Lexipedia

Decisione

52.2019.135

Credito agricolo di investimento - revoca

13 aprile 2021Italiano30 min

il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.135

Lugano

13

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 18 marzo 2019 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 6 febbraio 2019 (n. 593) del

Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino

entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua

azienda agricola e, in caso di inadempimento, oltre al rimborso delle

previste rate annuali del credito agricolo di investimento concessole, il pagamento

degli interessi al 5% che maturano annualmente sul mutuo;

ritenuto, in

fatto

A. Il Patriziato di __________

è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________)

dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________)

gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Dopo

decisione del 10 agosto 2001 dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFGA), il

4 settembre 2001 la Sezione dell'agricoltura le ha concesso un credito agricolo

di investimento di fr. 137'000.- per l'edificazione di una stalla e dei

relativi impianti, da rimborsare in 20 quote annuali di fr. 6'850.- a partire

dal 31 dicembre 2002. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre

stati stanziati contributi federali e cantonali giusta la legge federale

sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e la legge sulla

salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU 1983,

55) in vigore all'epoca. Il 20 agosto 2001 è stata pertanto stipulata una

convenzione tra la Confederazione e il Canton Ticino, da una parte, e RI 1,

dall'altra, a garanzia del buon uso dei sussidi versati per le predette costruzioni

agricole ed è stata firmata dall'interessata una dichiarazione con la quale ha

accettato gli oneri e condizioni legati all'assegnazione dei suddetti

contributi federali e cantonali.

B. a. Nel corso degli

anni, l'azienda agricola di RI 1 è stata oggetto di svariati controlli e

decisioni da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre

autorità.

Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno

2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini

presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di

tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti

Fatti

i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato

consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato

confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal

Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in

ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).

b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per

la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio

annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante.

Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio

2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS),

il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso

avviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di clausole

accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del colaticcio

e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici del letame

all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame all'esterno

della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________ le

ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni

contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato

permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di

rilascio dello stesso.

c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha comunicato

a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno alla sua

stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano funzionanti,

ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere del 27

gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio 2010).

Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi sanciti nella

convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della concessione dei

contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha predisposto un

sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con scritto del 10

ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI 1 che da

quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché l'utilizzo

dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha pertanto

fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la gestione del

sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio conformemente

allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo rilasciata e

per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso contrario le

sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo erogati.

Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di posizione

dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che esulano dalla

presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla Sezione

dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute la licenza

edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché ricevuti

gli importi dovutile dal Cantone.

d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9

aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al

quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura.

Preso atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile

successivo, quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe

proceduto ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano

beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di

corrispondenza, che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la

Sezione dell'agricoltura ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse presente,

rilevando lo stato di abbandono in cui si trovava il fondo (vegetazione non

gestita, cisterna del colaticcio colma e deposito di letame con della

vegetazione). Una copia del verbale di sopralluogo è quindi stata trasmessa all'interessata

che ne ha contestato contenuto e forma.

C. Preso atto della

situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha

assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi dall'intimazione della decisione per

adempiere e ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni di cui alla

convenzione del 20 agosto 2001. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, il

Governo ha disposto, oltre che il rimborso delle previste rate annuali del

credito agricolo di investimento, il pagamento degli interessi al 5% che

maturano annualmente sull'importo del prestito. L'Esecutivo cantonale ha

motivato la propria decisione ritenendo che vi fosse una cessazione

dell'utilizzo della stalla e che l'edificio di economia rurale si trovasse

ormai in stato di abbandono, nonché che l'azienda fosse confrontata con delle

difficoltà economiche. Con due distinte decisioni di medesima data, il

Consiglio di Stato ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della

destinazione conforme, la restituzione parziale dei contributi federali e

cantonali concessi all'interessata per la costruzione dei manufatti in parola.

D. Avverso la suddetta

pronuncia riferita al credito agricolo, RI 1 si aggrava ora dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata una

carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta, in

sintesi, che l'azienda sia ormai inattiva e che la stalla non venga utilizzata,

nonché che vi sia incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione e che

l'azienda soffra di difficoltà economiche. Eccepisce quindi che il diritto alla

restituzione degli aiuti finanziari sia prescritto. Rileva infine come in ogni

caso il ripristino della situazione conforme non dipenda dal suo comportamento

bensì dall'esito del ricorso inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali

da reddito.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura,

con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi

riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase

LAgr e dall'art. 84 lett. a della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione

impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere

reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove

richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di __________

e __________, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione

dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale

riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo e

di una non meglio specificata perizia si rendono necessari, così come neppure l'acquisizione

dei rapporti di __________. L'oggetto della controversia emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del

tutto insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti

per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

2.1. L'insorgente

censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare

rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di

motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori o opere siano

necessari per il ripristino della destinazione conformemente a quanto era stato

stabilito nella già menzionata convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente

in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo

sufficiente il generico richiamo all'art. 109 cpv. 1 LAgr. D'altronde ciò

sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda

di costruzione per migliorie strutturali e per nuove istallazioni e che dal

2001.

ad oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa

impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del

diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni

che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una

motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo

le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle

eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,

129.

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64

consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi

componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da

rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e

1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le

vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,

in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad

esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138

I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF

1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,

op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2a).

2.3

Nel caso concreto, l'Esecutivo

cantonale ha indicato che a causa del divieto di tenuta di animali da reddito a

tempo indeterminato pronunciato dall'UVC, la stalla non può più essere

utilizzata allo scopo per cui è stata sussidiata. Ha poi ritenuto appurato che

l'edificio di economia rurale si trova in stato di abbandono, ciò che configura

una violazione dell'obbligo di gestione e manutenzione (art. 59 cpv. 1 lett. g

dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre

1998.

[OMSt; RS 913.1] e art. 109 cpv. 1 LAgr), e che l'azienda è confrontata

con delle difficoltà finanziarie. Ora, se tali

argomenti permettano di giustificare la contestata decisione è questione che

attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne

l'utilizzo della stalla appare evidente che il

ripristino della situazione conforme consiste nell'utilizzo della stessa, nella

quale deve essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo

stato di abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si inscrive in

un contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato

l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo

adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del

letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr.

decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla

duplica], avviso cantonale n. __________ del 18 maggio 2016 dei Servizi

generali, rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016,

decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre

2017.

e del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il

verbale del sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la

ricorrente non può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano

mosse, considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di

rispristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a

tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del

letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il

Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle migliorie strutturali

oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a

che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare

debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo

stesso vale per le modifiche di disposti di legge sulle strutture agricole

intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente.

D'altro canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato

legale, è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa

e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso

la portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del

suo diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una

simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come

detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo

Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.

DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

3.

3.1. La

Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali

nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di

contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 1 OMSt e art. 6, 7

e 8 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]). La

Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per i crediti

di investimento, i quali vengono accordati dalle autorità cantonali, mediante

decisione formale, sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 1 e

2.

LAgr). I mutui devono essere rimborsati entro venti anni; il Consiglio

federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAgr). I proprietari che

gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono i

crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di

edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr).

I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3

LAgr).

3.2

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere

deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti

d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAgr). Anche sulla base di questa norma di

delegazione il Consiglio federale ha emanato l'OMSt, la quale disciplina tra

l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 43 e segg.

OMSt), tra cui quelli per provvedimenti edilizi per proprietari e affittuari di

aziende agricole (art. 44 OMSt). I Cantoni, a cui le domande di credito devono

essere inoltrate (art. 53 cpv. 1 OMSt), esaminano le richieste, giudicano

l'opportunità dei provvedimenti previsti, decidono in merito alla domanda e

stabiliscono nel singolo caso oneri e condizioni (art. 53 cpv. 2 OMSt). Giusta

l'art. 109 cpv. 1 LAgr, per gravi motivi il Cantone può revocare il credito

d'investimento; nei casi di rigore, invece della revoca può essere chiesto il

pagamento degli interessi (art. 109 cpv. 2 LAgr). L'art. 59 cpv. 1 OMSt

fornisce un elenco non esaustivo di gravi motivi che comportano la revoca dei

crediti d'investimento (sentenza del Tribunale amministrativo federale

B-2993/2007 del 23 aprile 2008 consid. 5; Yves

Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé,

tomo I, Berna 2004, pag. 614 e 615); sono segnatamente motivi gravi:

l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i

crediti di investimento (lett. a); l'edificazione o l'utilizzazione del suolo

per scopi diversi dall'utilizzazione agricola (lett. b); la cessazione della

gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre

1991.

sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), tranne in caso di

affitto a un discendente (lett. c); l'utilizzazione duratura di importanti

parti dell'azienda per scopi non agricoli (lett. d); l'inadempimento degli

oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione (lett. e); la rinuncia all'utilizzazione

di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b della

LAgr (lett. f); la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di

gestione e manutenzione constatata dal Cantone (lett. g); il mancato pagamento

nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza

(lett. h); la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci

(lett. i).

3.3

L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia

di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al

Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Il regolamento sull'agricoltura del 23

dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) stabilisce che l'applicazione della

legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione

dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente

riservate ad altri organi (art. 1 RLA).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non

venga utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire la

detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di terze

persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte rileva come il

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato

dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento

dell'emanazione della querelata decisione governativa, per cui l'azienda

sarebbe tutt'ora attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in

generale sarebbero inoltre correttamente gestiti e non vi sarebbe stato di

abbandono o incuria; la Sezione dell'agricoltura non avrebbe d'altronde

esperito alcun accertamento che permetta di attestare la pretesa inadeguatezza

nella gestione e nella manutenzione. Il Consiglio di Stato inoltre avrebbe

omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una domanda di

costruzione avente per oggetto delle migliorie strutturali e delle

istallazioni, nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero

subito numerose modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe

inoltre arbitraria in quanto fissa un termine per il ripristino della

situazione conforme il cui rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma

dall'esito della procedura promossa contro il divieto di tenuta di animali da

reddito. Pretende infine che il diritto alla revoca della prestazione sia ormai

prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe venuta a conoscenza della

facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26 gennaio 2018, per cui la

pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe intervenuta oltre un anno

dopo.

4.2

In primo luogo,

per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va osservato che la ricorrente

sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda bovini di terze

persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D, E e F allegati

al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per il 2018. Se ciò

corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse (segnatamente se

in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame, considerazioni

applicabili alla restituzione dei contributi federali a causa di modifica della

destinazione agricola dei manufatti ex art. 102 cpv. 1 e 2 LAgr, cfr. Suissemelio, Guide pour la restitution

des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere in

specie ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non

ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli

indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad

esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non

avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da più di un anno), né lo

scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad

indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del

22.

maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di

animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da

reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era

stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019 (cfr. STF

2C_802/2019), vale a dire successivamente all'inoltro del presente ricorso,

allorquando il Tribunale federale ha deciso di confermarlo (cfr. STF

2C_802/2019). Motivo per cui è solo a partire da quest'ultima data che

all'insorgente, e di riflesso alla sua azienda agricola in quanto ditta

individuale, è vietata la detenzione di animali, di sua proprietà o di terzi.

Nella misura in cui la decisione governativa fa riferimento a questo divieto

per giustificare la propria decisione la stessa era dunque prematura. Dal

suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché

in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo. Piuttosto va ritenuto che da

settembre 2019 si è realizzato un caso di cessazione della gestione in proprio

giusta l'art. 59 cpv. 1 lett. c OMSt, ciò che potrà semmai configurare un nuovo

motivo di revoca ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata

decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.

Anche la situazione finanziaria dell'azienda, benché sia la stessa ricorrente a

riferire di avere - per ragioni che non è necessario evocare - problemi di

liquidità, non rappresenta di per sé un sufficiente motivo di revoca. L'art. 59

cpv. 1 lett. h OMSt prevede infatti quale grave motivo il mancato pagamento

nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza;

in concreto vi sono state delle richieste di posticipo delle scadenze riferite

ai rimborsi annuali, non risulta per contro che vi sia stata alcuna ingiunzione

di pagamento per arretrati.

4.3

L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la mancata tempestiva

rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione del manufatto, con

particolare riferimento alla stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente

a quanto pretende quest'ultima, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che

la stalla, con particolare riferimento al sistema di gestione dei reflui

zootecnici, non sia stata mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato

constatato a più riprese non solo dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da

altre autorità. Basti rilevare che già nel 2010 il Dipartimento del territorio

aveva constato che la fossa dei liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata

e inutilizzabile in quanto lo strato indurito presente sulla stessa non era

stato asportato e la sua vuotatura non era stata assicurata e che il letame in

eccedenza era stato accumulato sulle superfici restanti del mappale __________

senza alcuna copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia

la SPAAS sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la

pulizia dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le

prefosse erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del

colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito

e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso,

nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr.

avviso cantonale n. __________ del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto

e decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi accertato

in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era abbandono della

gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica (cfr.

lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti che sia stato nell'occasione

steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale situazione è stata

nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione sia avvenuta

dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente di permettere

l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art. 114 RLA), il

verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione fotografica a esso allegata

attestano che anche in quell'occasione la fossa dei liquami era piena e che su

di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò che permette di ritenere

che da lungo tempo tale impianto non viene confacentemente mantenuto e, di

riflesso, nemmeno utilizzato; poco importa che il suo contenuto non sia

fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un rischio di inquinamento

per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di letame nei pressi dell'uscita

della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto che il verbale del

sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta evidenza stato

redatto da dei funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui nominativi sono

menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla ricorrente con scritto

del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di presenziare al controllo.

Ne discende pertanto che è senz'altro a giusto titolo il Consiglio di Stato ha

rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione dell'edificio e della

relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per il vero manifeste e

che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito del ricorso allora

pendente contro il divieto di tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no

della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di __________ nel 2013.

Tutto questo permette oltretutto di concludere che laddove fa ordine all'insorgente

di ripristinare l'uso agricolo conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola,

la decisione impugnata va confermata.

5.

Appurata dunque

l'esistenza di almeno un motivo di revoca del finanziamento federale concesso

alla ricorrente, rispettivamente in caso di rigore, di richiesta di pagamento

degli interessi sull'importo del credito elargitole, resta da verificare se,

come sostenuto da quest'ultima, il relativo diritto si sia prescritto prima che

il Consiglio di Stato adottasse la decisione qui impugnata.

5.1

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990

(LSu; RS 616.1) si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti

nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu), tra cui quelli concessi in virtù

della LAgr (STF 2C_792/2018 del 23 aprile 2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28

agosto 2012 consid. 4.1 e 4.3). Il terzo capitolo di questa normativa è

applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri

decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu). L'art. 3 cpv.

1.

LSu prevede che gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a

beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere

l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario; sono considerati in

particolare vantaggi pecuniari, tra altri, le condizioni preferenziali per

mutui. Considerato che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che

gli art. 32 e 33 LSu sono applicabili ai contributi concessi giusta gli art. 93

e segg. LAgr (STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3), risulta dalle

disposizioni sopracitate che lo stesso deve valere per i crediti agricoli di

investimento giusta gli art. 105 e segg. LAgr.

5.2

Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSu, nella sua versione in vigore prima del 1°

gennaio 2020, il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si

prescriveva in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità

partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni

dalla sua nascita. A tenore dell'art. 33 LSu la prescrizione è interrotta da

qualsiasi diffida scritta di pagamento ed è sospesa fintanto che il debitore

non può essere escusso in Svizzera. Come per gli art. 60 o 67 del codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), cui l'art. 32 cpv. 2 LSu si

inspira (FF 1987 I 344), l'inizio del termine di prescrizione presuppone che il

creditore conosca con certezza la sua pretesa, quanto all'esistenza e

all'estensione della stessa, di modo ch'egli possa farla valere con successo.

Non è sufficiente che il creditore avrebbe potuto avere conoscenza della

pretesa dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Considerata la

brevità del termine di prescrizione, non può essere ammesso troppo facilmente

che al creditore fossero sufficientemente noti gli elementi determinanti per

potere fare valere la sua pretesa. D'altra parte, non ogni singola incertezza

esistente su taluni elementi della pretesa consente di far differire l'inizio

della decorrenza del termine di prescrizione (STF 2C_792/2018 del 23 aprile

2019.

consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.3.1, 2A.553/2002 del

22.

agosto 2003 consid. 4.3 e riferimenti).

5.3

Tornando al caso in esame, le carenze gestionali e di manutenzione della

stalla della ricorrente e della relativa impiantistica erano già state constatate

a svariate riprese da più autorità in passato. Il Dipartimento del territorio

aveva rilevato il non funzionamento della cisterna del colaticcio e la presenza

di accumuli di letame già nel 2010 (allegato 2 alla duplica). Nel 2016 la SPAAS

aveva appurato che il suddetto manufatto era colmo e presentava uno strato

superiore indurito e con della vegetazione e che vi erano mucchi di letame

sparsi sul terreno adiacente alla stalla (avviso cantonale n. __________ del 18

maggio 2016); anche la decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC indica (punto 5

lett. b) la necessità di ripristinare il funzionamento degli impianti per

l'evacuazione dei liquami e del letame. Per quanto attiene alla Sezione

dell'agricoltura, questa aveva eseguito un sopralluogo il 20 settembre 2017 a

seguito del quale aveva segnalato alla mutuataria l'abbandono della gestione

del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica. La medesima

situazione è poi stata constatata dalla medesima autorità anche in occasione

dell'ulteriore sopralluogo avvenuto il 22 maggio 2018 allorquando è stato

accertato che la cisterna del colaticcio era ancora piena ed era coperta da uno

strato non propriamente irrilevante di vegetazione (cfr. documentazione

fotografica allegata al verbale di sopralluogo) che vi era cresciuta sopra.

Benché non sia chiaro quando di preciso la Sezione dell'agricoltura ha avuto conoscenza

degli accertamenti esperiti da altre autorità, si deve ammettere che,

nell'ipotesi a lei più favorevole, già al 20 settembre 2017 essa era a completa

conoscenza del grave stato di incuria in cui si trovava il sistema di

smaltimento dei liquami e del letame. Come detto l'autorità di prime cure non

ha fornito indicazioni più precise su quanto rilevato in quell'occasione.

Tuttavia lo scritto del 10 ottobre 2017, con cui essa ha impartito alla

ricorrente un termine per il ripristino della situazione, dimostra chiaramente

che perlomeno a quel momento era perfettamente consapevole della situazione,

ragione per la quale è al più tardi a quel momento che è iniziato a decorrere

il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 32 cpv. 2 LSu. Non per nulla

con scritti del 17 novembre 2017 e 26 gennaio 2018 l'UFGA aveva reso attenta la

Sezione dell'agricoltura che se l'insorgente non avesse ripristinato un'adeguata

gestione degli edifici sussidiati, riferendosi anche alla manutenzione della

struttura (cfr. in particolare scritto del 26 gennaio 2018), gli aiuti agli

investimenti andavano revocati, ciò che avrebbe evitato la prescrizione del

diritto alla restituzione. Revoca che però ha avuto luogo soltanto il 6

febbraio 2019, quando il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà di cui

all'art. 109 LAgr, ha proceduto in tal senso. Sennonché, a quel momento il

termine di prescrizione relativa di un anno sancito dall'art. 32 cpv. 2 LSu era

già ampiamente scaduto. Oltretutto dalle tavole processuali non emerge nessun

atto interruttivo della prescrizione da parte dello Stato. I vari scritti

trasmessi nel corso del tempo dalla Sezione dell'agricoltura alla ricorrente non

possono essere considerati infatti come diffide di pagamento ex art. 33 LSu,

poiché non contengono alcun ordine in tal senso né una quantificazione

dell'importo da restituire (cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid.

4.7). Posto che già per questo

motivo su questo punto il giudizio non può essere confermato, non è necessario entrare nel merito delle

altre censure sollevate con il ricorso.

6.

Da ultimo

occorre comunque ancora rilevare che, come precedentemente esposto, dal 25

settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua proprietà o di terze

persone, e che essa, a causa di difficoltà economiche, è in ritardo con il

pagamento degli ammortamenti del credito. Nulla impedisce pertanto al Governo

cantonale di valutare la possibilità di una nuova revoca per cessazione della

gestione in proprio (art. 59 cpv. 1 lett. c OMSt) o per mancato pagamento delle

quote

d'ammortamento nonostante diffida (art. 59 cpv. 1 lett. h OMSt), qualora

naturalmente ne ricorrano tutte le condizioni.

7.

7.1. Visto

quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che sono annullati

i punti n. 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata con i quali viene

chiesto all'insorgente il pagamento degli interessi che maturano annualmente

sul credito agricolo di investimento elargitole e vengono fissati i relativi

termini di versamento. Per il resto la stessa è invece confermata.

7.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente

proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un' indennità ridotta a

titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la

decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato è annullata limitatamente

ai punti n. 2 e 3 del suo dispositivo, per il resto è confermata.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente alla

quale viene restituito l'importo di fr. 400.- versato in eccesso a titolo di

anticipo spese.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla

ricorrente complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera