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Decisione

52.2019.13

Revoca della licenza per allievo conducente. Guida senza essere accompagnato da una persona abilitata. Termine di recidiva di 10 anni

12 giugno 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due

procedure.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale

cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1,

129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone

in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello

amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti

(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità

amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua

decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono

stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui

apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove

compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine

se il giudice penale non ha chiarito tutte

le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione

delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e rimandi,

136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid.

2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).

Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del

diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura

penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di

riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione

sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella

misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del

comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento

amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF

1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe

Weissen-berger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015,

Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche

Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono

dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle

norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119

Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.1).

3.2. In concreto, dagli atti non risulta che le autorità penali si siano ancora

pronunciate sugli accadimenti di cui si è detto in narrativa, occorsi il 3 e l'11

luglio 2017. Non emerge in particolare che l'insorgente sia stato condannato da

un magistrato penale, mediante pronuncia cresciuta in giudicato, per essersi

messo alla guida il 3 luglio 2017 senza essere accompagnato conformemente alle

prescrizioni (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. d LCStr) rispettivamente per aver

circolato il successivo 11 luglio, nonostante la revoca della licenza per

allievo conducente (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr). Dal canto loro, le

precedenti istanze, nonostante quest'ultima infrazione fosse fermamente

contestata dal conducente, non hanno differito la propria decisione in attesa

di quella penale; il Governo, fondandosi sulle risultanze del rapporto di

polizia e ritenendo poco attendibili le tesi dell'insorgente, ha in particolare

ritenuto che vi fossero sufficienti indizi per ritenere che il 3 luglio 2017 al

ricorrente fosse stato comunicato il sequestro della licenza e che, l'11 luglio

2017, egli avesse pertanto perfezionato l'infrazione di cui all'art. 16c

cpv. 1 lett. f LCStr.

Questo modo di procedere non va senz'altro esente da critiche, quantomeno se si

considera che l'autorità amministrativa, come visto, nella misura in cui l'accertamento

dei fatti (contestati) è rilevante, è in linea di principio tenuta ad attendere

l'esito della procedura penale.

In concreto non occorre comunque dilungarsi su tale aspetto, poiché - come si

vedrà in appresso - la misura di revoca disposta dalla Sezione della

circolazione nei confronti dell'insorgente deve essere confermata già solo in

funzione dell'infrazione medio grave di guida non accompagnata da una persona

abilitata, che egli, per sua stessa ammissione (cfr. anche ricorso, pag. 2), ha

pacificamente perpetrato il 3 luglio 2017. A prescindere, quindi, dalla

questione di sapere se gli possa essere addebitata anche l'ulteriore infrazione

di guida nonostante la revoca, ritenuta dalle istanze inferiori.

4. 4.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24

giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la

durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,

segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato

in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a

fare uso del veicolo. La durata

minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3

LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. Conformemente all'art. 16a LCStr,

commette un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca

un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di

una colpa leggera (cpv. 1 lett. a). Secondo l'art. 16b LCStr, commette

un'infrazione medio grave chi, violando norme della circolazione, provoca un

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (cpv. 1

lett. a). Commette infine un'infrazione grave chi, violando gravemente le norme

della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume

il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr).

L'infrazione medio grave secondo l'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr

costituisce una fattispecie di riassorbimento (Auffangtatbestand). Si è

in presenza di un siffatto caso, quando non tutti gli elementi attenuanti di

un'infrazione lieve e non tutti gli elementi aggravanti di un'infrazione grave

sono adempiuti (cfr. DTF 136 II 447 consid. 2.2, 135 II 138 consid. 2.2.2; STF 1C_566/2018

del 14 maggio 2019 consid. 2.1,1C_279/2010 del 3 gennaio 2011 consid. 3.4).

4.2. Dopo un'infrazione medio grave, in base

all'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre, deve

essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci

anni precedenti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno

medio gravi. La misura disposta in base a questa norma - analogamente a quella

prevista dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr - è in sostanza una revoca

di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che

accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto

comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della

strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente

la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel,

op. cit., pag. 593 seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo

provvedimento, in applicazione dello stesso art. 16c cpv. 2 lett. d

LCStr, se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza

non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento

amministrativo.

5. 5.1. In

concreto, come visto in narrativa, dagli atti risulta che il 3 luglio 2017,

verso le ore 22.45, RI 1 ha circolato a Lugano alla guida del veicolo __________,

benché detentore della sola licenza per allievo conducente, senza essere

accompagnato da una persona abilitata all'insegnamento. È incontestato che egli

ha dichiarato di sapere di non potersi mettere al volante in quelle condizioni

e di aver guidato unicamente per rientrare al suo domicilio, per comodità

(essendosi separato poco prima da un amico, di cui non ricordava il cognome,

che gli aveva fatto scuola guida, cfr. verbale d'interrogatorio del 3 luglio

2017). Ora è pacifico che nel comportamento dell'insorgente è ravvisabile una

violazione delle norme della circolazione (cfr. al riguardo: Mizel, op. cit., pag. 231 e rimandi; René Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2246), e

meglio dell'art. 15 cpv. 1 LCStr che permette all'allievo conducente di

circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da

una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una

licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo

usato. Da un profilo oggettivo, la violazione dell'art. 15 cpv. 1 LCStr

determina una significativa messa in pericolo astratta della sicurezza del

traffico, in cui è ravvisabile un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b

cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. Mizel,

op. cit., pag. 473; André Demierre/Cé-dric

Mizel/Luc Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de

conduire, in AJP 2005, pag. 643 segg., 649 n. 6.2). È infatti nell'interesse

della sicurezza della circolazione che la legge impone la presenza di un

accompagnatore conducente, che provveda affinché l'esercizio si svolga con

sicurezza e l'allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione

(art. 15 cpv. 2 LCStr) e che deve quindi poter intervenire in caso di necessità

per evitare un incidente. La sua assenza diminuisce in modo apprezzabile la

sicurezza del traffico e aumenta il rischio d'incidente (cfr. JdT 1973 I 392),

tant'è che costituisce uno dei motivi che permette alla polizia di procedere al

sequestro della licenza (cfr. art. 54 cpv. 3 LCStr e 31 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza

sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007 [OCCS; RS 741.013]).

In queste circostanze, è quindi escluso che ci si possa trovare solo in

presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr,

caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. A maggior

ragione s'impone questa conclusione se si considera che l'art. 16b cpv.

1 lett. c LCStr riconosce un'infrazione medio grave anche nella guida di un

veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per

la categoria corrispondente (cfr. al riguardo Mizel,

op. cit., pag. 473).

Da un profilo soggettivo, all'insorgente non è inoltre imputabile solo una

colpa leggera: il ricorrente si è infatti deliberatamente messo al volante per

mere ragioni di comodo (oltretutto con a bordo due passeggere), incurante della

prescrizione - a lui ben nota - che permette di farlo solo in presenza di un

accompagnatore abilitato. Del resto nemmeno l'interessato lo contesta. Ne

discende che, il 3 luglio 2017, il ricorrente ha commesso con ogni certezza quantomeno

un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.

5.2. In passato, come visto in narrativa, l'insorgente ha già subito tre revoche

di sicurezza (ex art. 16d LCStr) a seguito di altrettante infrazioni

gravi (guida, anche ripetuta, nonostante la revoca della licenza per allievo

conducente, commessa nell'ottobre 2006, nel gennaio e nell'aprile 2015, cfr. supra

consid. A). Dopo che la licenza per allievo conducente gli era stata ritirata a

titolo preventivo nel 2004, a seguito di questi provvedimenti, il ricorrente è

infine stato riammesso alla guida (per la prima volta) solo nel 2016. Ne consegue

che tutte le tre citate revoche di sicurezza (decisioni del 2006 e del 2015, cfr.

supra consid. A), contrariamente a quanto indicato dal Governo, vanno

considerate nel termine di recidiva di 10 anni prescritto dall'art. 16b cpv.

Considerandi

2.

lett. e LCStr (sistema a cascata). Secondo la recente giurisprudenza del

Tribunale federale, quest'ultimo non decorre infatti dalla data della decisione

della misura e nemmeno - come propugnato dalla dottrina (Mizel, op. cit., pag. 605) - dalla

scadenza del termine di sospensione, bensì solo dalla fine dell'esecuzione del

provvedimento (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3), ovvero, trattandosi di una

revoca di sicurezza, dal momento in cui il conducente è riammesso alla guida,

perché ritenuto nuovamente idoneo (cfr. STF 1C_548/2018 del 26 marzo 2019

consid. 2.4). Ne deriva che anche la revoca di sicurezza "più vecchia"

risalente al 2006 va dunque conteggiata, non potendo la stessa ritenersi

scontata prima che l'insorgente è stato riammesso alla guida, o quantomeno

prima che nei suoi confronti è stata pronunciata la successiva revoca di

sicurezza (aprile 2015).

Da ciò discende che il controverso provvedimento di revoca a tempo

indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo - seppure in parte per

altri motivi - non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale,

in applicazione dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr. Una tale

misura corrisponde infatti al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il

genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per

la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto

e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in

materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr.

STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Weissenberger, op. cit., n. 12 seg. ad

art. 17), che neppure l'insorgente del resto contesta.

5.3

Da ultimo, con riferimento a quanto accennato dal Governo a

proposito dell'art. 15e LCStr, è invece da escludere che l'infrazione di

cui si è macchiato l'insorgente possa dar luogo, anziché alla suddetta revoca

di sicurezza, a un periodo di attesa ai sensi di questa norma. Secondo l'art.

15e cpv. 1 LCStr, chi ha guidato un veicolo a motore senza essere

titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi

dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di

condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il

periodo di attesa decorre da quel momento. Stando al suo tenore, questa

disposizione riguarda solo le persone che non sono titolari di alcuna licenza

di condurre, nemmeno quindi di una licenza per allievo conducente (ad esempio,

coloro che hanno condotto illegalmente un veicolo senza avere compiuto l'età

minima). Per queste persone è di conseguenza stabilito un periodo di attesa di

almeno sei mesi - che decorre dal momento in cui è stata commessa l'infrazione,

rispettivamente dal raggiungimento dell'età minima (cfr. Messaggio citato, pag.

3859) - in cui la licenza per allievo conducente deve essere loro rifiutata (e

non già revocata, dal momento che non sono in possesso di alcun titolo). È

questa del resto l'interpretazione anche propugnata dalla dottrina (cfr. Mizel, op. cit, pag. 472 seg. e 622) e

che si ritrova pure nella prassi delle autorità amministrative di altri Cantoni

(cfr. es. decisione del 24 aprile 2014 della Verwaltungsrekurskommission del

Canton San Gallo, IV-2013/167 consid. A).

6.

A titolo prettamente abbondanziale, immune da

violazioni del diritto risulta infine anche il provvedimento con cui la Sezione

della circolazione ha invalidato la prova pratica cui si è sottoposto il

ricorrente il 10 luglio 2017. Considerato che l'infrazione medio grave in cui è

incappato il 3 luglio precedente non poteva che comportare una revoca della

licenza per allievo conducente - ciò che nemmeno il suo legale, consultato

prima dell'esame (cfr. ricorso, pag. 2), poteva ignorare, al di là delle

vicissitudini connesse al controverso sequestro del permesso da parte della

polizia - è evidente che l'insorgente non poteva in buona fede presentarsi all'esame

pratico. A maggior ragione se si considera che, visti i precedenti accumulati,

con la perpetrazione - pacificamente ammessa - dell'infrazione del 3 luglio

2017, l'insorgente ha dimostrato di non essere idoneo alla guida (cfr. art. 14

LCStr), a causa del pericolo che egli rappresenta per gli altri utenti della

strada (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1).

7.

7.1.

Sulla base di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa

deve pertanto essere respinta.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

7.2

La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va anch'essa

respinta, ritenuto che il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della

possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300).

La tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera