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Decisione

52.2019.14

Indennizzo per la vendita di animali da reddito sequestrati

14 agosto 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 gestiva nel

Comune di __________ un'azienda agricola per lo più dedita all'allevamento

bovino.

A seguito di fatti che non occorre qui evocare, con decisioni del 6 e del 9

giugno 2016 l'UVC le ha vietato di tenere animali da reddito a tempo

indeterminato e ha disposto il sequestro di tutto il bestiame presente nella

sua azienda. I provvedimenti sono stati impugnati prima al Consiglio di Stato e

poi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale con parallelo, giudizio

odierno li ha confermati.

B. Il 24 giugno 2016

l'UVC ha disposto la vendita del bestiame sequestrato, assegnando a RI 1 un

termine di 15 giorni per proporre dei nominativi di persone a cui cedere gli

animali, trascorso il quale vi avrebbe provveduto direttamente. Tale

risoluzione è passata in giudicato incontestata.

Eccettuati i diciannove bovini alienati direttamente dalla proprietaria, la

vendita del bestiame rimanente ha avuto luogo il 14 giugno 2017 mediante un'asta

organizzata dalla Commissione mercati bestiame Ticino (CMBT) al mercato di

Cresciano e il 3 luglio 2017 alla ditta __________ AG di __________ a

trattative private.

Dopo avere dato modo a RI 1 di esprimersi preventivamente, con decisione del 24

gennaio 2018 l'UVC le ha riconosciuto un indennizzo di fr. 91'704.55 quale

provento netto della vendita degli animali, una volta dedotte le spese.

C. Con giudizio del 21

novembre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 contro

quest'ultima decisione dell'UVC. Il Governo ha in sostanza ritenuto che le

modalità di vendita applicate dall'UVC non fossero irregolari, che il prezzo

conseguito appariva adeguato e che le spese dedotte risultavano fondate e

ragionevoli. Ha quindi invitato RI 1 a far valere nelle opportune sedi civili

le richieste di risarcimento per eventuali danni subiti in seguito ad azioni o

omissioni di funzionari cantonali.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando che le sia riconosciuto un indennizzo

di fr. 137'298.27. Ritiene infatti che gli incassi realizzati con la vendita

della sua mandria da parte dell'UVC sarebbero insufficienti e che le spese

dedotte sarebbero ingiustificate o ad ogni modo a lei non imputabili.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

La risposta dell'UVC è stata estromessa dall'incarto in quanto tardiva.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio

1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 9

cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)

e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 24

della legge sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455)

e l'art. 7 cpv. 2 LALPAn, l'autorità competente interviene senza indugio se è

accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto

inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in

un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, li vende o li fa

abbattere. Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta

al detentore degli animali (art. 24 cpv. 2 LPAn).

3.

Anzitutto occorre

precisare che la presente lite verte unicamente sull'ammontare dell'indennizzo

che è stato riconosciuto alla ricorrente in seguito alla realizzazione del

bestiame che le era stato sequestrato. Nella misura in cui RI 1 solleva ora

delle critiche all'indirizzo delle decisioni di sequestro degli animali e della

decisione del 24 giugno 2016 con cui era stata disposta la vendita dei bovini -

ormai passata in giudicato -, le stesse sono improponibili in quanto esulano chiaramente

dall'oggetto del contendere.

4.

4.1. La ricorrente rimprovera all'UVC di

avere venduto una quarantina di bovini alla ditta __________ AG con trattativa

privata. Sostiene che se fosse stata indetta anche per questi animali un'asta al

mercato di Cresciano gli introiti a suo favore sarebbero stati maggiori. Contesta poi alcune spese che le sono state imputate a

diminuzione dell'utile e meglio: l'ammontare del costo del trasporto di una cinquantina

di bovini da __________ a __________, quando il medesimo importo era stato

fatturato per il viaggio di andata nonostante vi fossero oltre settanta

animali; la spese di consegna di circa quaranta capi di bestiame a seguito

della vendita diretta alla __________ AG le quali sarebbero, a detta della

ricorrente, a carico dell'acquirente; le tariffe per il collocamento della

mandria a seguito del sequestro del giugno 2016 e le spese fatturate da __________

AG per lo spostamento e la macellazione di ventisei bovini a __________,

avvenuti il 5 luglio 2017.

4.2

Per quanto attiene gli incassi si rileva

che l'art. 24 LPAn e l'art. 7 cpv. 2 LALPAn, permettendo la vendita o l'uccisione

degli animali, attribuiscono all'autorità il diritto di disporre dei medesimi,

sottraendoli definitivamente al loro detentore. I citati disposti prevedono comunque

che al proprietario spetti il controvalore del suo bestiame, dedotte le spese

di procedura. In altre parole, a quest'ultimo deve essere garantita la stessa

situazione economica in cui si troverebbe se la vendita non fosse avvenuta, di

modo che, per effetto della medesima, non subisca danni né consegua vantaggi

pecuniari. La scelta dell'UVC di procedere per un certo numero di bovini alla

vendita a trattative private non presta il fianco a nessuna critica: l'autorità

non era tenuta ad assicurare un maggior guadagno alla ricorrente predisponendo

una vendita all'incanto (ciò che comunque avrebbe generato dei costi maggiori,

cfr. doc. G allegato al ricorso del 28 febbraio 2018 al Consiglio di Stato), né

tanto meno a far capo al mercato di Cresciano per permetterle di beneficiare

del contributo di vendita. __________ AG ha d'altronde acquistato i bovini al

prezzo indicato da Proviande, fissato mediante classificazione neutrale della

qualità degli animali da macello. Ne consegue che, come giustamente ritenuto

dal Consiglio di Stato, il provento ottenuto con la vendita della mandria della

ricorrente risulta corretto.

Abbondanzialmente si rileva come la scelta dell'autorità

di prime cure risulti ancor più condivisibile se si considera che la stessa è

stata dettata anche da motivi di sicurezza (degli animali e del personale

addetto), visto che in occasione della vendita avvenuta a Cresciano il 14

giugno 2017 si erano riscontrate delle difficoltà d'ordine gestionale, di cui

la ricorrente stessa si era a suo tempo lamentata (cfr. doc. D allegato al

ricorso del 28 febbraio 2018 al Consiglio di Stato).

4.3

In merito alle spese poste in deduzione del ricavato va detto che il costo

del trasporto dei circa cinquanta bovini da __________ in Ticino è equivalente

a quello del viaggio di andata poiché sono comunque stati necessari tre camion

ed è stata coperta la stessa distanza (cfr. doc. F allegato al ricorso del 28

febbraio 2018 al Consiglio di Stato). Considerato altresì che in luglio gli

animali erano stati spartiti in più località ticinesi, come richiesto dalla

ricorrente, la fatturazione comprende anche il pernottamento dei conducenti. Per

le spese di consegna degli esemplari venduti a __________ AG non risulta che i

bovini siano stati acquistati a __________ come sostiene l'insorgente o che

accordi particolari siano stati pattuiti in merito. È dunque corretto che i

costi di trasporto siano stati posti a suo carico.

In merito poi alle tariffe per il collocamento degli animali presso __________

AG a seguito del sequestro, quest'ultima ditta ha fatturato l'importo

forfettario di fr. 7.- al giorno per ogni capo ciò che non appare né

esorbitante né abusivo, visto che essa ha foraggiato e accudito il bestiame. I

costi indicati dalla ricorrente, che si riferirebbero a suo dire a quanto

consigliato dalla Sezione dell'agricoltura per il solo foraggiamento, risultano

dunque inconferenti. L'unica posta di spesa che per contro non è imputabile

alla ricorrente è quella riferita al trasporto e alla macellazione di ventisei

bovini presso il macello di __________ per un importo complessivo di fr.

1'404.- (IVA inclusa). Gli animali consegnati a __________ AG il 3 luglio 2017 erano

infatti divenuti a tutti gli effetti proprietà di quest'ultima a quella data.

Pertanto le spese per il loro successivo trasporto e per la loro macellazione

non sono imputabili alla ricorrente, ma dovevano essere sostenute dalla stessa __________

AG.

A titolo abbondanziale occorre rilevare che, giusta l'art. 24 cpv. 2 LPAn, dal

ricavato della realizzazione devono essere dedotte le spese di procedura che nel

caso specifico l'UVC ha tuttavia omesso di imputare alla ricorrente.

Per il resto, come correttamente indicato dal Governo cantonale, se la

ricorrente ritiene di aver subito un danno in seguito ad atti o

omissioni da parte di funzionari del Cantone, simili pretese vanno semmai fatte

valere secondo la procedura prevista dalla legge sulla responsabilità civile

degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp; RL

166.

).

5.

5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve

essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia

segue la parziale soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm), l'UVC ne va

esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili per questa sede non

essendo la ricorrente patrocinata, mentre che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili per

la procedura dinanzi al Governo cantonale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1

la risoluzione

del 21 novembre 2018 (n. 5539) del Consiglio di Stato è riformata come segue:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto

e la decisione del 24 gennaio 2018 dell'Ufficio del veterinario cantonale è

riformata nel senso che:

"1. A RI 1 è riconosciuto un indennizzo di fr.

93'108.55 a seguito della vendita degli animali confiscatile con decisione amministrativa

del 24 giugno 2016."

2.

La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, patrocinata, un'indennità di fr. 200.- a titolo di

ripetibili.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo di

fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera