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Decisione

52.2019.143

Assemblea parrocchiale - approvazione del consuntivo

12 dicembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 applicando per analogia l'art. 209 lett. a della legge organica

comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100): sebbene il Legislatore nell'ambito

dell'adozione della LCcatt non abbia più previsto l'applicazione per analogia

della LOC, come invece faceva l'art. 28 della cessata legge sulla libertà della

Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio

1886 (versione del 19 aprile 1966; BU 1966, 181), rinviando ora all'applicazione

della procedure prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo

secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100), nulla permette di concludere che il Parlamento abbia inteso

circoscrivere la legittimazione a impugnare le decisioni degli organi parrocchiali unicamente a coloro che adempiono ai

più restrittivi requisiti dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm;

che, infatti, né il

messaggio (n. 5159 del 18 settembre 2001) né il relativo rapporto (del 6

novembre 2002; non pubblicati in RVGC ma reperibili all'indirizzo internet www.ti.ch)

relativi all'adozione della LCcatt si esprimono in merito, ciò che permette di

concludere che si tratti di una semplice svista; se la volontà fosse stata

quella di abolire l'istituto dell'azione popolare radicato nella cultura

giuridica cantonale in relazione alle corporazioni di diritto pubblico, certo

Governo e Parlamento avrebbero motivato tale scelta;

che ferma questa

premessa, anche in questa sede la legittimazione attiva dell'insorgente dev'essere

riconosciuta in applicazione analogica dell'art. 209 lett. a LOC (cfr., in

materia comunale, RtiD II-2019 n. 4 consid. 1.2; sul tema cfr. anche Eros Ratti, La Parrocchia, Pregassona

2000, pag. 265 seg.) in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 LCcatt e, in

quanto destinatario della decisione impugnata, anche dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm;

che il ricorso è

inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm); ricevibile in ordine, esso può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto della lite

è - e può soltanto essere - il quesito di sapere se l'approvazione del

consuntivo da parte dell'Assemblea della Parrocchia di CO 1 vìoli il diritto; esula,

per contro, dall'odierna procedura la questione relativa all'imposta di culto;

ogni relativa censura, pertanto, è improponibile;

che il ricorrente

Considerandi

sembra invocare una lesione del diritto di essere sentito in relazione all'intimazione

della duplica;

che, tuttavia, disponendo

il Tribunale del medesimo potere cognitivo dell'istanza precedente, se mai

violazione v'è stata è da ritenersi sanata in questa sede;

che, nel merito, RI 1

contesta anche davanti al Tribunale la possibilità di far capo al patrimonio

per finanziare l'esercizio; egli, tuttavia, non si confronta con quanto spiegato

dalla CIR-OP, limitandosi sollevare una serie di quesiti legati piuttosto all'opportunità

che alla legalità di questa scelta, ciò che, però, in assenza di una norma

specifica che lo abiliti in tal senso, sfugge all'esame del Tribunale (art. 69

cpv. 2 LPAmm);

che, in ogni caso, la

decisione merita conferma anche nel merito, per i seguenti motivi;

che il compito di

approvare i conti consuntivi è affidato all'Assemblea parrocchiale, che vi

provvede in seduta pubblica (art. 15 lett. b LCcatt);

che secondo l'art. 22

lett. k del regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004

(RLCcatt; RL 181.110) per quanto concerne i principi della gestione finanziaria

e della contabilità si applica la LOC, in particolare l'art. 151, per analogia;

che ritenuta la prassi di

questa Corte di applicare il diritto in vigore al momento della prima decisione

resa su ricorso (RDAT II-1994. n. 22 consid. 3), determinante è dunque l'art. 151

LOC nella versione in vigore fino al 1° luglio 2019 (BU 1987, 173);

che secondo questa

norma, la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio

finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla

compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte (cpv.

1); che la contabilità, prosegue il disposto (cpv. 2) deve permettere una

visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio

e dei debiti del Comune;

che, alla luce di

quanto appena spiegato, la contabilità in esame resiste alle generiche critiche

formulate dall'insorgente nell'impugnativa; in particolare risulta corretto

riportare il disavanzo di esercizio a bilancio;

che non è in sede di

preventivi che si può mettere in discussione la questione sotto il profilo

materiale delle scelte fatte;

che in definitiva il

ricorso dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico

dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. A RI

1 dev'essere retrocesso l'importo di 400.-, versato in eccesso.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere