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Decisione

52.2019.136

Contributo cantonale per miglioramenti strutturali - revoca

13 aprile 2021Italiano26 min

all'esterno della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.136

Lugano

13

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 18 marzo 2019 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 6 febbraio 2019 (n.594) del

Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino

entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua

azienda agricola e, in caso di inadempimento, la restituzione del contributo

cantonale per un ammontare complessivo di fr. 68'356.15, percepito per la

realizzazione della stalla e relativa impiantistica di sua proprietà a __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il Patriziato di __________

è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________)

dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________)

gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Con

decisione del 3 luglio 2001 la Sezione delle bonifiche e del catasto ha

concesso a RI 1 un contributo cantonale di fr. 200'000.- giusta la legge sulla

salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU 1983,

55) in vigore all'epoca, per la costruzione di una stalla e dei relativi

impianti. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre stati

stanziati un credito agricolo di investimento e un contributo federale giusta

la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1). Il 20

agosto 2001 è stata pertanto stipulata una convenzione tra la Confederazione e

il Canton Ticino, da una parte, e RI 1, dall'altra, a garanzia del buon uso dei

sussidi versati per costruzioni agricole ed è stata firmata dall'interessata

una dichiarazione attestante l'accettazione degli oneri e condizioni legati

all'assegnazione dei contributi federali e cantonali.

B. a. Nel corso degli

anni, l'azienda è stata oggetto di svariati controlli e decisioni da parte

dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre autorità.

Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno

2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini

presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di

tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti

Fatti

i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato

consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato

confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal

Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in

ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).

b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per

la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio

annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante.

Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio

2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS),

il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno

espresso avviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di

clausole accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del

colaticcio e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici

del letame all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame

all'esterno della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________

le ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni

contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato

permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di

rilascio dello stesso.

c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha

comunicato a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno

alla sua stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano

funzionanti, ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere

del 27 gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio

2010). Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi

sanciti nella convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della

concessione dei contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha

predisposto un sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con

scritto del 10 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI

1 che da quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché

l'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha

pertanto fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la

gestione del sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio

conformemente allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo

rilasciata e per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso

contrario le sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo

erogati. Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di

posizione dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che

esulano dalla presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla

Sezione dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute

la licenza edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché

ricevuti gli importi dovutile dal Cantone.

d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9

aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al

quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura.

Preso atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile

successivo, quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe

proceduto ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano

beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di

corrispondenza, che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la

Sezione dell'agricoltura ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse

presente, rilevando lo stato di abbandono in cui si trovava il fondo

(vegetazione non gestita, cisterna del colaticcio colma e deposito di letame

ricoperto da vegetazione). Una copia del verbale di sopralluogo è quindi stata

trasmessa all'interessata che ne ha contestato contenuto e forma.

C. Preso atto della

situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha

assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la destinazione del

sedime in linea con quanto previsto nella convenzione del 15 dicembre 1994 (recte:

20 agosto 2001) conclusa con il Cantone e la Confederazione. Nel caso in cui

ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto il rimborso parziale del

contributo cantonale nella misura di fr. 68'356.15 percepito per la

realizzazione della stalla. L'Esecutivo cantonale ha motivato la propria decisione

invocando due distinte ragioni: innanzitutto ha ritenuto che vi fosse stata una

cessazione dell'utilizzo della stalla in seguito al divieto di tenuta di

animali da reddito ordinato nei confronti della proprietaria che aveva

comportato una modifica non autorizzata della sua destinazione; in secondo

luogo ha addotto che l'edificio di economia rurale si trovasse ormai in stato

di totale abbandono. Con due distinte decisioni di medesima data, l'Esecutivo

cantonale ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della destinazione

conforme, la restituzione parziale del contributo federale e il pagamento degli

interessi sul credito agricolo di investimento, aiuti finanziari percepiti per

la costruzione dei manufatti in parola.

D. Avverso la suddetta

pronuncia governativa relativa al contributo cantonale, RI 1 si aggrava ora

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata

una carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta che

l'azienda sia ormai inattiva, che la destinazione dell'edificio sussidiato sia

stata modificata e che vi sia incuria nella gestione e nella manutenzione del

fondo. Contesta pure il calcolo con cui l'autorità ha stabilito l'entità del

rimborso dovuto. Eccepisce quindi che il diritto alla restituzione degli aiuti

finanziari sia prescritto. Rileva infine come in ogni caso il ripristino della

situazione non dipenda dal suo comportamento bensì dall'esito del ricorso

inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali da reddito.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura,

con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi

riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione della ricorrente,

destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è

ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere

all'acquisizione delle prove richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere

le testimonianze di __________ e __________, nonché ad acquisire agli atti

tutti gli incarti della Sezione dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di

Stato e di questo Tribunale riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno

l'esperimento di un sopralluogo si rende necessario. L'oggetto della controversia

emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le

prove richiamate sarebbero del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza

di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD

I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

2.1. L'insorgente

censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare

rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di

motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori od opere siano

necessari per il ripristino della destinazione conformemente alla convenzione

del 20 agosto 2001, rispettivamente in cosa consista l'inadeguata manutenzione

dei manufatti, non essendo sufficiente il generico richiamo all'art. 103 cpv. 1

e 2 LAgr. D'altronde ciò sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è

pendente dal 2013 una domanda di costruzione per migliorie strutturali e per

istallazioni e che dal 2001 a oggi le disposizioni sulle strutture agricole e

la relativa impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del

diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni

che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una

motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo

le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle

eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,

129.

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64

consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi

componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da

rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999

del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono

sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in

quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad

esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138

I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF

1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,

op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2a).

2.3

Nel caso concreto, l'Esecutivo

cantonale ha chiaramente indicato che il rimborso è dovuto sostanzialmente per

due motivi. Da una parte, la stalla non può più essere utilizzata per la

detenzione di animali a causa del divieto di tenuta di animali da reddito

ordinato nei confronti della ricorrente, ciò che comporta una modifica non

autorizzata della destinazione dell'edificio agricolo; dall'altra, l'edificio

non è stato adeguatamente mantenuto ritenuto che si trova in stato di

abbandono. Ora, se tali argomenti permettano

di giustificare la decisione di restituzione del contributo cantonale è

questione che attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne la destinazione agricola

dell'edificio appare evidente che il ripristino della situazione conforme

consiste nell'utilizzo della stalla, nella quale deve essere tenuto del

bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di abbandono invece va

rilevato che la decisione impugnata si inscrive in un contesto ben preciso in

cui svariate autorità hanno più volte richiamato l'attenzione della ricorrente

sulla necessità di gestire il fondo in modo adeguato, in particolare sul fatto

che i sistemi di gestione dei liquami e del letame andassero ripristinati e le

attrezzature rimesse in funzione (cfr. decisione del 9 dicembre 2010 del

Dipartimento del territorio [allegato 2 alla duplica], avviso cantonale n.

85650.

del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto del 6 giugno 2016

dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC

punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 della

Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del sopralluogo del 20

settembre 2017). In questo senso la ricorrente non può sostenere che non

le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse, considerato che non era certo

la prima volta che le veniva intimato di rispristinare una gestione conforme

del fondo, con particolare riferimento a tutta l'impiantistica per lo

smaltimento dei liquami e per la gestione del letame. Non permette di giungere

a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato non abbia fatto

riferimento alle migliorie strutturali oggetto della domanda di costruzione del

2013, che d'altronde non hanno nulla a che vedere con il fatto che le

attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare debitamente e che il letame in

eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo stesso vale per le modifiche di

disposti di legge sulle strutture agricole intervenute negli anni che non

concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro canto, va rilevato che

la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale, è stata in grado di

contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata,

dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. Ne

discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di

essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile lesione

dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto,

l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;

oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.

DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

3.

3.1. In

collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel

rispetto dell'ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l'agricoltura,

per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata,

salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole

nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile (art. 1

della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]). Il Cantone

promuove il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la

concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per provvedimenti

quali, tra altri, la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici

e impianti di economia rurale (art. 6 cpv. 1 lett. a LA), in particolare le

stalle (art. 7 lett. a del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003

[RLA; RL 910.110]). Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli

aventi diritto secondo il capitolo 1 dell'ordinanza

sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt; RS

913.1) che adempiono le condizioni ivi stabilite (art. 7 cpv. 1 LA), nonché i

beneficiari indicati al cpv. 2 dell'art. 7 LA. Gli aiuti agli investimenti

possono essere concessi sotto forma, tra altre, di contributi (art. 8 cpv. 1

lett. a LA). La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici

agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti

cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall'ultimo

versamento dell'aiuto (art. 8a

LA). Giusta l'art. 39 LA i beneficiari di

contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell'uso

razionale delle opere e attrezzature realizzate con l'aiuto dello Stato (cpv.

1); sono inoltre tenuti al rispetto delle norme particolari relative all'ottenimento

dei contributi federali e cantonali (cpv. 2). L'art. 41 cpv. 1 LA stabilisce

che il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della LA,

rispettivamente ne ordina la restituzione totale e parziale quando per il loro

ottenimento siano state date informazioni false o inesatte (lett. a), quando

per il loro ottenimento o successivamente non siano adempiute le condizioni o

gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive (lett. b),

quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in

materia tributaria (lett. c) o quando per motivi ingiustificati si verifica un

cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (lett. d). Il cpv. 2 del

suddetto disposto prevede che l'obbligo di restituzione si estingue dopo un

periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le

costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti. L'importo da restituire

è calcolato in base ai metodi di calcolo federali (art. 41 cpv. 3 LA).

3.2

L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in

materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali

compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). L'applicazione della

legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione

dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente

riservate ad altri organi (art. 1 RLA).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non

venga utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire la

detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di terze

persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte, rileva come il

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato

dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento

dell'emanazione della querelata decisione governativa, per cui l'azienda

sarebbe tutt'ora attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in

generale non si troverebbero poi in stato di abbandono. Il Consiglio di Stato

inoltre avrebbe omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una

domanda di costruzione avente per oggetto migliorie strutturali e nuove

istallazioni, nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero

subito numerose modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe

altresì arbitraria in quanto fissa un termine per il ripristino della

situazione conforme il cui rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma

dall'esito della procedura ricorsuale promossa contro il divieto di tenuta di

animali da reddito. Pretende infine che il diritto alla revoca della

prestazione sia ormai prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe

venuta a conoscenza della facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26

gennaio 2018, per cui la pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe

intervenuta oltre un anno dopo. Ad ogni modo, ritiene che il calcolo

dell'importo da rimborsare sia errato. Sostiene infatti che gli aiuti agli

investimenti, calcolati sul preventivo di spesa di fr. 650'000.-, non

concernevano unicamente l'edificio di economia rurale (la stalla) ma anche le

istallazioni e i macchinari; per queste ultime attrezzature la durata di

utilizzazione conforme è di dieci anni, e non venti, per cui in specie non

sussisterebbe più l'obbligo di rimborso atteso che gli impianti sono stati

utilizzati per oltre dieci anni. In questo senso l'insorgente rimprovera alla

Sezione dell'agricoltura di non aver suddiviso i contributi per singole prestazioni.

4.2

In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va considerato

che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda

bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D,

E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per

il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse

(segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame,

cfr. Suissemelio, Guide pour la restitution

des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere,

ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non ha

esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli

indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad

esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non

avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da oltre un anno), né lo

scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad

indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del

22.

maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di

animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da

reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente

era stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019, vale a

dire successivamente all'inoltro del presente ricorso (cfr. STF 2C_802/2019). Motivo

per cui è solo a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso

alla sua azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione

di animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione

governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la domanda di

restituzione del contributo federale la stessa era dunque prematura. Dal

suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché

in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo, ritenuta la possibilità di

prevedere misure atte a consentire la detenzione di animali. Piuttosto va

ritenuto che da settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua

proprietà o di terze persone, per cui sarà necessario accertare che nonostante

il provvedimento adottato dall'UVC, la stalla continui ad essere utilizzata

conformemente all'art. 8a LA, ciò che potrà semmai configurare un nuovo motivo

di restituzione ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata

decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.

4.3

L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la corretta manutenzione e

l'uso razionale delle opere e attrezzature, con particolare riferimento alla

stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende la

ricorrente, non può sussistere dubbio sul fatto che la stalla, con particolare

riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata

mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo

dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che

già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constato che la fossa dei

liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto

lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua

vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato

accumulato sulle superfici restanti del mappale __________ senza alcuna

copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia la SPAAS sia

l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia dei

corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse

erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del colaticcio)

era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito e ricoperto

di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso, nonché vi

erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr. avviso

cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e

decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi

accertato in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era

abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e

dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti sia

stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale

situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione

sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente

di permettere l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art.

114.

RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione

fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei

liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò

che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non veniva

confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato, poco importa che

il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un

rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di

letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto

che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta

evidenza stato redatto da funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui

nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla

ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di

presenziare al controllo. Ne discende pertanto che senz'altro a giusto titolo

il Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e

manutenzione dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che

appaiono per il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare

indipendentemente dall'esito del ricorso allora pendente contro il divieto di

tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no della licenza edilizia che

aveva chiesto al Municipio di __________ nel 2013.

5.

Appurata dunque

l'esistenza di almeno un motivo di restituzione del finanziamento cantonale

concesso alla ricorrente, va verificato se, come sostenuto da quest'ultima, il

relativo diritto si sia prescritto prima che il Consiglio di Stato adottasse la

decisione qui impugnata.

5.1

Per quanto attiene all'obbligo di rimborso del contributo, l'art. 41 cpv.

2.

LA sancisce che lo stesso si estingue dopo un periodo di venti anni a contare

dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni

per gli impianti, instituendo così un termine di prescrizione assoluto. La

legislazione cantonale non prevede altri termini, segnatamente un termine

relativo come avviene a livello federale (art. 32 della legge federale sugli aiuti

finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 [LSu; RS 616.1], norma applicabile

ai contributi federali, cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3).

Neppure si ravvede nella LA un rimando alla legislazione federale che permetta

di ritenere applicabili i disposti federali in materia di prescrizione, atteso

che gli unici rinvii, specifici, concernono le disposizioni generali dell'OMSt

(art. 8d LA) e i metodi di calcolo per stabilire l'importo del contributo da

restituire (art. 41 cpv. 3 LA). Se ne deve dunque concludere che a livello di

legislazione cantonale gli unici termini applicabili sono quelli previsti

dall'art. 41 cpv. 2 LA e meglio quello ventennale e quello decennale.

5.2

Resta dunque da stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'obbligo di

restituzione sia ormai estinto in quanto gli impianti sovvenzionati sono stati

utilizzati per oltre dieci anni. A tale quesito va tuttavia risposto

negativamente. Anzitutto le varie decisioni sugli aiuti agli investimenti in

specie stanziati (decisione del 3 luglio 2001 della Sezione delle bonifiche e

del catasto per il contributo cantonale, decisione del 10 agosto 2001 dell'UFGA

e decisione del 4 settembre 2001 della Sezione dell'agricoltura), nonché la

convenzione del 20 agosto 2001 e la relativa dichiarazione di medesima data,

fanno tutte riferimento alla razionalizzazione dell'edificio rurale costituito

dalla stalla e rimessa, con il che appare evidente che l'opera sovvenzionata

consisteva nell'edificazione della stalla dotata dell'impiantistica necessaria,

tra cui la cisterna del colaticcio. D'altra parte la gestione, razionale e

ecologicamente sostenibile dei reflui zootecnici, in particolare dei liquami, è

un presupposto imprescindibile per la detenzione di animali da reddito e per

l'edificazione di strutture destinate a tale scopo, visti i pericoli di

inquinamento delle acque e del suolo che le deiezioni di animali da reddito o

percolati da insilato (ad esempio i liquami provenienti dai letamai) comportano

(legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS

814.20; cfr. in particolare art. 4 lett. g e art. 14 LPAc; Costruzioni rurali e

protezione dell'ambiente. Modulo di aiuto all'esecuzione per la protezione

dell'ambiente nell'agricoltura, Berna 2011, n. 2.2). Senza gli impianti per la

gestione dei liquami dunque non sarebbe stata autorizzata la costruzione

dell'edificio di economia rurale. Va poi considerato che l'incuria rimproverata

all'insorgente non riguarda solo la cisterna del colaticcio, inutilizzata e

inutilizzabile, ma anche la presenza di accumuli di letame sul fondo, mancanza

quest'ultima che nulla ha a che vedere con attrezzature specifiche. Ne consegue

dunque che nel caso di specie l'obbligo di rimborso del sussidio cantonale si

estingue dopo venti anni a contare dalla liquidazione. Atteso come non sia

contestato che l'ultimo versamento effettuato dal Cantone risalga al 29 aprile

2003, il termine verrà a scadenza solo nel 2023.

6.

6.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione

impugnata.

6.2

Visto l'esito, la

tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera