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Decisione

52.2019.171

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta.

I secondi servono invece ad individuare l'offerta

più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla

scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

dal bando (STA 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012,

52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti

dal CIAP cfr. invece STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1., STA

52.2015.369 del 23 ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.2. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi

concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze. Per

principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in

quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara

non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può

nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione

irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità

al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata

dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa

conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o

dalle prescrizioni di gara.

3.3. Nel caso di specie è indubbio che il committente ha imposto ai concorrenti

di dimostrare di essere rivenditori autorizzati dal fabbricante del veicolo

mediante un'apposita dichiarazione, da allegare all'offerta. Incontestato è

inoltre il fatto che la deliberataria non ha annesso all'offerta

l'autorizzazione richiesta.

Tuttavia, l'aggiudicataria ha saputo dimostrare di adempiere al predetto criterio

di idoneità producendo una dichiarazione del 22 marzo 2019 della D__________ SA

dalla quale risulta che la resistente è autorizzata a rivendere i mezzi oggetto

della commessa e che la collaborazione tra l'azienda produttrice e l'aggiudicataria

dura da parecchi anni. A fronte dell'esplicita attestazione della produttrice

degli autocarri, di nessuna rilevanza è il fatto addotto dalla ricorrente che

sul sito internet della medesima l'aggiudicataria non comparisse tra i

rivenditori autorizzati.

Siccome le condizioni di gara non

comminavano l'esclusione dei concorrenti in caso di mancata allegazione

dell'autorizzazione richiesta, alla deliberataria deve essere concesso di

dimostrare anche a posteriori la sua idoneità a prendere parte alla gara. Ciò

che essa fatto, al più tardi in questa sede.

Il ricorso deve quindi essere respinto senza che occorra esaminare le ulteriori

censure che l'insorgente solleva in relazione all'offerta che si è classificata

al secondo posto nella graduatoria.

4. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

5. La tassa

di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà inoltre congrue ripetibili all'aggiudicataria (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

La ricorrente rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera