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Decisione

52.2019.113

Permesso di dimora

7 ottobre 2020Italiano24 min

ottobre 1998 - sono rientrati illegalmente in Svizzera con i figli __________ (__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.113

Lugano

7 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Matea

Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry

Romanzini

statuendo

sul ricorso del 5 marzo 2019 di

RI

1

patrocinata

da PA 1

contro

la risoluzione del 6 febbraio 2019 (n. 669) del

Consiglio di Stato, che respinge

l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 27 giugno

2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in

materia di rifiuto del rilascio di un permesso di dimora;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 15 ottobre 2000 il cittadino

algerino __________ (1961) e la moglie connazionale __________ (1964) - già

richiedenti l'asilo dal luglio 1997 e la cui domanda era stata respinta il 1°

ottobre 1998 - sono rientrati illegalmente in Svizzera con i figli __________ (__________

1991), RI 1 (__________ 1993, nata in Germania) e __________ (__________ 1997),

depositando una nuova richiesta d'asilo, sulla quale il 15 dicembre 2000 l'allora

Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (attuale Tribunale

amministrativo federale, TAF) non è entrata nel merito. Il loro allontanamento

non ha potuto essere immediatamente eseguito a causa della loro inattività nel

procurarsi i documenti di viaggio e delle gravidanze di __________, la quale ha

poi dato alla luce __________ (__________ 2001) e __________ (__________ 2003).

La famiglia __________ è infine rientrata in Algeria il 24 luglio 2003.

b. Dopo avere soggiornato durante una quarantina di giorni in

Grecia e una settimana in Francia, il 21 maggio 2010 la famiglia __________ è nuovamente

entrata illegalmente in Svizzera depositando una terza domanda d'asilo. Con

decisione del 3 dicembre 2010, confermata dal TAF con sentenza del 29 giugno

2011 (D-8019/10), l'allora Ufficio federale della migrazione UFM (attuale

Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la richiesta d'asilo dei

coniugi __________ e dei figli RI 1, __________, __________ e __________, considerando

ammissibile l'esecuzione del loro allontanamento. Agli stessi è stato fissato il

14 luglio 2011 quale termine di partenza dalla Svizzera. Le loro domande di

revisione presentate nel luglio e agosto 2011 sono state dichiarate

inammissibili dal TAF il 20 rispettivamente 31 agosto 2011 (D-3931/11 e

D-4702/11). Gli interessati hanno presentato il 30 agosto e 5 settembre 2011

delle istanze di riesame, respinte dall'UFM il 20 e 26 settembre 2011. Agli interessati

è stato ordinato nuovamente di lasciare immediatamente la Svizzera.

c. Con sentenza del 4 gennaio 2012, il TAF ha ritenuto

inammissibile il ricorso dei membri della famiglia __________ interposto contro

le decisioni del 20 dicembre 2011 dell'UFM di non entrata nel merito di una

loro nuova domanda di asilo che avevano depositato il 24 novembre 2011

(D-6945/11; D-6947/11; D-6949/11) e ha ordinato loro ancora una volta di

lasciare il territorio svizzero.

d. Con decisioni del 15 gennaio e 14 giugno 2013 l'UFM non è

entrato nel merito di altre successive istanze di riesame depositate dai membri

della famiglia __________, il 16 novembre 2012 e 3 aprile 2013, e da __________

e RI 1 contro le decisioni del 20 dicembre 2011 dell'UFM.

e. Il 24 maggio 2013 la Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni ha respinto le domande presentate il 15 maggio

2013 da __________ e __________ (per sé e i figli minorenni __________, __________

e __________) e da RI 1 e __________ volte al rilascio di un permesso di dimora

per casi personali particolarmente gravi, le condizioni non essendo adempiute e

gli interessati non avendo mai collaborato nella procedura relativa al loro allontanamento.

Un ricorso contro tale decisione è stato respinto dal Consiglio

di Stato con risoluzione dell'8 novembre 2013.

f. Con sentenza del 9 luglio 2015 (n. 81.2014.440) la Pretura

penale ha condannato __________ a una pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 30.– cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di

prova di 2 anni - per avere soggiornato illegalmente sul nostro territorio dal

15 giugno 2013 al 10 aprile 2014, priva della necessaria autorizzazione e di un

documento di legittimazione valido malgrado le fosse stato intimato di lasciare

la Svizzera entro il 14 giugno 2013.

g. Il 10 settembre 2016 RI 1 ha iniziato la convivenza con il

suo compagno cittadino italiano __________ (1984), titolare di un permesso di

dimora UE/AELS e residente a __________. Dalla loro relazione è nato il __________

2016 il figlio __________, il quale possiede ora la nazionalità italiana.

B. Il 27 giugno 2017 la Sezione

della popolazione ha respinto la domanda presentata il 15 dicembre 2016 da RI 1

volta al rilascio di un permesso di dimora, ordinandole di lasciare il

territorio elvetico.

L'Autorità ha rilevato che i presupposti del caso di rigore non fossero adempiuti nel caso di specie, l'interessata non

disponendo inoltre di un documento di legittimazione valido e il compagno __________

non avendo i mezzi finanziari necessari per il suo mantenimento, di modo che non

era possibile proporre alla SEM il suo caso per la relativa approvazione. Il

provvedimento è stato reso sulla base degli art. 3, 5, 13, 28, 30 cpv. 1 lett.

b, 64, 64d, 89, 90, 96 della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge

federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]) e degli

art. 8, 25 cpv. 4 e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività

lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1.

Dopo avere rilevato che la procedura di rilascio del permesso

non era in urto con quelle in materia d'asilo in quanto definitivamente

concluse, il Governo ha considerato che il rilascio del permesso di dimora era

subordinato all'esigenza di disporre di un documento di legittimazione valido,

ciò che l'interessata non era stata in grado di presentare, cosicché il ricorso

era destinato all'insuccesso già per questo motivo sulla base degli art. 5 cpv.

1 lett. a, 13 cpv. 1 LStrI e 8 cpv. 2 lett. b OASA, e non era quindi necessario

esaminare la causa dal profilo dell'esistenza di un caso personale

particolarmente grave disciplinato dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, di quello

dell'art. 8 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU;

RS 0.101) che garantisce la vita privata e famigliare, e di quello di

sapere se il compagno __________, padre di suo figlio __________, disponesse di

mezzi finanziari sufficienti al loro mantenimento. Ha inoltre respinto la sua

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un

permesso di dimora.

Essa contesta di non avere cooperato con le Autorità federali

al momento della decisione del suo allontanamento, adducendo che sarebbero quelle

algerine a non voler collaborare nel procacciarle un documento di

legittimazione, che continua a non riuscire ad ottenere malgrado si sia rivolta

alla sua Ambasciata a Berna e, essendo nata in Germania, al Consolato di Algeria

di Francoforte. Asserisce di voler convolare a nozze con il proprio compagno

non appena disporrà dei documenti necessari, sostenendo che __________ svolge

regolarmente un'attività lucrativa e che il suo salario è sufficiente per

mantenere la famiglia. Anche in questa sede chiede di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il

Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65

cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Eventuali carenze da

questo profilo verranno semmai colmate dall'Autorità inferiore, qualora

la presente causa dovesse esserle retrocessa per nuovo giudizio.

1.2. Va osservato che la

domanda di rilascio del permesso di dimora e la decisione dipartimentale

impugnata sono state adottate prima delle modifiche alla LStrI, entrate in

vigore il 1° gennaio 2019. La presente vertenza va quindi esaminata nella sua

versione precedente (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1).

Considerandi

2.

2.1. L'art. 14 della legge

sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) dispone che dalla presentazione

della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine

di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o

fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia

possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio

di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che

non abbia diritto al permesso medesimo.

Con il benestare della SEM, soggiunge il capoverso 2 della

medesima norma, il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona

attribuitagli secondo la LAsi se: l'interessato si trova in Svizzera da almeno

cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (a); il luogo di

soggiorno dell'interessato era sempre noto alle Autorità (b); si è in presenza

di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di

integrazione dell'interessato (c); e non sussistono motivi di revoca secondo l'art.

62.

capoverso 1 LStrI (d).

Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa

senza indugio la SEM (cpv. 3). L'interessato ha qualità di parte soltanto nella

procedura di benestare della SEM (cpv. 4).

Tale disciplinamento è volto ad impedire che i richiedenti l'asilo

facciano protrarre la relativa procedura o ritardino un allontanamento

incombente, presentando una domanda di permesso secondo il diritto in materia

di stranieri in seguito a una decisione negativa in materia d'asilo (DTF 128 II

200.

consid. 2.1; STF 2C_551/2017 del 24 luglio 2017 consid. 2.2; Istruzioni LStrI

emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 3.3., stato al 1°

novembre 2019). In tale contesto, il Tribunale federale ha già sancito che una

domanda fondata unicamente sull'art. 8 CEDU dev'essere trattata, in linea

generale, soltanto dopo che l'interessato ha lasciato la Svizzera. Le Autorità

cantonali avviano una procedura nel contesto del diritto in materia di

stranieri soltanto se sussiste manifestamente un diritto materiale di principio

al permesso richiesto (DTF 137 I 351 consid. 3.1; STF 2C_947/2016 del 17 marzo

2017, 2A.8/2005 del 30 giugno 2005).

2.2

L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che

intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di

legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un

visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non

deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni

internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di

respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il

capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti

per il passaggio del confine.

Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo

straniero deve presentare un documento di

legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i

documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può

avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i

documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità

competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13

cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di

legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che

dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li

ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi

momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in

qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel

documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi

momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato

che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c). Il capoverso 2

della medesima norma sancisce che al momento della notificazione non è necessario

presentare un documento di legittimazione estero valido, tra l'altro, se: risulta

un'impossibilità comprovata di procurarsi un tale documento (a); non si può

esigere dalla persona interessata che si rivolga all'Autorità competente del

suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un

documento di legittimazione come prevedono gli art. 89 e 90 lett. c LStrI (b).

L'art. 89 LStr prevede che la presentazione di un passaporto

valido è richiesta per il rilascio o per la proroga di un permesso nonché per

la proroga del termine di controllo del permesso di domicilio.

L'art. 90 LStrI impone allo straniero di collaborare

all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge, tra

l'altro, procurandosi i documenti di legittimazione

o collaborare a tal fine con le Autorità (STF 2C_732/2017 del 19

settembre 2017 consid. 3.2.2; 2C_104/2016 del 28 novembre 2016 consid. 5.2;

2C_27/2016 del 17 novembre 2016 consid. 2.3.2 e 2C_777/2015 del 26 maggio 2016

consid. 3.3, non pubblicato in DTF 142 I 152).

3.

3.1. Come accennato in

narrativa, il 27 giugno 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la

domanda presentata il 15 dicembre 2016 da RI 1 volta al rilascio di un permesso

di dimora per poter ricongiungersi con il cittadino italiano __________ (1984),

residente a __________ e titolare di un permesso di dimora UE/AELS con il quale

aveva avuto il 21 aprile 2016 il figlio __________, ritenendo che i presupposti

del caso di rigore non fossero adempiuti nel caso di specie,

l'interessata non disponendo di un documento di legittimazione valido e

il compagno __________ non avendo i mezzi finanziari necessari per il suo mantenimento,

di modo che non era possibile proporre alla SEM il suo caso per la relativa

approvazione.

Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha confermato su

ricorso con giudizio del 6 febbraio 2019, per il fatto che l'insorgente non era

stata in grado di presentare un documento di legittimazione valido, cosicché il

ricorso era destinato all'insuccesso già per questo motivo e non era quindi

necessario esaminare la causa dal profilo dell'esistenza di un caso personale

particolarmente grave disciplinato dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, di quello

dell'art. 8 CEDU che garantisce la

vita privata e famigliare, come pure la questione di sapere se il compagno __________,

padre di suo figlio __________, disponga di mezzi finanziari sufficienti per il

loro mantenimento.

Dal canto suo, la ricorrente contesta di non avere cooperato

con le Autorità federali al momento della decisione sul suo allontanamento,

adducendo che sarebbero quelle algerine a non voler collaborare con lei nel

permetterle di procacciarsi il documento di legittimazione, che continua a non

riuscire ad ottenere malgrado si sia rivolta alla sua Ambasciata a Berna e, essendo

nata in Germania, al Consolato di Algeria di Francoforte. Sostiene inoltre che

il salario di __________ è sufficiente per mantenere la famiglia.

3.2

RI 1 ha avviato in passato diverse procedure in materia

d'asilo che si sono risolte in decisioni (anche di riesame o revisione) di non

entrata in materia con il conseguente suo allontanamento dal nostro territorio.

Decisioni, queste, antecedenti alla sua richiesta di rilascio di un permesso di

dimora oggetto della presente vertenza.

Dall'inserto di causa risulta che alla conclusione della

procedura d'asilo sfociata con la decisione di esecuzione del suo

allontanamento la ricorrente non aveva lasciato il nostro territorio quando ha

avviato il 15 dicembre 2016 la presente pratica. Tenuto conto del tenore

dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, ne discende che essa può richiedere di essere posta

al beneficio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri

soltanto se può invocare un diritto all'ottenimento dello stesso.

4.

Giusta l'art. 3 cpv. 2 LStrI,

lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale

pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo

esigono.

4.1

4.1.1

L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI

consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera previste agli

art. 18 a 29 LStrI, allo scopo di tenere conto, tra le altre cose, di casi

personali particolarmente gravi. Nella

valutazione, precisa l'art. 31 OASA (nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2018, ovvero al momento della presentazione della domanda), occorre segnatamente considerare l'integrazione

del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte

del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la

durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la

volontà di partecipare alla vita economica e

di acquisire una formazione (d); la durata della presenza in Svizzera (e); lo

stato di salute (f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine

(g).

L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI riprende i principi sviluppati

dall'art. 13 lett. f dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo degli

stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS), la cui giurisprudenza risulta applicabile anche alla normativa attualmente in

vigore (FF 2002 3403). Le condizioni per ammettere l'esistenza di un

caso di rigore suscettibile di giustificare una deroga vanno apprezzate in modo

restrittivo. Per costante giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo

straniero si trovi in una situazione personale particolarmente critica. Ciò

significa che le sue condizioni di vita e di esistenza, se paragonate a quelle

della media degli stranieri, devono essere messe in discussione in maniera

accresciuta; in altri termini, il rifiuto di escludere l'interessato dal

contingente deve implicare, per quest'ultimo, gravi conseguenze. Nella

valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze

della specifica situazione. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica

necessariamente che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico

mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza.

D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro

Paese per un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano

sociale, professionale e affettivo, e che non abbia mai dato motivo di

lamentele non bastano, da soli, a giustificare una deroga alle misure

limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera

sia talmente stretto da non poter pretendere che egli si trasferisca in un

altro Paese o torni in Patria (DTF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2,

123.

II 125 consid. 2, 119 Ib 33 consid. 4c, 117 Ib 317 consid. 4b).

Va osservato che la norma

in rassegna non è destinata a regolarizzare la situazione di stranieri che

vivono clandestinamente in Svizzera (DTF 139 II 39 consid. 5.2).

4.1.2

L'art.

30.

cpv. 1 lett. b LStrI non conferisce tuttavia un diritto al rilascio

o al rinnovo di un permesso di soggiorno. Non esiste inoltre, nella presente

fattispecie, alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e

l'Algeria, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore della

ricorrente.

Nella presente fattispecie le Autorità

amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono quindi

di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto

dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi

pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello

straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale margine di apprezzamento può essere

censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo

esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il

principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.2

La ricorrente si richiama inoltre all'art. 8 CEDU che come

detto garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid.

3.1.; 126 II 377 consid. 7). In effetti, RI 1 invoca il fatto di essere madre

di __________, avuto il __________ 2016 con il cittadino italiano __________

residente a __________, con il quale convive.

Affinché tale disposizione sia applicabile, occorre però che

il famigliare disponga di un diritto certo di risiedere in Svizzera e che il

legame tra gli interessati sia intatto ed effettivamente vissuto (DTF 130 II

281.

consid. 3.1).

4.3

Da un'ispezione d'ufficio esperita in questa sede sul

sistema informativo generalizzato dei dati anagrafici servizio del movimento

della popolazione (MOVPOP) dell'Ufficio dello stato civile, risulta che __________

possiede la nazionalità italiana e che il padre __________ nel frattempo ha

ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS.

4.3.1

In forza della cittadinanza italiana di __________, nella

presente fattispecie potrebbe quindi entrare in considerazione anche l'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la

Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle

persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Tale Accordo, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Se titolare di un documento di legittimazione

valido, il cittadino dell'UE può prevalersi

in linea di principio del menzionato

trattato per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a

determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese

(cfr. art. 2 par. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

4.3.2

Per quanto riguarda in maniera più specifica il

soggiorno senza attività lucrativa, gli art. 6 ALC e 24 paragrafo 1 allegato I

ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono

un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte

contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro

famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere

all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che

copra tutti i rischi.

Il Tribunale federale ha stabilito che al figlio minorenne

cittadino dell'UE/AELS può essere riconosciuto un diritto di residenza autonomo

in veste di persona senza attività lucrativa sulla base degli art. 6 ALC e 24 del

relativo allegato I se il genitore che ne ha la custodia fornisce, tramite l'esercizio

di un'attività lucrativa, i mezzi finanziari necessari affinché il figlio non

cada a carico dell'aiuto sociale (DTF 136 II 65 consid. 3.4).

Dal canto suo, il genitore cittadino di un Paese terzo (che

non è mai stato sposato con l'altro genitore cittadino UE/AELS e detentore del

diritto originario, o che risulta separato o divorziato dal medesimo) può

beneficiare di un diritto di soggiorno in Svizzera a titolo derivato sulla base degli art. 7 lett. d ALC e 3 allegato I

ALC se esercita l'autorità parentale sul figlio cittadino UE/AELS e

dimostra di disporre di mezzi finanziari sufficienti ai sensi dell'art. 24

paragrafo 1 allegato I ALC (DTF 142 II 35 consid. 5).

Secondo la nostra Alta Corte federale, una tale conclusione

si giustifica in quanto l'art. 24 allegato I ALC è direttamente ripreso dalla

normativa comunitaria anteriore alla data della firma dell'accordo (Istruzioni

OLCP 04-2020, emanate dalla SEM, n. 9.5.2.2).

4.4

Alla luce di quanto precede si deve dunque concludere

che __________ avrebbe diritto in linea di principio, qualora disponesse di

mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento, all'ottenimento di un permesso

di dimora - e quindi di soggiornare in Svizzera - sulla base dell'ALC, non solo

a titolo originario ma pure in via derivata dal padre __________.

Se RI 1 possa beneficiare a sua volta di un permesso di

dimora UE/AELS a titolo derivato a seguito del legame con il figlio sulla base degli art. 7 ALC e 3 allegato I ALC in

forza della cittadinanza italiana acquisita da quest'ultimo pendente causa, dipenderà

anche in questo caso dal quesito se i mezzi finanziari a disposizione siano

sufficienti per il mantenimento della famiglia.

Aspetti, questi, determinanti per poter accertare se la

ricorrente possa prevalersi anche dell'art. 8 CEDU, considerato che il figlio __________

dispone ora di un diritto certo di risiedere in Svizzera presso il padre con il

quale convive.

5.

Nel proprio giudizio, il

Consiglio di Stato non ha accertato se il sostentamento di RI 1 e __________

possa essere garantito, ritenendolo superfluo, poiché la ricorrente non dispone

di un documento di legittimazione valido.

5.1

Pur convenendo con l'Esecutivo cantonale sul fatto che

la ricorrente non dispone attualmente di un documento di legittimazione valido,

bisogna considerare però che durante la procedura RI 1 ha documentato le grandi

difficoltà riscontrate nell'ottenerlo. Difficoltà che continua ad avere anche durante

la presente litispendenza, malgrado si sia rivolta con l'ausilio del suo legale

all'Ambasciata d'Algeria a Berna e, essendo nata in Germania, al Consolato di Algeria

di Francoforte (doc. D-F versati agli atti in questa sede; doc. O-S prodotti

dinnanzi al Consiglio di Stato).

Ritenuto che gli argomenti addotti in tale ambito dall'insorgente

non appaiono infondati - la fatica per i cittadini provenienti da questo Stato

maghrebino per poter ottenere i documenti di legittimazione sono notori -, al

suo caso è applicabile quindi l'eccezione prevista all'art. 8 cpv. 2 OASA, in

relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, secondo cui al momento della

notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero

valido, segnatamente, se risulta un'impossibilità comprovata di procurarsi un

tale documento (lett. a) o se non si può esigere dalla persona interessata che

si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza

per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione come prevedono

gli art. 89 e 90 LStrI (lett. b).

Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di

considerare che se lo straniero titolare di un diritto di soggiorno garantito è

sprovvisto di documenti di legittimazione

validi, la sua presenza in Svizzera e il diritto al rilascio di un permesso non

sono messi in causa per tale ragione (DTF 123 II 145). Benché tale

giurisprudenza sia stata emanata sotto il diritto previgente dell'abrogata legge federale sul domicilio

e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931, non è dato di vedere come non possa essere

applicabile anche nell'ambito della LStrI e dell'OASA.

5.2

In siffatte circostanze, per poter decidere se

rilasciare un permesso di dimora a RI 1 quale caso personale particolarmente

grave o nell'ambito del ricongiungimento famigliare, il Governo non poteva

limitarsi al fatto che l'interessata non dispone di un documento di

legittimazione valido, ma avrebbe dovuto esaminare se le altre condizioni erano

adempiute.

6.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto

accolto senza ulteriore disamina con il conseguente annullamento della

risoluzione governativa impugnata. Gli atti sono rinviati all'Esecutivo

cantonale, affinché esamini nuovamente la causa dopo avere esperito, come

indicato nel precedente considerando, i necessari accertamenti, verificando in

primo luogo se i mezzi finanziari per il mantenimento della ricorrente e del

figlio __________, i quali convivono con __________, compagno rispettivamente

padre dei medesimi, siano sufficienti e se le condizioni per il rilascio del

permesso di dimora all'insorgente siano ora adempiute.

7.

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente

(cfr. STF 2C_559/2015 del 31

gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5

aprile 2018). Di conseguenza non si

preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere alla

ricorrente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), di modo che la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio

presentata in questa sede diviene priva di oggetto.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione del

6.

febbraio 2019 (n. 669) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono

retrocessi all'Esecutivo cantonale per nuova decisione, così come indicato ai

considerandi.

2.

Non si prelevano né tasse né

spese di giustizia.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

all'insorgente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili per il presente giudizio di

rinvio.

4.

La domanda di conferimento

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio è priva di oggetto.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere