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Decisione

52.2019.170

Commesse pubbliche. Esclusione dalla gara per mancato adempimento di un criterio di idoneità (iscrizione a RC da almeno 5 anni)

13 giugno 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di commercio rilasciato dal competente ufficio cantonale del Registro di

commercio; essa avvertiva altresì i

concorrenti che la mancata o parziale presentazione di uno dei documenti

previsti nella pos. 252.140 comporterà l'esclusione dall'iter di

aggiudicazione;

che come rettamente sostenuto dal committente e dalla

deliberataria, al momento (18 febbraio 2019) in cui la ricorrente ha presentato

la propria offerta, essa non era ancora iscritta a registro di commercio da 5

anni, come prescritto dalla pos. 223.100 CPN 102 (cfr. estratto RC della RI 1,

agli atti);

che invano la ricorrente asserisce che alla pos. 223.100 la committenza avrebbe

instaurato un criterio di idoneità supplementare rispetto a quelli stabiliti dal

bando di concorso apparso sul foglio ufficiale; tale

censura si avvera irricevibile in quanto manifestamente tardiva; la ricorrente

ha rinunciato infatti ad impugnare le regole contenute negli atti del concorso

ed ha partecipato alla gara senza sollevare

obiezioni, né chiedere delucidazioni alla committenza come indicato nel bando

(lett. e) e nelle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 234), per cui ora non

può rimetterle in discussione senza violare il principio della buona fede (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che in ogni caso, la censura dell'insorgente secondo cui l'ulteriore criterio dell'esistenza della società

appaltatrice da oltre 5 anni non sarebbe

altro che la trascrizione della condizione di cui all'art. 34

lett. c RLCPubb/CIAP è palesemente infondata; la condizione, chiarissima, non poteva essere interpretata altrimenti se non nel senso che al momento della scadenza del

concorso il concorrente avrebbe dovuto risultare iscritto a registro di

commercio da almeno cinque anni;

che inutilmente la ricorrente si avventura

nell'affermare che il monito dell'indicazione della pena di esclusione era

solamente riferito alla

mancata produzione dell'estratto del registro di commercio in quanto tale, ma

non alla durata della stessa da almeno cinque anni; la pos. 223.100 indicava espressamente che

l'ente banditore avrebbe ritenuto idonei solo gli offerenti in grado di

dimostrare, mediante l'esibizione dei documenti elencati alla pos. 252.140, di disporre dei requisiti richiesti;

che l'insorgente non può essere seguita (neppure) laddove tenta di far risalire

la sua iscrizione al registro di commercio al 2001 o 2012 (cfr. doc. D); gli

estratti prodotti concernono infatti due persone giuridiche diverse (la __________

SA e la __________ SA) che non hanno partecipato alla gara; poco importa che

tutte e tre le società siano amministrate dalla stessa persona;

che a giusta ragione la sua offerta è stata quindi esclusa dalla gara in

applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP,

atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita

direttamente dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate;

che l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione non configura un

eccesso di formalismo; al contrario, un'opposta conclusione, oltre che lesiva

del principio di legalità, sarebbe contraria ai principi di trasparenza e di

parità di trattamento (art. 1 lett. a e c LCPubb), che governano l'ordinamento

delle commesse pubbliche;

che confermata l'esclusione

dell'insorgente, il ricorso va dunque

respinto nella misura in cui è ricevibile;

che l'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà

pure ad entrambe le controparti, patrocinate da un legale, un'indennità per

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

L'insorgente verserà alla CO1 e CO2

fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera