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Decisione

52.2019.174

Decadenza/rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

7 gennaio 2021Italiano24 min

nostro Paese alle dipendenze dell'azienda __________ (succursale di __________).

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.174

Lugano

7

gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso dell'8 aprile 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1415) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione con la quale il 15 giugno 2018 la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di

un permesso di domicilio UE/AELS e ha revocato la sua autorizzazione di

dimora UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il cittadino italiano RI

1 (1980) è giunto in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora

UE/AELS, valido fino all'8 marzo 2017, per svolgere un'attività lucrativa nel

nostro Paese alle dipendenze dell'azienda __________ (succursale di __________).

B. a. A seguito della domanda

di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS, presentata il 14

dicembre 2016, il 20 febbraio 2017 e il 4 aprile 2018 RI 1 è stato sentito

dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera. L'interessato

ha dichiarato in sostanza di lavorare in questo Paese e di risiedervi nei

giorni feriali vivendo in un appartamento preso in locazione che condivide con dei

coinquilini. Ha quindi aggiunto di trascorrere invece i fine settimana a __________,

città che considera il centro dei suoi interessi, dove possiede un'abitazione e

in cui vivono la fidanzata, i genitori e la sorella.

b. Fondandosi su tali

riscontri, il 15 giugno 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento

delle istituzioni ha negato il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS

postulato da RI 1 e nel contempo ha revocato la sua autorizzazione di dimora

UE/AELS, fissandogli inoltre un termine con scadenza il 15 settembre successivo

per lasciare il territorio elvetico.

L'Autorità

dipartimentale ha ritenuto che il centro di vita e degli interessi

dell'interessato non si trovasse in Svizzera, dove si recherebbe unicamente per

motivi professionali, bensì in Italia, luogo di residenza della compagna e dei

familiari.

La decisione è stata

resa sulla base degli art. 6 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone

del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002

(OLCP; RS 142.203) e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre

2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro

integrazione; LStrI; RS 142.20).

C. Con giudizio del 20

marzo 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Ribadendo i motivi

posti a fondamento del provvedimento dipartimentale, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto in sostanza che il centro di vita e degli interessi del ricorrente non

si trovasse nel nostro Paese.

D. Contro la predetta

pronuncia governativa il soccombente si aggrava

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Previa concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, RI 1 postula il rilascio di

un'autorizzazione di domicilio UE/AELS; in via subordinata, qualora

quest'ultima non fosse concessa, chiede il rinnovo del suo permesso di dimora

UE/AELS.

Richiamandosi alle sue

precedenti prese di posizione, l'insorgente nega che la residenza in Ticino

possa essere definita fittizia in quanto vi abita in maniera regolare e

continua dal 2012. In Svizzera condurrebbe una normale vita sociale, mentre si

recherebbe solo saltuariamente a __________ (due o tre fine settimana al mese).

Sostiene inoltre che - al momento degli interrogatori dinanzi alla Polizia

cantonale - aveva confuso la nozione di centro di interessi con quella di

nostalgia di casa e che il fatto di vivere in un appartamento in co-locazione

sia dovuto unicamente a motivi economici. Tenuto conto di questi elementi e

della giurisprudenza in materia di libera circolazione delle persone, RI 1

contesta che le affermazioni rilasciate durante gli interrogatori possano

giustificare il diniego di un permesso di domicilio UE/AELS e la revoca della

sua autorizzazione di dimora UE/AELS.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia

il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

F. In replica RI 1

si limita a riconfermare le argomentazioni sviluppate nel ricorso, chiedendone

l'accoglimento.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in

oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Permesso di

domicilio UE/AELS

2.1.1

L'autorizzazione

di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie

in forza della nazionalità italiana dell'insorgente, che dispone di un documento di legittimazione

valido. Giusta l'art. 5 OLCP,

esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34

LStrI e degli art. 60-63 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e

l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS

142.201) nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49

consid. 4).

Dal profilo del

diritto interno, l'art. 34 LStrI dispone - tra l'altro - che il

permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato

in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di

breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato

ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv.

2.

(cpv. 2 lett. b), oppure dopo un

soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di

dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua

nazionale (cpv. 4).

L'OASA, nella sua versione fino al 31 dicembre 2018,

concretizza all'art. 60 quanto sancito dall'art. 34 cpv. 2 LStrI, nel senso che

prima del rilascio del permesso di domicilio occorre verificare il

comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado di

integrazione. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa dal canto suo che il permesso di

domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita

ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LStrI, segnatamente se lo

straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della

Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata

nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del

Consiglio d'Europa, posto che in casi debitamente motivati può essere tenuto

conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale (lett. b), manifesta

la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione

(lett. c).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che

l'avverbio "segnatamente", di cui all'art. 62 OASA, dimostra il carattere non esaustivo dei

criteri di "integrazione riuscita" enumerati e che tale nozione

dev'essere esaminata sulla base di un apprezzamento globale delle circostanze (STF

2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 consid.

7.1.2). L'Alta Corte federale ha sancito che in presenza di uno

straniero che dispone di un impiego stabile, non

ha violato l'ordine pubblico, padroneggia la lingua parlata del luogo di

residenza e non ha mai fatto capo all'aiuto sociale, occorrono validi motivi

per ritenere che non esistono le condizioni per una "integrazione riuscita"

(STF 2C_642/2020 del 16 novembre 2020 consid. 5.2 con rif., 2C_983/2011 del 13

giugno 2012 consid. 3.2, 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 5.3 riferita

all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, 2C_546/2010 del 30 novembre 2010 consid. 5.2.3; Andreas Zünd/Ladina

Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und

Fernhaltung, in: Peter Uebersax e altri [curatori], Ausländerrecht, II ed.,

Basilea 2009, n. 8.53; Peter Uebersax, Der

Begriff der Integration im Schweizerischen Migrationsrecht - eine Annäherung,

Asyl 4/06, pag. 3 segg.). Nell'esame di

questi criteri di integrazione, le Autorità competenti dispongono di un largo

potere d'apprezzamento (STF 2C_615/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2 e rif.).

2.1.2

A livello internazionale, sono da esaminare

il trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la

Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la dichiarazione del

5.

maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS

0.142.114.541.3) e l'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo

all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS

0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2

di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono

sottoposti al regime previsto

dall'art. 2 par. 2° della dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui

ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di

dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale dichiarazione. Tuttavia, a

seguito della dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983 è

stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in

Svizzera dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche

Istruzioni LStrI emanate dalla

Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre del 2013, stato al 1° novembre 2019, n. 0.2.1.3.2 e 3.5.2.1).

2.1.3

Come accennato

in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS per svolgere

un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.

Ne discende che, sulla

base della normativa testé menzionata, gli è data in linea di principio la

possibilità di richiedere un'autorizzazione di

domicilio UE/AELS. Nelle loro decisioni la Sezione della popolazione e

il Consiglio di Stato non hanno tuttavia verificato se nella fattispecie potesse

essere rilasciato un simile permesso, ma hanno in primo luogo considerato non

adempiute le condizioni per l'ottenimento e il mantenimento dell'autorizzazione

di dimora UE/AELS rilasciata nel 2012, valida fino all'8 marzo 2017, che il

Governo ha ritenuto decaduta.

2.2

Permesso di

dimora UE/AELS

2.2.1

Occorre dunque valutare

se è a ragione che il Governo è giunto alla suddetta conclusione per quanto

attiene all'autorizzazione di dimora UE/AELS di RI 1.

2.2.2

L'ALC, applicabile nella presente

fattispecie in forza della cittadinanza italiana del ricorrente, si

rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della

Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare,

soggiornare, accedere ad attività economiche

e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC),

stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di

diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata

uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello

Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a

decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5

anni.

2.2.3

Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i

permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere

revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni

per il loro rilascio.

2.2.4

In relazione alla decadenza del permesso di dimora

UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno

che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento

di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 allegato I ALC).

Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso

oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente

a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che riprende il tenore dell'art. 9

cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli

stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437; cfr. messaggio relativo alla

legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2).

In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede

infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di

mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla

partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una

ponderazione di interessi: determinante è

soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente

dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli

con il permesso di assenza.

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore

la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale

fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente

dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima

del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo

o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti

le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in

Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro

Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.

5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid.

4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine

durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi

periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso

dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che

costituisce per lo straniero il centro dei

propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente

un caso ticinese; Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.8 segg.).

Il Tribunale federale ha tuttavia

rivisto di recente questi principi giurisprudenziali, ritenendo che l'aspetto

del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il

criterio principale su cui basarsi. Esso ha quindi precisato che se una persona

straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare

un'attività lucrativa dipendente in

Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo per cui

ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro

Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid.

2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2).

2.2.5

Anche

in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle

persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non

rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5,

2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016

consid. 3.4). Per giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però

ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

(CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi

siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un

rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera

circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di

un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si

richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid.

3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid.

4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018

consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25

agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2 con

riferimenti anche alla prassi della CGUE).

3.

3.1. In concreto il

Consiglio di Stato ha tutelato la decisione della Sezione della popolazione del

15.

giugno 2018, considerando che RI 1 non adempisse la condizione di risiedere

stabilmente in Svizzera per mantenere il proprio permesso di dimora UE/AELS e

che di conseguenza non potesse richiedere il rilascio di un'autorizzazione di

domicilio UE/AELS. Il Governo è giunto a una

simile conclusione ritenendo che le relazioni personali più strette

dell'insorgente non si trovassero nel nostro Paese. Al contrario egli

trascorrerebbe i fine settimana in Italia a __________, rimanendo in Svizzera

unicamente per motivi professionali durante i giorni feriali in un'abitazione

condivisa con due coinquilini. In Patria il ricorrente dispone invece di un

appartamento in proprietà, in cui si troverebbe la maggior parte dei propri

effetti personali. Ha inoltre ammesso che i suoi interessi personali sarebbero

a __________, città dove risiede la fidanzata e nella cui area metropolitana

vivono anche i genitori e la sorella.

3.2

Quanto considerato dalle Autorità inferiori non può tuttavia essere

condiviso.

Innanzitutto occorre considerare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale

federale, una costellazione come quella appena illustrata non configura un caso

di decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS, situazione, questa, che può

eventualmente presentarsi solo nei casi in cui le condizioni per il rilascio

del permesso erano inizialmente date, ma sono successivamente venute a mancare;

la questione non si pone in questi termini invece se l'Autorità sostiene che tali

requisiti farebbero da sempre difetto (STF

2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.2, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020

consid. 5.1, 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2). A questo proposito si

deve pure rilevare che al momento in cui la Sezione della popolazione ha

emanato la sua decisione il permesso di dimora di RI 1 era già scaduto. Non si

trattava quindi di decidere se lo stesso potesse essergli revocato - come

stabilito dall'Autorità di prime cure - ma di valutare se sussistesse un

diritto al suo rinnovo (DTF 136 II 329 consid. 2.2).

Ora, RI 1 è entrato in Svizzera il 9 marzo 2012, ottenendo un permesso di

dimora UE/AELS, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese,

dapprima al servizio della __________ (succursale di __________) e, dal luglio

del 2017 come responsabile vendite per l'azienda __________ (succursale di __________).

Tale attività professionale perdura tuttora. Tenuto conto della più recente giurisprudenza

del Tribunale federale (DTF 145 II 322 consid. 3), determinante ai fini del

presente giudizio è quindi la questione di sapere se egli disponga di un

alloggio a __________ di cui fa effettivo e regolare uso per esercitare la sua

attività professionale in Svizzera.

3.3

Dalla

documentazione agli atti emerge come dal suo arrivo nel nostro Paese RI 1 abbia

dapprima abitato da solo in un'abitazione composta di un locale e mezzo in via __________

a __________ e dal 1° novembre 2012 in un alloggio di due locali e mezzo in via

__________ a __________. Nel dicembre del 2016 si è invece trasferito in un

appartamento di quattro locali e mezzo situato in via __________ nel medesimo

Comune, insieme a due coinquilini. Il 4 aprile 2018 egli è stato interrogato

dalla Polizia cantonale e, a proposito della sua situazione abitativa, così si

è espresso:

D: Descriva come si organizza con i coinquilini

per l'uso dell'appartamento.

R: L'appartamento ha 3 camere una di queste con bagno

privato, e un secondo bagno. Salotto e cucina in comune. Io ho una mia camera, __________

la seconda, __________ la camera con bagno privato.

D: Descriva eventuali altri luoghi di dimora che ha in

uso (tutto il mondo).

R: Ho un appartamento mio a __________ (__________)

via __________. Ne sono il proprietario. C'è un mutuo ipotecario residuo di

90'000 Euro che pago tutto i mesi 500 Euro [sic]. È a mio uso.

D: Descriva le sue attività professionali da quando è

entrato in Svizzera.

R: - Dalla mia entrata e fino a giugno 2017 ho

lavorato pr. __________ di __________ in qualità di venditore con uno stipendio

annuo 85'000 Chf lordi.

- Dal luglio 2017 a tutt'oggi lavoro come responsabile vendite pr. __________

di __________ con uno stipendio lordo di fr. 108'000 Chf annui.

D: Descriva la sua situazione familiare e sentimentale

(genitori, coniuge, figli, ev. relazioni sentimentali in Svizzera e

all'estero).

R: I miei genitori vivono a __________. Sono ancora

indipendenti anche se con diversi problemi fisici. Non sono mai stato sposato,

non ho figli. Ho una sorella che abita in Italia.

Ho una compagna che si chiama __________ e che abita a

__________ in un suo appartamento in via __________.

D: Ha parenti in Svizzera?

R: No.

D: Ha altri legami in Svizzera?

R: Solo amicizie.

D: Fa parte di società, associazioni, gruppi di

interesse?

R: No.

(…)

D: Descriva la sua situazione finanziaria.

R: Per l'appartamento pago 600 Chf mensili (costo

totale attorno ai 1'800 che dividiamo in 3). Non ricevo sussidi di nessun

genere. Non ho mai beneficiato di assicurazioni sociali da quando sono entrato

in Svizzera. Come detto ho uno stipendio annuo di 108'000 Chf lordi annui.

ADR: Non devo alimenti a nessuno.

D: Durante l'anno quanto tempo passa al di fuori dei

confini svizzeri, con pernottamento, per lavoro, tempo libero o qualsiasi altro

motivo?

R: __________ ha diverse sedi in Svizzera nelle quali

mi sposto. Al di fuori della Svizzera per lavoro mi tocca pernottare veramente

poco. Direi una settimana all'anno. Praticamente ogni fine settimana, quasi

sempre, vado in Italia al fine settimana. Parto il venerdì sera e torno di

solito la domenica sera oppure il lunedì mattina. Ho 5 settimane di vacanze che

trascorro al di fuori della Svizzera.

ADR: Quando lavoravo per la __________ mi toccava

viaggiare un po' di più all'estero. Direi due settimane all'anno.

D: Quando si sposta all'estero a __________, dove

alloggia?

R: Ho il mio appartamento.

D: Descriva in che modo e frequenza utilizza

l'appartamento svizzero di __________.

R: Lavoro molto e spesso sono fuori a cena. Ci dormo e

se non sono fuori a cena per lavoro, ceno nell'appartamento.

D: L'appartamento ha cucina e forno elettrici?

R: Ha piastre e forno elettrici e microonde.

D: In che misura ne fa uso?

R: Come detto spesso mangio fuori per lavoro e cucino

di rado.

D: E il suo coinquilino?

R: Non lo so di preciso. Vedo comunque che tutte le

sere qualcuno ha utilizzato la cucina.

D: I suoi effetti personali principali dove si trovano

(abiti di stagione, abiti da sport, mobilio proprio, oggetti tecnologici, cose

a cui tiene)?

R: Direi che 50% del mio abbigliamento sono qui a __________

e 50% si trova a __________. Qui ho soprattutto i ricambi dell'abbigliamento di

lavoro (camicia, abiti, biancheria e qualcosa per la palestra). Il resto come

detto è a __________ a casa.

D: La sua è una dimora fittizia, irregolare, di

comodo?

R: Non è dimora fittizia. Utilizzata poco sì, per via

del lavoro, ma non fittizia.

ADR: Non ho legami particolari con i coinquilini, non

sono parenti. __________ era mio cliente quando lavoravo con la __________.

ADR: Confermo che il centro degli interessi personali,

gli affetti, sono a __________. Vi abitano i miei genitori, la mia fidanzata e

la mia unica sorella.

D: Considerata la situazione che la vede trascorrere

la settimana lavorativa in Ticino e dividere l'appartamento con due persone

fondamentalmente estranee, e rientra a casa a __________ dove ha il centro dei

suoi interessi personali, perché ha richiesto il permesso C quando invece

potrebbe fare la stessa cosa con un permesso G?

R: Non l'avevo mai valutato. Ero abbastanza conscio

del fatto che il permesso C significa avere il domicilio e tutti gli interessi

personali nel luogo di residenza, cosa che in Svizzera non è il mio caso. Al

permesso G non ci ho pensato.

D: Se l'UM dovesse trasformare il suo permesso B

attuale in un permesso G avrebbe qualcosa in contrario?

R: Le mie titubanze sono in particolare nei confronti

delle imposte e per la guida dell'auto aziendale. Preferirei tenere il B per

questi motivi.

D: È al corrente del fatto che siamo stati in

appartamento e che questo ci è stato mostrato da __________?

R: Sì mi aveva informato. Quel fine settimana ero

dalla mia fidanzata a __________ e non ero presente.

ADR: Non ho nulla da ridire sulle verifiche fatte nell'appartamento

(…)".

3.4

Sulla base di queste

dichiarazioni la Sezione della popolazione e il Consiglio di Stato hanno

concluso che il centro di vita e degli interessi di RI 1 non fosse situato nel

nostro Paese, bensì in Italia. Sebbene il ricorrente abbia rilasciato

dichiarazioni in tal senso, precisando che spesso durante i fine settimana si

reca nella vicina Penisola, Paese in cui è proprietario di un appartamento e

dove abitano la compagna, i genitori e la sorella, ciò che si rivela decisivo

nella fattispecie è che in Svizzera egli svolge un'attività lavorativa

effettiva e dispone di un'abitazione di cui fa uso. Il fatto di utilizzare in

maniera limitata la cucina e l'assenza di particolari legami con i coinquilini

non si avverano invece determinanti.

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto, si deve al contrario concludere che le tesi delle

precedenti istanze di giudizio non possono essere condivise. Il ricorrente -

come poc'anzi rilevato - esercita tutt'ora un'attività lavorativa dipendente in

Svizzera e dispone in quest'ultimo Paese di un alloggio di cui fa regolare uso a

tale scopo: egli può dunque prevalersi di un diritto al mantenimento dell'autorizzazione

di dimora UE/AELS che gli è stata rilasciata al momento del suo arrivo nel

nostro Paese. Tale permesso - benché nel frattempo giunto a scadenza - non può

essere considerato decaduto per il solo fatto che il ricorrente mantiene con l'estero,

dove si reca di frequente, degli stretti legami familiari e affettivi.

Va infine aggiunto che una

ragione per negare al ricorrente il rinnovo del permesso di dimora non può

essere ravvisata neanche in un eventuale abuso di diritto, poiché - in base

agli accertamenti esperiti dalle precedenti autorità di giudizio - gli estremi per

riconoscere una simile fattispecie, che va di principio dimostrata dalle

autorità migratorie (STF 2C_362/2010 del 21 settembre 2010 consid. 2.2,

2C_268/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2, 2C_173/2008 del 28 luglio 2008

consid. 3.2 e 3.6), non sono dati.

4.

4.1

In esito a queste considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione

dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Non essendo

adempiuti i requisiti per ritenere che l'autorizzazione di dimora UE/AELS di

cui beneficiava il ricorrente sia decaduta prima del suo termine di scadenza

quinquennale e avendo egli postulato il rilascio di un permesso di domicilio

UE/AELS sul quale il Dipartimento non si è pronunciato, si giustifica di

rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché esamini innanzitutto se

sono dati i presupposti per accordargli un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e, qualora ciò non dovesse essere

il caso, affinché si esprima sul rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in suo favore,

tenendo conto di quanto esposto nei considerandi che precedono.

4.2

Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento

dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

4.3

Visto l'esito del

ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistito da un avvocato,

un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate:

1.1

la risoluzione

del 20 marzo 2019 (n. 1415) del Consiglio di Stato;

1.2

la decisione

del 15 giugno 2018 (n. SIMIC __________) della Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni.

2.

Gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione affinché si pronunci sulla richiesta di

rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e, subordinatamente, sul rinnovo

dell'autorizzazione di dimora UE/AELS in favore del ricorrente.

3.

Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito

l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese

processuali.

4.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere