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Decisione

52.2019.137

Aiuti finanziari per miglioramenti strutturali

13 aprile 2021Italiano29 min

il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.137

Lugano

13

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 18 marzo 2019 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 6 febbraio 2019 (n. 595) del

Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino

entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua

azienda agricola e, in caso di inadempimento, la restituzione del contributo

federale per un ammontare complessivo di fr. 36'508.25, percepito per la

realizzazione della stalla e relativa impiantistica di sua proprietà a __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il Patriziato di __________

è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________)

dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________)

gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Con decisione

del 10 agosto 2001 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFGA) ha concesso a RI

1 un contributo federale di fr. 105'800.- per la costruzione di una stalla e

dei relativi impianti. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre

stati stanziati un credito agricolo di investimento e un contributo cantonale

giusta la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e

la legge sulla salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre

1982 (BU 1983, 55) in vigore all'epoca. Il 20 agosto 2001 è stata pertanto

stipulata una convenzione tra la Confederazione e il Canton Ticino, da una

parte, e RI 1, dall'altra, a garanzia del buon uso dei sussidi versati per le

predette costruzioni agricole ed è stata firmata dall'interessata una

dichiarazione con la quale ha accettato gli oneri e condizioni legati

all'assegnazione dei suddetti contributi federali e cantonali.

B. a. Nel corso degli

anni, l'azienda agricola di RI 1 è stata oggetto di svariati controlli e

decisioni da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre

autorità.

Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno

2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini

presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di

tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti

Fatti

i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato

consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato

confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal

Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in

ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).

b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per

la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio

annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante.

Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio

2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS),

il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso

preavviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di clausole

accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del colaticcio

e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici del letame

all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame all'esterno

della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________ le

ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni

contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato

permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di

rilascio dello stesso.

c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha

comunicato a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno

alla sua stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano

funzionanti, ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere

del 27 gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio

2010). Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi

sanciti nella convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della

concessione dei contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha

predisposto un sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con

scritto del 10 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI

1 che da quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché

l'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha

pertanto fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la gestione

del sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio conformemente

allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo rilasciata e

per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso contrario le

sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo erogati.

Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di posizione

dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che esulano dalla

presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla Sezione

dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute

la licenza edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché ricevuti

gli importi dovutile dal Cantone.

d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9

aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al

quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura. Preso

atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile successivo,

quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe proceduto

ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano

beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza,

che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la Sezione dell'agricoltura

ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse presente, rilevando lo stato

di abbandono in cui si trovava il fondo (vegetazione non gestita, cisterna del

colaticcio colma e deposito di letame con della vegetazione). Una copia del

verbale di sopralluogo è quindi stata trasmessa all'interessata che ne ha

contestato contenuto e forma.

C. Preso atto della

situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha

assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la destinazione del

sedime in linea con quanto previsto nella convenzione del 15 dicembre 1994

(recte: 20 agosto 2001) conclusa con il Cantone e la Confederazione. Nel caso

in cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto il rimborso parziale del

contributo federale nella misura di fr. 36'508.25 percepito per la

realizzazione della stalla. L'Esecutivo cantonale ha motivato la propria

decisione invocando due distinte ragioni: innanzitutto ha ritenuto che vi fosse

stata una cessazione dell'utilizzo della stalla in seguito al divieto di tenuta

di animali da reddito ordinato nei confronti della proprietaria che aveva

comportato una modifica non autorizzata della sua destinazione; in secondo

luogo ha addotto che l'edificio di economia rurale si trovasse ormai in stato

di totale abbandono. Con due distinte decisioni di medesima data, l'Esecutivo

cantonale ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della destinazione

conforme, la restituzione parziale del contributo cantonale e il pagamento

degli interessi sul credito agricolo di investimento, che pure erano stati

concessi all'interessata per la costruzione dei manufatti in parola.

D. Avverso la suddetta

pronuncia governativa relativa al contributo federale, RI 1 si aggrava ora

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata

una carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta che

l'azienda sia inattiva, che la destinazione dell'edificio sussidiato sia stata

modificata e che vi sia incuria nella gestione e nella manutenzione del fondo.

Contesta pure il calcolo con cui l'autorità ha stabilito l'entità del rimborso

dovuto. Eccepisce quindi che il diritto alla restituzione degli aiuti

finanziari ricevuti sia prescritto. Rileva infine come in ogni caso il

ripristino della situazione non dipenda dal suo comportamento bensì dall'esito

del ricorso inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali da reddito.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura,

con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi

riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase

LAgr e dall'art. 84 lett. a della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione

impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere

reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove

richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di __________

e __________, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione

dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale riguardanti

la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo si rende

necessario. L'oggetto della controversia emerge infatti con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del

tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti

per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

2.1. L'insorgente

censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare

rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di

motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori o opere siano

necessari per il ripristino della destinazione conformemente a quanto era stato

stabilito nella già menzionata convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente

in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo

sufficiente il generico richiamo all'art. 103 cpv. 1 e 2 LAgr D'altronde ciò

sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda

di costruzione per migliorie strutturali e per nuove istallazioni e che dal

2001.

ad oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa

impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del

diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni

che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una

motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo

le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle

eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,

129.

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64

consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi

componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da

rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e

1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le

vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,

in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad

esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138

I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF

1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,

op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2a).

2.3

Nel caso concreto, l'Esecutivo

cantonale ha chiaramente indicato che il rimborso è dovuto sostanzialmente per

due motivi. Da una parte, la stalla non può più essere utilizzata per la

detenzione di animali a causa del divieto di tenuta di animali da reddito

ordinato nei confronti della ricorrente, ciò che comporta una modifica non

autorizzata della destinazione dell'edificio agricolo (art. 102 LAgr e art. 35

cpv. 1 lett b dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del

7.

dicembre 1998 [OMSt; RS 913.1]); dall'altra, l'edificio non è stato

adeguatamente mantenuto nel corso degli anni ed ora si trova in stato di

abbandono (art. 103 LAgr). Ora, se tali

argomenti permettano di giustificare la decisione di restituzione del

contributo federale è questione che attiene al merito della vertenza e sarà

analizzata in seguito. Per quanto concerne la

destinazione agricola dell'edificio appare evidente che il ripristino della

situazione conforme consiste nell'utilizzo della stalla, nella quale deve

essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di

abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si inscrive in un

contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato

l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo

adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del

letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr.

decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla

duplica], avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali,

rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione

del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del

10.

ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del

sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la ricorrente non

può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse,

considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di

rispristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a

tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del

letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il

Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle migliorie strutturali

oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a

che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare

debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo

stesso vale per le modifiche di disposti di legge sulle strutture agricole

intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro

canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale,

è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e

circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la

portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo

diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile

lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto,

l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;

oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.

DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

3.

3.1. La

Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali

nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di

contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 1 OMSt e art. 6, 7

e 8 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]).

Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi, tra altri,

per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli (art.

93.

cpv. 1 lett. b e art. 96 LAgr). La destinazione agricola di fondi, opere,

impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi

federali non può essere modificata durante venti anni a contare dall'ultimo

versamento del contributo; inoltre il terreno oggetto di un raggruppamento non

può essere frazionato (art. 102 cpv.1 LAgr e art. 35 cpv. 5 OMSt). Si considera

modifica della destinazione in particolare la cessazione dell'utilizzazione

agricola di edifici sussidiati (art. 35 cpv. 1 lett. b OMSt). Chiunque

contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni

deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i

danni cagionati (art. 102 cpv. 2 LAgr); se ciò avviene senza autorizzazione

preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti (art.

37.

cpv. 4 OMSt). I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale

realizzato con contributi federali le opere, gli impianti e gli edifici

agricoli siano mantenuti in modo adeguato (art. 103 cpv. 1 lett. b LAgr); in

caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di

cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi

previa diffida infruttuosa (art. 38 cpv. 4 OMSt). Se vi è negligenza grave

nella gestione o nella manutenzione nonché in caso di cura inadeguata, il

Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati, fermo restando il

suo diritto di regresso nei confronti dei beneficiari (art. 103 cpv. 2 LAgr). Giusta

l'art. 40 cpv. 1 OMSt le restituzioni sono ordinate dal Cantone nei confronti

dei proprietari dell'opera o del fondo.

3.2

L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia

di agricoltura delegate ai Cantoni, nonché l'applicazione delle disposizioni

cantonali in materia compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Il

regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) stabilisce

che l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola

è affidata alla Sezione dell'agricoltura qualora determinate competenze non

siano espressamente riservate ad altri organi (art. 1 RLA).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non

venga più utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire

la detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di

terze persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte rileva

come il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato

dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento dell'emanazione

della querelata decisione governativa, per cui l'azienda sarebbe tutt'ora

attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in generale non si

troverebbero poi in stato di abbandono. Il Consiglio di Stato inoltre avrebbe

omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una domanda di

costruzione avente per oggetto delle migliorie strutturali e delle nuove istallazioni,

nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero subito numerose

modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe altresì arbitraria in

quanto fissa un termine per il ripristino della situazione conforme il cui

rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma dall'esito della procedura

ricorsuale promossa contro il divieto di tenuta di animali da reddito. Nemmeno

sarebbe dato di sapere se il Cantone sia stato chiamato a restituire il

contributo federale come previsto dall'art. 103 cpv. 2 LAgr, condizione

necessaria per poter esercitare il diritto di regresso sul beneficiario

dell'aiuto finanziario. Pretende infine che il diritto alla revoca della

prestazione sia ormai prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe

venuta a conoscenza della facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26

gennaio 2018, per cui la pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe

intervenuta oltre un anno dopo. Ad ogni modo, sarebbe errato il calcolo

dell'importo da rimborsare poiché è stata ritenuta una durata di utilizzazione

conforme di venti anni allorché per le installazioni, le macchine e i veicoli

tale periodo è di soli dieci anni.

4.2

In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va osservato

che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda

bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D,

E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per

il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse

(segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame,

cfr. Suissemelio, Guide pour la

restitution des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di

sapere, ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure

non ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono

degli indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad

esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non

avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da più di un anno), né lo

scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad

indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del

22.

maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di

animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da

reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era

stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019, vale a

dire successivamente all'inoltro del presente ricorso, allorquando il Tribunale

federale ha deciso di confermarlo (cfr. STF 2C_802/2019). Motivo per cui è solo

a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso alla sua

azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione di

animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione

governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la domanda di

restituzione del contributo federale la stessa era dunque prematura. Dal

suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché

in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo, ritenuta la possibilità di

prevedere misure atte a consentire la detenzione di animali. Piuttosto va

ritenuto che da settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua

proprietà o di terze persone, per cui sarà necessario accertare che nonostante

il provvedimento adottato dall'UVC, la stalla continui ad essere utilizzata

conformemente all'art. 102 LAgr, ciò che potrà semmai configurare un nuovo

motivo di restituzione ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la

querelata decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.

4.3

L'unico motivo di revoca valido resta pertanto lo stato di abbandono in

cui verserebbe l'intera azienda, con particolare riferimento alla stalla e alla

relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende quest'ultima, non

può sussistere alcun dubbio sul fatto che la stalla, con particolare

riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata

mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo

dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che

già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constatato che la fossa dei

liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto

lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua

vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato

accumulato sulle superfici restanti del mappale __________ senza alcuna

copertura. La situazione non era mutata nel maggio del 2016 quando sia la SPAAS

sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia

dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse

erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del

colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito

e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso,

nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr.

avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e

decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi

accertato in occasione del suo sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era

abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e

dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti che sia

stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale

situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione

sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente

di permettere l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art.

114.

RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione

fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei

liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò

che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non veniva

confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato; poco importa che

il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un

rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di

letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto

che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta

evidenza stato redatto da dei funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui

nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla

ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di

presenziare al controllo. Ne discende pertanto che è senz'altro a giusto che il

Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione

dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per

il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito

del ricorso allora pendente contro il divieto di tenuta di animali da reddito o

dal rilascio o no della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di __________

nel 2013.

Tutto questo permette oltretutto di concludere che laddove fa ordine all'insorgente

di ripristinare l'uso agricolo conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola,

la decisione impugnata va confermata.

5.

Appurata dunque

l'esistenza di almeno un motivo di restituzione del finanziamento federale

concesso alla ricorrente, resta da verificare se, come sostenuto da quest'ultima,

il relativo diritto si sia prescritto prima che il Consiglio di Stato adottasse

la decisione qui impugnata.

5.1

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990

(LSu; RS 616.1) si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti

nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu), tra cui quelli concessi in virtù

della LAgr (STF 2C_792/2018 del 23 aprile 2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28

agosto 2012 consid. 4.1 e 4.3). Il terzo capitolo di questa normativa è

applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri

decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu). Il Tribunale

federale ha già avuto modo di precisare che gli art. 32 e 33 LSu sono

applicabili ai contributi concessi giusta gli art. 93 e segg. LAgr (STF

2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3).

5.2

Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSu, nella sua versione in vigore prima del 1°

gennaio 2020, il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si

prescriveva in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità

partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni

dalla sua nascita. A tenore dell'art. 33 LSu la prescrizione è interrotta da

qualsiasi diffida scritta di pagamento ed è sospesa fintanto che il debitore

non può essere escusso in Svizzera. Come per gli art. 60 o 67 del codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), cui l'art. 32 cpv. 2 LSu si inspira (FF 1987 I,

pag. 344), l'inizio del termine di prescrizione presuppone che il creditore

conosca con certezza la sua pretesa, quanto all'esistenza e all'estensione

della stessa, di modo ch'egli possa farla valere con successo. Non è

sufficiente che il creditore avrebbe potuto avere conoscenza della pretesa

dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Considerata la brevità

del termine di prescrizione, non può essere ammesso troppo facilmente che al

creditore fossero sufficientemente noti gli elementi determinanti per potere

fare valere la sua pretesa. D'altra parte, non ogni singola incertezza

esistente su taluni elementi della pretesa consente di far differire l'inizio

della decorrenza del termine di prescrizione (STF 2C_792/2018 del 23 aprile

2019.

consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.3.1, 2A.553/2002 del

22.

agosto 2003 consid. 4.3 e riferimenti).

5.3

Tornando al caso in esame, le carenze gestionali e di manutenzione della stalla

della ricorrente e della relativa impiantistica erano già state constatate a

svariate riprese da più autorità in passato. Il Dipartimento del territorio

aveva rilevato il non funzionamento della cisterna del colaticcio e la presenza

di accumuli di letame già nel 2010 (allegato 2 alla duplica). Nel 2016 la SPAAS

aveva appurato che il suddetto manufatto era colmo e presentava uno strato

superiore indurito e con della vegetazione e che vi erano mucchi di letame

sparsi sul terreno adiacente alla stalla (avviso cantonale n. 85650 del 18

maggio 2016); anche la decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC indica (punto 5

lett. b) la necessità di ripristinare il funzionamento degli impianti per

l'evacuazione dei liquami e del letame. Per quanto attiene alla Sezione

dell'agricoltura, questa ha eseguito un sopralluogo il 20 settembre 2017 a

seguito del quale aveva segnalato alla ricorrente l'abbandono della gestione

del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica. La medesima

situazione è poi stata constatata dalla medesima autorità anche in occasione

dell'ulteriore sopralluogo avvenuto il 22 maggio 2018 allorquando è stato accertato

che la cisterna del colaticcio era ancora piena ed era coperta da uno strato non

propriamente irrilevante di vegetazione (cfr. documentazione fotografica

allegata al verbale di sopralluogo) che vi era cresciuta sopra. Benché non sia

chiaro quando di preciso la Sezione dell'agricoltura abbia avuto conoscenza degli

accertamenti esperiti dalle altre autorità, si deve ammettere che, nell'ipotesi

a lei più favorevole, già al 20 settembre 2017 essa era a completa conoscenza

del grave stato di incuria in cui si trovava il sistema di smaltimento dei

liquami e del letame. Come detto l'autorità di prime cure non ha fornito

indicazioni più precise su quanto rilevato in quell'occasione. Tuttavia lo

scritto del 10 ottobre 2017, con cui essa ha impartito alla ricorrente un

termine per il ripristino della situazione, dimostra chiaramente che perlomeno

a quel momento era perfettamente consapevole della situazione, ragione per la

quale è al più tardi a quel momento che è iniziato a decorrere il termine di

prescrizione annuale di cui all'art. 32 cpv. 2 LSu. Non per nulla con scritti

del 17 novembre 2017 e 26 gennaio 2018 l'UFGA aveva reso attenta la Sezione

dell'agricoltura che se l'insorgente non avesse ripristinato un'adeguata

gestione degli edifici sussidiati, riferendosi anche alla manutenzione della

struttura (cfr. in particolare scritto del 26 gennaio 2018), gli aiuti agli

investimenti andavano revocati, ciò che avrebbe evitato la prescrizione del

diritto alla restituzione. Revoca che però ha avuto luogo soltanto il 6

febbraio 2019, quando il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà di cui

all'art. 102 cpv. 2 LAgr, ha proceduto in tal senso. Sennonché, a quel momento il

termine di prescrizione relativa di un anno sancito dall'art. 32 cpv. 2 LSu era

già ampiamente scaduto. Oltretutto dalle tavole processuali non emerge nessun

atto interruttivo della prescrizione da parte dello Stato. I vari scritti

trasmessi nel corso del tempo dalla Sezione dell'agricoltura alla ricorrente

non possono essere considerati infatti come delle diffide di pagamento ex art.

33.

LSu, poiché non contengono alcun ordine in tal senso né una quantificazione

dell'importo da restituire (cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid.

4.7). Posto che già per questo

motivo su tale punto il giudizio non può essere confermato, non è necessario entrare nel merito delle

altre censure sollevate con il ricorso.

6.

Da ultimo

occorre comunque ancora rilevare che, come precedentemente esposto, dal 25

settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali di sua proprietà o di terze

persone. In caso, dunque, a seguito di ciò dovesse essere accertata una

modifica della destinazione d'uso della stalla, nulla impedirebbe al Consiglio

di Stato di valutare la possibilità di pronunciare nei suoi confronti una nuova

decisione di restituzione del contributo federale fondata sui combinati art. 102

LAgr e art. 37 OMSt, qualora naturalmente ne ricorrano tutte le condizioni.

In merito al calcolo dell'importo da restituire si osserva poi che giusta

l'art. 37 cpv. 4 OMSt in caso di modifica della destinazione o di frazionamento

senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere

interamente restituiti (Donzallaz,

op. cit., pag. 563).

Va infine segnalato che, con pronuncia di data odierna, questo Tribunale ha

respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 6

febbraio 2019 con cui il Consiglio di Stato le ha ordinato, in caso di mancato

ripristino della destinazione conforme del fondo su cui l'azienda agricola è

sita, la restituzione parziale del contributo cantonale concesso per la

costruzione della stalla con relativa impiantistica. Il Governo cantonale

dunque dovrà valutare se tale nuova circostanza configuri un nuovo motivo di

revoca (cfr. l'art. 39 cpv. 1 lett. b OMSt e art. 93 cpv. 3 LAgr).

7.

7.1. Visto

quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che è annullato il

punto n. 2 del dispositivo della decisione impugnata con cui viene chiesta all'insorgente

la restituzione del contributo federale che le era stato versato per la

realizzazione della stalla di sua proprietà a __________ e della relativa

impiantistica. Per il resto la stessa è invece confermata.

7.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente

proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'indennità ridotta a

titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la

decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato è annullata limitatamente

al punto n. 2, per il resto essa è confermata.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente alla

quale viene restituito l'importo di fr. 400.- versato in eccesso a titolo di

anticipo spese.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla

ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera