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Decisione

52.2019.112

Effetto sospensivo - approvazione transitoria di un regolamento comunale concernente un acquedotto

16 aprile 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2019.112

Lugano

16 aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto

Peterhans

statuendo

sul ricorso del 5 marzo 2019 del

RI

1

rappresentato

da RA 1

contro

la

decisione del 15 febbraio 2019 (n. 11) con cui il presidente del Consiglio di

Stato respinge l'istanza di revoca dell'effetto sospensivo all'impugnativa

presentata dall'insorgente avverso la risoluzione dell'8 gennaio 2018 (recte:

2019) con cui la Sezione degli enti locali ha approvato transitoriamente il

regolamento acquedotto comunale adottato il 4 ottobre 2018 dal Legislativo di

quel Comune;

ritenuto, in

fatto

che l'8 gennaio 2019 la

Sezione degli enti locali ha approvato a titolo transitorio il regolamento

acquedotto del nuovo Comune di RI 1 (frutto dell'aggregazione avvenuta il 2

aprile 2017 dei Comuni di __________, __________, __________ e __________),

facendo nel contempo ordine al Municipio di licenziare entro sei mesi un

messaggio volto ad allestire un nuovo regolamento secondo il modello

predisposto dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento

idrico;

che il 7 febbraio 2019 il

Comune di RI 1 è insorto dinanzi al Governo domandando l'annullamento della

decisione e l'approvazione definitiva del regolamento in parola; esso ha

inoltre postulato in via provvisionale la revoca dell'effetto sospensivo al ricorso

"nel senso che nelle more di procedura è attribuita efficacia provvisoria

al regolamento acquedotto del 4 ottobre 2018";

che con decisione del

15 febbraio successivo, qui impugnata, il presidente del Consiglio di Stato ha

respinto la domanda provvisionale, ritenendo preponderante il mantenimento

dell'effetto sospensivo, poiché l'istanza mirava a "ottenere

l'attribuzione di un effetto anticipato positivo"; inoltre nulla

precludeva al Comune di continuare a emettere le tasse d'uso sulla base dei

previgenti regolamenti comunali;

che con impugnativa del

4 marzo 2019, cui resiste il presidente del Governo, il Comune insorge ora

davanti al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione testé riassunta e

l'approvazione in via definitiva del regolamento acquedotto; esso contesta si

tratti di concedere l'effetto anticipato positivo e sottolinea la necessità di

garantire la parità di trattamento attraverso una tassazione uniforme sul

territorio comunale;

considerato, in diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 213a cpv. 2 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), la legittimazione attiva

del Comune è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso è tempestivo (art. 68

cpv. 2 LPAmm);

che, oltre all'annullamento della risoluzione impugnata, il ricorrente

postula l'approvazione definitiva del regolamento, domanda però irricevibile

poiché esula dall'oggetto della presente procedura;

che, con questa precisazione, il ricorso è ammissibile in ordine e può essere

evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria, secondo la prassi del

Tribunale in materia di contestazioni di decisioni provvisionali (art. 25 cpv.

1 LPAmm);

che secondo l'art. 71

LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione

impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il

ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice

delegato la sospensione della decisione;

che

giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza

di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1); per il Consiglio di Stato

la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);

che, a questi scopi, il presidente o il giudice delegato, sono

chiamati a ponderare gli interessi pubblici e privati contrapposti, stabilendo

a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente

insito nella durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;

che in questa

valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,

permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque

difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del

probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso

(cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3,

127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5 con riferimenti; STF 2C_630/2016 del

6 settembre 2016 consid. 3; Benoît

Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 583 seg.; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,

pag. 924);

che nell'ambito

dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi

contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie

degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b,

110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a;

GAAC 61.77 consid. 3a;

Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS 1997 II 332 e

seg.);

che in

tale ambito l'autorità dispone di un certo

margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale unicamente

sotto il profilo della violazione del diritto segnatamente

dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che l'istanza

di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello

dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata

sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del

diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2011.180 del 20

maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.2; cfr. pure,

per tutto quanto precede, STA 52.2013.539 del 15 gennaio 2014);

che il Comune

disciplina mediante regolamenti adottati dal proprio legislativo le materie che

rientrano nelle sue competenze (art. 186 cpv. 1 LOC); essi devono quindi essere

sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC) la quale

ha per effetto di renderli esecutivi (art. 190 cpv. 1 LOC);

che il Governo ha

delegato alla Sezione degli enti locali l'incombenza di approvare i regolamenti

comunali (cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenza decisionali

del 24 agosto 1994; RL 172.220);

che con la decisione all'origine della vertenza la Sezione ha dichiarato

di approvare "transitoriamente" il regolamento; il Comune è

dunque insorto per spuntarne la sanzione definitiva;

che, dunque, ci si

potrebbe chiedere se a ben vedere il ricorso davanti al Governo non fosse

rivolto unicamente avverso il carattere provvisorio dell'approvazione, comunque

data, rispettivamente avverso l'ordine di presentare un nuovo messaggio;

che, in ogni caso, la

valutazione operata dal presidente del Governo appare in concreto insostenibile,

poiché si fonda sull'assunto errato che si tratterebbe di concedere un effetto

anticipato positivo al ricorso;

che tale motivazione,

però, sarebbe stata pertinente nel caso in cui la Sezione avesse negato tout

court l'approvazione del regolamento, poiché la concessione

dell'esecutività provvisoria avrebbe costituito in quell'ipotesi un'inammissibile

anticipazione del merito (cfr. sul tema: STA 52.2017.396 del 24 luglio 2017 con

rinvio a Bovay, op. cit., pag. 580

seg.); evenienza che tuttavia non si è verificata in concreto;

che nella fattispecie,

l'autorità di prime cure ha in realtà approvato il regolamento ed è il

beneficiario dell'approvazione a essere insorto;

che è vero che il

Comune potrebbe continuare a prelevare i contributi sulla base delle vecchie

regolamentazioni la cui abrogazione è prevista dal nuovo regolamento (art. 62);

che d'altro canto una

corretta ponderazione degli interessi deve considerare anche la necessità di

garantire la parità di trattamento dei cittadini del nuovo Comune;

che nel giudizio

impugnato il presidente non rileva motivi d'ordine sostanziale che conducano a

supporre che il regolamento in parola non potesse essere approvato nemmeno a

titolo provvisorio, come deciso dalla Sezione dopo esame approfondito;

che, in definitiva, non

sono dati motivi pertinenti per negare quanto richiesto dal Comune; la

ponderazione degli interessi conduce invece a considerare preponderante oltre a

quello della parità di trattamento degli abitanti anche quello di facilitare il

compito dell'ente locale, già confrontato con le problematiche derivanti dalla

recente aggregazione;

che, pertanto, la

determinazione presidenziale, lesiva del diritto, non può essere confermata;

essa va riformata nel senso che al regolamento in parola dev'essere conferito

effetto esecutivo nelle more della procedura di ricorso;

che si prescinde dal

prelievo della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione impugnata è

annullata;

1.2. nelle more della procedura

dipendente dal ricorso del 7 febbraio 2019 è conferita esecutività al regolamento

acquedotto approvato a titolo transitorio con decisione dell'8 gennaio 2018 (recte:

2019) dalla Sezione degli enti locali.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere