Lexipedia

Decisione

52.2019.116

Licenza edilizia per il cambiamento di destinazione di uno stabile commerciale. Legittimazione attiva

26 agosto 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i pochi negozi restanti al pian terreno non siano anch'essi piuttosto votati a

perdere definitivamente di ogni attrazione, piuttosto che a recuperarla.

Oltre a ciò occorre considerare che la ricorrente già in sede di opposizione ha

sollevato contro il progetto una serie di eccezioni di diritto pubblico

relative alla legislazione sul lavoro (supra, consid. Ab), che, qualora

si rivelassero fondate, potrebbero anche condurre al diniego del permesso.

Davanti al Governo ha tra l'altro rimproverato all'autorità di prime cure una

lesione del suo diritto di essere sentita per non averle evase (cfr. sulla

natura dirimente di tale censura: DTF 137 I 195 consid. 2.2), riproponendole

essenzialmente. Al riguardo si osserva che nel caso di costruzione o

trasformazione di aziende non industriali e non comportanti

pericoli notevoli (cfr. art. 7 e 8 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964; LL;

RS 822.11), come in concreto, le esigenze in materia di tutela della salute dei

lavoratori vanno valutate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza

edilizia (cfr. art. 5 della legge di applicazione della LL e della legge

federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011; LALL; RL 843.100). Spetta in

particolare all'UIL (cfr. art. 2 LALL e 1 del relativo regolamento del 31

maggio 2011; RLALL; RL 843.110) verificare se siano ossequiate. Se ciò sia il

caso in concreto, è questione di merito (così pure la portata giuridica della

precedente risoluzione del Governo del 7 giugno 2017, cui si è richiamato l'UIL).

Qui basta rilevare che, in generale, l'insediamento di una nuova azienda all'interno

di un edificio esistente richiede il rispetto di determinati requisiti in tema

di illuminazione naturale (cfr. art. 15 cpv. 2 e 3 OLL 3) e di vista sull'esterno

dei posti di lavoro (art. 24 cpv. 5 OLL 3) che, se non dati, possono anche

impedire la realizzazione di un progetto (cfr. ad es. sentenza

Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2011.00616 del 4 aprile 2012,

concernente l'insediamento di uno studio dentistico nel piano interrato di uno

stabile commerciale). Contrariamente a quanto osservato dal Governo, poco conta

che tali norme perseguano la tutela di interessi di terzi: ai fini della

legittimazione attiva, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale

federale, basta che dall'accoglimento delle sue censure all'insorgente possa

derivare un vantaggio pratico, che, in caso di stretto legame spaziale, è già

ravvisabile nel fatto che un progetto non potrà essere realizzato (cfr. DTF 139

Considerandi

II 499 consid. 2.2 e rimandi; STF 1C_303/2018 del 15 aprile 2019 consid. 1.1; Wiederkehr/ Eggenschwiler, op. cit., n.

98.

segg.; supra, consid. 2.2). A questo proposito va pure osservato che,

per quanto il rimedio dell'insorgente con cui chiede l'annullamento della

licenza possa apparire strumentale alla difesa del contratto di locazione (cfr.

in tal senso anche la sua risposta del 6 febbraio 2018 alla Pretura di

Mendrisio, doc. F2, pag. 19), le eccezioni che solleva, come visto, non attengono

in alcun modo ad aspetti di diritto privato, per modo che non si potrebbe

nemmeno sostenere che essa tenti di ottenere in sede amministrativa un

vantaggio pratico, che potrebbe (e dovrebbe) altrimenti conseguire davanti al

giudice civile (cfr. al riguardo: Pfeiffer,

op. cit., pag. 46 seg.).

3.3

A fronte di tutto quanto precede, si deve pertanto concludere che la

precedente istanza non poteva negare alla ricorrente la legittimazione attiva a

impugnare la licenza edilizia in oggetto.

4.

4.1. Ne discende

che l'impugnativa va accolta, annullando la decisione governativa impugnata e

rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché esamini nel merito il ricorso

del 12 marzo 2018.

4.2

Con l'emanazione del presente giudizio diviene priva d'oggetto la domanda

cautelare del Municipio tendente a privare dell'effetto sospensivo

l'impugnativa (cfr. risposta, pag. 4).

4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), la quale rifonderà inoltre all'insorgente,

assistita da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 6 febbraio 2019

(n. 564) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono rinviati al Governo

affinché esamini nel merito il ricorso della RI 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della CO 1, la quale verserà un

identico importo alla ricorrente a titolo di ripetibili. A quest'ultima va

restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle

presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera