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Decisione

52.2019.128

Ordine di sospensione lavori, divieto d'uso e ordine di presentare una domanda di costruzione

20 maggio 2021Italiano19 min

Verso est, i terreni sono adiacenti a fondi di proprietà di terzi (part. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.128

Lugano

20

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso dell'11 marzo 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 2

contro

la

decisione del 6 febbraio 2019 (n. 671) del Consiglio di Stato che respinge

l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso:

-

la risoluzione del 20 novembre

2017 con cui il Municipio di Muzzano gli ha ordinato l'immediata cessazione

di determinati interventi (posa di installazioni, materiali e macchinari,

formazione di parcheggi) e di qualsiasi nuova attività sprovvista di licenza

edilizia sulla part. __________, impartendogli un termine di 30 giorni per

presentare una domanda di costruzione a posteriori;

-

la

risoluzione del 28 novembre 2017 con cui il Municipio di Muzzano gli ha ordinato l'immediata sospensione

dell'uso illegale dello stesso fondo;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 è proprietario

dei fondi part. __________, __________ e __________ situati a Muzzano, in

località __________, a sud di via __________.

Verso est, i terreni sono adiacenti a fondi di proprietà di terzi (part. __________,

__________, __________ e, più a nord, part. __________) sui quali la __________

SA gestisce da anni un centro di trattazione e deposito di inerti, già oggetto

di due dinieghi del permesso edilizio a posteriori sfociati nel giudizio di

questo Tribunale n. 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 (il quale ha in particolare

confermato che non era data la conformità di zona dell'insediamento

industriale), oltre che di un divieto d'uso fondato sull'art. 43 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), che questa Corte ha

proprio recentemente tutelato (STA 52.2020.105 del 12 maggio 2021).

b. Anche i fondi di RI 1 (segnatamente le part. __________ e __________) sono stati

oggetto di una procedura edilizia, sfociata il 29 settembre 2016 in un rifiuto

di un'autorizzazione a posteriori per svariati depositi, strutture

prefabbricate, opere di cinta e l'accesso alla piazza inerti (part. __________).

Tale decisione è stata tuttavia annullata dal Governo con giudizio del 29

settembre 2017 (n. 5380), che ha rinviato gli atti al Municipio affinché si

pronunciasse nuovamente (dopo aver esperito ulteriori accertamenti riguardanti

la natura delle varie ditte insediate, raccolto uno studio fonico completo e un

nuovo avviso cantonale).

B. a. Preso atto che sul

fondo part. __________ era in corso la demolizione di alcune costruzioni (prefabbricate e parti fisse) e l'allontanamento

di materiale, con successiva formazione di nuovi depositi e posteggi di

automezzi pesanti di un'altra ditta, il 20 novembre 2017 il Municipio ha

ordinato a RI 1 (a) la cessazione immediata di tali interventi (posa di

ulteriori installazioni, posa di materiali e macchinari, formazione di

parcheggi e quant'altro) e di qualsiasi nuova attività sprovvista di

licenza edilizia, (b) impartendogli un termine di 30 giorni per presentare una

domanda di costruzione a posteriori per gli interventi eseguiti e da

realizzare.

b. Constatato in sostanza che, nonostante tale ordine, i lavori di demolizione

erano stati portati a termine (sistemando il terreno) e rilevato che sul fondo

si era insediata senza permesso la vicina __________ SA (con depositi di benne

e altri macchinari e posteggio di autobetoniere), il 28 novembre 2017 il

Municipio ha (c) ordinato l'immediata sospensione dell'uso illegale del

fondo.

C. Con giudizio del 6

febbraio 2019, il Governo ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro

entrambe le decisioni.

La precedente istanza ha anzitutto negato che l'assenza di un contraddittorio

prima dell'emanazione degli ordini potesse inficiarne la validità. Illustrato

il quadro normativo applicabile e accertata la sussistenza dei controversi

interventi, ha poi in sostanza tutelato sia l'ordine di sospensione dei lavori

(quand'anche terminati), sia il successivo divieto dell'uso del fondo (quale

deposito e posteggio), ritenendo altresì giustificata l'ingiunzione di

presentare una domanda di costruzione a posteriori. Il Consiglio di Stato ha

negato che l'insorgente si potesse prevalere della tutela delle situazioni

acquisite; ha inoltre stabilito che l'attività svolta dalla __________ SA

sarebbe da assimilare a una nuova attività, integrante gli estremi di un

cambiamento di destinazione dell'uso del fondo, soggetto a licenza edilizia.

D. Avverso tale pronuncia

RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullata assieme alle decisioni municipali del 20 e 28 novembre 2017.

Riproponendo le censure rimaste inascoltate, il ricorrente contrasta anzitutto

l'ordine di sospensione dei lavori, siccome emanato senza contraddittorio,

insufficientemente preciso e lesivo del principio di proporzionalità. Sostiene

che gli interventi attuati sul fondo non sarebbero soggetti a permesso

edilizio, negando pure che sia intervenuto un cambiamento di destinazione.

Contesta quindi anche l'ordine di presentare una domanda di costruzione,

rilevando in particolare come il fondo sarebbe sempre stato utilizzato (dagli

anni '70) da ditte attive nel ramo edile; posteggiandovi i suoi automezzi

(sotto l'ex piegatoio) e depositandovi i propri attrezzi, la __________ SA non

farebbe nulla di nuovo.

Per ragioni essenzialmente analoghe, inammissibile sarebbe anche il divieto d'uso

pronunciato il 28 novembre 2017.

E. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare

particolari osservazioni, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione si è

rimesso al giudizio del Tribunale. Il Municipio ha chiesto il rigetto del

gravame, contestando le obiezioni dell'insorgente e sollevando preliminarmente

un'eccezione di carente capacità di postulazione del suo legale, cui è stato

dato seguito con decisione incidentale del 5 luglio 2019.

b. Con la replica e la duplica, seguite da triplica e quadruplica, il

ricorrente rispettivamente l'Esecutivo comunale si sono essenzialmente

riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, avversandosi

vicendevolmente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.

In sede di duplica, l'autorità dipartimentale si è limitata a riconfermare la

sua posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv.

Considerandi

2.

e 45 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2

Per quanto riguarda la tempestività va invece osservato quanto segue. Come

visto in narrativa la presente lite ha per oggetto (a) l'ordine di sospensione

dei lavori e (b) l'ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori

emanato dal Municipio il 20 novembre 2017, come pure (c) il divieto d'uso del

28.

novembre 2017, che il Governo ha confermato con il giudizio impugnato.

1.2.1

Nel caso del blocco dei lavori ex art. 42 LE (a) e dell'interdizione d'utilizzazione

(c), conformemente a quanto indicato anche dall'istanza inferiore, è pacifico

che si tratta di misure cautelari. Le stesse sono volte ad assicurare il

mantenimento della situazione di fatto rispettivamente a impedire l'uso di un

fondo

(part. __________) su cui sono stati messi in atto interventi senza formale autorizzazione

- e meglio la rimozione di alcuni manufatti con successiva formazione di un

deposito di materiali e macchinari e di un posteggio di automezzi pesanti della

ditta __________ SA; e ciò fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito

di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se gli stessi siano

conformi al diritto materiale concretamente applicabile (cfr. RtiD II-2009 n.

23.

consid. 2.1, RDAT II-2000 n. 40 consid. 2, II-1992 n. 28 consid. 3; STA

52.2019.272

del 27 agosto 2019 consid. 3.1 e rinvii confermata da STF 1C_516/2019

del 22 ottobre 2019).

Ferma questa premessa, va ricordato che in base all'art. 68 cpv. 2 LPAmm il

termine per impugnare le misure provvisionali è di 15 giorni. Tale termine si

applica evidentemente anche ai ricorsi rivolti contro le decisioni del

Consiglio di Stato, che statuiscono su impugnative contro l'adozione di simili

provvedimenti (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019,

52.2015.281/52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1). In concreto, in quanto

riferito a tali provvedimenti (a, c), il procedimento è quindi rimasto di

natura cautelare anche se controversa davanti a questo Tribunale è la

risoluzione del 6 febbraio 2019 con cui il Governo li ha confermati. Da questo

profilo - essendo stata insinuata ben oltre il termine di 15 giorni prescritto

dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm - l'impugnativa non può che essere dichiarata irricevibile,

siccome tardiva. Non porta ad altra conclusione l'errata indicazione del

termine di ricorso in calce al giudizio impugnato, ritenuto che il

patrocinatore legale dell'insorgente - che già era tempestivamente insorto

dinnanzi all'Esecutivo cantonale (cfr. ricorso del 4 dicembre 2017 pag. 2) - avrebbe

potuto e dovuto riconoscere immediatamente l'errore, rilevabile del resto da

una semplice consultazione della legge (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1

con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STA 52.2016.156 del 19 luglio 2016; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 5a ad art. 26).

1.2.2

Nella misura in cui riguarda l'ordine di presentare una domanda di

costruzione (b) confermato dalla precedente istanza, l'impugnativa risulta

invece tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta nondimeno da verificare se il

ricorso sia ricevibile avuto riguardo alla natura di tale provvedimento.

2.

2.1. L'ordine

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori) è una

decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una

determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il

proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col

diritto materiale concretamente applicabile. Nei casi dubbi, l'autorità è

tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza

edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione

più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di

costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata

costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; RDAT I-1994

n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1, 52.2012.473

del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in questione necessiti

concretamente di un'autorizzazione (Bernhard

Waldmann, Bauen ohne Baubewilligung? Von klaren und den

Zweifelsfällen, in: Hubert Stöckli (ed.),

Schweizerische Baurechtstagung, Friborgo 2017, pag. 56 e rif. ivi citati). In

tal senso, l'avvio di una tale procedura non esclude a priori neppure che, a

ragion veduta, l'autorità possa giungere alla conclusione che l'intervento in

questione non necessiti di alcun permesso (cfr. STA 52.2017.469 citata consid.

2.1).

2.2

L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per

qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non

è di principio soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le

costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori

sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la

sua utilizzazione) sia conforme al diritto è in particolare rilevante

allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. art.

66.

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]

e art. 86 del relativo regolamento di applicazione del 20 dicembre 2011 [RLst;

RL 701.110]). Il proprietario gravato dall'ordine d'inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria non può quindi pretendere che sia annullato per il

solo fatto che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino (demolizione) per

effetto del lungo tempo trascorso. Semmai, non ha che da rimanere passivo. La

disattenzione dell'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanato-

ria non comporta del resto particolari conseguenze. Il proprietario che non

ottempera all'ordine non è in particolare passibile di sanzioni; perde soltanto

l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni di cui quest'ultima

eventualmente non dispone (cfr. RDAT I-2003 n. 34 consid. 2.2; STA 52.2017.469

citata consid. 2.2, 52.2006.181 dell'11 luglio 2006).

2.3

Anche se non mette

fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata

in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di

presentare una domanda in sanatoria era considerato alla stregua di un

provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende

l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera

edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia recentemente

rivista dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre

2020.

consid. 3 e 5, pubblicazione prevista in RtiD I-2021), il quale,

pronunciandosi su un'ingiunzione di presentare una domanda di costruzione a

posteriori per la trasformazione di un piano cantina in appartamento,

richiamata anche la giurisprudenza del Tribunale federale in materia, ha rilevato

come tale ordine non risolvesse definitivamente la questione a sapere se

fossero o meno realizzati gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto

a licenza edilizia rispettivamente se quest'ultimo potesse o meno essere

approvato (cfr. STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 4 e 5.3,

1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3). Ha inoltre ricordato che -

diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia legge di procedura per le

cause amministrative - in base alla LPAmm non sono ora più considerate finali,

ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma

non su tutti (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1.3; STA 52.2018.206 del 3 settembre

2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2, 52.2014.238 del 25 giugno 2015).

Richiamato pure l'interesse a una congruente interpretazione del diritto

processuale federale e cantonale - e risolvendo un quesito lasciato aperto (cfr. STA

52.2019.144

del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -, questo Tribunale ha quindi

modificato la propria prassi, per conformarla a quella federale: l'ordine di

presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato quale decisione

incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma implica unicamente

l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione del

proprietario, permette di verificare compiutamente gli aspetti di legittimità

materiale degli interventi (cfr. STF 1C_516/2019 citata consid. 4, 1C_294/2019

del 26 giugno 2019 consid. 3.2, 1C_354/2011 citata consid. 1.4.3; STA 52.2018.545

citata consid. 3.3 e 5). Un tale provvedimento è quindi impugnabile soltanto

alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. STA

52.2018.545

citata consid. 3.3 e 5).

2.4

Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o incidentali

possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a

LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla

natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia

un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento

della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma

non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno

svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della

procedura (cfr. STA 52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 citata consid.

2.3.1, 52.2014.238 del 25 giugno 2015 e rimandi).

L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di

ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della

decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. STA 52.2020.591 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2, 52.2014.238

citata e rimandi).

2.5

In concreto, controverso è l'obbligo di inoltrare una domanda di

costruzione a posteriori che il Municipio ha impartito all'insorgente il 20

novembre 2017, dopo aver constatato che sul fondo part. __________ erano stati

rimossi alcuni manufatti (baracche, ecc.) e avviata un'attività di deposito e

posteggio di mezzi pesanti da parte della __________ SA. È infatti incontestato

che, nel corso del 2017, l'insorgente ha dato in locazione a tale ditta (per la

durata di due anni) una superficie del fondo pari a ca. 650 mq (con una tettoia

ex "piegatoio" di ca. 100 mq e l'area sterrata circostante), da usare

quale deposito e parcheggio dei suoi veicoli aziendali (autocarri, cassoni

scarrabili, calle neve; cfr. contratto di locazione del 9 ottobre 2017).

Ora, alla luce della giurisprudenza sopraesposta (consid. 2.3), è anzitutto

certo che il contestato ordine non costituisce una decisione finale (che

conclude la procedura edilizia), ma è di natura incidentale. La richiesta di

presentare una domanda in sanatoria non risolve infatti definitivamente il

quesito a sapere se, nella fattispecie, siano o meno realizzati gli estremi di

un intervento (in particolare di un cambiamento di destinazione) necessitante

il rilascio di una licenza edilizia e se lo stesso possa e in che misura essere

autorizzato a posteriori. L'obbligo implica infatti unicamente l'esigenza di

dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione dell'insorgente, permetta

di verificarne compiutamente gli aspetti di legittimità materiale.

Il ricorso è pertanto diretto contro una decisione incidentale, che non appare tuttavia

suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66

cpv. 2 lett. a LPAmm: come visto, non può in particolare essere ravvisato un simile

danno nel semplice prolungamento della procedura o nel suo conseguente maggior

costo. Nemmeno l'insorgente lo pretende. A maggior ragione vale tale

conclusione se si considera che il contratto di locazione con la __________ SA

è nel frattempo apparentemente stato disdetto (non rinnovato; cfr. scritto del

30.

agosto 2019 di RI 1 e sua replica, pag. 2), per modo che ci si potrebbe

finanche chiedere se il provvedimento municipale abbia ancora una portata

pratica. Sia come sia, altrettanto certo è che nella fattispecie non sono

neppure date le condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. In mancanza

di chiari accertamenti fattuali (estensione dell'attività, ripercussioni

generate, ecc.) e vista la necessità di una loro valutazione accurata nell'ambito

dell'esame della domanda di costruzione, non è dato di vedere come questa Corte

potrebbe rendere un giudizio finale immediato. Inoltre nemmeno l'insorgente

pretende che l'inoltro della domanda di costruzione comporterebbe in

concreto una procedura defatigante o

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

Ne discende che, anche da questo profilo, il ricorso non può che essere

dichiarato irricevibile.

3.

3.1

A titolo

meramente abbondanziale, può comunque essere ricordato che una licenza edilizia

è in generale necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione

rilevante - ivi compreso il cambiamento di destinazione - e demolizione di

edifici e altre opere, oltre che per la modifica importante della

configurazione del suolo (cfr. art. 1 cpv. 2 LE e art. 4 lett. a del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL

705.110]). Per cambiamento di

destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende

generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di

un impianto esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente

percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza

considerano rilevanti e quindi atte a implicare l'avvio di una procedura di

rilascio del permesso di costruzione sia le modifiche dell'utilizzazione che

comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili

all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a

determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle

ripercussioni ambientali (cfr. RDAT I-2003 n. 26 consid. 2, I-1994 n. 33

consid. 3 e rif. ivi citati; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 647 ad art. 1). Sono inoltre da considerare

come cambiamento di destinazione - richiedenti l'avvio di un procedimento di

verifica preventiva della loro compatibilità con l'ordinamento pianificatorio

ed edilizio - anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di

un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità

dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata

autorizzata e realizzata (cfr. RDAT I-2003

n. 26 consid. 2; STA 52.2008.3 dell'8 luglio 2010 consid. 2, 52.2002.388 del 9

dicembre 2002 consid. 2, 52.1996.116 del 26 giugno 1996 consid. 2).

Va inoltre ricordato che i posteggi non

sono in linea di principio costruzioni e impianti autonomi, ma opere accessorie

che dipendono da una costruzione principale.

In quanto infrastrutture funzionalmente subordinate, essi non hanno quindi

una destinazione propria, ma condividono quella della costruzione a cui sono

asserviti. Possono pertanto avere una vocazione commerciale, artigianale o

industriale a dipendenza degli edifici e impianti al cui servizio si pongono

(cfr. RtiD I-2015 n. 9 consid. 2.2 e rimandi) e determinare inoltre

ripercussioni diverse. Anche i depositi possono evidentemente avere

connotazioni e implicazioni differenti a seconda dell'attività in cui sono integrati.

3.2

In concreto, dagli atti non appare che la superficie in questione fosse

già adibita e autorizzata quale deposito rispettivamente posteggio di mezzi

pesanti al servizio di un'attività industriale (come lo è il centro di deposito

e lavorazione degli inerti, che la __________ SA esercita da anni sui fondi

attigui, generando un'importante movimentazione e andirivieni di macchinari e

mezzi pesanti, cfr. STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019). Tutt'al più risulta solo

che il "piegatoio" beneficia di una licenza edilizia per parcheggio

autoveicoli e che l'area in questione è stata utilizzata in passato per dei

depositi di materiali vari di alcune piccole imprese edili e non (di cui non si

conoscono i dettagli: estensione delle attività, ripercussioni prodotte, ecc.)

- peraltro già oggetto di una procedura edilizia a posteriori (cfr. supra

consid. Ab).

In queste circostanze, già solo dal profilo della destinazione, non appare

irragionevole ravvisare negli interventi messi in atto sul fondo un possibile

cambiamento soggetto ad autorizzazione ai sensi della giurisprudenza

sopraesposta. E ciò a prescindere dal fatto che sul terreno non sarebbero anche

stati lavorati dei materiali inerti. A maggior ragione se si considera che,

anche nei casi dubbi, l'autorità è tenuta a esigere l'avvio della procedura di

rilascio del permesso, poiché solo in tale ambito è possibile cogliere appieno

le implicazioni di una determinata utilizzazione (cfr. supra consid. 2.1

e rimandi).

4.

4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

essere dichiarato irricevibile.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, il quale è inoltre tenuto a rifondere al Comune, non dotato

di un servizio giuridico, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 e

2.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente

è inoltre tenuto a rifondere al Comune di Muzzano fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera