52.2019.143
Assemblea parrocchiale - approvazione del consuntivo
12 dicembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.143
Lugano
12 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 22 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione dell'8 febbraio
2019 (incarto n. 1/2018) della Commissione indipendente di ricorso contro le
decisioni degli organi parrocchiali che respinge il ricorso presentato dall'insorgente
avverso la risoluzione dell'11 aprile 2018 con cui l'Assemblea della
Parrocchia di CO 1 ha approvato il consuntivo per l'anno 2017;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta ordinaria dell'11 aprile 2018 l'Assemblea
della Parrocchia di CO 1 ha approvato il consuntivo relativo all'anno 2017, che
presentava un disavanzo di esercizio di fr. 28'263.20 alla gestione
corrente; l'Assemblea ha altresì risolto di far capo alla sostanza netta per
coprire la citata perdita;
che avverso la
risoluzione dell'Assemblea RI 1 è insorto dinanzi alla Commissione indipendente
di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali (CIR-OP), chiedendone
l'annullamento; egli ha censurato il fatto che il disavanzo fosse stato coperto
con la sostanza netta e che non fossero riportate le spese per la manutenzione
di sette tetti in piode; inoltre, RI 1 ha formulato una proposta circa la
possibilità d'incrementare gli introiti, alla luce di una sentenza del
Tribunale federale;
che con decisione
dell'8 febbraio 2019 la Commissione ha respinto il ricorso, considerando che il
consuntivo presentava in maniera chiara, completa e veridica i valori contabili;
corretta, inoltre, era l'attribuzione del disavanzo alla sostanza netta, che includerebbe
anche il patrimonio, così come la mancata indicazione dei costi relativi alla
manutenzione dei tetti in piode, non essendo stati eseguiti simili lavori; per
quanto concede il carattere sostanzialmente facoltativo dell'imposta
parrocchiale stabilito dal Legislatore cantonale, la CIR-OP ha rinviato il
ricorrente agli strumenti politici dell'iniziativa popolare e della petizione
al Gran consiglio;
che RI 1 insorge
ora con impugnativa del 21 marzo 2019, integrata da successiva memoria del 4
aprile 2019, davanti al Tribunale,
chiedendo l'annullamento della decisione della CIR-OP appena descritta e di
dare disposizioni all'Autorità cantonale di modificare le disposizioni relative
all'imposta di culto, rendendola obbligatoria, anche per le persone giuridiche;
che egli sostiene la risoluzione della Commissione
sia "fuori tempo" poiché gli sarebbe stata concessa una
proroga fino al 30 giugno 2019; rinvia
quindi a quanto contenuto nel suo ricorso e nella sua replica davanti alla prima istanza, limitandosi a
ribadire che sarebbe errato far capo al patrimonio per finanziare l'esercizio;
che, chiamate a
presentare una risposta, la CO 2 non formula osservazioni, mentre la CO 1 e la Commissione
rinviano a quanto illustrato in prima istanza;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 22 cpv. 2 della legge sulla
chiesa cattolica del 16 dicembre 2002; LCcatt; RL 191.100);
che a ragione la Commissione
ha ritenuto data la legittimazione attiva di RI
Fatti
1 applicando per analogia l'art. 209 lett. a della legge organica
comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100): sebbene il Legislatore nell'ambito
dell'adozione della LCcatt non abbia più previsto l'applicazione per analogia
della LOC, come invece faceva l'art. 28 della cessata legge sulla libertà della
Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio
1886 (versione del 19 aprile 1966; BU 1966, 181), rinviando ora all'applicazione
della procedure prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo
secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100), nulla permette di concludere che il Parlamento abbia inteso
circoscrivere la legittimazione a impugnare le decisioni degli organi parrocchiali unicamente a coloro che adempiono ai
più restrittivi requisiti dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm;
che, infatti, né il
messaggio (n. 5159 del 18 settembre 2001) né il relativo rapporto (del 6
novembre 2002; non pubblicati in RVGC ma reperibili all'indirizzo internet www.ti.ch)
relativi all'adozione della LCcatt si esprimono in merito, ciò che permette di
concludere che si tratti di una semplice svista; se la volontà fosse stata
quella di abolire l'istituto dell'azione popolare radicato nella cultura
giuridica cantonale in relazione alle corporazioni di diritto pubblico, certo
Governo e Parlamento avrebbero motivato tale scelta;
che ferma questa
premessa, anche in questa sede la legittimazione attiva dell'insorgente dev'essere
riconosciuta in applicazione analogica dell'art. 209 lett. a LOC (cfr., in
materia comunale, RtiD II-2019 n. 4 consid. 1.2; sul tema cfr. anche Eros Ratti, La Parrocchia, Pregassona
2000, pag. 265 seg.) in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 LCcatt e, in
quanto destinatario della decisione impugnata, anche dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm;
che il ricorso è
inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm); ricevibile in ordine, esso può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che oggetto della lite
è - e può soltanto essere - il quesito di sapere se l'approvazione del
consuntivo da parte dell'Assemblea della Parrocchia di CO 1 vìoli il diritto; esula,
per contro, dall'odierna procedura la questione relativa all'imposta di culto;
ogni relativa censura, pertanto, è improponibile;
che il ricorrente
Considerandi
sembra invocare una lesione del diritto di essere sentito in relazione all'intimazione
della duplica;
che, tuttavia, disponendo
il Tribunale del medesimo potere cognitivo dell'istanza precedente, se mai
violazione v'è stata è da ritenersi sanata in questa sede;
che, nel merito, RI 1
contesta anche davanti al Tribunale la possibilità di far capo al patrimonio
per finanziare l'esercizio; egli, tuttavia, non si confronta con quanto spiegato
dalla CIR-OP, limitandosi sollevare una serie di quesiti legati piuttosto all'opportunità
che alla legalità di questa scelta, ciò che, però, in assenza di una norma
specifica che lo abiliti in tal senso, sfugge all'esame del Tribunale (art. 69
cpv. 2 LPAmm);
che, in ogni caso, la
decisione merita conferma anche nel merito, per i seguenti motivi;
che il compito di
approvare i conti consuntivi è affidato all'Assemblea parrocchiale, che vi
provvede in seduta pubblica (art. 15 lett. b LCcatt);
che secondo l'art. 22
lett. k del regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004
(RLCcatt; RL 181.110) per quanto concerne i principi della gestione finanziaria
e della contabilità si applica la LOC, in particolare l'art. 151, per analogia;
che ritenuta la prassi di
questa Corte di applicare il diritto in vigore al momento della prima decisione
resa su ricorso (RDAT II-1994. n. 22 consid. 3), determinante è dunque l'art. 151
LOC nella versione in vigore fino al 1° luglio 2019 (BU 1987, 173);
che secondo questa
norma, la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio
finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla
compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte (cpv.
1); che la contabilità, prosegue il disposto (cpv. 2) deve permettere una
visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio
e dei debiti del Comune;
che, alla luce di
quanto appena spiegato, la contabilità in esame resiste alle generiche critiche
formulate dall'insorgente nell'impugnativa; in particolare risulta corretto
riportare il disavanzo di esercizio a bilancio;
che non è in sede di
preventivi che si può mettere in discussione la questione sotto il profilo
materiale delle scelte fatte;
che in definitiva il
ricorso dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico
dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. A RI
1 dev'essere retrocesso l'importo di 400.-, versato in eccesso.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere