52.2019.174
Decadenza/rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
7 gennaio 2021Italiano24 min
nostro Paese alle dipendenze dell'azienda __________ (succursale di __________).
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.174
Lugano
7
gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso dell'8 aprile 2019 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1415) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione con la quale il 15 giugno 2018 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di
un permesso di domicilio UE/AELS e ha revocato la sua autorizzazione di
dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il cittadino italiano RI
1 (1980) è giunto in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora
UE/AELS, valido fino all'8 marzo 2017, per svolgere un'attività lucrativa nel
nostro Paese alle dipendenze dell'azienda __________ (succursale di __________).
B. a. A seguito della domanda
di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS, presentata il 14
dicembre 2016, il 20 febbraio 2017 e il 4 aprile 2018 RI 1 è stato sentito
dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera. L'interessato
ha dichiarato in sostanza di lavorare in questo Paese e di risiedervi nei
giorni feriali vivendo in un appartamento preso in locazione che condivide con dei
coinquilini. Ha quindi aggiunto di trascorrere invece i fine settimana a __________,
città che considera il centro dei suoi interessi, dove possiede un'abitazione e
in cui vivono la fidanzata, i genitori e la sorella.
b. Fondandosi su tali
riscontri, il 15 giugno 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha negato il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS
postulato da RI 1 e nel contempo ha revocato la sua autorizzazione di dimora
UE/AELS, fissandogli inoltre un termine con scadenza il 15 settembre successivo
per lasciare il territorio elvetico.
L'Autorità
dipartimentale ha ritenuto che il centro di vita e degli interessi
dell'interessato non si trovasse in Svizzera, dove si recherebbe unicamente per
motivi professionali, bensì in Italia, luogo di residenza della compagna e dei
familiari.
La decisione è stata
resa sulla base degli art. 6 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203) e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre
2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione; LStrI; RS 142.20).
C. Con giudizio del 20
marzo 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Ribadendo i motivi
posti a fondamento del provvedimento dipartimentale, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto in sostanza che il centro di vita e degli interessi del ricorrente non
si trovasse nel nostro Paese.
D. Contro la predetta
pronuncia governativa il soccombente si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Previa concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, RI 1 postula il rilascio di
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS; in via subordinata, qualora
quest'ultima non fosse concessa, chiede il rinnovo del suo permesso di dimora
UE/AELS.
Richiamandosi alle sue
precedenti prese di posizione, l'insorgente nega che la residenza in Ticino
possa essere definita fittizia in quanto vi abita in maniera regolare e
continua dal 2012. In Svizzera condurrebbe una normale vita sociale, mentre si
recherebbe solo saltuariamente a __________ (due o tre fine settimana al mese).
Sostiene inoltre che - al momento degli interrogatori dinanzi alla Polizia
cantonale - aveva confuso la nozione di centro di interessi con quella di
nostalgia di casa e che il fatto di vivere in un appartamento in co-locazione
sia dovuto unicamente a motivi economici. Tenuto conto di questi elementi e
della giurisprudenza in materia di libera circolazione delle persone, RI 1
contesta che le affermazioni rilasciate durante gli interrogatori possano
giustificare il diniego di un permesso di domicilio UE/AELS e la revoca della
sua autorizzazione di dimora UE/AELS.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia
il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
F. In replica RI 1
si limita a riconfermare le argomentazioni sviluppate nel ricorso, chiedendone
l'accoglimento.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in
oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Permesso di
domicilio UE/AELS
2.1.1
L'autorizzazione
di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie
in forza della nazionalità italiana dell'insorgente, che dispone di un documento di legittimazione
valido. Giusta l'art. 5 OLCP,
esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34
LStrI e degli art. 60-63 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS
142.201) nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49
consid. 4).
Dal profilo del
diritto interno, l'art. 34 LStrI dispone - tra l'altro - che il
permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato
in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di
breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato
ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv.
2.
(cpv. 2 lett. b), oppure dopo un
soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di
dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua
nazionale (cpv. 4).
L'OASA, nella sua versione fino al 31 dicembre 2018,
concretizza all'art. 60 quanto sancito dall'art. 34 cpv. 2 LStrI, nel senso che
prima del rilascio del permesso di domicilio occorre verificare il
comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado di
integrazione. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa dal canto suo che il permesso di
domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita
ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LStrI, segnatamente se lo
straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della
Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata
nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del
Consiglio d'Europa, posto che in casi debitamente motivati può essere tenuto
conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale (lett. b), manifesta
la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione
(lett. c).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che
l'avverbio "segnatamente", di cui all'art. 62 OASA, dimostra il carattere non esaustivo dei
criteri di "integrazione riuscita" enumerati e che tale nozione
dev'essere esaminata sulla base di un apprezzamento globale delle circostanze (STF
2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid.
7.1.2). L'Alta Corte federale ha sancito che in presenza di uno
straniero che dispone di un impiego stabile, non
ha violato l'ordine pubblico, padroneggia la lingua parlata del luogo di
residenza e non ha mai fatto capo all'aiuto sociale, occorrono validi motivi
per ritenere che non esistono le condizioni per una "integrazione riuscita"
(STF 2C_642/2020 del 16 novembre 2020 consid. 5.2 con rif., 2C_983/2011 del 13
giugno 2012 consid. 3.2, 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 5.3 riferita
all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, 2C_546/2010 del 30 novembre 2010 consid. 5.2.3; Andreas Zünd/Ladina
Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Peter Uebersax e altri [curatori], Ausländerrecht, II ed.,
Basilea 2009, n. 8.53; Peter Uebersax, Der
Begriff der Integration im Schweizerischen Migrationsrecht - eine Annäherung,
Asyl 4/06, pag. 3 segg.). Nell'esame di
questi criteri di integrazione, le Autorità competenti dispongono di un largo
potere d'apprezzamento (STF 2C_615/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2 e rif.).
2.1.2
A livello internazionale, sono da esaminare
il trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la
Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la dichiarazione del
5.
maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS
0.142.114.541.3) e l'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS
0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2
di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono
sottoposti al regime previsto
dall'art. 2 par. 2° della dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui
ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di
dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale dichiarazione. Tuttavia, a
seguito della dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983 è
stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche
Istruzioni LStrI emanate dalla
Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre del 2013, stato al 1° novembre 2019, n. 0.2.1.3.2 e 3.5.2.1).
2.1.3
Come accennato
in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS per svolgere
un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
Ne discende che, sulla
base della normativa testé menzionata, gli è data in linea di principio la
possibilità di richiedere un'autorizzazione di
domicilio UE/AELS. Nelle loro decisioni la Sezione della popolazione e
il Consiglio di Stato non hanno tuttavia verificato se nella fattispecie potesse
essere rilasciato un simile permesso, ma hanno in primo luogo considerato non
adempiute le condizioni per l'ottenimento e il mantenimento dell'autorizzazione
di dimora UE/AELS rilasciata nel 2012, valida fino all'8 marzo 2017, che il
Governo ha ritenuto decaduta.
2.2
Permesso di
dimora UE/AELS
2.2.1
Occorre dunque valutare
se è a ragione che il Governo è giunto alla suddetta conclusione per quanto
attiene all'autorizzazione di dimora UE/AELS di RI 1.
2.2.2
L'ALC, applicabile nella presente
fattispecie in forza della cittadinanza italiana del ricorrente, si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della
Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare,
soggiornare, accedere ad attività economiche
e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC),
stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di
diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata
uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello
Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a
decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5
anni.
2.2.3
Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i
permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere
revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni
per il loro rilascio.
2.2.4
In relazione alla decadenza del permesso di dimora
UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno
che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento
di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I ALC).
Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso
oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente
a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che riprende il tenore dell'art. 9
cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437; cfr. messaggio relativo alla
legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede
infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di
mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla
partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una
ponderazione di interessi: determinante è
soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente
dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli
con il permesso di assenza.
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore
la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale
fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente
dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima
del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo
o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti
le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in
Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro
Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.
5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid.
4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine
durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi
periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso
dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che
costituisce per lo straniero il centro dei
propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente
un caso ticinese; Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.8 segg.).
Il Tribunale federale ha tuttavia
rivisto di recente questi principi giurisprudenziali, ritenendo che l'aspetto
del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il
criterio principale su cui basarsi. Esso ha quindi precisato che se una persona
straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare
un'attività lucrativa dipendente in
Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo per cui
ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro
Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid.
2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2).
2.2.5
Anche
in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle
persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non
rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5,
2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016
consid. 3.4). Per giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però
ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
(CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi
siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un
rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera
circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di
un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si
richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid.
3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid.
4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018
consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25
agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2 con
riferimenti anche alla prassi della CGUE).
3.
3.1. In concreto il
Consiglio di Stato ha tutelato la decisione della Sezione della popolazione del
15.
giugno 2018, considerando che RI 1 non adempisse la condizione di risiedere
stabilmente in Svizzera per mantenere il proprio permesso di dimora UE/AELS e
che di conseguenza non potesse richiedere il rilascio di un'autorizzazione di
domicilio UE/AELS. Il Governo è giunto a una
simile conclusione ritenendo che le relazioni personali più strette
dell'insorgente non si trovassero nel nostro Paese. Al contrario egli
trascorrerebbe i fine settimana in Italia a __________, rimanendo in Svizzera
unicamente per motivi professionali durante i giorni feriali in un'abitazione
condivisa con due coinquilini. In Patria il ricorrente dispone invece di un
appartamento in proprietà, in cui si troverebbe la maggior parte dei propri
effetti personali. Ha inoltre ammesso che i suoi interessi personali sarebbero
a __________, città dove risiede la fidanzata e nella cui area metropolitana
vivono anche i genitori e la sorella.
3.2
Quanto considerato dalle Autorità inferiori non può tuttavia essere
condiviso.
Innanzitutto occorre considerare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale
federale, una costellazione come quella appena illustrata non configura un caso
di decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS, situazione, questa, che può
eventualmente presentarsi solo nei casi in cui le condizioni per il rilascio
del permesso erano inizialmente date, ma sono successivamente venute a mancare;
la questione non si pone in questi termini invece se l'Autorità sostiene che tali
requisiti farebbero da sempre difetto (STF
2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.2, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020
consid. 5.1, 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2). A questo proposito si
deve pure rilevare che al momento in cui la Sezione della popolazione ha
emanato la sua decisione il permesso di dimora di RI 1 era già scaduto. Non si
trattava quindi di decidere se lo stesso potesse essergli revocato - come
stabilito dall'Autorità di prime cure - ma di valutare se sussistesse un
diritto al suo rinnovo (DTF 136 II 329 consid. 2.2).
Ora, RI 1 è entrato in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di
dimora UE/AELS, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese,
dapprima al servizio della __________ (succursale di __________) e, dal luglio
del 2017 come responsabile vendite per l'azienda __________ (succursale di __________).
Tale attività professionale perdura tuttora. Tenuto conto della più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 145 II 322 consid. 3), determinante ai fini del
presente giudizio è quindi la questione di sapere se egli disponga di un
alloggio a __________ di cui fa effettivo e regolare uso per esercitare la sua
attività professionale in Svizzera.
3.3
Dalla
documentazione agli atti emerge come dal suo arrivo nel nostro Paese RI 1 abbia
dapprima abitato da solo in un'abitazione composta di un locale e mezzo in via __________
a __________ e dal 1° novembre 2012 in un alloggio di due locali e mezzo in via
__________ a __________. Nel dicembre del 2016 si è invece trasferito in un
appartamento di quattro locali e mezzo situato in via __________ nel medesimo
Comune, insieme a due coinquilini. Il 4 aprile 2018 egli è stato interrogato
dalla Polizia cantonale e, a proposito della sua situazione abitativa, così si
è espresso:
D: Descriva come si organizza con i coinquilini
per l'uso dell'appartamento.
R: L'appartamento ha 3 camere una di queste con bagno
privato, e un secondo bagno. Salotto e cucina in comune. Io ho una mia camera, __________
la seconda, __________ la camera con bagno privato.
D: Descriva eventuali altri luoghi di dimora che ha in
uso (tutto il mondo).
R: Ho un appartamento mio a __________ (__________)
via __________. Ne sono il proprietario. C'è un mutuo ipotecario residuo di
90'000 Euro che pago tutto i mesi 500 Euro [sic]. È a mio uso.
D: Descriva le sue attività professionali da quando è
entrato in Svizzera.
R: - Dalla mia entrata e fino a giugno 2017 ho
lavorato pr. __________ di __________ in qualità di venditore con uno stipendio
annuo 85'000 Chf lordi.
- Dal luglio 2017 a tutt'oggi lavoro come responsabile vendite pr. __________
di __________ con uno stipendio lordo di fr. 108'000 Chf annui.
D: Descriva la sua situazione familiare e sentimentale
(genitori, coniuge, figli, ev. relazioni sentimentali in Svizzera e
all'estero).
R: I miei genitori vivono a __________. Sono ancora
indipendenti anche se con diversi problemi fisici. Non sono mai stato sposato,
non ho figli. Ho una sorella che abita in Italia.
Ho una compagna che si chiama __________ e che abita a
__________ in un suo appartamento in via __________.
D: Ha parenti in Svizzera?
R: No.
D: Ha altri legami in Svizzera?
R: Solo amicizie.
D: Fa parte di società, associazioni, gruppi di
interesse?
R: No.
(…)
D: Descriva la sua situazione finanziaria.
R: Per l'appartamento pago 600 Chf mensili (costo
totale attorno ai 1'800 che dividiamo in 3). Non ricevo sussidi di nessun
genere. Non ho mai beneficiato di assicurazioni sociali da quando sono entrato
in Svizzera. Come detto ho uno stipendio annuo di 108'000 Chf lordi annui.
ADR: Non devo alimenti a nessuno.
D: Durante l'anno quanto tempo passa al di fuori dei
confini svizzeri, con pernottamento, per lavoro, tempo libero o qualsiasi altro
motivo?
R: __________ ha diverse sedi in Svizzera nelle quali
mi sposto. Al di fuori della Svizzera per lavoro mi tocca pernottare veramente
poco. Direi una settimana all'anno. Praticamente ogni fine settimana, quasi
sempre, vado in Italia al fine settimana. Parto il venerdì sera e torno di
solito la domenica sera oppure il lunedì mattina. Ho 5 settimane di vacanze che
trascorro al di fuori della Svizzera.
ADR: Quando lavoravo per la __________ mi toccava
viaggiare un po' di più all'estero. Direi due settimane all'anno.
D: Quando si sposta all'estero a __________, dove
alloggia?
R: Ho il mio appartamento.
D: Descriva in che modo e frequenza utilizza
l'appartamento svizzero di __________.
R: Lavoro molto e spesso sono fuori a cena. Ci dormo e
se non sono fuori a cena per lavoro, ceno nell'appartamento.
D: L'appartamento ha cucina e forno elettrici?
R: Ha piastre e forno elettrici e microonde.
D: In che misura ne fa uso?
R: Come detto spesso mangio fuori per lavoro e cucino
di rado.
D: E il suo coinquilino?
R: Non lo so di preciso. Vedo comunque che tutte le
sere qualcuno ha utilizzato la cucina.
D: I suoi effetti personali principali dove si trovano
(abiti di stagione, abiti da sport, mobilio proprio, oggetti tecnologici, cose
a cui tiene)?
R: Direi che 50% del mio abbigliamento sono qui a __________
e 50% si trova a __________. Qui ho soprattutto i ricambi dell'abbigliamento di
lavoro (camicia, abiti, biancheria e qualcosa per la palestra). Il resto come
detto è a __________ a casa.
D: La sua è una dimora fittizia, irregolare, di
comodo?
R: Non è dimora fittizia. Utilizzata poco sì, per via
del lavoro, ma non fittizia.
ADR: Non ho legami particolari con i coinquilini, non
sono parenti. __________ era mio cliente quando lavoravo con la __________.
ADR: Confermo che il centro degli interessi personali,
gli affetti, sono a __________. Vi abitano i miei genitori, la mia fidanzata e
la mia unica sorella.
D: Considerata la situazione che la vede trascorrere
la settimana lavorativa in Ticino e dividere l'appartamento con due persone
fondamentalmente estranee, e rientra a casa a __________ dove ha il centro dei
suoi interessi personali, perché ha richiesto il permesso C quando invece
potrebbe fare la stessa cosa con un permesso G?
R: Non l'avevo mai valutato. Ero abbastanza conscio
del fatto che il permesso C significa avere il domicilio e tutti gli interessi
personali nel luogo di residenza, cosa che in Svizzera non è il mio caso. Al
permesso G non ci ho pensato.
D: Se l'UM dovesse trasformare il suo permesso B
attuale in un permesso G avrebbe qualcosa in contrario?
R: Le mie titubanze sono in particolare nei confronti
delle imposte e per la guida dell'auto aziendale. Preferirei tenere il B per
questi motivi.
D: È al corrente del fatto che siamo stati in
appartamento e che questo ci è stato mostrato da __________?
R: Sì mi aveva informato. Quel fine settimana ero
dalla mia fidanzata a __________ e non ero presente.
ADR: Non ho nulla da ridire sulle verifiche fatte nell'appartamento
(…)".
3.4
Sulla base di queste
dichiarazioni la Sezione della popolazione e il Consiglio di Stato hanno
concluso che il centro di vita e degli interessi di RI 1 non fosse situato nel
nostro Paese, bensì in Italia. Sebbene il ricorrente abbia rilasciato
dichiarazioni in tal senso, precisando che spesso durante i fine settimana si
reca nella vicina Penisola, Paese in cui è proprietario di un appartamento e
dove abitano la compagna, i genitori e la sorella, ciò che si rivela decisivo
nella fattispecie è che in Svizzera egli svolge un'attività lavorativa
effettiva e dispone di un'abitazione di cui fa uso. Il fatto di utilizzare in
maniera limitata la cucina e l'assenza di particolari legami con i coinquilini
non si avverano invece determinanti.
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto, si deve al contrario concludere che le tesi delle
precedenti istanze di giudizio non possono essere condivise. Il ricorrente -
come poc'anzi rilevato - esercita tutt'ora un'attività lavorativa dipendente in
Svizzera e dispone in quest'ultimo Paese di un alloggio di cui fa regolare uso a
tale scopo: egli può dunque prevalersi di un diritto al mantenimento dell'autorizzazione
di dimora UE/AELS che gli è stata rilasciata al momento del suo arrivo nel
nostro Paese. Tale permesso - benché nel frattempo giunto a scadenza - non può
essere considerato decaduto per il solo fatto che il ricorrente mantiene con l'estero,
dove si reca di frequente, degli stretti legami familiari e affettivi.
Va infine aggiunto che una
ragione per negare al ricorrente il rinnovo del permesso di dimora non può
essere ravvisata neanche in un eventuale abuso di diritto, poiché - in base
agli accertamenti esperiti dalle precedenti autorità di giudizio - gli estremi per
riconoscere una simile fattispecie, che va di principio dimostrata dalle
autorità migratorie (STF 2C_362/2010 del 21 settembre 2010 consid. 2.2,
2C_268/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2, 2C_173/2008 del 28 luglio 2008
consid. 3.2 e 3.6), non sono dati.
4.
4.1
In esito a queste considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione
dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Non essendo
adempiuti i requisiti per ritenere che l'autorizzazione di dimora UE/AELS di
cui beneficiava il ricorrente sia decaduta prima del suo termine di scadenza
quinquennale e avendo egli postulato il rilascio di un permesso di domicilio
UE/AELS sul quale il Dipartimento non si è pronunciato, si giustifica di
rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché esamini innanzitutto se
sono dati i presupposti per accordargli un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e, qualora ciò non dovesse essere
il caso, affinché si esprima sul rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in suo favore,
tenendo conto di quanto esposto nei considerandi che precedono.
4.2
Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
4.3
Visto l'esito del
ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistito da un avvocato,
un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
§. Di conseguenza
sono annullate:
1.1
la risoluzione
del 20 marzo 2019 (n. 1415) del Consiglio di Stato;
1.2
la decisione
del 15 giugno 2018 (n. SIMIC __________) della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni.
2.
Gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione affinché si pronunci sulla richiesta di
rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, subordinatamente, sul rinnovo
dell'autorizzazione di dimora UE/AELS in favore del ricorrente.
3.
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito
l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese
processuali.
4.
Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi.
5.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
6.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere