Lexipedia

Decisione

52.2019.134

Risarcimento dei danni da ungulati

1 settembre 2020Italiano24 min

quantificato in complessivi fr. 76'000.- (fr. 19'000.- per il fondo di __________

Source ti.ch

______________________________

Incarto n.

52.2019.134

Lugano

1

settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 15 marzo 2019 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 20 febbraio 2019 (n. 919) del

Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata dall'insorgente

relativamente al danno causato dagli ungulati alle viticolture situate a

Mendrisio e Riva San Vitale nel corso del 2016;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 gestisce con il

padre __________, che ne è proprietario, dei vigneti situati sui fondi

confinanti part. __________ di __________ e part. __________ di __________.

Nel corso del 2016, questi vigneti hanno subito dei danni causati

dall'irruzione di ungulati (cinghiali o cervi), che quattro rapporti del 1°,

22, 23 settembre e 3 ottobre 2016 dei periti S__________ e P__________ hanno

quantificato in complessivi fr. 76'000.- (fr. 19'000.- per il fondo di __________

e fr. 57'000.- per quello di __________).

B. a. Il 14 marzo 2017,

il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento formulata da RI

1. Tale decisione è stata tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo con

giudizio del 25 ottobre 2017 (STA 52.2017.222), che ha respinto il gravame

interposto dalla stessa istante.

b. Con sentenza del 21 agosto 2018 (2C_1006/2017), il Tribunale federale ha dal

canto suo accolto il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1,

annullando il predetto giudizio e rinviando gli atti al Governo, affinché si

pronunciasse ai sensi dei considerandi. In sunto - premesso come la procedura

fosse caratterizzata dalla sovrapposizione di due tipi di richieste (la prima,

del 10 agosto 2016, per misure di autodifesa; la seconda, del 24 ottobre 2016,

di risarcimento) - l'Alta Corte ha dapprima tutelato la decisione di questo

Tribunale di considerare sanato un vizio formale in relazione al sopralluogo

(che aveva evidenziato un varco nella recinzione suscettibile di permettere il

transito degli ungulati selvatici) e al conseguente rifiuto dell'autorizzazione

per la guardia-campicoltura (cfr. e-mail dell'11 agosto 2016). Ha invece

giudicato arbitrario ritenere che tale sopralluogo costituisse anche un

accertamento per la domanda di risarcimento (visto che quest'ultima non era a

quel momento ancora stata presentata e i danni non erano ancora presenti). Ha

pertanto considerato problematico che, in relazione a quest'ultima domanda -

successiva alla riparazione della cinta avvenuta il 16 agosto 2016 -, l'Ufficio

caccia e pesca (UCP) non avesse proceduto ad alcun accertamento. Il Tribunale

federale ha in particolare rimproverato all'UCP di non aver esperito un nuovo

sopralluogo (volto a constatare se l'insorgente avesse effettivamente aggiustato

la rete in modo appropriato). Ha inoltre indicato che, a fronte dell'impossibilità

per la ricorrente di ottenere accertamenti supplementari (nonostante le sue

obiezioni e osservazioni), fosse arbitrario partire dall'assunto che tutto il

danno si fosse verificato prima del 16 agosto 2016 o, d'altra parte, dare per

scontato che la riparazione della rete non costituisse un'adeguata misura di

prevenzione. In sostanza, prima di imputarle di aver omesso di adottare le

misure oggettivamente esigibili per contenere i danni e negarle il risarcimento

- salvo poi accordarle (il 27 settembre 2016) un'autorizzazione per

l'autodifesa (che presuppone l'esistenza di una cinta adeguata) -, occorreva

garantirle un effettivo ed esteso diritto di essere sentita, che in concreto

era invece stato manifestamente violato. Il Tribunale federale ha pure

considerato che, in generale, la modalità con cui l'UCP aveva impostato

l'intera procedura denotassero un comportamento contraddittorio, contrario al

principio di buona fede.

Ha quindi rinviato la causa

al Consiglio di Stato affinché, dopo aver proceduto ai necessari

accertamenti nel senso dei considerandi in merito al carattere adeguato delle

misure di prevenzione adottate e al momento a partire dal quale si impone la

riparazione del danno causato al vigneto, si pronunciasse nuovamente sulla

domanda di risarcimento. In tale contesto, ha aggiunto, andrà tra l'altro

tenuto conto del fatto che il danno precedente il 16 agosto 2016 non merita

risarcimento a causa dello stato manifestamente inadeguato della recinzione nel

punto fotografato; i danni già presenti prima del sopralluogo dell'11 agosto

2016, da quanto risulta agli atti, sembrerebbero nondimeno essere di minima

entità; infine, la presenza di un cacciatore sul terreno adiacente avrebbe

verosimilmente dovuto arginare il passaggio degli ungulati tra l'11 e il 16

agosto 2016 e, quindi, il verificarsi dei danni in quel periodo di tempo.

C. a. Ripreso possesso

dell'incarto, l'autorità cantonale ha chiesto a RI 1 di produrre ulteriori

prove a sostegno della richiesta di indennizzo. L'istante ha quindi ribadito

che il danno si era verificato interamente dopo il 16 agosto 2016 (dopo la

riparazione della rete) ed era già documentato dalle perizie prodotte.

b. Preso atto di questo scambio, con decisione del 20 febbraio 2019 il

Consiglio di Stato ha nuovamente respinto la domanda di risarcimento.

Richiamato l'art. 35 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sulla caccia e la

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC;

RL 922.100), ha essenzialmente ritenuto che l'insorgente non avesse adottato i

provvedimenti adeguati e ragionevolmente esigibili per prevenire o almeno

ridurre i danni. In particolare, ha anzitutto considerato tardiva la

sistemazione della rete (il 16 agosto 2016): fino ad allora, gli ungulati

avrebbero

potuto entrare nei vigneti, nascondervisi e rimanervi nonostante l'avvenuta

riparazione. Ad ogni modo, visto il suo stato precario e vetusto, l'insorgente

avrebbe dovuto sorvegliarla e rinforzarla (elettrificandola). Ha inoltre

ricordato che l'autorizzazione per l'abbattimento di selvatici era stata

rilasciata il 27 settembre 2016 (indice del fatto che, fino a quel momento, le

misure preventive non erano state ritenute adeguate e/o sufficienti). In ogni

caso, il Governo ha rimproverato all'insorgente di non avere fatto uso di tale

permesso (valido fino al 6 ottobre 2016), "uscendo" solo 4 volte su

9. In tal senso, ha ritenuto strano che proprio in quei giorni i danni, invece

di diminuire, fossero addirittura aumentati. Il danneggiato avrebbe insomma

potuto e dovuto effettuare più "uscite di controllo" (all'occorrenza

sollecitando l'autorizzazione per più persone).

D. Avverso tale

decisione, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e che le sia riconosciuto il risarcimento postulato

(oltre interessi). Ripercorsi i fatti, l'insorgente ribadisce in sostanza di

aver assolto i propri doveri per contenere i danni, che sarebbero chiaramente attestati

dalle perizie agli atti (effettuate prima dell'inizio di ogni singolo raccolto,

giunto a completa maturazione). Sostiene in particolare di aver aggiustato la

rete non appena possibile (considerato che c'era un week-end e lunedì di

ferragosto), sollecitando (invano) le misure di autodifesa. Assurda sarebbe la

tesi che gli animali si sarebbero nascosti nei vigneti; semmai, l'UCP non

avrebbe dovuto rilasciare un permesso di guardia-campicoltura al solo vicino.

Precisa poi che a suo padre l'autorizzazione è stata rilasciata solo il 27

settembre 2016, perché - come da accordi presi con l'UCP - nessun

permesso poteva essere concesso fino al termine del periodo di caccia alta (tra

il 20 agosto e il 26 settembre 2016). La ricorrente respinge poi i rimproveri

riferiti alla guardia-campicoltura: afferma che su 6 giorni (effettivi),

sarebbe stata esercitata per 5 giorni (il 4 ottobre alle 18.00 è terminata

la vendemmia). Rileva tra l'altro che sarebbe comunque impossibile presidiare

una superficie di 60'000 mq con un solo cacciatore (tant'è che dal 2018 sarebbe

riuscita ad ottenere l'uscita di due cacciatori riducendo fortemente la

perdita d'uva

a 22 quintali). Conclude che il fatto che proprio

in quel periodo i danni siano aumentati, malgrado la guardiacampicoltura,

conferma che le predazioni sono avvenute principalmente al momento completo

della maturazione delle uve.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'Esecutivo cantonale, per il tramite della Divisione dell'ambiente,

respingendo le tesi ricorsuali. Ribadisce dapprima gli addebiti riferiti alla

recinzione. Aggiunge inoltre che, dopo il 17 agosto e fino al 27 settembre

2016, l'insorgente non avrebbe invero più chiesto permessi di

guardia-campicoltura. Pur confermando il "blocco" attorno al periodo

di caccia alta, osserva in generale che, in presenza di giustificati motivi, le

misure di autodifesa possono essere accordate (così come avvenuto per i vigneti

della ricorrente, negli anni 2018 e 2010). Relativamente ai danni, il Governo

afferma infine che la loro quantificazione al momento del raccolto non esclude

che si siano verificati anche prima della riparazione della rete o in un

periodo anteriore (tant'è che una delle quattro perizie dà atto di un danno

primaverile).

F. a. Con la

replica, l'insorgente si è riconfermata nelle sue conclusioni e domande di

giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorre, in appresso.

b. Il Governo ha rinunciato a duplicare, rimettendosi al giudizio del

Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 LCC.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata

dalla decisione impugnata di cui è destinataria, è certa (art. 65 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può

essere evasa sulla base gli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il

sopralluogo postulato non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti

ai fini del giudizio. Una visita dei luoghi non potrebbe comunque più

restituire lo stato dei fondi nel 2016 (cfr. infra, consid. 3).

Considerandi

2.

2.1. Il regime

del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

4.

della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i

Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina

(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina

per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv.

3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni

provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da

reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati

da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.

12.

cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del

risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni

insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente

pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure

possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

2.2

Il legislatore

ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35

ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento

per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da

reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità

per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa

poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente

documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che

ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato

stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure

di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a

prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

2.3

Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il

regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60

stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di

autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati

animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per

l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di

trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che

siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la

selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili

spinati) o recinzioni con corrente elettrica.

Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati

ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di

autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni

chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali) coloro che

dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua

valorizzazione (cpv. 1 e 2). Precisa inoltre che il risarcimento è rifiutato se

la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un

accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la richiesta del

risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le

domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal

danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di

risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta

entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza

ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che l'UCP è competente per i

necessari accertamenti e che il richiedente riceve seduta stante copia

dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni

nel termine di 5 giorni (cpv. 2).

2.4

Come ricordato

dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la

concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili

interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la

selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa

(cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno

(cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure STA 52.2017.294

del 13 dicembre 2018 consid. 2).

3.

3.1. In

concreto, come visto in narrativa, ripreso possesso dell'incarto a seguito del

giudizio di rinvio del Tribunale federale, dopo aver interpellato l'insorgente,

con decisione del 20 febbraio 2019 il Governo ha nuovamente respinto la sua

domanda di risarcimento. In sostanza, richiamando l'art. 35 cpv. 2 lett. b LCC,

ha ritenuto che la ricorrente non avesse adottato tutti i provvedimenti

adeguati che si potevano ragionevolmente esigere per impedire e contenere i

danni. Da un lato, l'ha biasimata di non aver preso le appropriate misure

preventive (tardiva riparazione della cinta, che andava comunque rinforzata e

sorvegliata visto il suo stato precario e vetusto). Dall'altro,

ha ritenuto che i vigneti - dopo il rilascio del permesso di

guardia-campicoltura del 27 settembre 2016 - non fossero stati sufficientemente

presidiati.

3.2

Ora, per quanto concerne la recinzione metallica, non vi è dubbio che la

stessa presentava una falla (cfr. e-mail dell'11 agosto 2016), che è però stata

riparata il 16 agosto 2016 (cfr. fattura doc. I). Al riguardo, come ricordato

in narrativa (consid. Bb), il Tribunale federale ha già avuto modo di censurare

l'operato dell'UCP, criticandolo segnatamente di non aver esperito alcun

accertamento (sopralluogo) volto a constatare se l'insorgente avesse aggiustato

in maniera adeguata la rete (dando seguito alle indicazioni del funzionario

dell'UCP).

Posto che a seguito del citato giudizio di rinvio l'Ufficio non ha di fatto

raccolto alcun elemento che smentisca la corretta sistemazione della cinta - e

ritenuto che non è comunque (più) possibile ripetere il sopralluogo che l'UCP

ha omesso di esperire nel 2016 (per appurare le condizioni dei vigneti cintati,

a quel tempo, cfr. STF 2C_1006/2017 citata consid. 5.3.4) -, forza è constatare

come, da questo profilo, non sia possibile imputare all'insorgente di non aver

adottato le adeguate misure di prevenzione. Tanto meno affermando,

sommariamente, che la recinzione presentava in generale uno stato precario e

vetusto. Una tale circostanza non emerge invero nemmeno dal primo

sopralluogo del funzionario __________ (cfr. citato e-mail dell'11 agosto 2016)

e appare inoltre smentita dalle perizie agli atti (che danno atto della

presenza di una cinta alta 2 m quale misura preventiva per limitare i danni).

Inoltre, come già ricordato, il 27 settembre 2016 l'autorità ha per finire

concesso le misure di autodifesa inizialmente negate, il che implica che aveva

giudicato che fossero state frattanto adottate le necessarie misure di prevenzione

ex art. 61 RLCC (cfr. STF 2C_10006/2017 citata consid. 5.3.3). Non può quindi

ora biasimare l'insorgente di non aver elettrificato la cinta (cfr. in generale

su tale possibilità: Agridea,

Côltures de protection en agricolture contre la faune sauvage, Losanna 2006,

pag. 4 segg. e 7 seg.).

Alla ricorrente non può inoltre essere rimproverato di non aver tempestivamente

aggiustato la rete metallica, ciò che avrebbe permesso agli animali selvatici

di penetrare nei vigneti (tra il 10 e il 16 agosto 2016), nascondervisi e poi

rimanervi nonostante l'avvenuta riparazione. La tesi è inverosimile. Non

solo perché in quei giorni i vigneti erano quotidianamente frequentati (cfr.

ricorso, pag. 10) e degli ungulati non passano certo inosservati, ma anche

poiché sul fondo vicino era appostato un cacciatore che avrebbe verosimilmente

dovuto arginare il passaggio degli animali (cfr. STF 2C_10006/2017 citata

consid. 6.1).

Ferme queste premesse, occorre partire dal presupposto che, a seguito della

riparazione della cinta, l'insorgente abbia adottato le adeguate misure

(recinzione) per allontanare la selvaggina (art. 35 cpv. 2 lett. b LCC).

3.3

Vista la sussidiarietà degli interventi (consid. 2.4), occorre ora

vagliare i rimproveri mossi alla danneggiata in relazione alle misure di

autodifesa (aspetto, questo, che ricade sotto la lett. c, e non b, dell'art. 35

cpv. 2 LCC).

Al riguardo va anzitutto ricordato come (dopo la sistemazione della rete) l'insorgente

abbia ancora segnalato danni e sollecitato il rilascio di un permesso di

guardia-campicoltura (cfr. e-mail del padre del 17 agosto 2016: continuano i

danni nel vigneto, chiedo di nuovo un intervento fino al termine dei raccolti),

che è però stato negato (cfr. risposta del 17 agosto 2016 di __________). Non è

invece chiaro se, nei giorni seguenti, la ricorrente abbia nuovamente tentato

di ottenerlo e, in tal caso, se le sia stato rifiutato perché l'UCP continuava

a ritenere inadeguate e/o insufficienti le misure preventive (cfr. decisione

impugnata, pag. 2), o perché era già appostato un altro cacciatore (cfr. citata

risposta del 17 agosto 2016) o per motivi legati al periodo di caccia alta

(come afferma l'insorgente; cfr. in tal senso anche la risposta del 13 maggio 2019

del Governo, che sembra ora indicare che un permesso, se richiesto, avrebbe

potuto esserle rilasciato nonostante il periodo venatorio). La questione può

rimanere aperta.

A fronte dell'ennesimo rifiuto dell'UCP del 17 agosto 2016 - che in quel

frangente ha negato alla ricorrente ogni diritto di essere sentita (cfr. STF

2C_1006/2017 citata consid. 5.3.3; scostandosi peraltro anche dalla sua prassi

in materia, cfr. STA 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 3) -, vi è

infatti da ritenere che, fino al rilascio dell'autorizzazione del 27 settembre

2016, all'insorgente non potrebbe comunque essere addebitato alcunché

relativamente alle misure di autodifesa.

3.4

Una diversa valutazione s'impone per contro per il periodo successivo, dal

27.

settembre al 3 ottobre 2016 (data d'inizio dell'ultimo raccolto e della

quarta perizia). Dagli atti emerge infatti che, nonostante il rilascio del

permesso di guardia-campicoltura, nella settimana precedente la vendemmia

(delle varietà Merlot, Syrah e Cabernet), il padre dell'insorgente sia "uscito"

appena tre volte (notti 27-28.9, 28-29.9 e 2-3.10, cfr. doc. N; cfr. pure

ricorso, pag. 12, che però considera a torto anche la notte tra il 3-4 ottobre,

posteriore alla perizia di accertamento dei danni). Numero che si riduce

addirittura a una sola, se si osservano le quattro notti precedenti il raccolto

(29-30, 30-1, 1-2 e 2-3). Da questo profilo - come effettivamente censurato dal

Governo - non si può quindi ritenere che l'insorgente abbia assolto il proprio

dovere di contenere i danni, sorvegliando i suoi vigneti e mettendo in atto le

misure di autodifesa; e ciò, proprio nel frangente in cui un assiduo presidio s'imponeva

(uva giunta a completa maturazione; cfr. infra, consid. 4). A nulla vale

l'obiezione secondo cui sarebbe offensivo formulare un tale rimprovero a

chi lavora e si offre per passere delle notti insonni in tempo di vendemmia per

cercare di ridurre i danni causati dalla selvaggina. Tanto più che dagli

atti emerge come sia proprio la stessa ricorrente (o suo padre) a "pretendere"

che tali permessi non vengano rilasciati ad altri cacciatori (cfr. e-mail dell'11

agosto 2016 e scritto del 5 marzo 2019 di cui al doc. O).

4.

4.1. Ciò detto,

resta ora da verificare in che misura debba quindi essere riconosciuto il

risarcimento postulato.

Dalle perizie agli atti (doc. C-F) emerge in particolare quant Specie causa del danno: cervo

Osservazioni: Danno per uva mangiata / Chardonnay Kg 1'200

Perizia del 22 settembre 2016 (periti P__________ e S__________)

Comune

Sezione

Mappale

Danno/Perdita

Osservazioni /Altro

S.

__________

600.

kg

Semillon

Specie causa del danno: cinghiale / cervo

Osservazioni: Danno primaverile e recente. Uva da raccogliere a breve.

Perizia del 23 settembre 2016 (perito S__________)

Comune

Sezione

Mappale

Danno/Perdita

Osservazioni /Altro

S.

__________

600.

kg

Sauvignon Bianco

Specie causa del danno: cinghiale (cervo)

Perizia del 3 ottobre 2016 (perito S__________)

Comune

Sezione

Mappale

Danno/Perdita

Osservazioni /Altro

R__________

__________

45.

q

Merlot

S.

__________

5.

q

Syrah

S.

__________

2.

q

Cabernet

Specie causa del danno: cinghiale (cervo)

Osservazioni: Danno Merlot (a più riprese) q 45

Danno Syrah q

5.

Danno Cabernet q 2

Dalle

spiegazioni fornite dall'insorgente negli allegati di causa emerge che le

diverse perdite d'uva si sarebbero essenzialmente verificate a ridosso di ogni

singolo raccolto, al momento della completa maturazione e massima

appetibilità delle uve. La consecutività

delle perizie del 1° settembre 2016 (doc. C), del 22 e 23 settembre 2016 (doc.

D e E) e del 3 ottobre 2016 (doc. F) rifletterebbe in pratica l'insorgere dei

danni: il danno verificatosi di cui ai doc. D, E, F non poteva essere

presente in data 01.09.2016, allorquando è stata effettuata la

perizia di cui al doc. C, mentre il danno di cui alla perizia di cui al

Doc. C non poteva essere presente in data 16 agosto 2016, visto che si trattava

di uva mangiata, e che l'uva mangiata è uva matura, che non lo era ancora in

data 16 agosto 2016 (cfr. replica, pag. 9).

4.2

Ferme queste premesse - posto che nulla smentisce la tesi che le perdite

si siano soprattutto verificate al momento della maturazione completa delle uve

- occorre anzitutto concludere che i danni accertati dalle due perizie del

1° e 23 settembre 2016 (1'800 kg di uva persi) vanno senz'altro risarciti.

In relazione a questi danni, alla ricorrente non può infatti essere mosso alcun

rimprovero: né di non aver adottato le adeguate misure di prevenzione (cfr. supra,

consid. 3.2), né di non aver chiesto (o messo in atto) le misure di autodifesa

(consid. 3.3).

4.3

Analoga conclusione vale per i danni accertati con la perizia del 22

settembre 2016, ma solo per la parte che si riferisce al danno recente.

Il danno primaverile di cui dà effettivamente atto il referto (cfr.

osservazioni) - riferito verosimilmente a predazioni di gemme e germogli di

vite non arrivata a fioritura - non può infatti essere rifuso: la sua notifica

risulta infatti chiaramente tardiva (cfr. art. 65a cpv. 3 RLCC). Equamente, può

quindi essere rimborsata la metà del danno notificato (300 kg di uva persi).

4.4

Possono infine essere risarcite, ma solo parzialmente, le perdite accertate con

la quarta e ultima perizia del 3 ottobre 2016.

Seguendo le stesse tesi dell'insorgente (cfr. replica, pag. 9), questi danni

sarebbero infatti prevalentemente intervenuti dopo la terza perizia (23

settembre 2016), e più precisamente quando l'uva di queste varietà era giunta a

completa maturazione e pronta per essere vendemmiata (cfr. pure ricorso,

pag. 10). Ovvero, quindi, soprattutto nei giorni precedenti l'ultimo raccolto

del 3 ottobre 2016. Tant'è che lei stessa ammette pure che il fatto che

proprio in quel periodo i danni siano aumentati, malgrado la

guardiacampicoltura, conferma che le predazioni sono avvenute principalmente

al momento completo della maturazione delle uve

(cfr. ricorso, pag. 11;

ndr. la sottolineatura è del Tribunale).

Sennonché, come visto, proprio in quel periodo le razzie risultano essere state

favorite dalla grave negligenza dell'insorgente e di suo padre, che non ha

chiaramente messo in atto le misure di autodifesa accordate. Nonostante il

rilascio del permesso di guardia-campicoltura del 27 settembre 2016, nelle sei

notti precedenti il raccolto il proprietario dei vigneti è come detto "uscito"

appena la metà delle volte (addirittura una sola, nelle ultime quattro notti

prima della vendemmia, quando le uve avevano senz'altro raggiunto la loro

massima appetibilità). Per ben tre nottate consecutive prima dell'imminente

raccolto (29-30, 30-1 e 1-2), scorribande di cervi e cinghiali

hanno

pertanto potuto predare e danneggiare le viti e i frutti incustoditi, giunti a

completa maturazione. Tale circostanza appare ancor più grave se si considera

che nelle prime due notti (27-29.9) __________ aveva oltretutto riscontrato la

presenza di animali selvatici (cfr. doc. N: 1 cinghiale e una cerva adulta con

cerbiatto). È inoltre tanto più seria visto che, stando alle stime dell'insorgente,

per presidiare i suoi vigneti (di 60'000 mq) sarebbero stati addirittura

necessari non uno, ma due cacciatori (ciò che nel 2018 avrebbe permesso di

ridurre fortemente le perdite [da 76 quintali a 22]). Da questo profilo,

non si può quindi ritenere che l'insorgente abbia comprovato l'adempimento

delle condizioni per il suo risarcimento (cfr. art. 66 cpv. 1 RLCC). Per legge

non sono infatti risarcibili i danni causati da animali contro i quali sono

date misure di autodifesa (art. 35 cpv. 2 lett. c LCC).

Tutto considerato - e ritenuto che non può comunque essere escluso che almeno

una parte di questi ingenti danni (avvenuti "a più riprese",

cfr. osservazioni perizia)

si sia verificata già in precedenza, in

particolare tra il 23 e il 27 settembre 2016 (prima cioè che l'UCP rilasciasse

il permesso di guardia-campicoltura, cfr. supra, consid. 3.3 e 3.4) -,

appare equo riconoscere all'insorgente almeno un terzo (1'800 kg) delle perdite

registrate.

4.5

In conclusione, la richiesta di risarcimento va pertanto ammessa in

ragione di fr. 39'000.-, importo che corrisponde a complessivi 3'900 kg di uva

mancante (cfr. art. 65a cpv. 2 RLCC).

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente accolto.

La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'insorgente va

riconosciuto l'importo di fr. 39'000.- a titolo di risarcimento del danno

causato dagli ungulati nel corso del 2016, oltre interessi a far tempo dalla

data della domanda (cfr. e-mail del 24 ottobre 2016).

5.2

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente e lo Stato

(intervenuto a difesa dei propri interessi pecuniari), in ragione di metà

ciascuno (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato è inoltre tenuto a rifondere all'insorgente,

assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm), nella misura in cui risulta vittoriosa.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 20 febbraio 2019 (n. 919) del Consiglio di Stato

è annullata e riformata nel senso che a RI 1 è riconosciuta la somma di fr. 39'000.-

a titolo di risarcimento del danno causato dagli ungulati nel corso del 2016,

oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 ottobre 2016.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa fra la ricorrente e lo Stato in ragione di

½ ciascuno.

Lo Stato rifonderà inoltre a RI 1 l'importo di fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili per questa sede.

All'insorgente va retrocesso l'importo (fr. 1'000.-) versato in eccesso a

titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera