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Decisione

52.2019.148

Dipendente cantonale. Mancata compensazione in denaro del saldo ore positivo a fine attività

2 dicembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è entrato alle

dipendenze dello Stato il 1° gennaio 1995 presso il Servizio disoccupazione

dell'Ufficio cantonale del lavoro di Bellinzona, dapprima in qualità di funzionario

amministrativo e poi come Segretario aggiunto. Il 1° aprile 1981 è stato

designato Caposervizio disoccupazione e collocamento, carica che ha ricoperto

fino alla sua nomina quale capoufficio (funzionario dirigente) dell'ufficio

regionale di collocamento (URC) di __________, avvenuta il 15 novembre 1992.

B. a. Con comunicazione

elettronica del 9 maggio 2016 RI 1 ha manifestato al suo superiore l'intenzione

di inoltrare richiesta di pensionamento anticipato con effetto al 1° settembre

2017. Ha quindi chiesto di essere autorizzato a terminare l'attività lavorativa

il 30 settembre 2016, così da poter usufruire delle vacanze arretrate, congedo

anzianità e del saldo ore accumulate prima del pensionamento.

b. Il giorno seguente, l'allora capo della Sezione del lavoro (ora direttore

dell'IAS), gli ha fatto presente che la scelta della data del pensionamento

spettava al dipendente e che l'importante era, una volta stabilita, che egli

consumasse tutti i suoi diritti di vacanze, congedi e recupero ore straordinarie

entro quella data e nella suddetta sequenza, ritenuto che le ore straordinarie

non consumate non avrebbero potuto essere pagate.

c. Il 18 maggio 2016 RI 1 ha inoltrato la domanda di pensionamento con effetto

a partire dal 1° settembre 2017. Raccolto il preavviso favorevole del capo

della Sezione del lavoro, il 3 giugno 2016 l'Istituto di previdenza del Cantone

Ticino gli ha comunicato che la sua richiesta era stata accolta.

C. a. A seguito di un

incontro tenutosi il 10 agosto 2016 con due rappresentanti del DFE, RI 1 è

stato informato che la Sezione delle risorse umane (SRU) non poteva dar seguito

alla richiesta di cessazione della sua presenza dal posto di lavoro (già) a

partire dal 30 settembre 2016, e ciò per il fatto che non vi era un diritto al

riconoscimento integrale delle eccedenze mensili e per la necessità di

garantire la continuità della conduzione dell'URC. Gli è stato quindi proposto

di interrompere l'attività al 31 marzo 2017, ritenuto che i giorni di vacanza

per l'anno 2017 e i giorni di congedo anzianità a cui avrebbe avuto ancora

diritto avrebbero potuto essere retribuiti qualora non fosse stato in grado di

consumarli prima. I giorni di vacanza relativi 2016 sarebbero per contro stati

da consumare prima della fine di marzo 2017 (cfr. e-mail dell'11 agosto 2016

dell'allora coordinatore del DFE N__________ a RI 1).

b. Con scritto del 15 agosto 2016 RI 1, facendo riferimento a quanto convenuto

in occasione di un (ulteriore) incontro avvenuto qualche giorno prima, ha rinnovato

la sua disponibilità a concludere l'attività per il 31 gennaio 2017. Ha inoltre

chiesto il pagamento dei giorni di vacanza e congedo anzianità non goduti (30

gg vacanze 2016; 20 gg vacanze 2017; 20 gg congedo anzianità) e la

possibilità di fruire del saldo ore eccedenze annuali a copertura del periodo

rimanente (febbraio-agosto 2017) al raggiungimento della data effettiva di

pensionamento (1° settembre 2017).

c. Con risposta del 18 agosto 2016, l'allora coordinatore del DFE ha anzi tutto

confermato al dipendente che le vacanze e i giorni di congedo anzianità

sarebbero stati compensati in denaro. Dopo avergli ricordato che le eccedenze

mensili avrebbero potuto essere recuperate ma soltanto compatibilmente alle

esigenze di servizio, gli ha suggerito di differire il termine di fine attività

a fine febbraio 2017. Ciò gli avrebbe consentito di recuperare la maggior parte

delle eccedenze mensili cumulate.

d. Il 7 settembre 2016 RI 1 ha aderito alla proposta di N__________ di

prorogare il termine di fine attività a fine febbraio 2017.

e. Successivamente, a causa di una ricaduta di un infortunio avvenuto il 21

maggio 2016, RI 1 è stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100%

dal 25 novembre all'11 dicembre 2016. Dal 12 dicembre 2016 fino al termine

della sua attività (26 febbraio 2017), egli è rimasto inabile al lavoro nella

misura del 50%.

f. Il 12 gennaio 2017, una funzionaria della SRU ha informato il dipendente che

le ore lavorative al 100% necessarie a coprire il periodo marzo-agosto 2017

ammontavano a 1'032 e 24 minuti (ossia 123 giorni e 50). Il 23 gennaio seguente

gli confermava inoltre che i residui vacanze e congedo anzianità sarebbero

stati retribuiti con gli stipendi di settembre 2017.

D. a. Il 31 gennaio 2017 RI

1 ha quindi chiesto alla SRU se il saldo ore positivo (50 ore) - che non gli

sarebbe stato possibile recuperare entro la fine della sua attività lavorativa a

causa di esigenze di servizio e della sua percentuale lavorativa ridotta per

infortunio - sarebbe stato compensato in denaro.

b. Con decisione del 21 marzo 2017 la SRU ha disatteso la richiesta del

dipendente. In sintesi, l'autorità ha ritenuto che RI 1 avesse aderito alle

condizioni relative alla cessazione del suo impiego comunicategli il 18 agosto

2016. Gli ha perciò confermato che il saldo ore positivo avrebbe potuto essere

unicamente consumato entro il 31 agosto 2017.

E. Contro la predetta

decisione RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato ribadendo la propria

richiesta. Il Governo, con risoluzione del 20 febbraio 2019, ha respinto il

gravame. Esso ha reputato che il dipendente avrebbe dovuto adoperarsi già a

partire dal 10 maggio 2016 per ridurre le ore attive sul monte ore e non

attendere fino agli ultimi mesi o le ultime settimane. Agendo in questo modo

egli avrebbe così potuto azzerarle indipendentemente dall'assenza dovuta

all'infortunio. Poco importa al riguardo che la data di conclusione

dell'attività fosse stata concordata con l'autorità di nomina; quest'ultima gli

aveva ricordato più volte che le eventuali ore in eccesso non sarebbero in

principio state compensate in denaro.

F. RI 1 è insorto contro

la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'annullamento della medesima e la sua riforma nel senso che gli sia

riconosciuto il pagamento del corrispettivo delle 50 ore attive rimaste sul

saldo a fine attività.

Il ricorrente ha riproposto in buona sostanza le argomentazioni rimaste

inascoltate davanti al Consiglio di Stato. Ha quindi riba-dito di non aver

potuto scalare il saldo ore positivo per esigenze di servizio e a causa della

sua ridotta capacità lavorativa a decorrere dal 25 novembre 2016. Ha affermato

in aggiunta che le ore attive sul monte ore sottostanno a un regime analogo a

quello previsto per le ferie e il congedo anzianità [art. 30 cpv. 2 e 38 cpv. 7

del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 (in vigore fino al

31 dicembre 2017 e applicabile alla presente fattispecie; RDSt; BU 2014, 367)],

cosicché mal si comprende per quale ragione questi ultimi (per un totale di 70

giorni) adempiono le condizioni per poter essere compensati in denaro - tant'è

che sono di fatto stati retribuiti - mentre il saldo ore positivo no.

L'insorgente ha infine criticato il Governo per non aver speso una parola in

merito alla censura di disparità di trattamento sollevata nel suo gravame.

G. Al ricorso si sono

opposte la SRU e il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

(LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza che occorra

procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente (ispezione presso la SRU al fine di verificare

la prassi relativa alla compensazione in denaro dei saldi ore a fine attività),

insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi necessari all'emanazione del presente

giudizio (art. 25 cpv. 2 LPAmm; RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 18).

Considerandi

2.

Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le

questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di

inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art.

69.

cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti

disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato

(art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione la legge non estende il potere di

cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili, sotto il

profilo dell'apprezzamento, sono quindi

soltanto le decisioni che integrano gli

estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni

oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive

dei principi fondamentali del

diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto

dell'arbitrio o alla proporzionalità (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad

art. 61).

3.

L'insorgente

si duole di una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'Esecutivo

cantonale non si è espresso su tutte le argomentazioni da lui sollevate,

rendendo perciò una decisione carente nella motivazione.

3.1

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta

insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la

motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un

modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di

afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di

causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a,

123.

I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è

tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi

ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (DTF 134 I 83 consid.

4.

, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26).

3.2

In effetti, nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato

non ha speso una parola sulla censura di disparità di trattamento sollevata dall'insorgente.

La critica è stata tuttavia avanzata

solo in termini generali e astratti (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, ad D).

In assenza di ogni concreta argomentazione a suo sostegno, la stessa non

avrebbe potuto quindi che essere respinta. Posto che, neppure in questa sede il

ricorrente si è premurato di sostanziare tale doglianza, non occorre dunque verificare

(segnatamente presso la SRU) la prassi relativa alla compensazione in denaro

dei saldi ore a fine attività, in vigore al momento dei fatti, per fattispecie

analoghe a quella dell'insorgente, come postulato da quest'ultimo.

4.

4.1. Il diritto alle vacanze degli impiegati

cantonali è sancito all'art. 41 LORD, che prevede che essi beneficiano,

a dipendenza dell'età, di 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno (art. 41 cpv.

1.

LORD). L'art. 30 cpv. 1 RDSt prevede che per gli impiegati la data e la

durata delle vacanze devono essere preventivamente approvate dal funzionario

dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio e dei desideri

dell'interessato. Le vacanze, soggiunge il cpv. 2, non possono essere compensate

in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego ove, per

esigenze di servizio e senza colpa dell'impiegato, le vacanze maturate e non

ancora estinte, non hanno potuto essere godute.

4.2

Giusta l'art. 38 cpv. 1 RDSt nella versione in vigore sino alla fine del

2017, recante il marginale "gratifica per anzianità di servizio", per gli impiegati e i docenti la gratifica corrisponde a un mese

di congedo pagato ed è pari a 20 giorni lavorativi. Per gli impiegati, essa

deve essere consumata entro i quattro anni successivi all'anno in cui è

maturata (cpv. 3). Anche la gratifica, al pari delle ferie, non può essere

compensata in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego ove,

per esigenze di servizio e senza colpa del dipendente, il diritto maturato e

non ancora estinto, non ha potuto essere goduto (art. 38 cpv. 7 RDSt).

4.3

L'art. 69 cpv. 1 LORD dispone che l'orario normale di lavoro è di

42.

ore settimanali, riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di

azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise

dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie. Richiamando tale

disposizione, il Governo, con risoluzione del 1° luglio 2014, ha emanato una

direttiva sulla gestione delle presenze e delle assenze degli impiegati dello

Stato (direttiva). Questa, all'art. 3, precisa che la durata del lavoro di 42

ore settimanali corrisponde a 8 ore e 24 minuti al giorno, salvo la vigilia dei

giorni di festa (7 ore e 24 minuti) e istituisce l'orario flessibile per gli

impiegati (art. 7), stabilendo un'unica fascia dalle 07.00 alle 20.00 nei mesi invernali e dalle 06.00 alle 20.00 nei mesi

estivi (art. 8 direttiva). L'art. 9 della direttiva prevede inoltre una fascia

di presenza obbligatoria (dalle 08.45 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.30,

rispettivamente alle 16.00 durante i mesi estivi). Essa stabilisce inoltre che

le ore di lavoro superiori alle 8 e 24 minuti all'interno della fascia di

orario flessibile vanno a incrementare il saldo (art. 11), che il dipendente

può compensare in tempo libero "scalo ore" per un massimo di 100.48

ore all'anno e di 5 giorni di scalo ore al mese (art. 16). Eccezioni possono

essere concesse dal funzionario dirigente con comunicazione scritta alla

Sezione delle risorse umane. L'art. 16 della direttiva prevede inoltre che il

consumo è consentito se è autorizzato dal funzionario dirigente, se le esigenze

di servizio lo permettono e se le ore da consumare sono attive sul saldo.

L'art. 17 della direttiva prescrive che il saldo positivo al 31 marzo di ogni

anno non può superare le 50 ore; in caso contrario è automaticamente riportato

a 50 ore. Per i funzionari dirigenti tuttavia, soggiunge la norma, vengono

trasferite sul contatore eccedenze annuali e possono essere recuperate; è

esclusa la compensazione in denaro.

L'art. 20 della direttiva stabilisce che il saldo ore positivo non può essere

compensato con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego

ove, per esigenze di servizio e senza colpa dell'impiegato, non ha potuto

essere scalato. In questi casi, aggiunge la norma, può essere compensato in

denaro il saldo ore accumulato fino ad un massimo di 100.48 ore, dedotti gli

scali ore già effettuati nell'anno di riferimento.

5.

5.1. Nel caso

concreto, al momento in cui ha manifestato al suo superiore l'intenzione di

chiedere il pensionamento anticipato (9 maggio 2016), il ricorrente disponeva

di 55 giorni di vacanza (di cui 25 residui) e di 20 giorni (residui) di congedo

anzianità. Il suo saldo ore ammontava a 67.31 mentre quello delle eccedenze,

che in quanto funzionario dirigente poteva accumulare, a 1229 (cfr. doc. H). Il

medesimo, dopo aver inizialmente domandato di poter terminare l'attività

lavorativa (già) il 30 settembre 2016, proprio per poter usufruire delle

vacanze arretrate, congedo anzianità e saldo ore accumulati prima della fine

del suo rapporto di impiego, ha per finire aderito alla proposta formulatagli

il 18 agosto 2016 dall'allora coordinatore del DFE di differire il termine di

fine attività a fine febbraio 2017, ritenuto che il diritto alle vacanze (2016

e 2017) e al congedo anzianità non goduti sarebbe stato compensato in denaro e

che le eccedenze mensili avrebbero potuto essere recuperate a copertura del

periodo rimanente (marzo-agosto 2017) compatibilmente alle esigenze di servizio.

Dagli atti emerge che il ricorrente, al termine della sua attività (26 febbraio

2017), disponeva (ancora) di 50 giorni di vacanza e 20 di congedo anzianità residui,

di 52.05 ore attive sul monte ore, nonché di 1053.36 ore di eccedenze mensili

(doc. C). I giorni di vacanza e congedo anzianità non goduti sono stati

corrisposti in denaro (doc. O), mentre la maggior parte delle eccedenze annuali

(1032 ore e 24 minuti; cfr. doc. G) sono state utilizzate per compensare il

periodo di assenza dal 1° marzo al 31 agosto 2017. Odierno oggetto del

contendere è pertanto soltanto la questione di sapere se a torto o a ragione il

Consiglio di Stato ha negato il riconoscimento delle 50 ore di lavoro rimaste

attive sul monte ore.

5.2

Ora, è ben vero che il ricorrente, dopo aver concordato con l'autorità di

nomina la data in cui avrebbe concluso la propria atti-vità presso

l'amministrazione cantonale ed ottenuto conferma del pagamento delle vacanze e

congedo anzianità non goduti e della possibilità di compensare il periodo marzo-agosto

2017.

con le ore supplementari attive sul suo contatore di eccedenze (cfr.

scambio di corrispondenza agli atti; vedi in particolare e-mail del 7 settembre

2016, doc. E), è stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% dal

25.

novembre all'11 dicembre 2016, e del 50% dal 12 dicembre sino al termine

della sua attività. È tuttavia altrettanto evidente che è stato l'insorgente stesso

a determinare - anzitempo - la fine del proprio rapporto di lavoro,

precludendosi consapevolmente la possibilità di esaurire in natura i suoi

diritti. La richiesta di prepensionamento è stata formulata in maniera libera e

spontanea e la cessazione dell'attività in anticipo rispetto ai termini legali

è intervenuta su sua esplicita richiesta. Al ricorrente era peraltro sin da

subito stato fatto presente che per le ore attive sul suo contatore di eccedenze

non era prevista alcuna forma di compensazione (cfr. e-mail del 10 maggio

2016, doc. D); malgrado il suo superiore avesse usato il termine ore

straordinarie, è indubbio che egli si riferisse al lavoro prestato in

esubero rispetto al normale orario settimanale (art. 10 e 18 del regolamento) e

non già a quello svolto al di fuori del piano di lavoro (ossia prima delle

07.00

- o prima delle 06.00 nei mesi estivi - e dopo le 20.00; cfr. art. 70

LORD), ciò che neppure l'insorgente pretende di aver svolto. Il medesimo ha

infatti manifestato di voler utilizzare solo le eccedenze vere e proprie

a copertura del periodo febbraio-agosto 2017 (cfr. richiesta del 15 agosto

2016), ritenuto che il diritto alle vacanze e al congedo anzianità gli sarebbe

stato riconosciuto finanziariamente. Sennonché, la richiesta dell'insorgente di

ottenere il pagamento delle 50 ore attive sul saldo ore a fine attività appare

invero strumentale al fine di ricevere il pagamento in denaro del diritto allo

scalo ore di cui non aveva beneficiato. La decisione di negargli la

compensazione in denaro di tale beneficio non goduto in natura non viola il

diritto. È infatti sostenibile la conclusione a cui è giunta la Sezione delle

risorse umane, tutelata dal Consiglio di Stato, secondo la quale le condizioni

dell'art. 20 della direttiva non sono in concreto adempiute. Le circostanze addotte

dall'insorgente per cui egli non avrebbe potuto scalare le ore attive sul suo

saldo ore risultano ininfluenti siccome lo stesso poteva mettersi in condizione

di usufruire appieno del suo diritto già dal momento in cui ha inoltrato la

richiesta di prepensionamento. Occorre precisare che la proposta del 18 agosto

2016.

del coordinatore del DFE, alla quale il ricorrente ha aderito il 7 settembre

successivo, concerneva unicamente la data di fine attività, la conferma della

retribuzione delle vacanze e del congedo non goduti e la possibilità di

consumare - dal 1 marzo 2017 al 31 agosto 2017 - la maggior parte delle ore di

eccedenze mensili. Non aveva per oggetto anche la compensazione delle (50) ore

attive sul monte ore, di cui - ad onor del vero - nella citata proposta neppure

è fatta menzione. Sennonché, è a partire da questo momento - e proprio perché

consapevole che il periodo da marzo 2017 fino alla data effettiva del suo

pensionamento sarebbe stato coperto utilizzando (unicamente) le cospicue

eccedenze annuali di cui disponeva - che il ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi

per ridurre le ore attive sul suo contatore. Non soccorre la tesi del

ricorrente il fatto che le vacanze e i congedi (art. 30 cpv. 2 e 38 cpv. 7 RDSt)

sottostanno a un regime analogo a quello previsto per il saldo ore (cfr. art.

20.

direttiva) e che l'autorità, così come ha riconosciuto finanziariamente i

primi, altrettanto avrebbe dovuto fare anche con le seconde. Né gli è di alcun

giovamento la circostanza per cui la data di cessazione attività è stata

differita, su richiesta dell'autorità, per assicurare la continuità nella

conduzione dell'URC. Come detto, il ricorrente - che per sua stessa ammissione ha

affermato di non aver mai rinunciato alla possibilità di effettuare degli scali

ore - avrebbe potuto attivarsi per ridurre, se del caso in modo graduale e

lento, le ore attive sul saldo già a partire dal mese di settembre 2016. Così

facendo, egli avrebbe potuto azzerare il saldo ore positivo indipendentemente

dall'assenza dovuta all'infortunio. Egli non ha tuttavia ritenuto di agire in

questo modo per motivi indipendenti dalla volontà dell'autorità di nomina, ma

ha preferito attendere l'ultimo mese di lavoro per farlo (cfr. doc. C, scalo di

25.12

ore). Nulla dimostra infatti che quest'ultima gli avesse negato la

possibilità di utilizzare le ore in eccesso (già) prima del mese di febbraio

2017.

La decisione governativa impugnata, al pari di quella dell'autorità

inferiore, appare pertanto immune da violazioni del diritto. Le stesse sono

conformi al principio testé ricordato secondo cui la compensazione in denaro

del saldo ore positivo ha carattere eccezionale ed è riservata al caso in cui

al dipendente sia impedito di fruirne per esigenze di servizio. Circostanza

che, per le ragioni predette, il ricorrente non è riuscito a dimostrare.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.110), se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario, è dato ricorso sussidiario in materia

costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di

causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera