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Decisione

52.2019.115

Dipendente cantonale. Passaggio al nuovo modello retributivo. Rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché entri nel merito delle critiche dell'insorgente

6 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. a. Contro

la predetta decisione RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla SRU. Dopo aver

eccepito l'incompetenza dell'autorità a modificare la decisione impugnata, il

medesimo ha contestato il suo inserimento in classe 6, che gli offre

prospettive di carriera inferiori alla classe 7. Il declassamento dal grado di

sergente di I a sergente sarebbe del resto avvenuto nel 2014 senza apparente

motivo e per mezzo di una risoluzione sprovvista dei rimedi giuridici che,

contrariamente al solito, non è mai stata concretizzata con una circolare di

servizio.

b. La SRU ha respinto il reclamo con decisione dell'11 maggio 2018. Dal profilo

formale, essa ha fondato la propria competenza sia sul regolamento sulle

deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 172.220) sia sulla

risoluzione governativa del 22 novembre 2017 che l'autorizza a completare o

modificare le distinte dei 3890 dipendenti interessati dalla misura di aggancio

al nuovo modello retributivo. Nel caso concreto vi sarebbe stata una svista da

parte della Polizia nel segnalare la corretta posizione del dipendente. Nel

merito, la SRU ha quindi ritenuto corretto l'inserimento in classe 6, che

corrisponde a quella assegnata ai sergenti, funzione da lui esercitata a

seguito della retrocessione del 2014. Essa ha pure evidenziato che la nuova

funzione non comporta diminuzione di salario.

J. Con decisione

del 30 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI

1 contro la predetta decisione della SRU. Il Governo ha escluso la facoltà dell'insorgente

di rimettere in discussione precedenti decisioni relative al rapporto di

impiego già cresciute in giudicato così come quella di pretendere una

rivalutazione della propria funzione con un'eventuale promozione. Poste queste

premesse, esso ha ritenuto che il ricorrente ricopriva, prima dell'aggancio, la

funzione di sergente in classe 26, per cui l'attribuzione della classe 6,

prevista per i sergenti dal nuovo sistema salariale, sarebbe ineccepibile.

K. Avverso la menzionata

risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e la sua riforma nel senso che le sia

attribuita la funzione di sergente capo/ sergente con compiti speciali nella

classe 7 con 13 aumenti. Dopo aver ribadito l'eccezione di incompetenza della

SRU, il ricorrente ha sostenuto di meritare il reinserimento formale nel ruolo

di sergente capo, che gli era stato tolto nel 2014, seppur senza riduzione di

stipendio. L'inserimento in classe 7 avrebbe infatti permesso di sanare l'errore

allora commesso: il declassamento era infatti del tutto ingiustificato essendo

le sue mansioni e responsabilità rimaste identiche. Meriterebbe inoltre

protezione la fiducia riposta dall'insorgente nelle promesse del comandante di

Polizia in questo senso.

L. All'accoglimento

del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la SRU, senza formulare

osservazioni.

M. Con una replica, il

ricorrente ha affinato la propria posizione con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art.

40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

(LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti. Non è necessario procedere

all'audizione testimoniale del capitano Christophe Cerinotti in merito

alle mansioni svolte dal ricorrente presso il CCPD e alle sue responsabilità

né a quella del comandante __________ per i motivi che hanno fondato

l'inserimento nella classe 6. Come meglio si vedrà, gli aspetti che

l'insorgente intende chiarire con le testimonianze non saranno approfonditi in

questa sede, toccando al Consiglio di Stato esprimersi in merito in prima

battuta.

Considerandi

2.

Il ricorrente ha

innanzitutto contestato la competenza della SRU a emanare la decisione dell'11

dicembre 2017. A torto.

Con decisione del 22 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha agganciato in

blocco al nuovo modello salariale di un numero importante di dipendenti. La

funzione e la classe di stipendio di ognuno di essi figuravano su distinte

allegate. Al dispositivo n. 8 di questa risoluzione il Governo ha espressamente

autorizzato la SRU a completare, modificare o rettificare le predette distinte

in caso di omissione o errori. La competenza della SRU a emanare la decisione

contestata discende quindi da questa espressa delega nonché dall'allegato al

regolamento sulle deleghe di competenze decisionali con cui il Consiglio di

Stato le ha attribuito la facoltà di decidere in caso di rettifiche alle condizioni

d'impiego in conseguenza di modifiche del regolamento concernente le funzioni e

le classificazioni dei dipendenti dello Stato o di errori amministrativi.

3.

3.1. Come

esposto in narrativa, il ricorrente a sostegno delle sue tesi ha criticato il

suo declassamento da sergente capo a sergente avvenuto nel 2014, ritenendolo

ingiustificato a fronte di compiti e responsabilità restati di fatto immutati

rispetto al ruolo sino ad allora ricoperto. L'inserimento nella settima classe

dell'organico avrebbe permesso di sanare l'errore e tenere conto delle sue

reali mansioni.

3.2

Né la SRU né il Consiglio di Stato sono entrati nel merito della censura

del ricorrente, ritenendo la stessa estranea all'oggetto della vertenza.

Sennonché la questione era già stata sollevata dall'insorgente con le

osservazioni che è stato invitato a presentare prima dell'emanazione della

decisione di aggancio al nuovo modello retributivo e non poteva essere

ignorata. Non si oppone a questa conclusione il fatto che il ricorrente non abbia

a suo tempo dedotto in giudizio la risoluzione governativa del 18 novembre

2014.

Da un lato perché al medesimo non era preclusa la facoltà di chiedere

nell'ambito del passaggio al nuovo sistema salariale che gli fosse attribuita,

a decorrere dal 2018, una funzione corrispondente ai compiti e alle

responsabilità da lui esercitate. Dall'altro lato, considerata la soverchiante

posizione del datore di lavoro, la mancata indicazione dei rimedi di diritto

della predetta risoluzione, nonché l'assenza di qualsiasi motivazione a

sostegno della stessa, l'odierno atteggiamento dell'insorgente non appare

comunque contrario alle regole della buona fede (cfr. al proposito STA

52.2012.273

del 16 settembre 2014 consid. 1.2).

3.3

Visto quanto precede il ricorso va accolto e la risoluzione impugnata

annullata assieme alle precedenti decisioni della SRU. Gli atti vanno quindi

rinviati al Governo affinché, nella sua veste di autorità di nomina, entri nel

merito della richiesta del ricorrente.

4.

Secondo

giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a

complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia

considerato come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con

riferimenti). La tassa di giustizia è quindi posta a carico dello Stato,

intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Esso rifonderà inoltre all'insorgente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 30 gennaio 2019 (n. 541) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2

le decisioni dell'11 maggio 2018

e dell'11 dicembre 2017 della Sezione delle risorse umane sono annullate;

1.3

gli atti sono rinviati al Consiglio

di Stato per nuova decisione ai sensi del consid. 3.3.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 600.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è restituito

l'anticipo versato. Lo Stato verserà all'insorgente fr. 600.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera