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b,
110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a;
GAAC 61.77 consid. 3a;
Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e
seg.);
che in
tale ambito l'autorità dispone di un certo
margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale unicamente
sotto il profilo della violazione del diritto segnatamente
dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che l'istanza
di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello
dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata
sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del
diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2011.180 del 20
maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.2; cfr. pure,
per tutto quanto precede, STA 52.2013.539 del 15 gennaio 2014);
che il Comune
disciplina mediante regolamenti adottati dal proprio legislativo le materie che
rientrano nelle sue competenze (art. 186 cpv. 1 LOC); essi devono quindi essere
sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC) la quale
ha per effetto di renderli esecutivi (art. 190 cpv. 1 LOC);
che il Governo ha
delegato alla Sezione degli enti locali l'incombenza di approvare i regolamenti
comunali (cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenza decisionali
del 24 agosto 1994; RL 172.220);
che con la decisione all'origine della vertenza la Sezione ha dichiarato
di approvare "transitoriamente" il regolamento; il Comune è
dunque insorto per spuntarne la sanzione definitiva;
che, dunque, ci si
potrebbe chiedere se a ben vedere il ricorso davanti al Governo non fosse
rivolto unicamente avverso il carattere provvisorio dell'approvazione, comunque
data, rispettivamente avverso l'ordine di presentare un nuovo messaggio;
che, in ogni caso, la
valutazione operata dal presidente del Governo appare in concreto insostenibile,
poiché si fonda sull'assunto errato che si tratterebbe di concedere un effetto
anticipato positivo al ricorso;
che tale motivazione,
però, sarebbe stata pertinente nel caso in cui la Sezione avesse negato tout
court l'approvazione del regolamento, poiché la concessione
dell'esecutività provvisoria avrebbe costituito in quell'ipotesi un'inammissibile
anticipazione del merito (cfr. sul tema: STA 52.2017.396 del 24 luglio 2017 con
rinvio a Bovay, op. cit., pag. 580
seg.); evenienza che tuttavia non si è verificata in concreto;
che nella fattispecie,
l'autorità di prime cure ha in realtà approvato il regolamento ed è il
beneficiario dell'approvazione a essere insorto;
che è vero che il
Comune potrebbe continuare a prelevare i contributi sulla base delle vecchie
regolamentazioni la cui abrogazione è prevista dal nuovo regolamento (art. 62);
che d'altro canto una
corretta ponderazione degli interessi deve considerare anche la necessità di
garantire la parità di trattamento dei cittadini del nuovo Comune;
che nel giudizio
impugnato il presidente non rileva motivi d'ordine sostanziale che conducano a
supporre che il regolamento in parola non potesse essere approvato nemmeno a
titolo provvisorio, come deciso dalla Sezione dopo esame approfondito;
che, in definitiva, non
sono dati motivi pertinenti per negare quanto richiesto dal Comune; la
ponderazione degli interessi conduce invece a considerare preponderante oltre a
quello della parità di trattamento degli abitanti anche quello di facilitare il
compito dell'ente locale, già confrontato con le problematiche derivanti dalla
recente aggregazione;
che, pertanto, la
determinazione presidenziale, lesiva del diritto, non può essere confermata;
essa va riformata nel senso che al regolamento in parola dev'essere conferito
effetto esecutivo nelle more della procedura di ricorso;
che si prescinde dal
prelievo della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è
annullata;
1.2. nelle more della procedura
dipendente dal ricorso del 7 febbraio 2019 è conferita esecutività al regolamento
acquedotto approvato a titolo transitorio con decisione dell'8 gennaio 2018 (recte:
2019) dalla Sezione degli enti locali.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere