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Decisione

52.2019.158

Revoca della licenza di condurre a titolo preventivo. Effetto sospensivo

24 maggio 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di trasporto pubblico o facendo capo ad altre persone che l'accompagnino);

nemmeno il ricorrente sostanzia d'altra parte che quale spazzacamino

avrebbe un'esigenza imperativa di condurre un veicolo, come ad es. un'autista

professionista o un tassista (cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5.1);

che, a fronte di tutto quanto precede, non si può pertanto rimproverare al

Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli

riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico

alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter

condurre fino all'esito della procedura di merito pendente;

che il ricorso va quindi respinto;

che la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa

respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della

possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300);

che la tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); nella sua commisurazione si tiene comunque conto della

sua situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera